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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/06/2024, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
N. 5996/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
28/05/2024 da
1) Parte_1
Nato il 06/06/1967 a FOGGIA (FG) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N. 6 MILANO con l'Avv. GRASSI MANLIO ALBERTO
e
2) Parte_2
Nata il 22/07/1976 a NEW YORK cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. GAGLIARDI FERNANDA
con i seguenti figli: nato in data [...] Persona_1
Pagina 1 FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 28/05/2024, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto n.
517/2017 del Tribunale di Milano pubblicato in data 16.03.2015 per come già modificato con decreto n. 2543/2018 del Tribunale di Milano pubblicato il 21.12.2018, dando atto di aver intrapreso un percorso di mediazione familiare, concordando di volta in volta alcune precisazioni nelle modalità e nei tempi di frequentazione e visita del figlio minore, nonché nella ripartizione dei periodi di vacanza e nelle occasioni di festività e di impegni lavorativi, per cui si rendeva opportuna una modifica dell'accordo omologato dal Tribunale in data 21.12.2018, e chiedevano, quindi, di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
“che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere decreto in conformità agli accordi intercorsi tra i genitori in merito allo status anagrafico del figlio minore, , autorizzando il Persona_1
trasferimento della residenza anagrafica dello stesso presso il luogo di residenza del padre, signor in Milano, via Paolo Sarpi n. 6, e la sottoscrizione da parte dei genitori di tutti i Controparte_1 documenti necessari per il predetto adempimento;
invariate le restanti previsioni dell'accordo omologato.
Le spese della presente procedura sono ad esclusivo carico del sig. mentre ciascuna Controparte_1
parte sosterrà i compensi del proprio legale”.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di , a parziale Controparte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al decreto n. 517/2017 del Tribunale di Milano pubblicato in data
16.03.2015 per come già modificato con decreto n. 2543/2018 del Tribunale di Milano pubblicato il
21.12.2018,
1. provvede in conformità all'accordo come riportato nel ricorso congiunto proposto e sopra trascritto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
Pagina 2 3. compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Provvedimento immediatamente esecutivo
Così deciso in Milano, il 26/06/2024
Pagina 3
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
28/05/2024 da
1) Parte_1
Nato il 06/06/1967 a FOGGIA (FG) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N. 6 MILANO con l'Avv. GRASSI MANLIO ALBERTO
e
2) Parte_2
Nata il 22/07/1976 a NEW YORK cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. GAGLIARDI FERNANDA
con i seguenti figli: nato in data [...] Persona_1
Pagina 1 FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 28/05/2024, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto n.
517/2017 del Tribunale di Milano pubblicato in data 16.03.2015 per come già modificato con decreto n. 2543/2018 del Tribunale di Milano pubblicato il 21.12.2018, dando atto di aver intrapreso un percorso di mediazione familiare, concordando di volta in volta alcune precisazioni nelle modalità e nei tempi di frequentazione e visita del figlio minore, nonché nella ripartizione dei periodi di vacanza e nelle occasioni di festività e di impegni lavorativi, per cui si rendeva opportuna una modifica dell'accordo omologato dal Tribunale in data 21.12.2018, e chiedevano, quindi, di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
“che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere decreto in conformità agli accordi intercorsi tra i genitori in merito allo status anagrafico del figlio minore, , autorizzando il Persona_1
trasferimento della residenza anagrafica dello stesso presso il luogo di residenza del padre, signor in Milano, via Paolo Sarpi n. 6, e la sottoscrizione da parte dei genitori di tutti i Controparte_1 documenti necessari per il predetto adempimento;
invariate le restanti previsioni dell'accordo omologato.
Le spese della presente procedura sono ad esclusivo carico del sig. mentre ciascuna Controparte_1
parte sosterrà i compensi del proprio legale”.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di , a parziale Controparte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al decreto n. 517/2017 del Tribunale di Milano pubblicato in data
16.03.2015 per come già modificato con decreto n. 2543/2018 del Tribunale di Milano pubblicato il
21.12.2018,
1. provvede in conformità all'accordo come riportato nel ricorso congiunto proposto e sopra trascritto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
Pagina 2 3. compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Provvedimento immediatamente esecutivo
Così deciso in Milano, il 26/06/2024
Pagina 3
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo