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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16496 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 13065 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 16.05.2025, vertente tra:
l' Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Lattanzio n. 27, presso lo studio dell'avv. Stefano Cruciani, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Monte Santo n. 68, presso lo studio dell'avv. Gianluca Fonsi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata-
E
; Controparte_2
- appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 11532/2020 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025 pagina 1 di 7
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
11532/2020, con la quale sono state rigettate le domande avanzate dalla società, nella qualità di cessionaria del credito vantato da nei confronti della Controparte_3 Controparte_4
[..
e di , al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro Controparte_2 verificatosi il 23.01.2014, in via del Monte Oppio a Roma, dove il veicolo Chrevrolet targato
EB281DW, condotto dalla proprietaria , veniva attinto dalla SE RO targata Controparte_3
CE424PF, condotta da e di proprietà di che provenendo da via delle Controparte_5 CP_2
Terme di Traiano impegnava l'intersezione con via del Colle Oppio senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli in transito.
La , quale assicuratore del veicolo Chrevolet, in sede di indennizzo Controparte_4 diretto corrispondeva a la somma di euro 1.650,00, a titolo di risarcimento del Controparte_3 danno. L'attrice ha domandato il risarcimento del maggior danno subito dalla sua dante causa.
Il Giudice di Pace ha rigettato le domande proposte dalla ritenendo non Controparte_6 provata la legittimazione della società, in difetto dell'atto di cessione del credito, non depositato in atti.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame la rilevando l'erroneità della Parte_1 sentenza di prime cure, per non aver adeguatamente valutato la documentazione prodotta, attestante l'effettiva cessione del credito in contestazione.
Nel merito, l' ha riproposto la domanda di accertamento della responsabilità del Parte_1 conducente del veicolo nella causazione del sinistro e di condanna della CP_7 Controparte_4 al risarcimento dei danni subiti. L'appellante ha altresì chiesto la condanna della
[...] convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dei documenti Controparte_4 prodotti per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c.
La ha quindi chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, Controparte_4 risultando l'atto di cessione del credito prodotto per la prima volta in sede di appello. Il documento sarebbe comunque privo di data certa e pertanto non opponibile all'assicurazione.
Nel merito, l'assicurazione ha contestato le allegazioni della controparte in ordine alla dinamica del sinistro, da ascriversi in via esclusiva o quantomeno prevalente alla condotta di guida di CP_3
e ha contestato altresì quantificazione del danno prospettata dalla controparte.
[...]
pagina 2 di 7 è rimasto contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
2. L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la legittimazione dell'assicurazione, non risultando depositato in atti l'atto di cessione del credito.
Tale statuizione deve ritenersi erronea, considerato che dalla disamina del fascicolo di parte del giudizio di prime cure, depositato in formato cartaceo, risulta depositata la lettera raccomandata di messa in mora del 13.03.2014 (cfr. all. n. 1 dell'indice del fascicolo). La lettera del 13.03.2014 menziona espressamente tra gli allegati il contratto di cessione, che in effetti risulta depositato in atti unitamente alla diffida ad adempiere.
Quanto alla contestata carenza di data certa del documento, è appena il caso di osservare che con la produzione in giudizio il contratto ha acquisito data certa e che, in ogni caso, non è controverso in causa che debba tenersi conto, nella determinazione dell'eventuale saldo dovuto in favore del cessionario del credito, delle somme corrisposte prima dell'introduzione del giudizio direttamente in favore di Controparte_3
Infine, quanto alla legittimazione della in ordine all'azione proposta ai sensi Parte_1 dell'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (Cass. n.
22726/2019).
3. Nel merito, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base delle emergenze del verbale della Polizia di Roma Capitale e delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti, dai quali emerge che il sinistro è avvenuto il 23.01.2014, alle ore 21,15 circa, allorché l'autovettura Chevrolet
Aveo targata EB281DW, che percorreva via del Monte Oppio, veniva attinta dal veicolo SE RO targato CE484PF che, percorrendo via delle Terme di Traiano, si immetteva in via del Monte Oppio. Il conducente del veicolo SE RO, per come emerge dal verbale redatto dalla Polizia di Roma Capitale, era gravato dell'obbligo di dare precedenza ai veicoli in transito su via del Monte Oppio, come prescritto da apposito segnale.
Il teste escusso all'udienza del 5.03.2020, ha dichiarato di non aver assistito al Testimone_1 sinistro.
Tanto premesso, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite, deve ritenersi provata la responsabilità pagina 3 di 7 del conducente del veicolo SE RO nella verificazione del sinistro, per non aver concesso la prescritta precedenza al veicolo in transito su via del Monte Oppio.
Deve tuttavia ritenersi altresì provata la concorrente responsabilità del conducente del veicolo
Chevrolet Aveo.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore "luce verde", non è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, la quale, pur non potendo essere richiesta nel grado massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell'incrocio, ed anche in virtù della necessità di prestare attenzione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o precedenza. (Cass. n. 14560/2023 che ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in relazione allo scontro tra due veicoli, aveva attribuito una percentuale di corresponsabilità del 30% al motociclista che, pur favorito dalla luce verde, aveva impegnato l'incrocio a velocità eccessiva, scontrandosi con una vettura proveniente dall'opposta direzione, che aveva attraversato col rosso il suddetto incrocio;
cfr. altresì Cass. n. 17895/2012).
In applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, considerato che il sinistro è avvenuto in condizioni di traffico scarso, ad una intersezione segnalata e con condizioni di visibilità sufficienti (cfr. il verbale della Polizia di Roma Capitale), il conducente del veicolo Chevrolet, approssimandosi all'intersezione, avrebbe dovuto assumere una condotta di guida prudente, idonea ad evitare l'impatto.
Poiché ai fini del riparto delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli deve aversi riguardo ad una valutazione concreta delle rispettive condotte e poiché il comportamento colposo di CP_3 può ritenersi concausa dell'evento lesivo nei limiti in cui non ha mantenuto una velocità
[...] idonea ad evitare il sinistro, deve ritenersi il concorso nella causazione del sinistro nella misura del
25%.
4. Per quanto concerne i danni subiti da , costituiti dal costo di riparazione del Parte_2 veicolo, va osservato che la perizia tecnica svolta dal fiduciario dell'assicurazione ha stimato la spesa da sostenere in complessivi euro 4.051,33 (cfr. allegato 3 fascicolo dell'assicurazione), importo sostanzialmente conforme a quelle indicato nel preventivo di spesa prodotto in atti dall'
[...]
pari ad euro 4.300,00 CP_8
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, il risarcimento del danno spettante all'attrice deve essere determinato in euro 3.038,50 (75% di euro 4.051,33).
Da tale importo deve essere detratta la somma di euro 1.650,00 corrisposta dall'assicurazione con pagina 4 di 7 assegno del 26.04.2014 (in periodo sostanzialmente contestuale alla stima del 12.02.2014 sicché non è necessario procedere alla rivalutazione delle somme), per un importo finale di euro 1.388,5.
La deve quindi essere condannata al pagamento in favore della Controparte_4 della somma di euro 1.388,5, oltre interessi al tasso legale sulla somma Controparte_8 annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 23.01.2014.
5. La domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Vanno al riguardo richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (Cass.
n. 27389/2022); si è altresì affermato che: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo”
(Cass. n. 5447/2020).
Nella specie, non risulta documentata la spesa sostenuta per il reperire un veicolo sostitutivo né
l'eventuale perdita subita in ragione dell'impossibilità di utilizzare il veicolo nel lasso temporale necessario ad eseguire gli interventi di riparazione.
Non risulta neppur provato che, all'esito delle riparazioni, il veicolo abbia subito una svalutazione commerciale.
6. L'appellante ha domandato il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale sostenute
Le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. 4 novembre 2020 n. 24481).
La quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 2 febbraio 2018 n. 2644).
L'avv. Stefano Cruciani risulta aver svolto per conto dell' attività stragiudiziale Parte_1 volta ad ottenere in favore dell'attore il risarcimento dei danni subiti (cfr. la diffida sub. 1 del fascicolo di prime cure)
Per le prestazioni professionali rese devono trovare applicazione i parametri previsti dal D.M. 5/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022 pagina 5 di 7 e, tenuto conto del valore della controversia (compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00) per le prestazioni rese deve essere riconosciuto un compenso di complessivi euro 900,00, somma comprensiva degli accessori di legge (spese generali, cassa forense e iva).
La deve quindi essere condannata al rimborso in favore dell'appellante Controparte_4 delle spese stragiudiziali, da liquidarsi nella misura di euro 900,00.
7. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate tento conto del valore effettivo della controversia segue la soccombenza della e di Controparte_4 [...]
. Controparte_2
Le spese processuali sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto ratione temporis per il solo giudizio di appello del D.M. 147/2022, considerata la semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta per il solo appello la fase istruttoria in quanto non svolta.
L'esito complessivo del giudizio e l'accertamento della concorrente responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro impone il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice, in difetto di prova della mala fede o della colpa grave sottese alla condotta processuale delle controparti.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 11532/2020, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: in accoglimento dell'appello, accerta la legittimazione della in ordine alle Controparte_8 domande proposte nei confronti della e di e, Controparte_4 Controparte_2 decidendo nel merito, accerta che il sinistro avvenuto Roma il 23.01.2014 è ascrivibile alla concorrente responsabilità di nella misura del 75%, e di , nella misura del Controparte_5 Controparte_9
25%; condanna la al pagamento in favore della della Controparte_4 Controparte_8 somma di euro 1.388,5, oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 23.01.2014; condanna la al pagamento in favore della della Controparte_4 Controparte_8 somma di euro 900,00, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda;
condanna la e di al rimborso delle spese Controparte_4 Controparte_2 processuali in favore della liquidate per il primo grado di giudizio in euro Controparte_8
125,00 per esborsi e in euro 800,00 per compensi e per l'appello in euro 1.000,00 per compensi oltre pagina 6 di 7 all'importo del contributo unificato e della marca da bollo per il giudizio di appello, se corrisposti, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Roma, 25.11.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 7 di 7