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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3013/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3013/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Galasso Massimo, domiciliata in Avellino alla Via Brigata Avellino n. 52;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Aniello Oliva e CP_2 C.F._1
Giuseppina Ciancio, domiciliato in Roccapiemonte (SA), alla via Salvatore Gargiulo n. 5;
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza odierna del 28.2.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e della , con riferimento alla CP_4 Controparte_3
sentenza n. 775/2022 (r.g. n. 567/2022) del Giudice di Pace di Cava dé Tirreni pubblicata il 27.04.2022.
Giusto atto di citazione notificato in data 10.02.2022, in primo grado aveva CP_2
proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020200014102845/000 dell'importo di euro
4.388,63 ad egli notificata il 21.12.2021, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative correlate ad infrazioni al codice della strada, oggetto dell'ordinanza n. 28337 – 20160415 emessa dalla
1 il 15.04.2016 e notificata il 04.05.2016. Controparte_3
L'attore aveva chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella nonché, nel merito, l'annullamento della stessa per i seguenti motivi:
1) estinzione per intervenuta prescrizione dell'obbligazione di pagamento in essa indicata, essendo decorsi oltre cinque anni tra la data di notifica dell'ordinanza (04.05.2016) e la data di notifica della cartella (21.12.2021);
2) illegittima richiesta di somme relative alla maggiorazione di cui all'art. 27 co. 6 legge n.
689/1981;
3) mancanza di certezza e liquidità del credito;
4) violazione dell'art. 7 co. 2 legge n. 212/2000, per mancata indicazione dell'autorità davanti alla quale proporre opposizione alla cartella e del relativo termine per l'impugnativa.
Instaurato il contraddittorio con l' e preso atto della contumacia dell'ente creditore, il CP_5
Giudice di Pace ha accolto l'opposizione ed annullato la cartella, sul presupposto che non fosse stata data prova della rituale notificazione dell'ordinanza n. 28337 – 20160415 e/o comunque del decorso di oltre cinque anni tra la notifica di quest'ultima e la notifica della cartella.
Avverso tale pronuncia l' ha proposto appello per i seguenti motivi: CP_5
1) violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Giudice fondato la decisione sull'omessa prova della rituale notificazione dell'ordinanza del 2016, nonostante non avesse contestato tale CP_2
notifica;
2) violazione della legislazione introdotta successivamente alla diffusione dell'emergenza pandemica correlata al cd. covid 19, non avendo il Giudice di Pace tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'08.03.2020 al 31.08.2021, con conseguente insussistenza della prescrizione eccepita da . CP_2
Si è ritualmente costituito , insistendo per la declaratoria di inammissibilità e/o CP_2 comunque infondatezza dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza del 27.2.2025 il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla parte appellata, posto che l'impugnazione non si rivela manifestata infondata per le ragioni di seguito indicate.
In particolare, l'appello è fondato nella parte in cui l contesta che il giudice di prime cure CP_5
ha erroneamente rilevato che la sanzione amministrativa in discussione si è estinta in ragione dell'omessa notifica del titolo esecutivo, ossia l'ordinanza n. 28337 – 20160415.
Difatti, diversamente da quanto invano sostenuto da , in primo grado quest'ultimo CP_2
2 non ha mai espressamente contestato l'omessa notifica della citata ordinanza, viceversa affermando a più riprese l'intervenuta notifica del titolo in data 04.05.2016 e la prescrizione del credito in ragione del decorso di oltre cinque anni tra la notifica dell'ordinanza e la ricezione della cartella di pagamento.
Da tanto consegue che il Giudice di Pace non avrebbe potuto ritenere estinta la sanzione per omessa notifica del titolo, essendo il perfezionamento di tale notifica un fatto non contestato.
L'appello è fondato anche nella parte in cui l si duole della circostanza che il Giudice di CP_5
Pace ha ravvisato la prescrizione del credito maturata tra la notifica del titolo (15.04.2016) e la notifica della cartella (21.12.2021), senza tener conto della sospensione della prescrizione disposta dal legislatore durante l'emergenza pandemica dovuta al cd. covid 19.
Invero, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria che ha interessato tutto il territorio nazionale, a partire dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, sono state introdotte nell'ordinamento diverse disposizioni normative che, con la finalità di fronteggiare le conseguenze economiche e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-
19, hanno riguardato direttamente anche l'attività della riscossione, stabilendo – tra le altre cose - la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n.
159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
In particolare:
- l'art. 67 co. 1 del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, prevedeva che
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”;
- Il successivo comma 4 stabiliva, inoltre, che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi
1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Disposizione, quest'ultima, che a sua volta, prevede che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e
3 assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”;
- l'art. 154, comma 1, lett. a) del L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020;
- l'art. 99, comma 1, del L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto
“Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020;
- l'art.1, comma 3, del L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020;
- il d.l. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021;
- l'art. 4, comma 1, lett. a) del L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021;
- da ultimo, il D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
Pertanto, alla luce delle succitate disposizioni, durante tutto l'arco temporale in esame, ovvero dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021 (pari a n. 541 giorni) tutta l'attività di riscossione facente capo all' è rimasta sospesa, ivi compresa l'attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali e, CP_1
conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini.
Da tanto consegue che l'obbligazione di pagamento oggetto della cartella n.
10020200014102845/000 non è estinta in quanto, pur essendo decorsi oltre cinque anni tra la data di notifica del titolo (15.04.2016) e la data di notifica della cartella (21.12.2021), il termine di prescrizione
è rimasto sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
In relazione a tali motivi l'impugnazione va dunque accolta.
Tuttavia, merita accoglimento anche l'eccezione sollevata in primo grado da , non CP_2
valutata dal Giudice di Pace e riproposta in questa sede, circa l'illegittimità dell'importo di euro 1.750,00 indicato nella cartella a titolo di maggiorazione ex legge n. 689/1981.
Al riguardo, in primo grado il concessionario per la riscossione si è limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di questioni relative all'operato dell'ente creditore, che invece non si è costituito.
Ne deriva che non risulta processualmente provato il titolo e la modalità di calcolo di tale importo, con la conseguenza che lo stesso non è dovuto.
4 In conclusione, l'appello va parzialmente accolto.
Per l'effetto, la sentenza va riformata, con conseguente annullamento della cartella limitatamente all'importo di euro 1.750,00.
Per il resto, l'opposizione proposta in primo grado da va rigettata. CP_2
Le spese di lite di entrambi i giudizi vanno interamente compensate, attesa l'inesistenza di una parte del credito oggetto della cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' nei limiti indicati in parte Controparte_1
motiva;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento n.
10020200014102845/000 limitatamente all'importo di euro 1.750,00 richiesto a di Pt_1
maggiorazione ex legge n. 689/1981;
3) per il resto, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
CP_2
4) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, 20.05.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3013/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Galasso Massimo, domiciliata in Avellino alla Via Brigata Avellino n. 52;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Aniello Oliva e CP_2 C.F._1
Giuseppina Ciancio, domiciliato in Roccapiemonte (SA), alla via Salvatore Gargiulo n. 5;
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza odierna del 28.2.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e della , con riferimento alla CP_4 Controparte_3
sentenza n. 775/2022 (r.g. n. 567/2022) del Giudice di Pace di Cava dé Tirreni pubblicata il 27.04.2022.
Giusto atto di citazione notificato in data 10.02.2022, in primo grado aveva CP_2
proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020200014102845/000 dell'importo di euro
4.388,63 ad egli notificata il 21.12.2021, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative correlate ad infrazioni al codice della strada, oggetto dell'ordinanza n. 28337 – 20160415 emessa dalla
1 il 15.04.2016 e notificata il 04.05.2016. Controparte_3
L'attore aveva chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella nonché, nel merito, l'annullamento della stessa per i seguenti motivi:
1) estinzione per intervenuta prescrizione dell'obbligazione di pagamento in essa indicata, essendo decorsi oltre cinque anni tra la data di notifica dell'ordinanza (04.05.2016) e la data di notifica della cartella (21.12.2021);
2) illegittima richiesta di somme relative alla maggiorazione di cui all'art. 27 co. 6 legge n.
689/1981;
3) mancanza di certezza e liquidità del credito;
4) violazione dell'art. 7 co. 2 legge n. 212/2000, per mancata indicazione dell'autorità davanti alla quale proporre opposizione alla cartella e del relativo termine per l'impugnativa.
Instaurato il contraddittorio con l' e preso atto della contumacia dell'ente creditore, il CP_5
Giudice di Pace ha accolto l'opposizione ed annullato la cartella, sul presupposto che non fosse stata data prova della rituale notificazione dell'ordinanza n. 28337 – 20160415 e/o comunque del decorso di oltre cinque anni tra la notifica di quest'ultima e la notifica della cartella.
Avverso tale pronuncia l' ha proposto appello per i seguenti motivi: CP_5
1) violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Giudice fondato la decisione sull'omessa prova della rituale notificazione dell'ordinanza del 2016, nonostante non avesse contestato tale CP_2
notifica;
2) violazione della legislazione introdotta successivamente alla diffusione dell'emergenza pandemica correlata al cd. covid 19, non avendo il Giudice di Pace tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'08.03.2020 al 31.08.2021, con conseguente insussistenza della prescrizione eccepita da . CP_2
Si è ritualmente costituito , insistendo per la declaratoria di inammissibilità e/o CP_2 comunque infondatezza dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza del 27.2.2025 il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla parte appellata, posto che l'impugnazione non si rivela manifestata infondata per le ragioni di seguito indicate.
In particolare, l'appello è fondato nella parte in cui l contesta che il giudice di prime cure CP_5
ha erroneamente rilevato che la sanzione amministrativa in discussione si è estinta in ragione dell'omessa notifica del titolo esecutivo, ossia l'ordinanza n. 28337 – 20160415.
Difatti, diversamente da quanto invano sostenuto da , in primo grado quest'ultimo CP_2
2 non ha mai espressamente contestato l'omessa notifica della citata ordinanza, viceversa affermando a più riprese l'intervenuta notifica del titolo in data 04.05.2016 e la prescrizione del credito in ragione del decorso di oltre cinque anni tra la notifica dell'ordinanza e la ricezione della cartella di pagamento.
Da tanto consegue che il Giudice di Pace non avrebbe potuto ritenere estinta la sanzione per omessa notifica del titolo, essendo il perfezionamento di tale notifica un fatto non contestato.
L'appello è fondato anche nella parte in cui l si duole della circostanza che il Giudice di CP_5
Pace ha ravvisato la prescrizione del credito maturata tra la notifica del titolo (15.04.2016) e la notifica della cartella (21.12.2021), senza tener conto della sospensione della prescrizione disposta dal legislatore durante l'emergenza pandemica dovuta al cd. covid 19.
Invero, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria che ha interessato tutto il territorio nazionale, a partire dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, sono state introdotte nell'ordinamento diverse disposizioni normative che, con la finalità di fronteggiare le conseguenze economiche e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-
19, hanno riguardato direttamente anche l'attività della riscossione, stabilendo – tra le altre cose - la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n.
159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
In particolare:
- l'art. 67 co. 1 del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, prevedeva che
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”;
- Il successivo comma 4 stabiliva, inoltre, che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi
1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Disposizione, quest'ultima, che a sua volta, prevede che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e
3 assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”;
- l'art. 154, comma 1, lett. a) del L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020;
- l'art. 99, comma 1, del L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto
“Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020;
- l'art.1, comma 3, del L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020;
- il d.l. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021;
- l'art. 4, comma 1, lett. a) del L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021;
- da ultimo, il D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
Pertanto, alla luce delle succitate disposizioni, durante tutto l'arco temporale in esame, ovvero dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021 (pari a n. 541 giorni) tutta l'attività di riscossione facente capo all' è rimasta sospesa, ivi compresa l'attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali e, CP_1
conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini.
Da tanto consegue che l'obbligazione di pagamento oggetto della cartella n.
10020200014102845/000 non è estinta in quanto, pur essendo decorsi oltre cinque anni tra la data di notifica del titolo (15.04.2016) e la data di notifica della cartella (21.12.2021), il termine di prescrizione
è rimasto sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
In relazione a tali motivi l'impugnazione va dunque accolta.
Tuttavia, merita accoglimento anche l'eccezione sollevata in primo grado da , non CP_2
valutata dal Giudice di Pace e riproposta in questa sede, circa l'illegittimità dell'importo di euro 1.750,00 indicato nella cartella a titolo di maggiorazione ex legge n. 689/1981.
Al riguardo, in primo grado il concessionario per la riscossione si è limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di questioni relative all'operato dell'ente creditore, che invece non si è costituito.
Ne deriva che non risulta processualmente provato il titolo e la modalità di calcolo di tale importo, con la conseguenza che lo stesso non è dovuto.
4 In conclusione, l'appello va parzialmente accolto.
Per l'effetto, la sentenza va riformata, con conseguente annullamento della cartella limitatamente all'importo di euro 1.750,00.
Per il resto, l'opposizione proposta in primo grado da va rigettata. CP_2
Le spese di lite di entrambi i giudizi vanno interamente compensate, attesa l'inesistenza di una parte del credito oggetto della cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' nei limiti indicati in parte Controparte_1
motiva;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento n.
10020200014102845/000 limitatamente all'importo di euro 1.750,00 richiesto a di Pt_1
maggiorazione ex legge n. 689/1981;
3) per il resto, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
CP_2
4) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, 20.05.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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