TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3423/2023
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3423/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19 settembre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. UCCISI ELENA in sost. avv. CICATIELLO SONIA per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente , l'avv. ZAFFINA ANTONELLO.
[...] CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 7 N. R.G. 3423/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3423/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CICATIELLO SONIA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO e dall'Avv. IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle considerazioni che seguono:
1. Parte ricorrente in questa sede impugna il provvedimento con cui l'istituto ha provveduto a quantificare un asserito indebito a carico dello stesso, sul presupposto pagina 2 di 7 che, nel periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, la provvidenza di invalidità riconosciuta e in godimento non sarebbe stata dovuta per sopravvenuta carenza del requisito sanitario.
Secondo parte ricorrente la richiesta sarebbe illegittima, in quanto non motivata, non provata e dovrebbe, in ogni modo, valere il principio di non ripetibilità delle somme versate in eccesso a titolo pensionistico, in applicazione della L.
412/1991, trattandosi di importi ricevuti in buona fede dal ricorrente, con provvedimento formale frutto di un errore . CP_1
Eccepiva, poi, la prescrizione delle somme.
Si costituiva , eccependo l'infondatezza della domanda. CP_1
2. Preliminarmente, con riferimento alla disciplina applicabile al caso di specie, non può ritenersi corretto l'inquadramento sotto il profilo normativo richiamato da parte ricorrente, in quanto la prestazione in godimento non è collegata anche al profilo contributivo, con la conseguenza che si rientra nell'alveo dell'indebito assistenziale e della sua disciplina (cfr., Cass., Sez. L, 2 dicembre 2019, n. 31372: «In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens"») e non in quello dell'indebito previdenziale (cfr., Cassazione civile sez. lav., 18/04/2023, n.10337: «L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul
pagina 3 di 7 diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall' a titolo di CP_1
trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso , già prima della liquidazione della CP_1
pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore)»).
Nel merito non vi sono contestazioni in ordine alla percezione senza titolo delle somme riscosse dal sig. per il periodo oggetto di giudizio (dicembre Pt_1
2011/gennaio 2012), considerando anche la rigida ripartizione dell'onere della prova, ove siano esplicitate da le ragioni dell'indebito (cfr., Cassazione civile, sez. lav., CP_1
05/01/2011, n. 198: «In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel CP_2
provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa
pagina 4 di 7 restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in CP_1
grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)»).
3. Allora, se la disciplina applicabile risulta essere quella dell'indebito assistenziale, la regola che ne deriva è quella per cui, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile l'indebito solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, ipotesi che non ricorrono in questa sede (cfr., Cassazione civile sez. lav., 22/02/2021, n.4668: «Il principio della irripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite in buona fede poggia sulla funzione di sostentamento proprio e della propria famiglia delle stesse, di tal che la ripetibilità è limitata a quanto percepito dopo il provvedimento che le ha dichiarate indebite oppure nei casi in di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens»).
Dunque, può dirsi pacifica la sussistenza iniziale delle condizioni che permettevano al ricorrente di godere del beneficio, così come la non permanenza delle stesse condizioni (nella specie, il requisito sanitario).
4. Sul punto, parte resistente ha prodotto la comunicazione della revoca della CP_1
provvidenza (doc. 1, fasc. ) con decorrenza dicembre 2011, con una CP_1
comunicazione datata 10 gennaio 2012.
Detta comunicazione fa cenno all'invio del verbale contenente l'accertamento sanitario in revisione, verbale di cui però non vi è traccia in atti, così come manca la prova del suo invio al ricorrente.
Né risulta la data di notifica della comunicazione di revoca, che presumibilmente sarà, in ogni modo, successiva al 10 gennaio 2012.
pagina 5 di 7 In una simile situazione, non vi sono elementi per far retroagire la comunicazione della visita di revisione in data antecedente alla revoca del beneficio
(cfr., Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24180: «L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento»), con la conseguenza le somme relative ai mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012 non possono essere oggetto di ripetizione.
Da quanto detto ne deriva che il ricorso può essere accolto integralmente.
5. L'accoglimento del ricorso per le ragioni sopra indicate, rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni della parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibili le somme versate al ricorrente per la pensione cat. invciv n. 07036189 per il periodo dal 01/12/2011 al
31/01/2012;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
1.580,00 oltre spese generali IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Firenze, il 19/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3423/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19 settembre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. UCCISI ELENA in sost. avv. CICATIELLO SONIA per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente , l'avv. ZAFFINA ANTONELLO.
[...] CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 7 N. R.G. 3423/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3423/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CICATIELLO SONIA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO e dall'Avv. IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle considerazioni che seguono:
1. Parte ricorrente in questa sede impugna il provvedimento con cui l'istituto ha provveduto a quantificare un asserito indebito a carico dello stesso, sul presupposto pagina 2 di 7 che, nel periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, la provvidenza di invalidità riconosciuta e in godimento non sarebbe stata dovuta per sopravvenuta carenza del requisito sanitario.
Secondo parte ricorrente la richiesta sarebbe illegittima, in quanto non motivata, non provata e dovrebbe, in ogni modo, valere il principio di non ripetibilità delle somme versate in eccesso a titolo pensionistico, in applicazione della L.
412/1991, trattandosi di importi ricevuti in buona fede dal ricorrente, con provvedimento formale frutto di un errore . CP_1
Eccepiva, poi, la prescrizione delle somme.
Si costituiva , eccependo l'infondatezza della domanda. CP_1
2. Preliminarmente, con riferimento alla disciplina applicabile al caso di specie, non può ritenersi corretto l'inquadramento sotto il profilo normativo richiamato da parte ricorrente, in quanto la prestazione in godimento non è collegata anche al profilo contributivo, con la conseguenza che si rientra nell'alveo dell'indebito assistenziale e della sua disciplina (cfr., Cass., Sez. L, 2 dicembre 2019, n. 31372: «In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens"») e non in quello dell'indebito previdenziale (cfr., Cassazione civile sez. lav., 18/04/2023, n.10337: «L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul
pagina 3 di 7 diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall' a titolo di CP_1
trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso , già prima della liquidazione della CP_1
pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore)»).
Nel merito non vi sono contestazioni in ordine alla percezione senza titolo delle somme riscosse dal sig. per il periodo oggetto di giudizio (dicembre Pt_1
2011/gennaio 2012), considerando anche la rigida ripartizione dell'onere della prova, ove siano esplicitate da le ragioni dell'indebito (cfr., Cassazione civile, sez. lav., CP_1
05/01/2011, n. 198: «In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel CP_2
provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa
pagina 4 di 7 restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in CP_1
grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)»).
3. Allora, se la disciplina applicabile risulta essere quella dell'indebito assistenziale, la regola che ne deriva è quella per cui, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile l'indebito solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, ipotesi che non ricorrono in questa sede (cfr., Cassazione civile sez. lav., 22/02/2021, n.4668: «Il principio della irripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite in buona fede poggia sulla funzione di sostentamento proprio e della propria famiglia delle stesse, di tal che la ripetibilità è limitata a quanto percepito dopo il provvedimento che le ha dichiarate indebite oppure nei casi in di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens»).
Dunque, può dirsi pacifica la sussistenza iniziale delle condizioni che permettevano al ricorrente di godere del beneficio, così come la non permanenza delle stesse condizioni (nella specie, il requisito sanitario).
4. Sul punto, parte resistente ha prodotto la comunicazione della revoca della CP_1
provvidenza (doc. 1, fasc. ) con decorrenza dicembre 2011, con una CP_1
comunicazione datata 10 gennaio 2012.
Detta comunicazione fa cenno all'invio del verbale contenente l'accertamento sanitario in revisione, verbale di cui però non vi è traccia in atti, così come manca la prova del suo invio al ricorrente.
Né risulta la data di notifica della comunicazione di revoca, che presumibilmente sarà, in ogni modo, successiva al 10 gennaio 2012.
pagina 5 di 7 In una simile situazione, non vi sono elementi per far retroagire la comunicazione della visita di revisione in data antecedente alla revoca del beneficio
(cfr., Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24180: «L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento»), con la conseguenza le somme relative ai mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012 non possono essere oggetto di ripetizione.
Da quanto detto ne deriva che il ricorso può essere accolto integralmente.
5. L'accoglimento del ricorso per le ragioni sopra indicate, rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni della parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibili le somme versate al ricorrente per la pensione cat. invciv n. 07036189 per il periodo dal 01/12/2011 al
31/01/2012;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
1.580,00 oltre spese generali IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Firenze, il 19/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7