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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/05/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1786 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Mucciante, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Monterano (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Raimondi, giusta procura speciale in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 luglio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1 deduceva: - che il Tribunale di Civitavecchia, con decreto emesso in data 26.02.2016,
a seguito di ricorso ex art. 737 c.p.c. iscritto al n. 722/2015 R.G.A.C., aveva disciplinato il regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , disponendo l'affidamento congiunto con collocamento presso Per_1 la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio di euro 330,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole;
- che dalla data di emissione del decreto del Tribunale di Civitavecchia erano passati otto anni;
- che il figlio , di ormai 16 anni, era solito trattenersi presso Per_1
l'abitazione paterna per più giorni consecutivi;
- di avere tentato di addivenire ad una modifica consensuale del precedente decreto, ma senza esito;
- di percepire una retribuzione mensile di euro 1.000,00 mensili e di versare euro 250,00 mensili per l'affitto della casa di abitazione;
- che la era dipendente presso un negozio e percepiva un ottimo CP_1 stipendio, oltre ad abitare in un immobile di sua esclusiva proprietà.
Tutto ciò premesso, il ricorrente richiedeva di modificare le condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Civitavecchia depositato in data
26.02.2016, procedimento n. 722/2015 R.G.A.C., disponendo l'affidamento condiviso del minore con collocamento alternato, disciplina del diritto di visita paterno e materno per almeno un giorno nel corso della settimana nella settimana di spettanza dell'altro genitore, mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva competenza, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
In data 03.02.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e richiedevano la trattazione cartolare della successiva udienza e, con decreto del
07.02.2025, il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza fissata per il 28.05.2025.
In data 26.05.2025 si costituiva in giudizio la che si riportava alle CP_1 conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 03.02.2025.
Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51.
c.p.c., iscritto al n. 1786/2024 R.G.A.C.:
1) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore
[...] con collocamento alternato tra i genitori e residenza presso Per_2
l'abitazione della madre;
segnatamente si stabilisce che il minore trascorra una settimana presso l'abitazione materna a Canale Monterano (Roma) via Monte
Alto s.n.c. ed un'altra settimana presso l'abitazione paterna in Bracciano, via di
Pisciarelli 9;
2) dispone che, nella settimana in cui il minore starà con la madre o con il padre, l'altro genitore possa vedere il figlio almeno un giorno nel corso della settimana tenendo conto delle esigenze del ragazzo e degli impegni scolastici e ludici dello stesso;
3) conferma le pattuizioni del decreto del Tribunale di Civitavecchia del
14/03/2016 reso all'esito del giudizio recante NRG 722/2016 di cui ai punti 2
(esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza); 3 (esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo agli atti di maggiore interesse per il minore); 4 (limitatamente alla previsione dell'alternanza dei periodi di permanenza tra i genitori per le festività natalizie e pasquali); 5 (periodi di permanenza nei periodi di vacanze scolastiche estive); 6 (compleanno e festa della mamma e del papà); 7 (festività nazionali e locali infrasettimanali);
4) dispone che, nei periodi di rispettiva spettanza del minore, ciascun genitore provvederà, in via esclusiva e diretta, al mantenimento ordinario del ragazzo;
verranno, invece, ripartite al 50% tutte le spese di carattere straordinario secondo quanto stabilito dal protocollo adottato dal Tribunale di Civitavecchia;
5) dispone che l'assegno unico verrà, equamente, ripartito fra i comparenti al
50%;
6) spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 10 giugno 2025 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1786 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Mucciante, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Monterano (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Raimondi, giusta procura speciale in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 luglio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1 deduceva: - che il Tribunale di Civitavecchia, con decreto emesso in data 26.02.2016,
a seguito di ricorso ex art. 737 c.p.c. iscritto al n. 722/2015 R.G.A.C., aveva disciplinato il regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , disponendo l'affidamento congiunto con collocamento presso Per_1 la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio di euro 330,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole;
- che dalla data di emissione del decreto del Tribunale di Civitavecchia erano passati otto anni;
- che il figlio , di ormai 16 anni, era solito trattenersi presso Per_1
l'abitazione paterna per più giorni consecutivi;
- di avere tentato di addivenire ad una modifica consensuale del precedente decreto, ma senza esito;
- di percepire una retribuzione mensile di euro 1.000,00 mensili e di versare euro 250,00 mensili per l'affitto della casa di abitazione;
- che la era dipendente presso un negozio e percepiva un ottimo CP_1 stipendio, oltre ad abitare in un immobile di sua esclusiva proprietà.
Tutto ciò premesso, il ricorrente richiedeva di modificare le condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Civitavecchia depositato in data
26.02.2016, procedimento n. 722/2015 R.G.A.C., disponendo l'affidamento condiviso del minore con collocamento alternato, disciplina del diritto di visita paterno e materno per almeno un giorno nel corso della settimana nella settimana di spettanza dell'altro genitore, mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva competenza, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
In data 03.02.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e richiedevano la trattazione cartolare della successiva udienza e, con decreto del
07.02.2025, il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza fissata per il 28.05.2025.
In data 26.05.2025 si costituiva in giudizio la che si riportava alle CP_1 conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 03.02.2025.
Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51.
c.p.c., iscritto al n. 1786/2024 R.G.A.C.:
1) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore
[...] con collocamento alternato tra i genitori e residenza presso Per_2
l'abitazione della madre;
segnatamente si stabilisce che il minore trascorra una settimana presso l'abitazione materna a Canale Monterano (Roma) via Monte
Alto s.n.c. ed un'altra settimana presso l'abitazione paterna in Bracciano, via di
Pisciarelli 9;
2) dispone che, nella settimana in cui il minore starà con la madre o con il padre, l'altro genitore possa vedere il figlio almeno un giorno nel corso della settimana tenendo conto delle esigenze del ragazzo e degli impegni scolastici e ludici dello stesso;
3) conferma le pattuizioni del decreto del Tribunale di Civitavecchia del
14/03/2016 reso all'esito del giudizio recante NRG 722/2016 di cui ai punti 2
(esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza); 3 (esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo agli atti di maggiore interesse per il minore); 4 (limitatamente alla previsione dell'alternanza dei periodi di permanenza tra i genitori per le festività natalizie e pasquali); 5 (periodi di permanenza nei periodi di vacanze scolastiche estive); 6 (compleanno e festa della mamma e del papà); 7 (festività nazionali e locali infrasettimanali);
4) dispone che, nei periodi di rispettiva spettanza del minore, ciascun genitore provvederà, in via esclusiva e diretta, al mantenimento ordinario del ragazzo;
verranno, invece, ripartite al 50% tutte le spese di carattere straordinario secondo quanto stabilito dal protocollo adottato dal Tribunale di Civitavecchia;
5) dispone che l'assegno unico verrà, equamente, ripartito fra i comparenti al
50%;
6) spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 10 giugno 2025 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso