Articolo 4 della Legge 12 marzo 1968, n. 315
Articolo 3
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23 aprile 1968
Art. 4.
Le disponibilita' dei fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38 , e successive integrazioni, e alla legge 10 febbraio 1965, n. 60 , possono essere utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dall'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) e dal Credito industriale sardo (CIS) anche per la concessione di finanziamenti previsti dall' articolo 6 della legge 15 febbraio 1967, n. 38 .

Entrata in vigore il 23 aprile 1968