Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
composto dai magistrati:
- Dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- Dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- Dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 18.12.2024 al R.G. n. 49-1/2024 Procedimento
Unitario, promosso d a
AB EN (c.f. [...]) e FA EV (c.f.
[...]entrambe con procc. e domm. i difensori gli avv.ti Gianfranco
Carbone e Lorenza Guglielmoni del Foro di Trieste, con studio in Trieste, via Coroneo
33, PEC gianfranco.carbone@avvocatitriestepec.it lorenza.guglielmoni@avvocatitriestepec;
RICORRENTI
n e i c o n f r o n t i d i
CHEF PRO SERVICE S.R.L. (c.f. 01376330328; domicilio digitale chefproservicesrl@pec.it), con sede in Trieste, via Pirano, 6/1 A.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Chef Pro Service Srl, presentato congiuntamente da IN KO e FF
EV;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale e tempestiva notifica (eseguita e perfezionatasi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 40 CCII) di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, tenutasi l'11 marzo 2025, cui la società resistente, non costituitasi, non è
comparsa;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso;
- che i ricorrenti, entrambi ex dipendenti della Società resistente, vantano un credito,
esigibile, portato da titolo giudiziale (decreti ingiuntivi non opposti), a titolo di trattamento di fine rapporto, il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta indicato nei rispettivi precetti notificati a novembre 2024 nella misura di complessivi 13.415,60 euro, quanto alla lavoratrice KO, e di complessivi 51.677,19
quanto alla lavoratrice EV, oltre interessi successivi;
pag. 2 di 7 ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in tal senso depongono la considerazione per cui non si è potuto procedere a pignoramenti né diretti ne presso terzi;
vi è poi da considerare che l'ultimo bilancio depositato dalla società è quello dell'esercizio chiuso al 31.12.2022;
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la società debitrice sia una
“impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1,
lett.d), CCII;
rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova,
come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
rilevato in particolare che oggettivamente la Società, costituita in data 29.2.2022 e avente come , operante nel settore del commercio di attrezzature e arredamenti in genere per negozi, uffici, industrie e ristorazione, non ha depositato in CCIAA il bilancio di esercizio 2023; peraltro, stando al bilancio 2022, i requisiti dimensionali relativi all'attivo e ai ricavi risultano entrambi superati;
rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5, CCII, alla luce dell'entità dei crediti, indiscutibili, dei lavoratori istanti e dell'evidenza degli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione (da cui emergono (ulteriori) debiti attuali della Società, per la gran parte nei confronti dell'INPS, nella misura globale di circa 49.000 euro);
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
pag. 3 di 7 tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CHEF PRO SERVICE S.R.L. (c.f.
01376330328; domicilio digitale chefproservicesrl@pec.it), con sede in Trieste, via
Pirano, 6/1 A (avente come legale rappresentante p.t. il presidente del c.d.a., sig.
Massimiliano Mamolo;
c.f. [...]);
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. comm. Pamela Furlanetto, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 4 di 7 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 22 luglio 2025, ad ore 09:15, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica pag. 5 di 7 certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
pag. 6 di 7 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
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