CASS
Sentenza 29 settembre 2022
Sentenza 29 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 29/09/2022, n. 36930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36930 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AB OA LE nato il [...] OM OR nato il [...] avverso la sentenza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36930 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/09/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Caltagirone ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata dal Giudice di pace della stessa città nei confronti di AB OA LE e di OM OR per i reati di lesioni personali commessi in danno reciproco;
- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando, ciascuno, un solo motivo;
- che, con distinte memorie, trasmesse alla Cancelleria di questa Corte in data 7 e 14 luglio 2022, è stato dedotto che gli imputati-parti offese si sono rimessi reciprocamente le querele, con contestuale accettazione delle remissioni, come da verbali in data 31 gennaio 2022 redatti dalla Polizia Giudiziaria in forza presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone;
- che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti loro ascritti;
- che le remissioni e le accettazioni sono state ritualmente effettuate;
- che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati;
- che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico dei querelati AB OA LE e OM OR. Così deciso il 14 settembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36930 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/09/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Caltagirone ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata dal Giudice di pace della stessa città nei confronti di AB OA LE e di OM OR per i reati di lesioni personali commessi in danno reciproco;
- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando, ciascuno, un solo motivo;
- che, con distinte memorie, trasmesse alla Cancelleria di questa Corte in data 7 e 14 luglio 2022, è stato dedotto che gli imputati-parti offese si sono rimessi reciprocamente le querele, con contestuale accettazione delle remissioni, come da verbali in data 31 gennaio 2022 redatti dalla Polizia Giudiziaria in forza presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone;
- che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti loro ascritti;
- che le remissioni e le accettazioni sono state ritualmente effettuate;
- che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati;
- che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico dei querelati AB OA LE e OM OR. Così deciso il 14 settembre 2022