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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1141 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RUGA Parte_1
MAURO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Controparte_1
GULLI' ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/03/2023 , premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Catanzaro il 05/06/2004 e riferiva che tra le parti, Controparte_1
in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 23/05/2017, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 1540/2021 del Tribunale Ordinario di Catanzaro resa nel procedimento RG 569/2017.
La ricorrente deducendo che controparte non ha mai adeguato l'importo dell'assegno di mantenimento alle variazioni ISTAT, così concludeva: “che, previa fissazione dell'udienza e convocazione delle parti innanzi al SI. Presidente, esperito il tentativo di conciliazione, nel caso di
1 suo esito infruttuoso, e previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, il Tribunale
Civile di Catanzaro, Giudice Adito Voglia pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.06.2004 tra la SI.ra
[...]
ed il SI. e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Catanzaro, all'Atto Seria A N° 17, Parte II^, Anno 2004 in regime di separazione dei beni (All. 1), alle seguenti condizioni: In via principale: Venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la SI.ra ed il SI. ; Venga Parte_1 Controparte_1
confermato che il signor come stabilito in sede di separazione, dovrà Controparte_1 corrispondere a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 05 di ogni mese € 350,00
(trecentocinquanta/00) - rivalutabile annualmente in base alle variazioni ISTAT - a titolo di mantenimento ovvero di assegno divorzile a favore della SI.ra , ovvero il signor Parte_1
dovrà corrispondere a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 05 di ogni Controparte_1
mese, la somma maggiore o minore di quella determinata dal procedimento di separazione e che
Codesto Giudice riterrà di giustizia all'esito del presente procedimento;
Sempre in Via Principale: il Tribunale Civile di Catanzaro, Giudice Adito Voglia altresì riconoscere il maturato d iritto della
SI.ra e di conseguenza disporre/ordinare il pagamento da parte del signor Parte_1
di quanto dalla ricorrente maturato a titolo di percentuale relativamente al Controparte_1
TFR a sua volta maturato dal signor nel periodo di durata del loro Controparte_1 matrimonio e per l'attività dallo stesso svolta per la Telecom Italia Spa a decorrere dal 05.06.2004, data di celebrazione del matrimonio e sino allo scioglimento del matrimonio stesso. IN
SUBORDINE si Chiede che, alla luce di quanto esposto in premessa ed all'esito delle risultanze della presente procedura, l'On.le Tribunale Civile di Catanzaro, Giudice Adito prenda le decisioni che riterrà più opportune a tutela della ricorrente;
Con vittoria di spese, competenze e o norari del giudizio.”
Si costituiva con comparsa del 16 agosto 2023, il resistente , il quale, Controparte_1
seppur aderendo alla domandata pronuncia di divorzio, contestava le richieste formulate da controparte e così concludeva “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. Nel merito: rigettare la domanda della ricorrente riguardo la richiesta in suo favore di un assegno di mantenimento nonché sulla richiesta di liquidazione del TFR per il periodo richiesto in ricorso e pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig.
[...]
e la sig.ra , per fatto addebitabile esclusivamente alla stessa, CP_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2. In ogni caso con
2 vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.”
Alla prima udienza, le parti domandavano un rinvio per verificare i presupposti per una definizione bonaria della vertenza, e sebbene in un primo momento tale tentativo risultava vano successivamente le parti riuscivano a trovare un accordo, formalizzato con le note per l'udienza del
1° febbraio 2024. La causa, riassegnata sul ruolo dello scrivente Magistrato veniva rimessa al
Collegio per la decisione con ordinanza del 9 dicembre 2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.
2. La SI.ra rinuncia a tutti i sensi e gli effetti di legge a dare seguito a quanto Parte_1
richiesto e reclamato con il ricorso proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, notificato al
SI. in data 12.04.2023, iscritto con proc. n. 1141/2023 R.G., G.I. dott.ssa Controparte_1
Olimpia Abet e prossima udienza fissata per il 01.02.2024;
3. Il SI. rinuncia a tutti i sensi e gli effetti di legge a dare seguito a quanto Controparte_1
ex adverso richiesto e reclamato con la Compara di Costituzione depositata davanti al Tribunale
Civile di Catanzaro, notificato al SI. in data 12.04.2023, iscritto con proc. Controparte_1
n. 1141/2023 R.G., G.I. dott.ssa Olimpia Abet e prossima udienza fissata per il 01.02.2024;
4. La SI.ra nello specifico rinuncia a decorrere dalla data odierna e per Parte_1
sempre all'assegno divorzile mensile ed al versamento da parte del signor d i Controparte_1
quanto dalla ricorrente maturato a titolo di percentuale relativamente al TFR ed a sua volta maturato dal signor nel periodo di durata del loro matrimonio, per l'attività Controparte_1
dallo stesso svolta per la Telecom Italia Spa a decorrere dal 05.06.2004, data di celebrazione del matrimonio e sino allo scioglimento del matrimonio stesso.
5. Il SI. si impegna a versare a favore della SI.ra in Controparte_1 Parte_1
un'unica soluzione, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, a titolo di Assegno Divorzile una tantum la somma di € 20.000,00 (€ ventimila/00) a mezzo bonifico bancario - sullo stesso IBAN
3 dove attualmente viene versato l'assegno mensile, con ricevuta di bonifico allegata come parte integrante dello stesso;
6. Le parti ed i rispettivi legali dichiarano che al saldo della somma concordata al punto 5) rinunceranno reciprocamente ad ulteriori richieste e/o pretese e/o azioni collegate ai rapporti tra di loro intercorsi e collegati alle questioni di cui al presente accordo transattivo ed al ricorso proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, notificato al SI. in data Controparte_1
12.04.2023, iscritto con proc. n. 1141/2023 R.G., G.I. dott.ssa Olimpia Abet e prossima udienza fissata per il 01.02.2024, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la
SI.ra ed il SI. , contratto in Catanzaro, in data Parte_1 Controparte_1
05.06.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro, veniva curata all'Atto Seria A, n° 17, Parte II^, Anno 2004;
7. I legali delle parti si impegnano a depositare all'udienza del 01.02.2024 il presente accordo e la ricevuta del bonifico, allegandolo alle note di trattazione scritta della stessa udienza, chied endo al Giudice Adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la SI.ra
[...]
ed il SI. , contratto in Catanzaro, in data - 05.06.2004, trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro, veniva curata all'Atto Seria A, n°
17, Parte II^, Anno 2004 alle condizioni di cui all'accordo:
8. L'accordo transattivo di cui alla presente scrittura è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Catanzaro il 05/06/2004 (atto n. 17,parte 2 , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 12/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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