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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ TE Presidente Relatore dott. CO Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15482/2025
R.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ACCARDO CALABRIA EMANUELA
e nato a [...] il [...] (CF: ) con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ACCARDO CALABRIA EMANUELA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 07.11.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I figli e CO, ad oggi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, Per_1 mantengono la collocazione prevalente e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in Mazzano
(BS), Via On. Egidio Chiarini, 29.
2) Le frequentazioni tra il Sig. e i figli sono gestite in autonomia dai medesimi. CP_1
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli, fino all'indipendenza economica degli stessi, CP_1 mediante il versamento della somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00). Il suddetto pagamento
1 sarà effettuato entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate indicate dalla Sig.ra e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pt_1
4) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal Sistema Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Sistema Sanitario
Nazionale; farmaci particolari;
b) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
trasporto pubblico;
benzina per trasporto privato;
mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
periodi di studio all'estero; corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
corsi di istruzione;
corsi di lingua straniera;
attività sportive, ricreative e ludiche, e relative attrezzature;
viaggi e vacanze.
A tal fine, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6) I ricorrenti, economicamente autosufficienti, dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, ad alcun titolo, anche di natura risarcitoria, e di aver già regolato separatamente ogni pendenza economica e patrimoniale.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare all'appello.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 92 parte II serie A anno 2003) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
2 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16.12.2025.
Il Presidente Estensore
NZ TE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ TE Presidente Relatore dott. CO Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15482/2025
R.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ACCARDO CALABRIA EMANUELA
e nato a [...] il [...] (CF: ) con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ACCARDO CALABRIA EMANUELA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 07.11.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I figli e CO, ad oggi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, Per_1 mantengono la collocazione prevalente e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in Mazzano
(BS), Via On. Egidio Chiarini, 29.
2) Le frequentazioni tra il Sig. e i figli sono gestite in autonomia dai medesimi. CP_1
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli, fino all'indipendenza economica degli stessi, CP_1 mediante il versamento della somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00). Il suddetto pagamento
1 sarà effettuato entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate indicate dalla Sig.ra e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pt_1
4) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal Sistema Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Sistema Sanitario
Nazionale; farmaci particolari;
b) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
trasporto pubblico;
benzina per trasporto privato;
mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
periodi di studio all'estero; corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
corsi di istruzione;
corsi di lingua straniera;
attività sportive, ricreative e ludiche, e relative attrezzature;
viaggi e vacanze.
A tal fine, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6) I ricorrenti, economicamente autosufficienti, dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, ad alcun titolo, anche di natura risarcitoria, e di aver già regolato separatamente ogni pendenza economica e patrimoniale.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare all'appello.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 92 parte II serie A anno 2003) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
2 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16.12.2025.
Il Presidente Estensore
NZ TE
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