Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 3214/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto AGENZIA,
…………………………. pendente TRA
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in C.SO ETTORE PADOVANO, 44 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. MARRAZZO CRISTIANO (C.F. ), che la C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione ATTORE E
(C.F. ) titolare dell'esercizio Controparte_1 C.F._2
(P.IVA Controparte_2
, elettivamente domiciliato in VIA TRASTEVERE 5/A ROCCELLA P.IVA_2
IONICA, presso lo studio dell'Avv. VERDIGLIONE BRUNO (C.F.
) che lo rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente, con l'Avv. LOMBARDO MARIA ELISA, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 24/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t, agiva in giudizio per veder riconosciuta la violazione del contratto intercorso con con le seguenti conclusioni: accogliere la domanda e Controparte_1 dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t.; per l'effetto condannare il suddetto
[...] [...]
in persona del legale rapp.te p.t., della Controparte_3 Parte_1 della somma di €25.000,00, o oltra somma accertando, oltre interessi dal giorno dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo;
condannare il convenuto in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t.,al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA
N.R.G. 3214/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
; il contratto all'art. n. 1 prevedeva per Controparte_1 [...] di il diritto di esclusiva, limitatamente al CP_2 Controparte_1 pacchetto clienti assegnato, nella provincia di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro;
in data 28/06/2011, la formulava, a mezzo raccomandata, Parte_1 richiamo formale a di per Controparte_3 Controparte_1 inottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del contratto di agenzia monomandatario ma, nonostante il richiamo formale, l'agente perseverava nel suo oltraggioso comportamento, tale da obbligare l'odierno attore a formulare recesso ai sensi dell'art. 5 del contratto tra le parti sottoscritto;
il predetto contratto, all'art 8, prevedeva l'esclusiva e il divieto di concorrenza;
la veniva a conoscenza della Parte_1 violazione dell'art. 8 del contratto poiché l'agente effettuava la sua attività lavorativa anche per altri operatori di telefonia. Tanto premesso agiva nel presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni materiali e di immagine subiti. Si costituiva , titolare dell'esercizio Controparte_1 [...]
, eccependo Controparte_2 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva essendo stata inserita nel contratto la ditta e non personalmente, essendo lo stesso titolare della Controparte_1
, che Controparte_2 svolge attività di vendita e assistenza per computer e telefonia e svolgendo anche, personalmente, attività di agente di commercio. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva essendo il contratto concluso tra la e la Parte_1 [...]
. Controparte_2
2. Sul merito. Risulta documentalmente provato e, comunque, non contestata, la stipula di un contratto di agenzia tra la e la Parte_1 [...]
in data 21/2/2011. Controparte_2
Gli artt. 1 e 8 del contratto prevedevano un diritto di esclusiva ed un divieto di concorrenza, essendo previsto che l'agente non potesse assumere altri incarichi per la stessa zona per gli stessi rami di affari per le imprese concorrenti. Nel caso di specie è la stessa parte convenuta ad affermare di svolgere, oltre all'attività di agenzia, anche l'attività di vendita di telefonia di altri marchi. La stessa parte convenuta afferma di essere titolare della Controparte_2 con sede, sin dal 1999, in Roccella Jonica, Via Roma, la cui attività riguarda la vendita e relativa assistenza di computer e telefonia e ciò con specifico mandato da parte delle Società WIND-TRE, VODAFONE e attualmente anche della “ho” di stipulare, appunto, contratti e vendita di utenze telefoniche fisse e mobili (SIM e Contratti). Parte
N.R.G. 3214/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 convenuta afferma inoltre che, il medesimo , oltre ad essere Parte_2 proprietario della predetta svolgeva e continua a Controparte_2 svolgere attività di agente di commercio. Ai sensi dell'art. 1743 c.c., l'agente non può assumere nella zona incarichi in favore di imprese concorrenti con la preponente, per il medesimo ramo di attività. La ratio della disposizione è quella di tutelare la posizione del preponente nei confronti di comportamenti dell'agente idonei ad arrecargli danni nella misura in cui opera a vantaggio di imprese concorrenti. In questo contesto l'esclusiva di legge a beneficio del preponente va letta unitamente alla disposizione che obbliga l'agente ad agire nell'interesse del preponente, con lealtà e buona fede (art. 1746 comma 1 c.c.). Il diritto di esclusiva in favore del preponente vale limitatamente alla zona contrattuale ed opera quando le imprese sono in concorrenza tra loro. Con riguardo alla sussistenza della situazione di effettiva concorrenza, la Cassazione ha assunto una posizione piuttosto rigorosa, affermando che, agli effetti del divieto fatto all'agente dall'art. 1743 c.c. di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti fra loro, la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo sufficiente che queste si rivolgano a una clientela anche solo potenzialmente comune, sì che l'una possa ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra sul mercato, cui entrambe si rivolgano o prevedibilmente si rivolgeranno. Secondo questo orientamento, la tutela di cui gode il primo preponente è così ampia da impedire all'agente di iniziare a operare per un secondo preponente per il mero fatto che i due produttori si rivolgono agli stessi clienti finali. Si ritiene infine che all'agente non sia consentito di svolgere in proprio un'attività in concorrenza con quella del suo preponente. Nonostante, infatti, che l'art. 1743 c.c. si limiti a vietare che l'agente operi contemporaneamente per due produttori in concorrenza, l'art. 1746 comma 1 c.c. impone all'agente di tutelare gli interessi del preponente, impedendo in tal modo all'agente di gestire contemporaneamente un'attività in concorrenza. Il profilo dell'obbligo di esclusiva a carico dell'agente deve essere distinto dalla possibilità per l'agente di prestare la propria attività in favore di più preponenti. Nel caso di specie, con apposita clausola contrattuale, l'agente si è impegnato a svolgere la propria attività esclusiva con un solo preponente, e pertanto si tratta di un agente monomandatario. L'agente monomandatario non può assumere incarichi con preponenti diversi da quello con il quale si è obbligato tramite tale clausola, indipendentemente dal fatto che gli eventuali altri mandati siano per zone o prodotti difformi da quelli trattati dal preponente;
la clausola di monomandato prescinde infatti da un rapporto di concorrenza tra il preponente unico del monomandatario e gli altri imprenditori con cui questi possa potenzialmente collaborare. Pertanto, la clausola di monomandato costituisce sostanzialmente un'espansione dell'obbligo di esclusiva di cui all'art. 1743 c.c., in quanto impone all'agente il divieto di operare con altri preponenti, anche per rami di attività o zone territoriali per cui normalmente l'attività gli sarebbe consentita. Attraverso la clausola di monomandato,
N.R.G. 3214/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 il preponente tende ad assicurare che tutte le energie lavorative dell'agente siano indirizzate alla promozione dei propri affari e non invece alla promozione di quelli di altri imprenditori, anche totalmente estranei al mercato di riferimento, che per le più diverse ragioni si possano rivelare più redditizi per l'agente. Atteso l'interesse del preponente sotteso alla stipulazione di una clausola di monomandato, ovvero appunto l'interesse alla collaborazione esclusiva dell'agente, in caso di violazione dell' obbligo di esclusiva da parte dell'agente monomandatario, qualora cioè l'agente abbia promosso stabilmente gli affari per imprenditore in concorrenza con il preponente entro la stessa zona o ramo di attività affidato all'agente, tale inadempimento è sufficientemente grave da legittimare il preponente a risolvere il contratto e/o recedere per giusta causa dal rapporto, ai sensi dell'art. 2119 c.c. Lo stesso si verifica qualora l'agente abbia sottoscritto un mandato di agenzia con un imprenditore non in concorrenza con il preponente. In caso invece di violazione da parte dell'agente dell'obbligo di esclusiva, il preponente può recedere per giusta causa dal rapporto e di esigere il risarcimento dei danni, in misura pari ai guadagni derivanti dagli affari che non ha potuto concludere per via dell'attività in concorrenza svolta dall'agente. Nel caso di specie, sia pure possa ritenersi provata la violazione del divieto di non concorrenza, parte attrice non ha in alcun modo provato di aver subito un danno, che certamente, dunque, non può liquidarsi in via equitativa. Secondo la Cassazione (ordinanza n. 15680/2020) l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò non esime, però, la parte interessata, per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso, dall'onere di dimostrare non solo l'esistenza del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. Nel caso di specie deve ritenersi che parte attrice non abbia in alcun modo provato di aver subito un danno dalla condotta del convenuto, tenuto altresì conto del fatto che il contratto era stato stipulato da pochi mesi quando è stato esercitato il recesso e che, in base all'art. 5 del contratto i primi sei mesi dovevano essere considerati periodo di prova reciproca. Infine, va esaminata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata nei confronti dell'attore. Ebbene, la norma richiamata sanziona la condotta di chi abusa degli strumenti processuali, cagionando danni alle altre parti per aver agito o resistito in giudizio senza esercitare quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per comprendere l'infondatezza della propria pretesa e le conseguenze dei propri atti processuali. Presupposti di tale ipotesi di responsabilità sono: la totale soccombenza della controparte;
la prova dell'elemento soggettivo, ossia la malafede o la colpa grave, intesa quale “stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella
N.R.G. 3214/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda” (Cfr. Cass n. 2040/2018); la prova dell'elemento oggettivo, vale a dire dei pregiudizi subiti a causa della condotta processuale negligente della controparte. In sostanza, il carattere temerario della lite “va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (cfr. Cass. n. 3464/2017). A parere di questo Giudice, le ragioni del convenuto non sono corroborate da alcuna evidenza probatoria che dimostri la sussistenza tanto dell'elemento soggettivo della malafede o colpa grave, quanto dell'elemento oggettivo dei danni subiti in ragione della condotta processuale di controparte, che in alcun modo ha influito sull'andamento del giudizio.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3214/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto AGENZIA, pendente tra , , Parte_1 Controparte_1 titolare dell'esercizio Controparte_2
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice;
2. condanna , al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 titolare dell'esercizio Controparte_2
delle spese di giudizio che si liquidano in € 5077,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisene anticipatari.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 07/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3214/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5