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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6181 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 17/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 2115/2023 R.G.; causa pendente tra:
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Principe di Napoli n. 21, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Arnaldo Todisco, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore;
PARTE OPPOSTA – CONTUMACE
NONCHE'
C.U.L.P. Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Napoli, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
– CONTUMACE Parte_2
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. spiegava opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. Parte_1 avverso l'ordine di pagamento diretto recante la data del 17/5/2022 pronunciato ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 dal raggruppamento temporaneo d'imprese nella qualità di agente della riscossione dei crediti Controparte_1 della Regione Campania in forza di titolo esecutivo costituito da ingiunzione di pagamento del 25/10-6/12/2017 per tassa automobilistica;
al riguardo, esponeva di aver appreso dell'esistenza dell'atto di pignoramento in questione unicamente in data 14/7/2022 a seguito di comunicazione da parte del terzo pignorato;
nel merito, eccepiva l'omessa notificazione dell'atto in questione nei propri confronti e domandava dichiararsi la nullità dello stesso.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio sull'opposizione, con ordinanza del
2/11/2022 il giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione, assegnando termine di giorni centoventi per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 25/1/2023 introduceva quindi il giudizio Parte_1 di merito sull'opposizione, reiterando la doglianza e domandato dichiararsi la nullità del pignoramento.
All'udienza di trattazione del 10/10/2023 veniva dichiarata la contumacia della parte opposta e del terzo pignorato;
alla successiva udienza del 18/12/2024 il procuratore di parte opponente precisava le proprie conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con deposito della relativa memoria.
§ 2. Ciò posto, in limine litis non appare fuor luogo evidenziare come, nel caso di specie, non si ponga alcun problema in punto di giurisdizione e/o proponibilità della domanda in collegamento con la (pacifica) natura tributaria del credito consacrato nel titolo azionato (tassa automobilistica).
Invero, l'unica doglianza sollevata investe la regolarità formale dell'atto esecutivo per l'asserita assenza della notificazione dello stesso al soggetto esecutato.
Dunque:
da un lato, in quanto integrante un'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento la controversia esula dal novero di quelle attratte alla giurisdizione tributaria ex art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992 (disposizione a tenore della quale “restano escluse dalla giurisdizione tributaria … le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria riguardanti gli atti successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50…”);
dall'altro lato, non si tratta di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo (che sarebbe stata ricadente nella previsione di improponibilità ex art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973).
§ 3. Nel merito, l'opposizione è fondata. Sul punto, è sufficiente ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia espressamente affermato la necessità della notificazione dell'ordine ex art. 72-bis anche al debitore esecutato: nelle parole della Corte di Cassazione, infatti, “non può non convenirsi con quella parte della dottrina che ha ritenuto che necessario destinatario della notificazione dell'ordine di pagamento debba essere anche il debitore esecutato”, atteso che “si tratta di un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che deroga al disposto dell'art. 543 cod. proc. civ. soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore”, evidenziandosi, sul punto, come “d'altronde, il vincolo che ne deriva, in quanto atto che la stessa legge definisce come <<... di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzi», comporta che esso produca gli effetti conservativi degli artt. 2914 e 2917 cod. civ., nei confronti del debitore e nei rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore, sicché non si può prescindere dalla notificazione ad entrambi” (Cass. 13 febbraio 2015, n. 2857, in motivazione al § 3.1.).
Sulla scorta di tali condivisibili argomentazioni, dunque, nel caso di specie sussiste l'invocata nullità del pignoramento, atteso che – stante la contumacia dell'agente della riscossione – non è stata fornita prova della notificazione eseguita.
§ 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (determinato sulla scorta del valore del credito per cui si procede al quale parametrare l'effetto economico dell'accoglimento dell'opposizione) ed in accoglimento dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle voci per le altre fasi (per la semplicità dell'attività difensiva svolta in quanto sostanziatasi nella mera allegazione della mancata notificazione del pignoramento e, in ogni caso, per la minore attività conseguente alla natura contumaciale del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto:
DICHIARA la nullità dell'ordine di pagamento diretto recante la data del
17/5/2022 pronunciato ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 dal raggruppamento temporaneo d'imprese nella Controparte_1 qualità di agente della riscossione dei crediti della Regione Campania in forza di titolo esecutivo costituito da ingiunzione di pagamento del 25/10-
6/12/2017 per tassa automobilistica;
ORDINA lo svincolo delle somme presso il terzo pignorato.
