Articolo 13 della Legge 11 ottobre 1960, n. 1178
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11 novembre 1960
Art. 13. Posizione degli accompagnatori al
pianoforte e dei pianisti accompagnatori

Gli accompagnatori al pianoforte che, in servizio alla data del 1 ottobre 1959, abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, ed in seguito a giudizio di idoneita' da accertarsi mediante ispezione promossa dal Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nel ruolo di accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica.
I pianisti accompagnatori che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma, sono, con le stesse modalita', inquadrati nel relativo ruolo di pianisti accompagnatori nell'Accademia nazionale di danza.
Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui ai commi precedenti, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualita' di incaricato, quale insegnante di pianoforte o di pianoforte complementare.
Entrata in vigore il 11 novembre 1960