TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 22405/2021 promossa da:
Parte_1
(Cf. ), elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_1
in Torino, Via Confienza n. 10, presso lo studio degli avv.ti Marco Vouch
( e Federica Ratto ( , Email_1 Email_2
che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice; contro
(Cf. e P.Iva. ), (Cf. ) e CP_1 P.IVA_2 Parte_2 C.F._1
UC RA (C.F.: ), elettivamente domiciliati presso l'indirizzo CodiceFiscale_2 pec dell'avv. Maria Affronti ( , che li rappresenta e difende per delega in Email_3
atti; convenuti;
Oggetto: azione di regresso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… NEL MERITO,
- respinti tutti i punti di contestazione sollevati dai convenuti in riassunzione sia nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo recante R.G. 7844/2021 del
Tribunale di Milano sia nella comparsa di costituzione e risposta dai medesimi depositata nel presente procedimento:
- dichiarare tenuti e condannare – in solido fra di loro – i convenuti in riassunzione a
1 pagare alla Compagnia assicuratrice, per i titoli dedotti, la somma capitale di € 62.411,42=, con limitazione per i sig.ri RA UC e al massimale di cui all'atto di Parte_2 coobbligazione e, dunque, al minor importo capitale di € 59.000,00=, oltre interessi legali e di mora fino al saldo ovvero quella diversa somma che risulterà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia oltre interessi legali e di mora dal dovuto al soddisfo;
IN VIA ISTRUTTORIA, - ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione.
IN PUNTO SPESE,
- condannare i convenuti in riassunzione – in solido fra di loro – alla rifusione a favore della Compagnia assicuratrice delle spese e compensi professionali del presente giudizio, aumentati fino ad un terzo ex art. 4, comma ottavo, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 37/2018, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge”;
Convenuti: “…- In via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 c.p.c., ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in funzione di quello di PA ove i Dott.ri UC RA e risiedono, per le ragioni esposte nei precedenti Parte_2
scritti difensivi.
- Sempre in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di garanzia sottoscritto dai Dott.ri e UC RA, per i motivi illustrati, e Parte_2
precisamente:
1) in via principale, ritenere e dichiarare la nullità integrale dell'atto di coobligazione per cui è causa, quale contratto di fideiussione ovvero contratto autonomo di garanzia:
A) ex art.1418 c.c. per contrarietà alla normativa antitrust L.287/90; ovvero
B) ex art.1419, comma 1 c.c., previa dichiarazione di essenzialità delle clausole della fideiussione per cui è causa quali frutto dell'intesa anticoncorrenziale;
C) ex art 1322 cod. civ., per assenza di meritevolezza di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
2) In via subordinata, ritenere e dichiarare la nullità parziale delle clausole delle fideiussioni per cui è causa e quindi anche la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c., in violazione dell'art. 2 della Legge 287/1990.
Per l'effetto, statuire che nulla è dovuto alla in forza della Parte_1
fideiussione per cui è causa, con conseguente liberazione dei Dott.ri UC RA e Pt_2
[...]
- In ogni caso, nel merito, senza recesso dalle superiori eccezioni, ritenere e dichiarare
2 infondato e non dovuto il credito azionato con il quale la ha Parte_1 chiesto il pagamento in solido, quanto alla della somma di € 62.411,42 e quanto ai CP_1
Dott.ri e UC RA la somma di € 59.000,00, oltre interessi come da Parte_2 domanda, nonché il pagamento delle spese di lite, per le ragioni tutte sopra dedotte”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha origine dall'opposizione dispiegata dalla da e CP_1 Parte_2
da UC RA avverso il decreto ingiuntivo n. 20168/2020 emesso dal Tribunale di Milano il
22/12/2020 (cfr. doc. 1 - 02 fasc. att.), con il quale era stato ingiunto ai predetti di pagare, in solido, alla (garante) la somma di € 62.411,42 quanto alla Parte_1 CP_1
(obbligata principale) e la somma di € 59.000,00 quanto ai co-obbligati e Parte_2
UC RA (oltre interessi e spese della procedura), a titolo di regresso, avendo la garante pagato il creditore-beneficiario della polizza fideiussoria (Fondo Pensioni per il personale della . CP_2
A fondamento della pretesa creditoria, inizialmente azionata in via monitoria dinanzi al
Tribunale di Milano, la ha allegato: Parte_1
- che, in data 1/06/2017, la aveva stipulato un contratto di locazione di un CP_1
immobile ad uso commerciale (sito in PA, Via Alcide De Gaspari) con il Fondo Pensioni per il personale della (locatore); CP_2
- che le obbligazioni derivanti dal citato contratto di locazione, assunte dalla CP_1
(conduttrice) nei confronti del locatore (Fondo Pensioni per il personale della , erano CP_2 state garantite, fino alla concorrenza della somma di € 59.000,00, dalla Parte_1
(garante), a mezzo della polizza fideiussoria n. 2017/13/6378830 del 14/11/2017 (cfr.
[...]
doc. 1 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.);
- che, ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione (allegate alla polizza fideiussoria n. 2017/13/6378830), il contraente assicurato (la si era impegnato a CP_1 rimborsare alla garante, “a semplice richiesta”, “le somme da essa pagate per capitale e spese in dipendenza della … polizza”, rinunciando espressamente ad ogni eccezione (cfr. doc. 1 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.);
- che le obbligazioni derivanti dalla citata polizza assicurativa, assunte dalla nei CP_1
confronti del garante ( ), erano state parimenti assunte da Parte_1 Pt_2
e da UC RA (coobbligati), fino alla concorrenza della somma di € 59.000,00 e
[...]
3 ciò con atto di coobbligazione costituente parte integrante e pattuizione speciale della suddetta polizza assicurativa (cfr. doc. 1 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.);
- che, con missive del 20/09/2018 e del 10/06/2019, il Fondo Pensioni per il personale della (beneficiario della polizza) aveva chiesto alla CP_2 Parte_1
(garante) l'attivazione e l'escussione della garanzia di cui alla polizza fideiussoria n.
2017/13/6378830, stante la morosità della (cfr. doc. 2, 3 fasc. monitorio, contenuto CP_1
nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.);
- che, con missiva in data 4/10/2018, l aveva comunicato alla Parte_1
(obbligata principale) e ai co-obbligati e UC RA di aver CP_1 Parte_2
ricevuto dal beneficiario della polizza la richiesta di escussione della garanzia (cfr. doc. 4 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.);
- che, con decreto ingiuntivo n. 4154/2019 del 1/08/2019, il Tribunale di PA aveva ingiunto alla garante di pagare al Fondo Pensioni per il personale Parte_1 della (beneficiario della polizza) € 59.000,00 (oltre interessi e spese della procedura), CP_2
stante la morosità della (a cui era stata intimato lo sfratto in data 30/10/2018) (cfr. CP_1
doc. 5 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.);
- che, in data 30/08/2019, l aveva pagato quanto richiesto, per Parte_1 un importo complessivo di € 62.411,42 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 -
03 fasc. att.);
- che, in data 27/09/2019, la aveva richiesto alla e ai Parte_1 CP_1
co-obbligati ( e UC RA) la restituzione di quanto pagato al Fondo Parte_2
Pensioni per il personale della CCRVE, oltre interessi e rimborso delle spese (cfr. doc. 7, 8 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.);
- che, in data 16/10/2019, il difensore della e dei co-obbligati ( CP_1 Parte_2
e UC RA) aveva chiesto alla di “soprassedere fino alla fine Parte_1 del prossimo mese (30 novembre 2019)”, rappresentando che i suoi assistiti stavano
“trattando la cessione del Punto Vendita (ramo d'azienda) di Via Alcide De AS-PA, il cui ricavato sarà destinato ad estinguere il debito nei confronti della Controparte_3
” (cfr. doc. 9 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.);
[...]
- che, all'esito di uno scambio di corrispondenza, l si era resa Parte_1
disponibile ad accordare alla e ai co-obbligati un piano di rientro (cfr. doc. 1 - 05 CP_1
4 fasc. att.); ciononostante, il tentativo di risoluzione stragiudiziale della vertenza era fallito.
A fronte delle citate produzioni, il Tribunale di Milano ha concesso il decreto ingiuntivo n.
20168/2020 in favore della , a cui la e Parte_1 CP_1 Parte_2
UC RA si sono opposti eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano, sostenendo la competenza del Tribunale di PA (giudice del luogo di residenza di e di UC RA, dovendo costoro essere qualificati quale Parte_2 consumatori, con la conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 66 bis Cod. consumo) ovvero, in subordine, del Tribunale di Torino in forza dell'art. 15 condizioni generali di assicurazione allegate alla polizza fideiussoria n. 2017/13/6378830 e della lett. E dell'atto di coobbligazione.
L'eccezione di incompetenza territoriale è stata accolta con la sentenza n. 8719/2021 del 26/10/2021 (cfr. doc. 4 fasc. att.), con la quale il Tribunale di Milano:
- ha escluso la qualifica di consumatori di e UC RA e, dunque, Parte_2
l'applicabilità del foro di cui all'art. 66 bis Cod. Consumo, che stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore;
- ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino, stante la pattuizione contrattuale di cui alla lett. E dell'atto di coobbligazione, secondo la quale
“per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Torino”;
- ha, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.
20168/2020 e condannato l al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1
della e UC RA. CP_1 Parte_2
La causa è stata tempestivamente riassunta dinanzi a codesto Tribunale da parte della
, la quale ha chiesto di condannare la e Parte_1 CP_1 Parte_2
UC RA a rimborsarle la somma capitale di € 62.411,42, con limitazione per i co-obbligati al massimale di cui all'atto di coobbligazione (€ 59.000,00), oltre interessi legali e di mora fino al saldo.
Si sono regolarmente costituiti la e UC RA, eccependo, CP_1 Parte_2 preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di
PA, “quale foro del consumatore” (essendo tali i co-obbligati e UC Parte_2
RA) “ovvero foro del luogo in cui i comparenti hanno la loro residenza (art. 18 c.p.c.)”, dovendo, invece, ritenersi inefficace la clausola di cui alla lett. E dell'atto di coobbligazione
(secondo la quale “per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Torino”)
5 “non essendo stata specificamente approvata per iscritto (art. 1341, comma secondo, cod. civ.)” (cfr. comp. risp. p. 5).
Nel merito, i convenuti:
- hanno preliminarmente eccepito la nullità (totale o quantomeno parziale) dell'atto di coobbligazione sottoscritto da e da UC RA per violazione della Parte_2 normativa antitrust (sul presupposto che l'atto di coobbligazione sarebbe una garanzia fideiussoria stipulata in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'Associazione bancaria italiana nel 2002, secondo un modello che la Banca d'Italia ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 c. 2 lett. A L. 287/1990, come da provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 - cfr. doc. 5 fasc. conv.) ovvero, in subordine, poiché non meritevole di tutela ex art. 1322, c. 2 Cc “poiché gli interessi perseguiti in tale contratto -contestualizzati nella situazione economica in cui si trovino le parti dello stesso- non rispondono ad un corretto sinallagma, attesa la posizione forte ed il vantaggio sproporzionato ed ingiustificato richiesto dalla Compagnia di Assicurazione (contraente forte)
a causa del contratto immeritevole di tutela” (cfr. comp. risp. p. 13);
- hanno sostenuto l'insussistenza di prova, “sia sotto il profilo dell'an, che del quantum debeatur”, in ordine alla pretesa creditoria della ed hanno Parte_1 rivendicato il diritto “ad essere parti del procedimento stragiudiziale e/o giudiziale avente ad oggetto i canoni di locazione dell'immobile di Via A. De AS (che invece si è svolto tra la
Compagnia di Assicurazione ed il Fondo Pensioni)”, per poter “eccepire in compensazione il credito vantato nei confronti del locatore, ad estinzione (in tutto e/o in parte) del debito in questione” (cfr. comp. risp. p. 14).
Infine, i convenuti hanno chiesto di decurtare dall'eventuale credito della
[...]
l'importo di € 6.055,35, liquidato in loro favore, a titolo di spese legali, con Parte_1
la sentenza del Tribunale di Milano n. 8719/2021 (cfr. doc. 4 fasc. att.; doc. 13 fasc. conv.).
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e, in data
9/01/2023, è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
Con ordinanza in data 2/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Preliminarmente, va affrontata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti con riferimento alla posizione dei co-obbligati ( e UC RA) e Parte_2
6 contestata dall'attrice, che ne ha sostenuto, in primis, l'inammissibilità ex art. 44 Cpc e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito.
In punto di diritto, va premesso che:
- la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente
(declamatoria a cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo) deve intendersi come decisione solo in ordine alla competenza (ed alle spese); conseguentemente, tale sentenza può essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza ex art. 42 Cpc (cfr. Cass. 20839/2021; Cass. 1372/2016);
- laddove tale sentenza non venga impugnata con l'istanza di regolamento,
l'incompetenza ivi dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato come competente, ai sensi dell'art. 44 Cpc, diviene incontestabile se la causa è riassunta nei termini di cui all'art. 50 Cpc, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio inderogabile ex art. 28 Cpc (in quest'ultimo caso, in caso di riassunzione dinanzi al giudice indicato come competente, costui, ove si ritenga a propria volta incompetente, può sollevare conflitto, richiedendo il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 Cpc).
Nel caso di specie, la sentenza di incompetenza del Tribunale di Milano n. 8719/2021 non è stata impugnata con istanza di regolamento di competenza e il giudizio è stato tempestivamente riassunto dinanzi all'intestato Tribunale indicato come competente;
conseguentemente, la competenza territoriale del Tribunale di Torino non può più essere contestata, salve le ipotesi di competenza territoriale inderogabile.
Deve, pertanto, ritenersi inammissibile la contestazione di incompetenza sollevata dai convenuti con riferimento all'art. 18 Cpc, mentre non può ritenersi tale la contestazione fondata sull'art. 66 bis Cod. Consumo, posto che tale norma dispone espressamente l'inderogabilità della competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
L'eccezione di incompetenza ex art. 66 bis Cod. Consumo è, tuttavia, infondata, per i motivi che seguono.
Preliminarmente, vanno ricordati i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con riferimento alla fattispecie delle garanzie accedenti a contratti di impresa
(essendo l'obbligato principale un professionista), richiamando la giurisprudenza europea della Corte di Giustizia, ha affermato che "i requisiti soggettivi per l'applicazione della
7 disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, … dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (cfr. Cass. Su 5868/2023; Cass. 20633/2021;
Cass. 1666/2020; Cass. 742/2020; Cass. 8419/2019; Cass. 32225/2018). Invero, “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore” (cfr. Cass. 25459/2023).
I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica al garante-persona fisica (che presta la garanzia in favore di un professionista) devono, dunque, essere valutati con riferimento alle parti del contratto di garanzia (e non già del distinto contratto principale),
“dando rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria- all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (cfr. Cass. 32225/2018).
Nel caso di specie, dalla visura in atti (cfr. doc. 1 - 04 fasc. att.), emerge che la compagine sociale della (società-professionista in favore della quale CP_1 Pt_2
e UC RA hanno rilasciato l'atto di coobbligazione) era composta da due soci:
[...]
(socio al 50% dal 28/12/2016) e UC RA (socio per il restante 50%, Parte_2
nonché amministratore unico e legale rappresentante della società dal 5/08/2015). Sussiste, dunque, un chiaro collegamento funzionale con l'attività di impresa, il che consente di escludere che e UC RA abbiano rilasciato la garanzia come Parte_2
consumatori.
Conseguentemente, va esclusa l'applicabilità del foro di cui all'art. 66 bis Cod.
Consumo, così come non possono trovare applicazione le ulteriori norme consumeristiche invocate da parte convenuta in comparsa conclusionale.
3. Occorre, a questo punto, affrontare la questione della validità dell'atto di coobbligazione sottoscritto da e UC RA, tenuto conto che i convenuti Parte_2
ne hanno dedotto la nullità (totale o quanto meno parziale) per violazione della normativa antitrust, ovvero, in subordine, poiché non meritevole di tutela ex art. 1322 c. 2 Cc.
8 3.1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di coobbligazione per violazione della normativa antitrust.
3.1.1. Con riguardo alla dedotta nullità per violazione della normativa antitrust, va preliminarmente rilevato che i convenuti non hanno proposto una domanda riconvenzionale di nullità, ma una mera eccezione di accertamento della nullità; tale doglianza deve, dunque, essere esaminata dall'intestato Tribunale, trattandosi di un accertamento in via incidentale, senza alcuna efficacia di giudicato, con conseguente esclusione della competenza della
Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, cui altrimenti la questione, ove proposta quale accertamento in via principale, avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi degli artt. 3 c. 1 lett. c) e 4, c. 1 ter, Dlgs. 168/2003, dopo le modifiche apportate con il Dl. 3/2017 (cfr. Cass. 3248/2023, Cass. 32993/2023, che hanno precisato che “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale").
Al riguardo, va precisato che:
- se è vero che i convenuti, nelle proprie conclusioni, hanno chiesto di “ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di garanzia sottoscritto dai Dott.ri e UC Parte_3
RA, per i motivi illustrati, e precisamente:1) in via principale, ritenere e dichiarare la nullità integrale dell'atto di coobbligazione per cui è causa, quale contratto di fideiussione ovvero contratto autonomo di garanzia;
A) ex art.1418 c.c. per contrarietà alla normativa antitrust
L.287/90; ovvero B) ex art.1419, comma 1 c.c., previa dichiarazione di essenzialità delle clausole della fideiussione per cui è causa quali frutto dell'intesa anticoncorrenziale” (cfr. comp. risp. p. 15; note scritte di pc 11/11/2024);
- è tuttavia parimenti vero che, dall'esame complessivo degli scritti difensivi, non può ritenersi che i convenuti abbiano inteso portare le proprie difese fino alla soglia della proposizione, in via riconvenzionale, di un'azione di nullità, tenuto anche conto che gli stessi hanno precisato di dedurre la nullità “in via preliminare e pregiudiziale” (cfr. comp. risp. p. 15; note scritte di pc 11/11/2024) e, dunque, in funzione del solo rigetto della domanda attorea di condanna, senza travalicare i limiti della mera eccezione.
9 3.1.2. Ciò premesso, in punto di diritto, va osservato che l'art. 2 L. 287/1990 (cd. legge antitrust) stabilisce che “sono considerati intese” una serie di comportamenti, quali “gli accordi
e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Essi sono vietati se hanno “per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante …”. La norma elenca poi, con valenza esemplificativa, una serie di comportamenti anticompetitivi tra cui l'attività consistente nella diretta o indiretta fissazione di condizioni contrattuali (lett. a). Infine, la disposizione si conclude con la statuizione “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
Rientrano tra le “intese” rilevanti ex art. 2 L. 287/1990 gli accordi tra le compagnie assicurative o tra le banche, tra cui gli schemi negoziali predisposti dall'Abi (Associazione
Bancaria Italiana, a cui aderisce pressoché la totalità delle banche italiane) concernenti le condizioni generali di contratto che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela.
In punto onere della prova (come si desume dalle pronunce Cass. 30818/2018 e Cass.
13846/2019), chi deduce l'esistenza di un'intesa restrittiva concernente le condizioni generali di contratto deve provare l'applicazione uniforme nel sistema bancario delle condizioni che si assume essere oggetto dell'intesa stessa, con la precisazione che:
- per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (di accertamento dell'infrazione anticoncorrenziale rispetto a tre clausole tipizzate nel modello Abi 2002 e cioè rispetto alle clausole cd. di sopravvivenza e di reviviscenza della fideiussione ed alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 Cc) - ottobre 2002/maggio 2005-, tale provvedimento (se prodotto in giudizio, trattandosi di atto amministrativo) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale (avente l'effetto di invertire l'onere della prova in favore del fideiussore);
- per le fideiussioni omnibus stipulate in periodo diverso (anteriore o successivo), invece,
l'attore non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole della fideiussione a quelle dello schema Abi 2002 (sanzionato dal provvedimento n. 55/2005), ma deve offrire, con altri mezzi, la prova che nel periodo di sottoscrizione della propria fideiussione un rilevante numero di istituti di credito sottoponevano ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione, con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario e attuando così una pratica
10 anticoncorrenziale nel mercato di riferimento;
- lo stesso con riferimento ai contratti di garanzia di contenuto diverso dalle fideiussioni omnibus -quali le fideiussioni specifiche (accessorie a un rapporto negoziale determinato) ovvero i contratti autonomi di garanzia-, rispetto ai quali il provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia non può essere utilizzato;
dunque, chi eccepisce la nullità di contratti di garanzia di diverso contenuto dalle fideiussioni omnibus è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata.
In tal senso, tra le pronunce più recenti, Cass. 1170/2025, Cass. 30383/2024;
26847/2024, Cass. 21841/2024 e, tra le pronunce di merito, Corte d'appello Torino 278/2025,
Corte d'appello di Torino 239/2024 e Trib. Torino 1261/2025.
Quanto alla questione del rimedio contrattuale concretamente esperibile da parte del fideiussore che deduca il carattere anticoncorrenziale dell'intesa “a monte”, è intervenuta la
Cassazione a Sezioni Unite, chiarendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. SU.
41994/2021; da ultimo Cass. 416/2025).
3.1.3. Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dai convenuti, atteso che costoro si sono limitati a dedurre la pretesa nullità (totale o parziale) dell'atto di coobbligazione del 14/11/2017 (costituente parte integrante e pattuizione speciale della polizza fideiussoria n. 2017/13/6378830) in ragione della asserita violazione dell'art. 2 L. 287/1990, senza offrire prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
I convenuti, infatti, non hanno allegato e provato che un numero rilevante di imprese di assicurazione operanti in Italia abbiano, nello stesso periodo di riferimento dell'atto di coobbligazione in esame, raggiunto un'intesa o prassi concordata per uniformare, in pregiudizio della concorrenza, le condizioni generali di contratto, limitandosi a invocare l'accertamento di anticoncorrenzialità di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005
(cfr. doc. 5 fasc. conv.), il quale, come suesposto, non può costituire prova privilegiata rispetto
11 a contratti di garanzia di contenuto diverso dalle fideiussioni omnibus (come il contratto di cui
è causa), senza contare, peraltro, che l'atto di coobbligazione di cui è causa non riproduce integralmente lo schema di fideiussione predisposto dall'Abi con circolare dell'ottobre 2002.
Deve, pertanto, escludersi la dedotta nullità dell'atto di coobbligazione sottoscritto da e UC RA per violazione della normativa antitrust. Parte_2
3.2. Sull'eccezione di nullità dell'atto di coobbligazione poiché diretto a realizzare interessi non meritevoli di tutela ex art. 1322 c. 2 Cc.
Quanto alla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, va premesso che la polizza fideiussoria di cui è causa e il relativo atto di coobbligazione vanno sussunti nella fattispecie del contratto autonomo di garanzia, tenuto conto che, nel corpo delle pattuizioni contrattuali, compaiono diversi indici sintomatici dell'autonomia strutturale e funzionale dell'obbligazione assunta dalla rispetto a quella incombente sulla Parte_1
debitrice originaria ( e sui coobbligati ( e UC RA); in CP_1 Parte_2
particolare:
- la (garante) si è impegnata a pagare quanto richiesto dal Parte_1
Fondo Pensioni per il personale della CCRVE (beneficiario) a “semplice avviso senza bisogno di preventivo consenso” del contraente assicurato ( (“che nulla potrà eccepire alla CP_1
Società in merito al pagamento effettuato”) e senza godere del beneficio di previa escussione del debitore principale (art. 8 delle condizioni generali di assicurazione e condizioni particolari
- cfr. doc. 1 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.);
- la stipula della polizza fideiussoria risulta orientata a svolgere la funzione pratica di
"cauzione”, come espressamente indicato nella denominazione contrattuale (“polizza
d'assicurazione per cauzioni” - cfr. doc. 1 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.);
- la polizza fideiussoria è strutturata come contratto a favore di terzo e ha natura onerosa;
- il contraente assicurato ( si è impegnato a rimborsare alla garante ( CP_1 [...]
), “a semplice richiesta”, “le somme da essa pagate per capitale e spese in Parte_1 dipendenza della … polizza”, rinunciando espressamente ad ogni eccezione (cfr. doc. 1 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.);
- (parimenti) i coobbligati ( e UC RA) si sono impegnati a tenere Parte_2 indenne la (garante) “da ogni pagamento che essa dovesse Parte_1
12 erogare per effetto della polizza”, versandole, “a semplice richiesta”, “tutte le somme che la
Società sia stata chiamata a pagare, o abbia pagato, a qualunque titolo e per qualunque ragione di dipendenza della summenzionata polizza”, rinunciando espressamente ad ogni eccezione, comprese quelle di cui all'art. 1952 Cc (cfr. lett. A dell'atto di coobbligazione - doc.
1 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.).
Dall'esame del contenuto negoziale, emerge, dunque, la comune intenzione delle parti di recidere il legame di accessorietà e solidarietà esistente tra le garanzie (cd. rapporto di garanzia) e l'obbligazione principale (cd. rapporto di valuta).
Lo schema negoziale è, dunque, quello della garanzia autonoma, riconosciuto meritevole di tutela ex art. 1322 c. 2 Cc dall'elaborazione giurisprudenziale della Suprema
Corte (cfr. Cass. Su 3947/2010), la cui funzione consiste nel tenere indenne il creditore dal rischio delle conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento del debitore principale, trasferendo, di fatto, tale rischio su un soggetto istituzionalmente solvibile, qual è una compagnia assicurativa (ragion per cui si parla di garanzia indennitaria e/o cauzionale). L'atto di coobbligazione, a sua volta, rafforza ulteriormente le garanzie del creditore e persegue, dunque, un interesse altrettanto meritevole di tutela a norma dell'art. 1322 c. 2 Cc.
4. Esaurite le questioni preliminari, occorre, a questo punto, vagliare nel merito la pretesa creditoria di parte attrice.
Al riguardo, va premesso che la (garante) ha fornito la prova Parte_1
documentale dei fatti costitutivi della domanda di regresso azionata nei confronti della CP_1
(obbligata principale) e di e UC RA (co-obbligati), producendo: la
[...] Parte_2
polizza fideiussoria n. 2017/13/6378830 del 14/11/2017 e il relativo atto di coobbligazione (cfr. doc. 1 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.); le comunicazioni del
20/09/2018 e del 10/06/2019 con le quali il Fondo Pensioni per il personale della CP_2
(beneficiario della polizza) ha chiesto alla (garante) l'attivazione e Parte_1
l'escussione della garanzia e il successivo decreto ingiuntivo n. 4154/2019 del 1/08/2019, con il quale il Tribunale di PA ha ingiunto alla garante di pagare al Fondo Pensioni per il personale della (beneficiario della polizza) € 59.000,00 (oltre interessi e spese della CP_2
procedura), stante la morosità della (cfr. doc. 2, 3, 5 fasc. monitorio, contenuto nel CP_1 doc. doc. 1 - 03 fasc. att.); la missiva del 4/10/2018 con cui l ha Parte_1
comunicato alla (obbligata principale) e ai co-obbligati ( e UC CP_1 Parte_2
RA) di aver ricevuto dal beneficiario della polizza richiesta di escussione della garanzia
13 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.); il dettaglio del bonifico del 30/08/2019 con il quale la ha pagato al Fondo Pensioni per il Parte_1 personale della la somma di € 62.411,42 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio, contenuto nel CP_2
doc. doc. 1 - 03 fasc. att.).
I convenuti, da parte loro, non hanno contestato di non aver rimborsato all'attrice quanto dalla stessa pagato al Fondo Pensioni per il personale della ma si sono limitati a CP_2
contestare la sussistenza dei presupposti probatori per l'accoglimento della domanda attorea e a dolersi di non essere stati coinvolti nella fase stragiudiziale di liquidazione del sinistro per poter eccepire in compensazione un credito vantato nei confronti del locatore.
Trattasi di contestazioni infondate, innanzitutto, poiché generiche e, comunque, poiché inammissibili alla luce dell'autonomia del rapporto di garanzia di cui è causa (rispetto al rapporto di valuta), che si riverbera sul piano delle eccezioni opponibili;
in particolare:
- in sede preventiva, il garante, richiesto del pagamento dal creditore beneficiario, non è legittimato a sollevare nei suoi confronti eccezioni concernenti il rapporto di valuta (salva l'eccezione di illiceità del titolo e l'exceptio doli generalis); dunque, l Parte_1
non avrebbe potuto rifiutare il pagamento richiesto dal Fondo Pensioni per il personale della eccependo in compensazione un controcredito del debitore principale ( ; CP_2 CP_1
- in sede di regresso, il garante ha diritto di recuperare quanto pagato dall'obbligato principale ovvero dal suo coobbligato, i quali non possono “opporsi al pagamento richiesto dal garante, né … eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento” (cfr.
Cass. Su 3947/2010), potendo invece far valere le proprie ragioni verso il creditore principale agendo per l'eventuale restituzione dell'indebito.
Ne consegue il rigetto delle eccezioni sollevate dai convenuti e il conseguente l'accertamento del credito da regresso azionato dall'attrice, ammontante a € 62.411,42, con limitazione per i co-obbligati al massimale di cui all'atto di coobbligazione, pari a € 59.000,00.
5. Accertata la sussistenza di tale credito azionato da parte attrice, occorre vagliare l'eccezione di compensazione sollevata dai convenuti con riferimento al controcredito da loro vantato in forza della sentenza del Tribunale di Milano n. 8719/2021, che ha condannato l al rimborso, in loro favore, delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
4.150,50 oltre rimborso spese forfettario del 15%, Cpa e Iva (cfr. doc. 4 fasc. att.).
- Tale eccezione -rispetto alla quale parte attrice nulla ha dedotto/contestato- deve essere accolta, con la conseguenza che all'importo del credito azionato dall'attrice (€
14 62.411,42) deve essere decurtata la somma di € 6.055,35 (cfr. doc. 13 fasc. conv.), per un residuo di € 56.356,07, oltre interessi al saggio legale dalla costituzione in mora (27/09/2019 - cfr. doc. 7, 8 fasc. monitorio, contenuto nel doc. doc. 1 - 03 fasc. att.) fino alla domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio e al tasso moratorio ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute ex art. 91 Cpc e vengono liquidate ex Dm. 55/2014 -tenuto conto degli importi indicati da parte attrice nella nota spese depositata, ma con riduzione del 50% rispetto alla fase di trattazione/istruttoria
(alla luce dell'attività effettivamente svolta)- in complessivi € 11.068,00 per compensi e €
786,00 per spese vive (Cu e marca), oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
La maggiorazione del 60% del compenso, richiesta dal difensore di parte attrice nella nota spese, ai sensi dell'art. 4 c. 2 Dm 55/2014, avendo assistito un soggetto contro più soggetti (3 convenuti), non viene riconosciuta tenuto conto dei caratteri della vertenza e delle unitarie difese delle parti convenute.
La maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4 c. 8 Dm 55/2014 -norma invocata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni e che prevede il possibile aumento del compenso sino ad 1/3 quando le difese della parte vittoriosa risultano manifestamente fondate- non è applicabile considerato che è stata accolta l'eccezione di compensazione parziale sollevata dai convenuti.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna la e UC RA, in solido, a pagare alla CP_1 Parte_2 [...]
la somma di € 56.356,07, oltre interessi al saggio legale dalla costituzione Controparte_4
in mora (27/09/2019) fino alla domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio e al tasso moratorio ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna la e UC RA, in solido, a rimborsare alla CP_1 Parte_2
le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € Controparte_4
11.068,00 per compensi e € 786,00 per spese vive, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 7/04/2025. Il Giudice dr.ssa Rachele Olivero
15