CONDANNA parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese sopra liquidate in favore dell'avv. Arnaldo
Todisco per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 19/06/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 17/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 2115/2023 R.G.; causa pendente tra:
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Principe di Napoli n. 21, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Arnaldo Todisco, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore;
PARTE OPPOSTA – CONTUMACE
NONCHE'
C.U.L.P. Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Napoli, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
– CONTUMACE Parte_2
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. spiegava opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. Parte_1 avverso l'ordine di pagamento diretto recante la data del 17/5/2022 pronunciato ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 dal raggruppamento temporaneo d'imprese nella qualità di agente della riscossione dei crediti Controparte_1 della Regione Campania in forza di titolo esecutivo costituito da ingiunzione di pagamento del 25/10-6/12/2017 per tassa automobilistica;
al riguardo, esponeva di aver appreso dell'esistenza dell'atto di pignoramento in questione unicamente in data 14/7/2022 a seguito di comunicazione da parte del terzo pignorato;
nel merito, eccepiva l'omessa notificazione dell'atto in questione nei propri confronti e domandava dichiararsi la nullità dello stesso.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio sull'opposizione, con ordinanza del
2/11/2022 il giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione, assegnando termine di giorni centoventi per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 25/1/2023 introduceva quindi il giudizio Parte_1 di merito sull'opposizione, reiterando la doglianza e domandato dichiararsi la nullità del pignoramento.
All'udienza di trattazione del 10/10/2023 veniva dichiarata la contumacia della parte opposta e del terzo pignorato;
alla successiva udienza del 18/12/2024 il procuratore di parte opponente precisava le proprie conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con deposito della relativa memoria.
§ 2. Ciò posto, in limine litis non appare fuor luogo evidenziare come, nel caso di specie, non si ponga alcun problema in punto di giurisdizione e/o proponibilità della domanda in collegamento con la (pacifica) natura tributaria del credito consacrato nel titolo azionato (tassa automobilistica).
Invero, l'unica doglianza sollevata investe la regolarità formale dell'atto esecutivo per l'asserita assenza della notificazione dello stesso al soggetto esecutato.
Dunque:
da un lato, in quanto integrante un'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento la controversia esula dal novero di quelle attratte alla giurisdizione tributaria ex art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992 (disposizione a tenore della quale “restano escluse dalla giurisdizione tributaria … le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria riguardanti gli atti successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50…”);
dall'altro lato, non si tratta di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo (che sarebbe stata ricadente nella previsione di improponibilità ex art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973).
§ 3. Nel merito, l'opposizione è fondata. Sul punto, è sufficiente ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia espressamente affermato la necessità della notificazione dell'ordine ex art. 72-bis anche al debitore esecutato: nelle parole della Corte di Cassazione, infatti, “non può non convenirsi con quella parte della dottrina che ha ritenuto che necessario destinatario della notificazione dell'ordine di pagamento debba essere anche il debitore esecutato”, atteso che “si tratta di un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che deroga al disposto dell'art. 543 cod. proc. civ. soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore”, evidenziandosi, sul punto, come “d'altronde, il vincolo che ne deriva, in quanto atto che la stessa legge definisce come <<... di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzi», comporta che esso produca gli effetti conservativi degli artt. 2914 e 2917 cod. civ., nei confronti del debitore e nei rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore, sicché non si può prescindere dalla notificazione ad entrambi” (Cass. 13 febbraio 2015, n. 2857, in motivazione al § 3.1.).
Sulla scorta di tali condivisibili argomentazioni, dunque, nel caso di specie sussiste l'invocata nullità del pignoramento, atteso che – stante la contumacia dell'agente della riscossione – non è stata fornita prova della notificazione eseguita.
§ 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (determinato sulla scorta del valore del credito per cui si procede al quale parametrare l'effetto economico dell'accoglimento dell'opposizione) ed in accoglimento dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle voci per le altre fasi (per la semplicità dell'attività difensiva svolta in quanto sostanziatasi nella mera allegazione della mancata notificazione del pignoramento e, in ogni caso, per la minore attività conseguente alla natura contumaciale del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto:
DICHIARA la nullità dell'ordine di pagamento diretto recante la data del
17/5/2022 pronunciato ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 dal raggruppamento temporaneo d'imprese nella Controparte_1 qualità di agente della riscossione dei crediti della Regione Campania in forza di titolo esecutivo costituito da ingiunzione di pagamento del 25/10-
6/12/2017 per tassa automobilistica;
ORDINA lo svincolo delle somme presso il terzo pignorato.
CONDANNA parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese sopra liquidate in favore dell'avv. Arnaldo
Todisco per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 19/06/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea