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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 609/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.05.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 2253/2021 R.S. del Giudice di Pace di
Palmi, pubblicata il 14.12.2021, promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Scionti Graziella, contro la , rappresentata e difesa dall'Avvocatura OP
Distrettuale dello Stato di , si dà atto solo parte appellante ha depositato, nel termine OP
assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note parte appellante ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 609/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 609/2022 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via del Gioco n. 8, Cittanova (RC), presso lo studio dell'Avv. Scionti
Graziella, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (c.f. ) in persona del prefetto legale OP P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, n. 15, è domiciliata per legge;
OP
APPELLATA
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada). Appello avverso la sentenza n. 2253/2021 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata il 14.12.2021.
Conclusioni: parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.05.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso ex art. 7 del D.lgs. 150/2011, depositato il 9.10.2020, Parte_2
proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Palmi, avverso:
- il verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada n. 312502431 – serie 2019 n.
0500024, per violazione di cui all'art. 148, commi 12 e 16 del C.d.S. elevato dalla Legione Carabinieri
“ ” – Stazione di Polistena- Sezione Radiomobile, in data 09.09.2020; CP_1
- il decreto di sospensione della patente di guida recante prot. n. . Fasc. n. NumeroDiPate_1
8331/W/20, emesso dalla Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria in data 18.09.2020.
In punto di fatto premetteva:
- in data 09.09.2020, alle ore 17.00, presso gli Uffici del Comando Stazione Carabinieri di Polistena, veniva elevato il verbale di accertamento n. 312502431 – serie 2019 n. 0500024 nei confronti di per violazione di cui all'art. 148, commi 12 e 16 del C.d.S in quanto: “il Parte_1 conducente del veicolo sopra indicato sorpassava un altro veicolo in prossimità di un'intersezione non regolata da semafori o da agenti del traffico. La patente è ritirata e sarà inviata alla Prefettura
U.T.G. di . Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo fino alla propria OP
abitazione per la via più breve. Si precisa che il trasgressore ha conseguito la patente da meno di 3 anni. Il presente verbale viene elevato a seguito dei rilievi effettuati in data 08/09/20 alle ore 23:50 circa su sinistro stradale occorso tra il trasgressore sopra indicato e il sig. , nato Controparte_2
a Polistena il 20/06/99”, con applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 167,00 e della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi nonché della decurtazione di punti
20 (venti);
- in data 5.10.2020 veniva notificato al decreto di sospensione della patente di guida recante Pt_1
prot. n. . Fasc. n. 8331/W/20, emesso dalla Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria NumeroDiPate_1
in data 18.09.2020, per la durata di mesi tre a decorrere dalla data dell'avvenuto ritiro.
A fondamento del ricorso articolava i seguenti motivi di opposizione:
A) “Illegittimità e/o nullità insanabile del verbale per mancata indicazione del luogo della presunta infrazione- assoluta mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della contestazione differita.”: il evidenziava l'assoluta mancata indicazione del luogo della presunta infrazione (avendo gli Pt_1 agenti verbalizzanti effettuato la contestazione “a seguito dei rilievi effettuati in data 08/09/2020 alle ore 23:50 circa su sinistro stradale occorso tra il trasgressore ed il sig. ), nonché le ragioni CP_2 che avevano determinato la contestazione differita, avvenuta fuori dai casi di cui all'art. 201 c. 1 bis del Codice della Strada;
B) “Illegittimita' del verbale di accertamento per inesistenza delle violazioni contestate”: nonostante dal verbale non fosse dato individuare il luogo della presunta violazione, da informazioni fornite dall'opponente nonché dalle riproduzioni fotografiche effettuate nell'immediatezza dei fatti sui luoghi dell'evento, si ricavava che il sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto in data 08.09.2020 si era verificato sulla SP4 Cittanova, all'altezza della C.da Fontana di Piazza. Evidenziava che la strada in questione è un tratto rettilineo, privo di strade che si intersecano e/o di segnaletica in tal senso, per cui non poteva contestarsi alcuna violazione ai sensi dell'art. 148 c. 12 C.d.s.;
C) “Illegittimità del verbale di accertamento stante l'assenza di apposita segnaletica”: l'assenza di apposita segnaletica, unitamente alla non conoscibilità dello stato dei luoghi, determinava la configurabilità dei presupposti di cui all'art. 3 della L. 689/1981, con conseguente nullità dei provvedimenti impugnati;
D) “Illegittimità del verbale per carenza di responsabilità in capo all'odierno ricorrente nella causazione del sinistro”: dalla disamina dei fatti di causa emergeva che il in fase di sorpasso Pt_1 su strada con striscia tratteggiata, procedeva in tempo utile, a segnalare con gli abbaglianti, la sua intenzione di intraprendere una manovra di sorpasso, essendosi sincerato dell'assenza di veicoli provenienti dal senso opposto di marcia, e in tale frangente, il veicolo condotto dal sig. CP_2
aveva proceduto a svoltare a sinistra determinando lo scontro tra autovetture;
anche il punto di impatto tra le due auto confermava tale dinamica, in quanto la FIAT Panda, targata EX007TM, di proprietà del aveva riportato danni materiali sulla parte anteriore destra, con ciò rilevando come fosse Pt_1
in fase avanzata di sorpasso e fosse stata impattata da una manovra repentina del il quale, CP_2 all'improvviso, svoltava a sinistra;
E) “Illegittimità del verbale per erroneità delle conclusioni da parte degli agenti accertatori intervenuti ex post” le conclusioni degli agenti verbalizzanti non risultavano corroborate da una visione diretta dei fatti, ma poggiavano il proprio fondamento su una valutazione postuma, basata su una presunta ricostruzione degli avvenimenti.
Pertanto, nel richiedere in via preliminare la sospensione degli atti impugnati, il Parte_1
, nel merito, ne chiedeva l'annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo
[...]
edittale.
Con ordinanza del 27.10.2020 il GDP sospendeva i provvedimenti impugnati.
Con comparsa depositata il 6.07.2021 si costituiva la , la quale chiedeva OP
il rigetto del ricorso di . Parte_1
Nel giudizio di primo grado, valutata l'irrilevanza della prova per testi articolata dall'opponente, la causa veniva rinviata per la decisione.
Con sentenza n. 2253/21 R.S. pubblicata il 14.12.2021 il Giudice di Pace di Palmi rigettava il ricorso di e compensava integralmente le spese di lite. Parte_1
Con ricorso in appello depositato l'11.04.2022 proponeva impugnazione Parte_1
avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Palmi, ribadendo i motivi di opposizione già articolati nella fase di prime cure. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
Sospendere gli effetti della sentenza n. 2253/2021 dell'11.06.2021, depositata in Cancelleria e pubblicata in pari data, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito:
In integrale riforma della sentenza appellata, annullare il provvedimento impugnato con ogni presupposta e/o conseguente statuizione, anche in ordine alle sanzioni accessorie applicate, in quanto illegittimo e/o infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, stante
l'assenza dei presupposti cui la Legge ricollega la punibilità ai sensi dell'art. 148, comma 12, C.d.S., la mancanza di responsabilità in capo all'odierno appellante, nonché la condotta irregolare posta in essere dal conducente dell'autovettura, sig. ; Controparte_2
In subordine:
Nell'ipotesi di inopinato rigetto, ridurre le sanzioni irrogate al minimo edittale;
”
Si costituiva in grado d'appello la chiedendo il rigetto OP dell'impugnazione proposta e la conferma della sentenza di primo grado.
Rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, venivano sentiti i testimoni non ammessi in primo grado;
la causa veniva, pertanto, assegnata in decisione.
2. L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Nel giudizio de quo, i fatti rappresentati dai verbalizzanti ed oggetto del verbale di accertamento impugnato, ossia la manovra di sorpasso dell'appellante di altro veicolo in prossimità di un'intersezione stradale, pur non avvenuto alla presenza degli agenti accertatori, è fatto storico che risulta corroborato dall'istruttoria documentale ed orale condotta.
Invero, ciò emerge:
- dalle stesse dichiarazioni rese dal agli agenti intervenuti il 9.09.2020 Parte_1 nell'immediatezza dell'incidente occorso, ai quali ha dichiarato: “nella serata dell'8 settembre 2020, intorno alle ore 23:30/23:15 procedevo sulla SP4 di Cittanova all'altezza del supermercato Eurospin in direzione di Taurianova insieme ad alcuni amici, quando trovavo davanti a me un autovettura Fiat
600…decidevo quindi di sorpassarlo”( le dichiarazioni rese dalle parti agli agenti verbalizzanti sono coperte da fede privilegiata, cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10376);
- dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, il quale per dimostrare la erroneità di quanto sostenuto dai verbalizzanti, ha depositato delle foto ove è possibile riscontrare l'esistenza di un'intersezione nel punto di sorpasso, del resto indicata dallo stesso ricorrente nel corredo fotografico
(v. “Copia riproduzione fotografica” in “Fascicolo di parte proc. 2122/2020” depositato l'11 Aprile
2022 dall'appellante unitamente al “Ricorso in appello con istanza di sospensiva”; v. “Copia riproduzione fotografica” in “Fascicolo di parte proc. 2122/2020” depositato l'11 Aprile 2022 dall'appellante unitamente al “Ricorso in appello con istanza di sospensiva”, p. 24 del file “Copia fascicolo di primo grado”);
- da quanto confermato dagli stessi testi dell'appellante, escussi all'udienza del 29.11.2024, che hanno confermato come il sorpasso sia avvenuto nei luoghi e nel punto riprodotto nelle predette fotografie
(cfr. deposizioni del teste “Riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate Testimone_1
tratto di strada che percorrevamo al momento del sinistro e, in particolare, nella prima fotografia il punto esatto nel quale abbiamo eseguito il sorpasso perché la striscia era discontinua nonché la cunetta posta poco più avanti, sulla sinistra, dove siamo finiti a seguito dell'incidente” e del teste “Riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate tratto di strada che Testimone_2
percorrevamo al momento del sinistro e, in particolare, nella prima fotografia il punto esatto nel quale abbiamo eseguito il sorpasso perché la striscia era discontinua nonché la cunetta posta poco più avanti, sulla sinistra, dove siamo finiti a seguito dell'incidente”).
Pertanto, risulta pienamente confermato quanto indicato nel verbale di contestazione impugnato.
Continuando nell'esame dei motivi di appello, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per non avere il Giudice di Pace motivato su un punto decisivo della controversia, ossia quello relativo alla mancata indicazione nel verbale impugnato di elementi essenziali previsti a pena di nullità, non essendo stata indicata con precisione nel verbale impugnato il luogo della presunta violazione al C.d.s.
Tale doglianza è infondata.
Ai sensi dell'art. 383 comma 1 del D.P.R. n. 495/1992, contenente il c.d. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, “il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”.
Le indicazioni che, in base all'art. 383 Reg. Esec., il verbale deve necessariamente contenere, sono finalizzate a consentire al trasgressore di esercitare il proprio diritto di difesa e di essere reso edotto dei fatti che gli vengono contestati in modo da contrapporre le proprie difese.
Nella vicenda in esame, nel momento in cui ha ricevuto il verbale di violazione al codice della strada, il è stato in grado di desumere dal contenuto del verbale cosa gli è stato Parte_1 contestato e soprattutto di identificare il luogo dell'accertata infrazione, atteso che lo stesso ha agevolmente individuato la località ove si è verificata l'infrazione, come, peraltro, dichiarato dalla stessa parte nel ricorso introduttivo;
inoltre, che avesse contezza delle circostanze spazio-temporali in cui era maturata l'infrazione emerge dalle stesse dichiarazioni rese dal agli agenti Pt_1 accertatori, intervenuti sui posti nell'immediatezza (“procedevo sulla SP4 di Cittanova all'altezza del supermercato Eurospin in direzione di Taurianova”) nonché dalle riproduzioni fotografiche dei luoghi allegate dallo stesso ricorrente, peraltro riconosciuti dagli stessi testi indicati dall'opponente ed escussi.
Ebbene, nel caso di specie, nessun concreto pregiudizio è derivato al ricorrente, in presenza di una descrizione puntuale del fatto contestato e della conoscenza dei luoghi in cui è stata accertata l'infrazione da parte del (Cassazione civile sez. II, 14/04/2009, n.8885; Cassazione civile sez. Pt_1
II, 30/01/2008, n.2201; Cassazione civile sez. I, 29/03/2006, n.7123). Ancora l'appellante, quale motivo di censura, riferisce di aver effettuato il sorpasso su un veicolo che lo precedeva, che andava a rilento, salvo poi durante la fase di sorpasso, venire investito da detta autovettura che, improvvisamente, svoltava a sinistra.
Invero tale ricostruzione dei fatti risulta assolutamente irrilevante rispetto alle contestazioni mosse con il verbale impugnato, ove non si contesta la responsabilità del rispetto alla dinamica Pt_1 dell'incidente che lo ha visto coinvolto, ma esclusivamente l'avvenuto sorpasso da parte dell'opponente in presenza di un'intersezione stradale.
In proposito, l'art. 148, comma 12, C.d.S. vieta il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, ad eccezione di talune ipotesi espressamente ivi previste, ossia: a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché' a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
Del resto, consapevole di tale assunto, la stessa difesa dell'opponente, odierno appellante, non contesta la circostanza relativa al sorpasso, bensì allega nuovamente, anche in questa sede, di aver effettuato il sorpasso in presenza di linea di mezzeria discontinua, nonché di essere esente da colpa per mancata presegnalazione dell'intersezione.
Va rilevata l'assoluta infondatezza di tali censure.
Il divieto di sorpasso in corrispondenza di intersezione imposto dal citato art. 148 del C.d.S. è norma generale che l'utente della strada è tenuto a conoscere e a rispettare.
Qualora l'assenza di divieto di sorpasso possa riferirsi, secondo gli assunti di parte appellante, alla presenza di linea di mezzeria discontinua nel tratto di strada in questione, la contestazione è comunque infondata.
Invero, dal punto di vista del sorpasso è indifferente che la carreggiata sia divisa da linea continua o linea discontinua, in quanto la differenza tra le due è che la linea continua, diversamente da quella discontinua, non può essere oltrepassata.
Nel caso in esame, quindi, la presenza sulla SP24 di linea discontinua indicava unicamente che la stessa poteva essere oltrepassata, per manovra di svolta a sinistra, per esempio, od anche per effettuare il sorpasso, ma solo nel rispetto nel rispetto delle altre norme di circolazione, e pertanto non in corrispondenza di intersezioni. La linea discontinua non costituisce segnale orizzontale che consente di derogare ai divieti generali previsti dalle norme di circolazione e nel caso quindi la sua presenza non esimeva affatto il dall'obbligo di rispettare il divieto di cui all'art. 148 c. 12 C.d.S.
Inoltre, anche il motivo dell'assenza di segnalazione dell'intersezione è infondato, non sussistendo alcun obbligo per l'ente proprietario di presegnalare le intersezioni (segnale di pericolo) (cfr.
Cassazione penale sez. IV, 03/11/1998, n.2764).
Parimenti infondato è il motivo riguardante l'omessa contestazione immediata dell'infrazione.
Secondo l'art. 201 comma 1 C.d.S. “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento.”. Il successivo comma 1-bis precisa i casi nei quali la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1. Ed ancora il comma 1-ter specifica che “Nei casi diversi da quelli di cui al comma
1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/07/2018,
n.18023; Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n.36922).
Nel caso di specie il verbale contiene l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata – ovvero che “il presente verbale viene elevato a seguito dei rilievi effettuati in data 08/09/2020 alle ore 23:50 su sinistro stradale occorso tra il trasgressore sopra indicato e il sig. , nato a [...] il [...]”. Controparte_2
L'eccezione di nullità del verbale per mancata contestazione immediata dell'illecito è contraria all'insegnamento della Corte di cassazione, che impedisce al giudice di merito di sindacare la scelta di procedere a redigere il verbale presso i locali della Polizia o dei Carabinieri in seguito al verificarsi di un sinistro (cfr. le sopracitate sentenze Cassazione civile sez. II, 09/07/2018, n.18023; Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n.36922). Nel caso di specie vi è stato un incidente ed il verbale opposto menziona che “il presente verbale viene elevato a seguito dei rilievi effettuati in data 08/09/2020 alle ore 23:50 su sinistro stradale occorso tra il trasgressore sopra indicato e il sig. , Controparte_2 nato a [...] il [...]”.
Pertanto, esiste una motivazione della contestazione differita ed essa, oltre ad essere insindacabile, appare ragionevole, posto che, dopo i rilievi presso la sede stradale nell'immediatezza dell'incidente,
è del tutto sensato avvalersi di un periodo di elaborazione dei dati acquisiti per poter contestare le eventuali pertinenti violazioni.
Neppure può accogliersi la domanda, spiegata in via subordinata, di riduzione della sanzione irrogata al minimo edittale, già applicata dal verbale impugnato (art. 148 c. 16 del C.d.s.: “Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665).
La sentenza del Giudice di pace, che ha rigettato l'opposizione proposta dal e Parte_1 confermato il verbale di accertamento dell'infrazione contestata è pienamente corretta e va pertanto confermata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante ed in favore della resistente, secondo il valore del Parte_1 CP_1
verbale impugnato (Euro 167,00), tutte le fasi, valori ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della sovrapponibilità tra fase introduttiva e fase decisionale.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002 (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8982: “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato exart. 13, comma 1-quater, d.P.R.
n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”).
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe d'appello avverso la sentenza n. 2253/2021 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata il 14.12.2021 promossa da
[...]
nei confronti della , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 OP
difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2253/2021 R.S. Parte_1
del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata il 14.12.2021; - condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 OP
, che liquida in € 332,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
[...]
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge;
Così deciso in Palmi il 28.05.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.05.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 2253/2021 R.S. del Giudice di Pace di
Palmi, pubblicata il 14.12.2021, promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Scionti Graziella, contro la , rappresentata e difesa dall'Avvocatura OP
Distrettuale dello Stato di , si dà atto solo parte appellante ha depositato, nel termine OP
assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note parte appellante ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 609/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 609/2022 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via del Gioco n. 8, Cittanova (RC), presso lo studio dell'Avv. Scionti
Graziella, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (c.f. ) in persona del prefetto legale OP P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, n. 15, è domiciliata per legge;
OP
APPELLATA
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada). Appello avverso la sentenza n. 2253/2021 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata il 14.12.2021.
Conclusioni: parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.05.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso ex art. 7 del D.lgs. 150/2011, depositato il 9.10.2020, Parte_2
proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Palmi, avverso:
- il verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada n. 312502431 – serie 2019 n.
0500024, per violazione di cui all'art. 148, commi 12 e 16 del C.d.S. elevato dalla Legione Carabinieri
“ ” – Stazione di Polistena- Sezione Radiomobile, in data 09.09.2020; CP_1
- il decreto di sospensione della patente di guida recante prot. n. . Fasc. n. NumeroDiPate_1
8331/W/20, emesso dalla Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria in data 18.09.2020.
In punto di fatto premetteva:
- in data 09.09.2020, alle ore 17.00, presso gli Uffici del Comando Stazione Carabinieri di Polistena, veniva elevato il verbale di accertamento n. 312502431 – serie 2019 n. 0500024 nei confronti di per violazione di cui all'art. 148, commi 12 e 16 del C.d.S in quanto: “il Parte_1 conducente del veicolo sopra indicato sorpassava un altro veicolo in prossimità di un'intersezione non regolata da semafori o da agenti del traffico. La patente è ritirata e sarà inviata alla Prefettura
U.T.G. di . Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo fino alla propria OP
abitazione per la via più breve. Si precisa che il trasgressore ha conseguito la patente da meno di 3 anni. Il presente verbale viene elevato a seguito dei rilievi effettuati in data 08/09/20 alle ore 23:50 circa su sinistro stradale occorso tra il trasgressore sopra indicato e il sig. , nato Controparte_2
a Polistena il 20/06/99”, con applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 167,00 e della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi nonché della decurtazione di punti
20 (venti);
- in data 5.10.2020 veniva notificato al decreto di sospensione della patente di guida recante Pt_1
prot. n. . Fasc. n. 8331/W/20, emesso dalla Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria NumeroDiPate_1
in data 18.09.2020, per la durata di mesi tre a decorrere dalla data dell'avvenuto ritiro.
A fondamento del ricorso articolava i seguenti motivi di opposizione:
A) “Illegittimità e/o nullità insanabile del verbale per mancata indicazione del luogo della presunta infrazione- assoluta mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della contestazione differita.”: il evidenziava l'assoluta mancata indicazione del luogo della presunta infrazione (avendo gli Pt_1 agenti verbalizzanti effettuato la contestazione “a seguito dei rilievi effettuati in data 08/09/2020 alle ore 23:50 circa su sinistro stradale occorso tra il trasgressore ed il sig. ), nonché le ragioni CP_2 che avevano determinato la contestazione differita, avvenuta fuori dai casi di cui all'art. 201 c. 1 bis del Codice della Strada;
B) “Illegittimita' del verbale di accertamento per inesistenza delle violazioni contestate”: nonostante dal verbale non fosse dato individuare il luogo della presunta violazione, da informazioni fornite dall'opponente nonché dalle riproduzioni fotografiche effettuate nell'immediatezza dei fatti sui luoghi dell'evento, si ricavava che il sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto in data 08.09.2020 si era verificato sulla SP4 Cittanova, all'altezza della C.da Fontana di Piazza. Evidenziava che la strada in questione è un tratto rettilineo, privo di strade che si intersecano e/o di segnaletica in tal senso, per cui non poteva contestarsi alcuna violazione ai sensi dell'art. 148 c. 12 C.d.s.;
C) “Illegittimità del verbale di accertamento stante l'assenza di apposita segnaletica”: l'assenza di apposita segnaletica, unitamente alla non conoscibilità dello stato dei luoghi, determinava la configurabilità dei presupposti di cui all'art. 3 della L. 689/1981, con conseguente nullità dei provvedimenti impugnati;
D) “Illegittimità del verbale per carenza di responsabilità in capo all'odierno ricorrente nella causazione del sinistro”: dalla disamina dei fatti di causa emergeva che il in fase di sorpasso Pt_1 su strada con striscia tratteggiata, procedeva in tempo utile, a segnalare con gli abbaglianti, la sua intenzione di intraprendere una manovra di sorpasso, essendosi sincerato dell'assenza di veicoli provenienti dal senso opposto di marcia, e in tale frangente, il veicolo condotto dal sig. CP_2
aveva proceduto a svoltare a sinistra determinando lo scontro tra autovetture;
anche il punto di impatto tra le due auto confermava tale dinamica, in quanto la FIAT Panda, targata EX007TM, di proprietà del aveva riportato danni materiali sulla parte anteriore destra, con ciò rilevando come fosse Pt_1
in fase avanzata di sorpasso e fosse stata impattata da una manovra repentina del il quale, CP_2 all'improvviso, svoltava a sinistra;
E) “Illegittimità del verbale per erroneità delle conclusioni da parte degli agenti accertatori intervenuti ex post” le conclusioni degli agenti verbalizzanti non risultavano corroborate da una visione diretta dei fatti, ma poggiavano il proprio fondamento su una valutazione postuma, basata su una presunta ricostruzione degli avvenimenti.
Pertanto, nel richiedere in via preliminare la sospensione degli atti impugnati, il Parte_1
, nel merito, ne chiedeva l'annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo
[...]
edittale.
Con ordinanza del 27.10.2020 il GDP sospendeva i provvedimenti impugnati.
Con comparsa depositata il 6.07.2021 si costituiva la , la quale chiedeva OP
il rigetto del ricorso di . Parte_1
Nel giudizio di primo grado, valutata l'irrilevanza della prova per testi articolata dall'opponente, la causa veniva rinviata per la decisione.
Con sentenza n. 2253/21 R.S. pubblicata il 14.12.2021 il Giudice di Pace di Palmi rigettava il ricorso di e compensava integralmente le spese di lite. Parte_1
Con ricorso in appello depositato l'11.04.2022 proponeva impugnazione Parte_1
avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Palmi, ribadendo i motivi di opposizione già articolati nella fase di prime cure. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
Sospendere gli effetti della sentenza n. 2253/2021 dell'11.06.2021, depositata in Cancelleria e pubblicata in pari data, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito:
In integrale riforma della sentenza appellata, annullare il provvedimento impugnato con ogni presupposta e/o conseguente statuizione, anche in ordine alle sanzioni accessorie applicate, in quanto illegittimo e/o infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, stante
l'assenza dei presupposti cui la Legge ricollega la punibilità ai sensi dell'art. 148, comma 12, C.d.S., la mancanza di responsabilità in capo all'odierno appellante, nonché la condotta irregolare posta in essere dal conducente dell'autovettura, sig. ; Controparte_2
In subordine:
Nell'ipotesi di inopinato rigetto, ridurre le sanzioni irrogate al minimo edittale;
”
Si costituiva in grado d'appello la chiedendo il rigetto OP dell'impugnazione proposta e la conferma della sentenza di primo grado.
Rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, venivano sentiti i testimoni non ammessi in primo grado;
la causa veniva, pertanto, assegnata in decisione.
2. L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Nel giudizio de quo, i fatti rappresentati dai verbalizzanti ed oggetto del verbale di accertamento impugnato, ossia la manovra di sorpasso dell'appellante di altro veicolo in prossimità di un'intersezione stradale, pur non avvenuto alla presenza degli agenti accertatori, è fatto storico che risulta corroborato dall'istruttoria documentale ed orale condotta.
Invero, ciò emerge:
- dalle stesse dichiarazioni rese dal agli agenti intervenuti il 9.09.2020 Parte_1 nell'immediatezza dell'incidente occorso, ai quali ha dichiarato: “nella serata dell'8 settembre 2020, intorno alle ore 23:30/23:15 procedevo sulla SP4 di Cittanova all'altezza del supermercato Eurospin in direzione di Taurianova insieme ad alcuni amici, quando trovavo davanti a me un autovettura Fiat
600…decidevo quindi di sorpassarlo”( le dichiarazioni rese dalle parti agli agenti verbalizzanti sono coperte da fede privilegiata, cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10376);
- dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, il quale per dimostrare la erroneità di quanto sostenuto dai verbalizzanti, ha depositato delle foto ove è possibile riscontrare l'esistenza di un'intersezione nel punto di sorpasso, del resto indicata dallo stesso ricorrente nel corredo fotografico
(v. “Copia riproduzione fotografica” in “Fascicolo di parte proc. 2122/2020” depositato l'11 Aprile
2022 dall'appellante unitamente al “Ricorso in appello con istanza di sospensiva”; v. “Copia riproduzione fotografica” in “Fascicolo di parte proc. 2122/2020” depositato l'11 Aprile 2022 dall'appellante unitamente al “Ricorso in appello con istanza di sospensiva”, p. 24 del file “Copia fascicolo di primo grado”);
- da quanto confermato dagli stessi testi dell'appellante, escussi all'udienza del 29.11.2024, che hanno confermato come il sorpasso sia avvenuto nei luoghi e nel punto riprodotto nelle predette fotografie
(cfr. deposizioni del teste “Riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate Testimone_1
tratto di strada che percorrevamo al momento del sinistro e, in particolare, nella prima fotografia il punto esatto nel quale abbiamo eseguito il sorpasso perché la striscia era discontinua nonché la cunetta posta poco più avanti, sulla sinistra, dove siamo finiti a seguito dell'incidente” e del teste “Riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate tratto di strada che Testimone_2
percorrevamo al momento del sinistro e, in particolare, nella prima fotografia il punto esatto nel quale abbiamo eseguito il sorpasso perché la striscia era discontinua nonché la cunetta posta poco più avanti, sulla sinistra, dove siamo finiti a seguito dell'incidente”).
Pertanto, risulta pienamente confermato quanto indicato nel verbale di contestazione impugnato.
Continuando nell'esame dei motivi di appello, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per non avere il Giudice di Pace motivato su un punto decisivo della controversia, ossia quello relativo alla mancata indicazione nel verbale impugnato di elementi essenziali previsti a pena di nullità, non essendo stata indicata con precisione nel verbale impugnato il luogo della presunta violazione al C.d.s.
Tale doglianza è infondata.
Ai sensi dell'art. 383 comma 1 del D.P.R. n. 495/1992, contenente il c.d. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, “il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”.
Le indicazioni che, in base all'art. 383 Reg. Esec., il verbale deve necessariamente contenere, sono finalizzate a consentire al trasgressore di esercitare il proprio diritto di difesa e di essere reso edotto dei fatti che gli vengono contestati in modo da contrapporre le proprie difese.
Nella vicenda in esame, nel momento in cui ha ricevuto il verbale di violazione al codice della strada, il è stato in grado di desumere dal contenuto del verbale cosa gli è stato Parte_1 contestato e soprattutto di identificare il luogo dell'accertata infrazione, atteso che lo stesso ha agevolmente individuato la località ove si è verificata l'infrazione, come, peraltro, dichiarato dalla stessa parte nel ricorso introduttivo;
inoltre, che avesse contezza delle circostanze spazio-temporali in cui era maturata l'infrazione emerge dalle stesse dichiarazioni rese dal agli agenti Pt_1 accertatori, intervenuti sui posti nell'immediatezza (“procedevo sulla SP4 di Cittanova all'altezza del supermercato Eurospin in direzione di Taurianova”) nonché dalle riproduzioni fotografiche dei luoghi allegate dallo stesso ricorrente, peraltro riconosciuti dagli stessi testi indicati dall'opponente ed escussi.
Ebbene, nel caso di specie, nessun concreto pregiudizio è derivato al ricorrente, in presenza di una descrizione puntuale del fatto contestato e della conoscenza dei luoghi in cui è stata accertata l'infrazione da parte del (Cassazione civile sez. II, 14/04/2009, n.8885; Cassazione civile sez. Pt_1
II, 30/01/2008, n.2201; Cassazione civile sez. I, 29/03/2006, n.7123). Ancora l'appellante, quale motivo di censura, riferisce di aver effettuato il sorpasso su un veicolo che lo precedeva, che andava a rilento, salvo poi durante la fase di sorpasso, venire investito da detta autovettura che, improvvisamente, svoltava a sinistra.
Invero tale ricostruzione dei fatti risulta assolutamente irrilevante rispetto alle contestazioni mosse con il verbale impugnato, ove non si contesta la responsabilità del rispetto alla dinamica Pt_1 dell'incidente che lo ha visto coinvolto, ma esclusivamente l'avvenuto sorpasso da parte dell'opponente in presenza di un'intersezione stradale.
In proposito, l'art. 148, comma 12, C.d.S. vieta il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, ad eccezione di talune ipotesi espressamente ivi previste, ossia: a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché' a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
Del resto, consapevole di tale assunto, la stessa difesa dell'opponente, odierno appellante, non contesta la circostanza relativa al sorpasso, bensì allega nuovamente, anche in questa sede, di aver effettuato il sorpasso in presenza di linea di mezzeria discontinua, nonché di essere esente da colpa per mancata presegnalazione dell'intersezione.
Va rilevata l'assoluta infondatezza di tali censure.
Il divieto di sorpasso in corrispondenza di intersezione imposto dal citato art. 148 del C.d.S. è norma generale che l'utente della strada è tenuto a conoscere e a rispettare.
Qualora l'assenza di divieto di sorpasso possa riferirsi, secondo gli assunti di parte appellante, alla presenza di linea di mezzeria discontinua nel tratto di strada in questione, la contestazione è comunque infondata.
Invero, dal punto di vista del sorpasso è indifferente che la carreggiata sia divisa da linea continua o linea discontinua, in quanto la differenza tra le due è che la linea continua, diversamente da quella discontinua, non può essere oltrepassata.
Nel caso in esame, quindi, la presenza sulla SP24 di linea discontinua indicava unicamente che la stessa poteva essere oltrepassata, per manovra di svolta a sinistra, per esempio, od anche per effettuare il sorpasso, ma solo nel rispetto nel rispetto delle altre norme di circolazione, e pertanto non in corrispondenza di intersezioni. La linea discontinua non costituisce segnale orizzontale che consente di derogare ai divieti generali previsti dalle norme di circolazione e nel caso quindi la sua presenza non esimeva affatto il dall'obbligo di rispettare il divieto di cui all'art. 148 c. 12 C.d.S.
Inoltre, anche il motivo dell'assenza di segnalazione dell'intersezione è infondato, non sussistendo alcun obbligo per l'ente proprietario di presegnalare le intersezioni (segnale di pericolo) (cfr.
Cassazione penale sez. IV, 03/11/1998, n.2764).
Parimenti infondato è il motivo riguardante l'omessa contestazione immediata dell'infrazione.
Secondo l'art. 201 comma 1 C.d.S. “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento.”. Il successivo comma 1-bis precisa i casi nei quali la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1. Ed ancora il comma 1-ter specifica che “Nei casi diversi da quelli di cui al comma
1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/07/2018,
n.18023; Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n.36922).
Nel caso di specie il verbale contiene l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata – ovvero che “il presente verbale viene elevato a seguito dei rilievi effettuati in data 08/09/2020 alle ore 23:50 su sinistro stradale occorso tra il trasgressore sopra indicato e il sig. , nato a [...] il [...]”. Controparte_2
L'eccezione di nullità del verbale per mancata contestazione immediata dell'illecito è contraria all'insegnamento della Corte di cassazione, che impedisce al giudice di merito di sindacare la scelta di procedere a redigere il verbale presso i locali della Polizia o dei Carabinieri in seguito al verificarsi di un sinistro (cfr. le sopracitate sentenze Cassazione civile sez. II, 09/07/2018, n.18023; Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n.36922). Nel caso di specie vi è stato un incidente ed il verbale opposto menziona che “il presente verbale viene elevato a seguito dei rilievi effettuati in data 08/09/2020 alle ore 23:50 su sinistro stradale occorso tra il trasgressore sopra indicato e il sig. , Controparte_2 nato a [...] il [...]”.
Pertanto, esiste una motivazione della contestazione differita ed essa, oltre ad essere insindacabile, appare ragionevole, posto che, dopo i rilievi presso la sede stradale nell'immediatezza dell'incidente,
è del tutto sensato avvalersi di un periodo di elaborazione dei dati acquisiti per poter contestare le eventuali pertinenti violazioni.
Neppure può accogliersi la domanda, spiegata in via subordinata, di riduzione della sanzione irrogata al minimo edittale, già applicata dal verbale impugnato (art. 148 c. 16 del C.d.s.: “Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665).
La sentenza del Giudice di pace, che ha rigettato l'opposizione proposta dal e Parte_1 confermato il verbale di accertamento dell'infrazione contestata è pienamente corretta e va pertanto confermata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante ed in favore della resistente, secondo il valore del Parte_1 CP_1
verbale impugnato (Euro 167,00), tutte le fasi, valori ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della sovrapponibilità tra fase introduttiva e fase decisionale.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002 (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8982: “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato exart. 13, comma 1-quater, d.P.R.
n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”).
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe d'appello avverso la sentenza n. 2253/2021 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata il 14.12.2021 promossa da
[...]
nei confronti della , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 OP
difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2253/2021 R.S. Parte_1
del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata il 14.12.2021; - condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 OP
, che liquida in € 332,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
[...]
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge;
Così deciso in Palmi il 28.05.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella