Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta da: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2391 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F.: ), in proprio e quale avente causa Parte_1 CodiceFiscale_1 da (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Roberta Rivellini, giusta procura in atti
Appellante
E
, (C.F.: ), rappresentati e difesi Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Antonio Vastarelli, giusta procura in atti
Appellata
E
(C.F.: ) e (C.F.: CP_2 C.F._4 Controparte_3
) nella loro qualità di eredi legittimi aventi causa da , C.F._5 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Ulderico Nigro, giusta procura in atti
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4 C.F._6
Antonio Salemme, giusta procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. e , rispettivamente proprietarie in comune Parte_2 Controparte_5
e pro indiviso della superficie di mq 100 antistante il fabbricato sito in Miseno AC (NA) alla via Dragonara, 21 - in particolare, la prima nuda proprietaria del suddetto terreno e la seconda usufruttuaria dello stesso ,-convenivano in giudizio e Controparte_1
. Persona_1
Deducevano: che , quale proprietaria di un appartamento al piano terra sito in Controparte_1
AC, via Dragonara 23, e , quale proprietaria di un appartamento in AC, Persona_1
via Dragonara 23, avevano realizzato, nel dicembre 2004, una condotta fognaria per lo smaltimento delle acque reflue;
che parte della condotta fognaria transitava attraverso la proprietà delle attrici;
che sull'area cortilizia gravava esclusivamente una servitù di passaggio;
che le convenute avevano posto in essere comportamenti illeciti.
Chiedevano di:
“1) accertare e dichiarare che i convenuti hanno esercitato arbitrariamente un inesistente servitù sull'area cortilizia di sola ed esclusiva proprietà degli istanti ed hanno realizzato arbitrariamente le opere come sopra specificate e, conseguentemente, ordinarne la riduzione in pristino;
2) per l'effetto, condannare i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni tutti derivanti dal fatto di cui in narrativa, nell'ammontare che verrà determinato in corso di causa, con interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
3) In via istruttoria, si chiede sin d'ora disporre opportuna consulenza tecnica per la migliore descrizione dello stato dei luoghi e per la quantificazione dei danni dovuti agli istanti a titolo di risarcimento. 4) Condannare i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
2. Si costituivano in giudizio – con comparse distinte, ma di identico contenuto -
e , le quale, preliminarmente, eccepivano la nullità Controparte_1 Persona_1 dell'atto introduttivo ex art. 163 c.p.c. e chiedevano autorizzarsi la chiamata in causa di
, proprietario dell'unità abitativa facente parte del fabbricato di cui sopra e Controparte_4 soprattutto in quanto committente, nonché fruitore dell'impianto fognario oggetto di causa;
spiegavano domanda riconvenzionale del seguente tenore:
“- nei confronti delle parti attrici per il riconoscimento della servitù coattiva ritenendo che il diritto alla realizzazione dell'impianto fognario non può essere in nessun caso negato alla convenuta la quale si è trovata in una situazione tale che la realizzazione dell'impianto fognario si rendeva indispensabile ed improcrastinabile;
- nonché nei confronti del Sig. affinché manlevi la convenuta dal Controparte_4
pagamento di somme sia nell'ipotesi che venga accertata la circostanza che il menzionato non ha ottenuto l'autorizzazione per la realizzazione dello impianto fognario, sia nell'ipotesi in cui la convenuta sia condannata al risarcimento dei danni sofferti dagli attori;
nonché nell'ipotesi remota che sia necessario ripristinare lo stato dei luoghi affinché dichiari e, quindi, condanni il Sig. a rimborsare a favore della convenuta l'importo di Controparte_4
€ 2.100,00 pari alla quota parte delle spese sostenute dalla stessa per la realizzazione dell'impianto fognario, ed ogni altro accessorio il cui ammontare si preciserà in corso di causa.”
Le convenute, inoltre, chiedevano il rigetto della domanda attorea, adducendo il proprio diritto alla costruzione dell'impianto fognario, poiché con l'atto di acquisto dell'immobile anzidetto fu acquistata, altresì, la comproprietà dello spiazzale di cortile, ove veniva costruito l'impianto oggetto di causa.
Per di più, nonostante avessero pieno titolo per realizzare l'impianto, dovendo far immettere nella condotta fognaria anche , chiedevano a quest'ultimo di rivolgersi alle Controparte_4 attrici per ottenere la loro autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.
successivamente riferiva che l'autorizzazione era stata concessa, per cui Controparte_4 si procedeva alla realizzazione dell'impianto.
In ogni caso, in ultima ipotesi, le convenute deducevano che avrebbero potuto chiedere la costituzione coattiva della servitù di conduttura. L'impianto fognario era, infatti, indispensabile, poiché l'acqua dell'immobile confluiva in un pozzo di modeste dimensioni che necessitava di uno svuotamento frequente e non agevole e l'Ufficio Fognature del comune di AC aveva notificato un invito a realizzare un collegamento dell'impianto alla fogna comunale.
Oltretutto, le attrici non risultavano proprietarie di detto terreno, poiché nulla si evinceva dall'atto di donazione (allegato in atti) per il notaio . Per_2
e così concludevano: Controparte_1 Persona_1
“a) In via principale e preliminare, mancando l'indicazione del valore della causa ovvero della domanda, dichiararsi nullo l'atto di citazione per violazione della normativa fiscale che ha introdotto il contributo unificato con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
b) In via preliminare Voglia l'Ill.mo Tribunale, previo spostamento dell'udienza di prima comparizione, autorizzare la chiamata in causa del terzo Sig. , residente Controparte_4
in AC (NA) alla Via Dragonara n. 23, litisconsorte necessario nel giudizio de quo per i motivi di cui in premessa.
c) Previo rigetto della domanda delle parti attrici per i motivi dedotti innanzi, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale nei confronti delle stesse parti attrici per il riconoscimento della servitù coattiva, nonché nei confronti del Sig. Controparte_4
affinché manlevi la convenuta dal pagamento di somme sia nell'ipotesi che venga accertata la circostanza che il menzionato non ha ottenuto l'autorizzazione per la realizzazione dello impianto fognario, sia nell'ipotesi in cui la convenuta sia condannata al risarcimento dei danni sofferti dagli attori;
nonché, nell'ipotesi remota che sia necessario ripristinare lo stato dei luoghi, dichiari e, quindi, condanni il Sig. a rimborsare a favore della Controparte_4 convenuta l'importo di € 2.100,00 pari alla quota parte delle spese sostenute dalla stessa per la realizzazione dell'impianto fognario, ed ogni altro accessorio il cui ammontare si preciserà in corso di causa, o a quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale riterrà equo liquidare in ragione delle risultanze processuali, il tutto, comunque, nei limiti di
€ 15000.00.
d) Sentir, comunque, accertare e, quindi, dichiarare il diritto della convenuta alla realizzazione dell'impianto fognario de quo e di non aver arrecato danni a seguito dell'esecuzione dello stesso, e per l'effetto condannare le parti attrici al risarcimento per lite temeraria secondo equità.
e) In via subordinata sentire accertare e, quindi, dichiarare parte convenuta titolare del diritto di passaggio attraverso il viale di accesso e la zonetta antistante la proprietà della stessa e, quindi, legittimata alla realizzazione dell'impianto fognario.”
3. La chiamata in causa veniva autorizzata e ritualmente effettuata.
4. Si costituiva e contestava la domanda delle chiamanti, Controparte_4
deducendo che:
- non era né proprietario né possessore di alcun immobile finitimo e che tantomeno avesse tratto vantaggi dall'immissione in fogna e dai lavori di escavazione;
- non aveva ricoperto alcuna veste di mandatario o procuratore delle convenute e dunque non era coinvolto in alcun modo nella vicenda.
Pertanto, chiedeva di essere estromesso dal giudizio;
con condanna alle spese delle chiamanti in causa.
5. Nel corso del giudizio decedeva e si costituiva in sua vece Persona_3
l'ED , il quale dichiarava di essere divenuto unico proprietario del Parte_1
bene in questione avendo acquistato da la sua quota del bene suddetto Parte_2
e chiedeva la rimozione dell'opera abusiva ed il risarcimento danni.
6. Successivamente la causa veniva interrotta per il decesso di . Persona_1
7. Il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi della defunta e si costituivano e . CP_2 Controparte_3
I suddetti eredi eccepivano preliminarmente la circostanza che l'atto così come predisposto e notificato dovesse ritenersi nullo in quanto non completo in ogni sua parte ed in dettaglio poiché carente dell'atto introduttivo al giudizio, della memoria di costituzione della convenuta e delle proprie conclusioni. Controparte_1
Questi concludevano, poi, conformandosi a quanto chiesto dalla de cuius . Persona_1
8. si costituiva, a seguito della riassunzione del giudizio, Controparte_1 riportandosi a quanto precedentemente indicato in atti ed aderendo all'eccezione di nullità della riassunzione, sollevata dai CP_2
Infine, evidenziava che la procura prodotta in atti non conferisse potere al difensore di per la riassunzione del giudizio interrotto. Parte_1
9. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9343, pubblicata il 22.10.2019, così decideva: “1. dichiara costituita a favore della zona di terreno su cui insiste l'edificio sito in AC (Na),
Via Dragonara n. 21 una servitù di passaggio di condotta fognaria a carico dell'area cortilizia sita in AC (Na), via Dragonara 23, facente parte della part.lla 2 del fol. 19 del Catasto di
AC il tutto come meglio indicato nella relazione di consulenza depositata in data 17.5.19 dal ctu ing. ; Persona_4
2. condanna nonché e nella Controparte_1 CP_2 Controparte_3
qualità di eredi di al pagamento, in favore di , della somma Persona_1 Parte_1 di € 4.750 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
3. rigetta le altre domande;
4. condanna nonché e nella Controparte_1 CP_2 Controparte_3
qualità di eredi di al pagamento, in favore di , delle spese di Persona_1 Controparte_4
giudizio, che si liquidano in euro 4.835 per onorario;
5. compensa le spese tra le altre parti. “
In motivazione, il Tribunale preliminarmente esaminava l'eccezione di invalidità della riassunzione del giudizio proposta dai convenuti, considerandola sanata dalla costituzione in giudizio dei medesimi;
riteneva, inoltre, che la procura conferita al legale comprendesse espressamente la facoltà di chiamare in causa altri soggetti.
Venendo al merito, attraverso l'ausilio della consulenza tecnica, il Giudice di prime cure ricostruiva lo stato dei luoghi, per poi soffermarsi sulla legittimazione delle parti.
Sul punto affermava di essere proprietario esclusivo dell'area cortilizia Parte_1
in questione in virtù della donazione della nuda proprietà della stessa, effettuatagli da e dalla successiva vendita della propria quota da parte di Persona_3 [...]
. Con il decesso di egli ne sarebbe divenuto pieno Parte_2 Persona_3
proprietario.
Sulla scorta della documentazione allegata agli atti, invece, era Parte_1 proprietario solo della quota di 250/1000 dell'area in questione mentre e gli eredi CP
( per la non trasmissibilità dei diritti d'uso e di abitazione ex art. 1024 c.c.) non Per_1
avevano alcun diritto di uso sulla medesima, seppure questi ultimi avevano diritto alla costituzione della condotta fognaria quale servitù coattiva dietro versamento dell'indennizzo di legge (determinato dalla ctu in euro 19.000), essendo il loro fondo intercluso rispetto all'impianto comunale cui dovevano allacciare il proprio fabbricato e non essendo possibili alternative di sorta.
In aggiunta, i convenuti si dolevano della diminuzione del valore dell'area e di fatto il ctu ne teneva conto riducendo del 35 % l'importo dell'indennizzo calcolato. Di talché, , e , venivano Controparte_1 CP_2 Controparte_3 condannati al pagamento, in favore di , della somma di € 4.750 oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla domanda.
Infine, le domande nei confronti di venivano rigettate, in quanto, questi Controparte_4
non risultava proprietario di immobili serviti dalla condotta in questione né veniva provato che egli fosse stato incaricato di condurre le trattative con le controparti per l'installazione della condotta.
10. propone appello. Parte_1
Con un articolato motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado chiedendone da principio la nullità e/o l'annullamento o in alternativa l'integrale riforma.
Preliminarmente osserva che la sentenza impugnata presenta i seguenti errori materiali:
- l'indicazione in epigrafe del cognome “ ” anziché ; Per_5 Per_1
- l'omissione del nome ”; CP
- l'erronea indicazione del numero civico del fabbricato indicato come civico Pt_1
23 anziché 21.
Successivamente, il lamenta l'erronea valutazione da parte del Tribunale del Pt_1 comportamento delle controparti sia in ragione dell'eccezione di invalidità della riassunzione del giudizio in primo grado sia nel considerare gli eredi di come terzi in causa, Persona_1
in quanto questi ultimi non possono essere considerati terzi rispetto al giudizio de quo.
Ed ancora, lamenta l'omessa pronuncia del Giudice di primo grado in merito ad ulteriori scritti ed argomentazioni nuove depositate da a seguito della Controparte_1
riassunzione del giudizio.
Il evidenzia, poi, l'erronea individuazione della quota di propria proprietà pari a Pt_1
250/1000 relativamente alla minore consistenza ritenuta dal Ctu di 80 mq e dichiarata equidistante dalla via Dragonara e dalla via Sacello di Miseno.
Il Giudice erra nell'individuazione del cortile in oggetto considerandolo confinante con le proprietà e e tale errore risulta facilmente evincibile dalle planimetrie CP CP_6 allegate dalla quale discende, come diretta conseguenza, l'impossibilità di vantare diritti di proprietà sul cortile da parte dei di e di . CP_2 Controparte_1 Controparte_7
Venendo, invece, all'esame dei titoli di proprietà, l'appellante sostiene, ancora una volta, di essere esclusivo proprietario dell'area cortilizia per donazione della madre (a sé e alla germana ) per successione legittima dalla madre . Parte_2 Persona_3 L'appellante critica l'interpretazione del Giudice di prime cure della postilla n. 5 dell'atto redatto dal Notar dal quale fa discendere un effetto traslativo, che non Persona_6
corrispondeva alla volontà delle parti né di e di fatto confutato proprio con PE la concessione fatta ai con quell'atto. CP_8
Deduce, inoltre, che vi sia stata un'erronea ricostruzione dei luoghi del consulente d'ufficio e, dunque, formula richiesta di nomina di un nuovo ctu per l'accertamento dei luoghi e per negare la servitù coattiva di condotta, ordinando la rimozione delle opere abusive ed anche il risarcimento dei danni.
Contesta, quale conseguenza della errata ricostruzione dei luoghi, la dichiarata interclusione del fondo, dalla quale il Tribunale ha fatto discendere la costituzione della servitù coattiva: Il fondo non è intercluso.
Evidenzia, poi, che non furono mai informati della costruzione dell'impianto e che anzi i lavori furono svolti durante un periodo di assenza nello stabile dei proprietari e Parte_1
Parte_2
Inoltre, seppure venisse confermata la servitù di condotta, aggiunge l'istante che l'erronea ricostruzione del diritto dominicale ha comportato l'erronea riduzione dell'indennizzo dovuto.
Infine, lamenta l'inottemperanza dei convenuti nell'eseguire la sentenza impugnata sia in merito al versamento degli indennizzi sia per il rimborso delle spese per la liquidazione del consulente tecnico d'ufficio.
Orbene, così concludeva:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, reietta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità e/o quantomeno della sentenza n. n. 9343 depositata il 22 ottobre 2019 all'esito di giudizio RG 70395 /2005 , ovvero voglia, in integrale riforma della sentenza, CONDANNARE reiterando le richieste esplicitate in prime cure, essi
(o ) , e solidalmente Parte_3 CP CP_2 Controparte_3
e congiuntamente tra loro sia alla immediata rimozione, al loro cura e spese e sotto la direzione del nominando CTU, delle opere illegittimamente anche perché inopinatamente e senza preavviso alcuno fatte dagli stessi realizzare su l'alieno fondo di proprietà dell'appellante sia al risarcimento dei danni ovvero ma soltanto in via subordinata e salvo gravame al pagamento dell'indennizzo come determinato in euro 19.000,00 oltre interessi dalla data di esecuzione dell'abusivo innesto in fogna nella aliena proprietà di e Pt_1
per la quota di proprietà che interamente vanta per tabulas l'appellante sulla area cortilizia antistante il fabbricato alla via Dragonara n. 21 del quale giovi ribadirsi è esclusivo proprietario. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come dovuti per legge e con la condanna di essi (o ), e Parte_3 CP CP_2 Controparte_3
solidalmente e congiuntamente tra loro al pagamento delle spese, ivi comprese le spese
CTU e di CTP come documentate in atti, e dell'onorario sia del primo grado sia del presente grado di giudizio.
Salvis Juribus e con espressa riserva, altresì, di formulare ogni altra richiesta istruttoria in rapporto al comportamento processuale di essi appellati insistendo per la rinnovazione della
CTU per i motivi esplicitati in atto.
Nessuna domanda in questo giudizio è stata formulata dagli attori e/o aventi causa nei confronti del indicato quale responsabile dell'iniziativa.” CP_6
11. Si costituiscono e chiedendo l'integrale rigetto CP_2 Controparte_3
del proposto appello, in quanto irrituale e quindi, inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
In merito al proposto gravame sostengono che la sentenza di primo grado va considerata immune da censure poiché il Giudice di primo grado, per quanto concerne la ricostruzione dei luoghi, ha esclusivamente tradotto le risultanze della ctu.
Ha, inoltre, correttamente individuato i proprietari dei beni immobili antistanti l'impianto fognario oggetto di gravame, attraverso il vaglio dei documenti allegati in atti.
Così concludono:
“1. Rigettare integralmente il proposto appello, in quanto irrituale nella formulazione e, quindi, inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata Sentenza in ogni sua parte;
2. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
12. Si costituisce aderendo integralmente a quanto pocanzi Controparte_1
riportato dai signori e formulando le medesime richieste. CP_2
13. Si costituisce riportandosi a quanto chiesto in primo grado Controparte_4
avallando le sue richieste sulla scorta di quanto pronunciato dal Giudice di prime cure.
In dettaglio chiede: “…condannare, per le ragioni sopra evidenziate, l'appellante alla rifusione delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio, una a rimborso forfettario ed oneri fiscali dovuti per legge in favore dell'odierno comparente, con attribuzione dei relativi importi allo scrivente procuratore anticipatario.
Chiede, inoltre, che l'Ecc.mo Collegio voglia anche condannare l'appellante al risarcimento del danno da azione temeraria ex art. 96 c.p.c. nell'importo da liquidarsi in via equitativa in relazione proprio alla manifesta inammissibilità, per mancanza di impugnazione del capo di decisione della sentenza gravata relativo alla estromissione del , della chiamata in CP_4
giudizio dell'odierno comparente, per giunta, in assenza di domande da proporre nei suoi confronti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appellante ha preliminarmente chiesto la correzione della sentenza di Pt_1
primo grado in quanto:
-in epigrafe ha indicato il cognome della convenuta quale e non;
Per_5 Per_1
-non ha indicato il nome di (o ) riferito alla convenuta;
CP Parte_3 CP
-ha individuato l'area cortilizia antistante il fabbricato l civico 23 e non al civico 21. Pt_1
La domanda va rigettata.
Nell'epigrafe della sentenza è indicato il prenome ( ) della convenuta CP CP
e l'altra convenuta è individuata con il cognome . Per_1
Quanto alla individuazione dello spiazzo al civico 23 di via Dragonara, piuttosto che al civico
21 della stessa via, si osserva che il CTU ha individuato lo spiazzo cortilizio in questione come sito al civico 23, ed a questa individuazione si è attenuto il tribunale nella sentenza.
Nella specie, dunque, non si tratta di errore materiale emendabile con la procedura di correzione di cui agli art. 287 e ss. Cpc. Potrebbe essere oggetto di impugnazione – ove la circostanza sia rilevante;
ma il non ha dimostrato in alcun modo che il cortile in Pt_1
questione di identificato con il civico 21.
Solo incidentalmente, va osservato che il dato rilevante – vale a dire la posizione del cortile
– non è in dubbio – né è messa in dubbio dal -, atteso che il CTU ha chiarito come Pt_1
il cortile si trovi dinanzi alla proprietà del e, inoltre, ha individuato la posizione Pt_1 depositando la mappa allegata all'atto del notaio del 1963. Per_2
2. Con una prima censura, il ostiene che il tribunale abbia errato nel ritenere Pt_1
che sul cortile in questione gravi la comproprietà anche della , atteso che invece il Per_1
cortile è di sua piena proprietà, in forza prima della donazione fatta dalla madre Per_3
ai figli e allo stesso appellante , e poi in
[...] Parte_2 Parte_1
ragione della vendita che ha eseguito in favore del germano Parte_2
. Parte_1
In particolare, sostiene che il tribunale abbia erroneamente desunto l'esistenza del diritto di comproprietà in capo alla dalla postilla n. 5, presente nell'atto di vendita del Per_1
24.9.1963, rogato dal notaio , intervenuto tra e le figlie Persona_8 Controparte_9
e (da un lato) e (dall'altro), in quanto non PE Per_3 Controparte_10
corrispondente alla reale volontà delle venditrici.
Il motivo di censura non è fondato.
2.1. Nell'atto per notar prof. del 15.6.963 ( n.ro 7331 di Rep e n.ro 2330 di Persona_6
Raccolta ) – prodotto agli atti – si legge: “La sig.ra , vedova , Controparte_9 Per_3 facendo riferimento all'atto per notar del 3.11.945 registrato a Pozzuoli il 9 detto al Per_9
n.ro 231 e trascritto a Napoli il 12 detto ai n.ri 21272 - 73-74 ebbe a donare ai figli , CP1
e i beni che leggansi in detto Istrumento al quale si fa espresso Per_7 Persona_3
rimando. Volendo ora completare la donazione dei suoi beni di cui non ha ancora disposto, con il presente atto ella signora dona, con donazione irrevocabile fra i Controparte_9
vivi, alle sue due figlie e , che grate accettano e ringraziano, PE Per_3
rispettivamente in proprio e a mezzo del procuratore, il piccolo spiazzo- cortile di circa metri quadrati cento ( mq 100),sito in AC contrada Miseno antistanti ai due vani terranei con il predetto atto donati rispettivamente alle attuali donatarie sue figlie e Per_9 PE
. Per la migliore identificazione di detto spiazzo- cortile viene allegata al presente Per_10
analoga planimetria in cui detto spiazzo- cortile è tinteggiato grigio. Detto spiazzo-cortile non
è rilevato autonomamente in Catasto, ma fa parte della particella 2 del foglio 19 di AC”.
2.2. Nell'atto redatto per notar Dott. del 24.9.1963 – depositato gli atti - si Persona_8
costituiscono da una parte e le sue due figliole e Controparte_9 PE
, dall'altra parte il Prof. , in qualità di padre e legale Per_3 Controparte_10
rappresentante dei suoi figli e . Con il suddetto contratto la Per_11 CP2 CP3 CP_9
e le figlie cedevano, tra l'altro, ai “il diritto a favore degli acquirenti e loro aventi CP_8
causa di uso del piccolo spiazzo cortile innanzi detto e di sosta e di parcheggio in esso di veicoli di qualsiasi genere;
detto spiazzo cortile è colorato in rosso nella planimetria che, accettata dalle parti, si alliga con la lettera A”. A questo punto del contratto è aggiunta una postilla scritta a mano, contrassegnata con il numero 5. In tale postilla si legge: “e si appartiene ora in proprietà comune sia a che agli acquirenti Gli Per_3 CP_8 acquirenti medesimi hanno diritto di passaggio sulla stradetta privata ….”.
Alla luce dell'espresso richiamo al diritto di proprietà comune ed alla indicazione espressa che, in ragione della vendita, rimanevano comproprietari del cortile e i Persona_3
una interpretazione condotta secondo i canoni di cui agli artt. 1362 c.c. CP_8
conduce a concludere che la volontà delle parti contraenti fosse quella di trasferire la comproprietà del cortile in questione agli acquirenti Va precisato che CP_8 Per_7
era parte del contratto, per cui, la circostanza che nella postilla n. 5 il suo nome non
[...]
fosse indicato, ma fosse indicato solo il nome di quale comproprietaria, induce a Per_3 ritenere che solo quest'ultima fosse rimasta comproprietaria del cortile.
Tenuto conto che prima della vendita in questione era proprietaria della Persona_3 metà del cortile, in forza del precedente negozio per notar – atteso che l'altra metà Per_2
era spettata alla sorella -, emerge che, dopo la vendita per notaio , metà della Per_7 Per_8
proprietà del cortile spettasse ad e metà ai Per_3 CP_8
2.3. Con atto per Notaio avv.to di Napoli, trascritto in Napoli il 20.10.1995 Persona_12 al n.ro 28017 – agli atti - , in conto della sua futura successione, donava, Persona_3 tra l'altro, la nuda proprietà, ai suoi figli e , della quota ideale Parte_1 Parte_2 della metà indivisa dell'area posta al lato sud del fabbricato avente una superficie di mq 100, come pervenutole dai titolo di provenienza – vale a dire, l 'atto di donazione per Notar
del 1963. Per_2
Pertanto, risulta che era proprietario nella misura del 50% della metà Parte_1
della nuda proprietà del cortile in questione (250/1000), al pari della germana Parte_2
(titolare, dunque, di altri 250/1000).
2.4. Con atto per notar del 22.7.1986 (n.ro 2469 rep;
n.ro 559 raccolta) Per_13 [...]
e acquistarono dai , ed oltre Per_14 Persona_1 Parte_4 CP2 Per_11 all'immobile, anche la quota dello spiazzo- cortile.
Nell'atto del 1986 si legge: Come detto, nell'atto del 1963 per notar vi era anche la postilla n. 5, che attribuiva la Per_8 comproprietà del cortile a e agli acquirenti Pertanto, dato che l'atto Per_3 CP_8 del 1986 faceva riferimento all'intero contenuto dell'atto del 1963 - contenuto che faceva proprio -, la è divenuta comproprietaria del cortile in quanto trasferitole dai Per_1 [...]
CP_8
2.5. In conclusione, allo stato è comproprietario del cortile in questione Parte_1 solo nella misura del 50% - in forza dell'acquisto dalla germana della quota di Parte_2
questa; mentre, per la restante metà, la comproprietà spetta alla . Per_1
3. Con altra censura, il contesta che il percorso individuato dal tribunale – Pt_1 sulla base della CTU – per la conduttura sia quello più agevole;
sostiene che esista altro percorso che eviterebbe la nascita della servitù coattiva di acquedotto.
La censura non è fondata.
3.1. L'art. 1037 c.c. recita: “chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio;
che la medesima
è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare, che il passaggio richiesto è il più conveniente
e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque”.
3.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in relazione all'acquedotto coattivo, è necessario che il passaggio richiesto sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque (art. 1037 cod. civ.), riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior conveniente anche al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio
(v. Cass. 2948/1994). L'individuazione del luogo e delle modalità di esercizio della servitù possono essere operate dal giudice anche d'ufficio e deve essere effettuata avendo riguardo alla concreta situazione di fatto, considerando tutti gli elementi suscettibili di condurre alla soluzione più equa (v. Cass. 20992/2009).
3.3. Nella specie, va preliminarmente considerato che l'allaccio alla fogna comunale è stato imposto a e dal Pertanto, , Per_1 CP CP4 Controparte_1 Persona_1 e presentarono, in data 17.12.002 prot 340/UT, la richiesta di allaccio Parte_5 alla fognatura comunale, corredata da grafici di progetto a firma dell'ing. . Testimone_1
3.4. Nella relazione integrativa, depositata in primo grado, il CTU ha chiarito perché il percorso seguito dalla conduttura era quello più adatto:
“Dagli ulteriori approfondimenti risulta che l'area cortilizia (Spiazzo – Cortile) collegata alla via Dragonara, a mezzo della sopradetta stradina “Condominiale”, risulta essere attraversata, nel sottosuolo anche da altra condotta fognaria, in pressione, posta a servizio degli immobili di proprietà dei sig.ri , , Parte_6 Parte_7 CP5
e Detta condotta fognaria è stata realizzata a seguito di
[...] Parte_1 rilascio della Autorizzazione prot. 18626/002 “immissione fognaria per lo smaltimento delle acque nere e reflue provenienti dagli immobili siti alla via Dragonara 17-19-21-25”.
Orbene considerato che tutte le restanti unità immobiliari che confinano con il perimetro dello spiazzo cortile sono serviti da questa ( seconda) sopradescritta condotta e sono collocati, topograficamente, in prossimità di quelli che utilizzano quella oggetto di codesta
Consulenza e considerata l'orografia dei luoghi consentono al sottoscritto di affermare che pur essendovi un percorso alternativo a quello sopra descritto, ovvero quello di via Sacello di Miseno, esso è economicamente e tecnicamente svantaggioso rispetto a quello ove è collocata attualmente la condotta (Vedi dislivello, perdite di carico della condotta ecc.. )”.
3.5. Gli elementi evidenziati dal CTU consentono di ritenere che il percorso individuato per la conduttura sia quello più vantaggioso per i fondi dominanti, in ragione della conformazione dei luoghi.
4. Il ha anche evidenziato che il fondo delle convenute non è intercluso, per Pt_1
cui non vi sarebbero le condizioni per la costituzione di una servitù coattiva.
La censura non è fondata.
4.1. Per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto non è necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile (che è richiesta al solo fine di escludere l'operatività dell'esonero delle case, delle aie, dei giardini e dei cortili ad esse attinenti dalle servitù coattive), laddove è sufficiente che sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 1037 cod.civ., e cioè; la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo richiesto del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037 cod.civ. (v. Cass. 9926/2004).
5. Il contesta che il tribunale erroneamente gli abbai riconosciuto un Pt_1
indennizzo calcolato su una quota di comproprietà del cortile pari a 250/1000; ribadisce che essendo egli proprietario esclusivo del cortile, gli spetterebbe l'intero indennizzo.
La censura non è fondata.
5.1. Va ribadito che il a seguito dell'acquisto dalla germana della quota Pt_1 Parte_2
a questa spettante del cortile, è divenuto pieno proprietario della metà del cortile.
5.2. Va però osservato che è intervenuto nel giudizio quale ED della Controparte_16 madre, – che era titolare dell'usufrutto sulla quota di cortile donata ai due Persona_3 figli – e quale successore particolare di . Parte_2
In origine, nel giudizio di primo grado avevano agito - quale usufruttuaria Persona_3
– e – quale nuda proprietaria. Quindi, la legittimazione in capo alle Parte_2
attrici era fondata sulla proprietà di una quota del cortile che, come visto, era di 250/1000 in capo a . Parte_2
5.3. Dato che non risulta che sia intervenuto nel corso del giudizio Parte_1
anche in proprio, facendo valere un suo personale diritto, ma solo quale ED universale di e avente causa della sorella , deve concludersi che Persona_3 Parte_2
lo stesso abbia agito solo quale titolare dei 250/1000 di comproprietà intestati alla sorella
, e non anche in forza dei 250/1000 intestati a lui. Parte_2
5.4. Pertanto, al spetta solo un quarto della indennità come calcolata dal CTU e Pt_1
quantificata dal tribunale nella sentenza.
5.5. Va incidentalmente osservato che non sono state proposte contestazione specifiche alla quantificazione della indennità; pertanto, la misura di questa deve tenersi ferma.
6. In conclusione, l'appello promosso da va rigettato. Parte_1
7. Ogni altra questione, anche di carattere preliminare, deve ritenersi assorbita.
8. Le spese del presente giudizio devono gravare sul secondo Pt_1
soccombenza, ex art. 91 cpc.
Va precisato che Il ovrà corrispondere le spese in favore del difensore antistatario Pt_1
di e - eredi di -, e del difensore antistatario di CP_2 Controparte_3 Per_1
. Controparte_1
Non sono dovuto le spese a . Controparte_7
A questi, infatti, l'appello è stato notificato solo a scopo di litis denuntiatio, atteso che alcuna domanda è stata promossa dal in danno del , risultato vittorioso in primo Pt_1 CP_6 grado. La mera notifica dell'appello non ha investito il della qualifica di parte del CP_6
processo di appello.
Pertanto, a non spettano le spese di questo giudizio (v. Cass. 34174/2021; CP_6
32350/2022).
9. Per la liquidazione delle spese deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
10. Per identificare il valore della controversia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il valore della causa diretta non solo all'accertamento della inesistenza della servitù da altri esercitata sul fondo dell'attore ("actio negatoria servitutis") ma anche alla demolizione delle opere attraverso le quali è stata posta in essere la situazione antigiuridica che ha dato causa alla azione deve essere determinato secondo il criterio stabilito dall'art.
15 cod. proc. civ. e senza tenere conto, quindi, del costo delle opere di demolizione, perché la domanda di demolizione fa parte della azione negatoria "servitutis", che è preordinata non solo all'accertamento della inesistenza della servitù ma anche alla rimozione della situazione antigiuridica posta in essere” (v. Cass. 9292/1991).
L'art. 15 cpc prevede che, per le cause relative alla servitù, il valore si calcoli moltiplicando per 50 il reddito dominicale o la rendita catastale del fondo servente.
Ove, però, la rendita o il reddito non emergano dagli atti e non sussistano altri indici alla luce dei quali calcolare il valore, deve concludersi per la indeterminabilità del valore. 10.1. Nella specie, dagli atti non emerge il reddito dominicale del cortile sul quale insiste la servitù di acquedotto;
in assenza di altri elementi di valutazione, deve concludersi che il valore della controversia sia indeterminabile.
11. L'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, prevede che, al fine di liquidare il compenso, le cause di valore indeterminabile sono da considerarsi di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità delle questioni trattate.
Nella specie, in considerazione delle questioni risolte, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valere sia compreso tra euro 26.000,10 ed euro 52.000,00.
12. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
13. Atteso che non ha provveduto il tribunale a regolare le spese di CTU, questa
Corte pone in via definitiva le spese della CTU svolta in primo grado sul CP7
14. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Parte_1
Napoli n. 9343, pubblicata il 22.10.2019;
b) condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, in favore Parte_1
del difensore antistatario di , in euro 4.995,50 a titolo di compenso, Controparte_1
oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, in favore del difensore antistatario di e in euro 4.995,50 a titolo di compenso, CP_2 Controparte_3
oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) nulla sulle spese in relazione a;
Controparte_7
d) pone, in via definitiva, il compenso del CTU nominato in primo grado a carico di
[...]
; Parte_1
e) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 8.4.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini