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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1629 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1629/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti SPERANZA PIETRO e FLORIS VINCENZO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
OGGETTO: prestazioni CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'08.02.2023, l'istante in epigrafe indicata ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla relativa domanda amministrativa, contestando, sul punto, le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie;
ha, poi, domandato confermarsi l'accertamento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. nr. 104/92, con decorrenza dalla relativa domanda amministrativa, come già riconosciuto dall'ausiliario.
L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha contestato in fatto e diritto gli CP_1 avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il presente ricorso ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c. è infondato per i motivi di seguito esposti.
L'art. 445-bis c.p.c. dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Ciò posto, nel merito, si è disposto che il CTU della fase di ATP effettuasse un'indagine peritale supplementare in ordine alla eventuale sussistenza del requisito sanitario richiesto in ricorso, avuto riguardo alla documentazione sanitaria sopravvenuta alle operazioni peritali versata in atti (v. deposito documentazione integrativa del 18.09.2024).
All'esito dell'analisi della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente formata in epoca posteriore alle operazioni peritali, in relazione alla quale era stato disposto il supplemento d'indagine, il CTU ha rilevato che la ricorrente risulta “affetta da: “Fibrosi polmonare idiopatica;
Diverticolo tracheale mediastinico;
Cardiopatia ischemica cronica già sottoposta a PTCA”. Pertanto, in considerazione delle patologie riscontrate (ribadendo in toto la valutazione medico- legale, espressa nella precedente visita di ATP, dal sottoscritto espletata in data 13/10/2022), si ritiene corretto valutare il grado d'invalidità della ricorrente nella misura del 100 (cento)% senza diritto all'indennità d'accompagnamento non ricorrendo i termini clinici per la concessione della stessa ma, al contempo, portatore di Handicap in situazione di gravità Comma 3 Art. 3 Legge n.104/92 (in quanto le patologie esposte hanno ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione) a decorrere dalla domanda amministrativa”.
L'ausiliario ha, poi, richiamato l'accertamento già svolto circa lo status di cui all'art. 3, comma 3, L. nr. 104/92, confermandone la sussistenza.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto anche in sede di indagine supplementare il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Quanto ai restanti motivi di ricorso, si osserva come la parte istante si sia limitata a contestare le conclusioni peritali, richiamando la documentazione medica già allegata nella prima fase del procedimento per ATP, già debitamente valutata dall'ausiliario del giudice nella pregressa fase (v. elaborato peritale definitivo depositato nella fase di ATP), ovvero, al più, documentazione meramente ricognitiva delle preesistenti condizioni sanitarie. L'istante ha mancato di allegare, con argomentazioni medico-legali non oggetto di vaglio da parte del consulente dell'ufficio, l'incidenza di malattie non diagnosticate o l'esistenza di errori diagnostici per documentata inosservanza dei canoni della scienza medica comunemente condivisi dalla comunità scientifica.
E ciò nonostante le motivate argomentazioni su cui il consulente aveva fondato le proprie conclusioni medico-legali in fase di accertamento tecnico preventivo, escludendo che le patologie diagnosticate fossero sufficienti al fine di integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Quanto, poi, alla documentazione sanitaria di formazione successiva all'avvio delle operazioni peritali prodotta dalla parte ricorrente, le cui risultanze vengono meramente testualmente trascritte nell'atto introduttivo del giudizio a (ritenuto) supporto della prospettazione attorea (tra le quali, v. pag. 2 del ricorso: “8) Successivamente, in data 24/11/2022, l'istante eseguiva visita psichiatrica presso il CSM di Bari, con diagnosi di “quadro clinico caratterizzato da deficit in ambito relazionale e sociale e grave compromissione dell'autonomia negli atti della vita quotidiana. Terapia psicofarmacologica non consigliabile al momento per i correlati rischi dismetabolici. Disturbo depressivo maggiore grave. Disturbo da attacchi di panico””), vale la pena di rimarcare che la prestazione dedotta in ricorso dell'indennità di accompagnamento compete ai soggetti che, oltre a riportare un'invalidità pari al 100%, siano pure impossibilitati a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di assistenza continua.
Pertanto, le doglianze alla Ctu non sortiscono risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'entità delle patologie sofferte dalla parte sulla base della documentazione da lei prodotta (cfr. conclusioni in perizia).
Il ctu risulta quindi avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali escludendo il requisito sanitario e non si ravvisa la fondatezza dei motivi di opposizione ai fini di una nuova valutazione medico legale.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, va disposta la compensazione integrale delle spese processuali sostenute dalle parti sia nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. che nel presente giudizio.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso in opposizione depositato l'08.02.2023, CP_1 così provvede: - Rigetta la domanda avanzata con il presente ricorso di accertamento del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento;
- Accerta la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
10.09.2021;
- Compensa le spese processuali;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, lì 03.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1629/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti SPERANZA PIETRO e FLORIS VINCENZO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
OGGETTO: prestazioni CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'08.02.2023, l'istante in epigrafe indicata ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla relativa domanda amministrativa, contestando, sul punto, le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie;
ha, poi, domandato confermarsi l'accertamento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. nr. 104/92, con decorrenza dalla relativa domanda amministrativa, come già riconosciuto dall'ausiliario.
L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha contestato in fatto e diritto gli CP_1 avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il presente ricorso ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c. è infondato per i motivi di seguito esposti.
L'art. 445-bis c.p.c. dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Ciò posto, nel merito, si è disposto che il CTU della fase di ATP effettuasse un'indagine peritale supplementare in ordine alla eventuale sussistenza del requisito sanitario richiesto in ricorso, avuto riguardo alla documentazione sanitaria sopravvenuta alle operazioni peritali versata in atti (v. deposito documentazione integrativa del 18.09.2024).
All'esito dell'analisi della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente formata in epoca posteriore alle operazioni peritali, in relazione alla quale era stato disposto il supplemento d'indagine, il CTU ha rilevato che la ricorrente risulta “affetta da: “Fibrosi polmonare idiopatica;
Diverticolo tracheale mediastinico;
Cardiopatia ischemica cronica già sottoposta a PTCA”. Pertanto, in considerazione delle patologie riscontrate (ribadendo in toto la valutazione medico- legale, espressa nella precedente visita di ATP, dal sottoscritto espletata in data 13/10/2022), si ritiene corretto valutare il grado d'invalidità della ricorrente nella misura del 100 (cento)% senza diritto all'indennità d'accompagnamento non ricorrendo i termini clinici per la concessione della stessa ma, al contempo, portatore di Handicap in situazione di gravità Comma 3 Art. 3 Legge n.104/92 (in quanto le patologie esposte hanno ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione) a decorrere dalla domanda amministrativa”.
L'ausiliario ha, poi, richiamato l'accertamento già svolto circa lo status di cui all'art. 3, comma 3, L. nr. 104/92, confermandone la sussistenza.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto anche in sede di indagine supplementare il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Quanto ai restanti motivi di ricorso, si osserva come la parte istante si sia limitata a contestare le conclusioni peritali, richiamando la documentazione medica già allegata nella prima fase del procedimento per ATP, già debitamente valutata dall'ausiliario del giudice nella pregressa fase (v. elaborato peritale definitivo depositato nella fase di ATP), ovvero, al più, documentazione meramente ricognitiva delle preesistenti condizioni sanitarie. L'istante ha mancato di allegare, con argomentazioni medico-legali non oggetto di vaglio da parte del consulente dell'ufficio, l'incidenza di malattie non diagnosticate o l'esistenza di errori diagnostici per documentata inosservanza dei canoni della scienza medica comunemente condivisi dalla comunità scientifica.
E ciò nonostante le motivate argomentazioni su cui il consulente aveva fondato le proprie conclusioni medico-legali in fase di accertamento tecnico preventivo, escludendo che le patologie diagnosticate fossero sufficienti al fine di integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Quanto, poi, alla documentazione sanitaria di formazione successiva all'avvio delle operazioni peritali prodotta dalla parte ricorrente, le cui risultanze vengono meramente testualmente trascritte nell'atto introduttivo del giudizio a (ritenuto) supporto della prospettazione attorea (tra le quali, v. pag. 2 del ricorso: “8) Successivamente, in data 24/11/2022, l'istante eseguiva visita psichiatrica presso il CSM di Bari, con diagnosi di “quadro clinico caratterizzato da deficit in ambito relazionale e sociale e grave compromissione dell'autonomia negli atti della vita quotidiana. Terapia psicofarmacologica non consigliabile al momento per i correlati rischi dismetabolici. Disturbo depressivo maggiore grave. Disturbo da attacchi di panico””), vale la pena di rimarcare che la prestazione dedotta in ricorso dell'indennità di accompagnamento compete ai soggetti che, oltre a riportare un'invalidità pari al 100%, siano pure impossibilitati a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di assistenza continua.
Pertanto, le doglianze alla Ctu non sortiscono risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'entità delle patologie sofferte dalla parte sulla base della documentazione da lei prodotta (cfr. conclusioni in perizia).
Il ctu risulta quindi avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali escludendo il requisito sanitario e non si ravvisa la fondatezza dei motivi di opposizione ai fini di una nuova valutazione medico legale.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, va disposta la compensazione integrale delle spese processuali sostenute dalle parti sia nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. che nel presente giudizio.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso in opposizione depositato l'08.02.2023, CP_1 così provvede: - Rigetta la domanda avanzata con il presente ricorso di accertamento del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento;
- Accerta la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
10.09.2021;
- Compensa le spese processuali;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, lì 03.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella