TRIB
Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/09/2024, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
n. r.g. 4286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4286/2024 promossa con ricorso congiunto in data
27.6.2024
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente a [...]C.F._1
LO LS (MI) in Via Francesco Guardi n. 50
e
(C.F. ) nato Genova in data 7.11.1968 e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Federica Ballabio che li rappresenta e difende come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Entrambe le figlie, come sopra precisato maggiorenni e l'una economicamente autosufficiente, manterranno la residenza anagrafica presso la casa coniugale, in LO LS, insieme al padre.
3. I genitori concordano che per non è dovuto alcun mantenimento ordinario o Parte_3 straordinario, ma liberamente si impegnano a concorrere unitamente alla figlia alle spese che riterranno opportuno versarle, previo accordo di volta in volta. Per quanto concerne , il sig. provvederà al suo mantenimento ordinario, Per_1 Pt_3 mentre dividerà al 50% con la signora le spese straordinarie. La signora continuerà Pt_1 Pt_1
a versare direttamente sul conto cor rente della figlia Euro 50,00 mensili a titolo di liberalità, Per_1 come finora fatto.
4. La signora acconsente a lasciare in utilizzo ad entrambe le figlie l'autovettura modello Pt_1
Fiat 600, di sua proprietà, tg. DS810LC e acconsente sin d'ora affinché in caso di acquisto di nuovo mezzo, l'automobile Fiat 600 venga data in permuta, senza nulla richiedere in cambio a qualsivoglia titolo. Per quanto concerne il costo dell'rc auto della suddetta automobile, il premio (pari per il 2024 ad Euro € 398,50.-), sino a quando l'auto sarà in uso alle figlie, verrà sostenuto nella misura del
50% cad. tra i coniugi.
5. Le parti danno atto di non avere conti correnti comuni.
6. Le parti dichiarano che la casa coniugale sita in LO LS, Via Francesco Guardi n. 50, censita al N.C.E.U del suddetto Comune al Fg. 17, part. 193, sub 19, cat. A72 e l'autorimessa pertinenziale al Fg.17, part. 192, sub. 159, cat c/6 , intestati nella misura del 50% al sig. e del Pt_3
50% alla signora verrà assegnata al sig. . Pt_1 Pt_3
7. I coniugi si accordano affinché il sig. diventi unico proprietario dell'immobile mediante Pt_3 liquidazione della quota della signora A tal proposito si allega valutazione immobiliare Pt_1
(doc. 3), accettata dalle parti, che individua il valore di mercato del bene nella misura di Ero
260.000,00. Il Sig. si impegna a versare alla signora a titolo di corrispettivo per il Pt_3 Pt_1 trasferimento in suo favore del 50% dell'immobile, la somma di Euro 130.000,00.-. Eventuali oneri d'acquisto a carico del Sig. , come per legge. Il versamento sarà suddiviso in tranches, di cui Pt_3 la prima contestualmente al deposito del ricorso per la separazione personale, indicativamente entro il 26.6.2024, pari ad Euro 35.000,00, la seconda entro la data di omologa ed indicativamente entro il 15.9.2024 e pari ad Euro 30.000,00, la terza ed ultima a rogito, a saldo, pari ad Euro 65.000,00, comunque entro e non oltre il 30.11.2024. 8. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver ciascuno uno o più conti corrente, e dichiarano di nulla volere e pretendere ciascuno con riguardo ai denari ivi depositati.
9. I coniugi hanno ciascuno del capitale investito e nulla avranno da pretendere in merito l'uno dall'altra. Le polizze vita intestate e pagate dalla signora rimarranno di sua esclusiva Pt_1 titolarità e la stessa avrà la facoltà di mutare il beneficiario senza che il sig. abbia nulla a che Pt_3 pretendere. Il conto ING ove la signora aveva depositato delle somme di denaro rimarrà Pt_1 nella disponibilità del sig. . Con riguardo ai denari ivi depositati, le parti stabiliscono che una Pt_3 quota parte o l'intero importo residuo potrà venire utilizzato per l'acquisto di una vettura alle figlie.
10. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento.
11. Il gatto resterà in affido al marito e la signora si occuperà di pagare la relativa polizza Pt_1
R.C.
12. I coniugi hanno provveduto con separato verbale, che si allega (doc. 4) alla divisione dei beni in comune presenti nell'abitazione coniugale e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
13. Le utenze dei telefoni cellulari che al momento sono tutte intestate al sig. , dovranno essere Pt_3 gestite in autonomia da ciascun coniuge. Il sig. si impegna sin d'ora, per quanto di sua Pt_3 competenza, ad agevolare il cambio di intestazione della scheda sim. 14. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica relativamente al regime patrimoniale e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto ai punti che precedono non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio a LO LS
(MI) 4 ottobre 1997 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 3 settembre 2024 per l'udienza del 19 settembre 2024 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per la restante parte, relative a diritti disponibili.
III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Controparte_1
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO LS (MI) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2024
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4286/2024 promossa con ricorso congiunto in data
27.6.2024
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente a [...]C.F._1
LO LS (MI) in Via Francesco Guardi n. 50
e
(C.F. ) nato Genova in data 7.11.1968 e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Federica Ballabio che li rappresenta e difende come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Entrambe le figlie, come sopra precisato maggiorenni e l'una economicamente autosufficiente, manterranno la residenza anagrafica presso la casa coniugale, in LO LS, insieme al padre.
3. I genitori concordano che per non è dovuto alcun mantenimento ordinario o Parte_3 straordinario, ma liberamente si impegnano a concorrere unitamente alla figlia alle spese che riterranno opportuno versarle, previo accordo di volta in volta. Per quanto concerne , il sig. provvederà al suo mantenimento ordinario, Per_1 Pt_3 mentre dividerà al 50% con la signora le spese straordinarie. La signora continuerà Pt_1 Pt_1
a versare direttamente sul conto cor rente della figlia Euro 50,00 mensili a titolo di liberalità, Per_1 come finora fatto.
4. La signora acconsente a lasciare in utilizzo ad entrambe le figlie l'autovettura modello Pt_1
Fiat 600, di sua proprietà, tg. DS810LC e acconsente sin d'ora affinché in caso di acquisto di nuovo mezzo, l'automobile Fiat 600 venga data in permuta, senza nulla richiedere in cambio a qualsivoglia titolo. Per quanto concerne il costo dell'rc auto della suddetta automobile, il premio (pari per il 2024 ad Euro € 398,50.-), sino a quando l'auto sarà in uso alle figlie, verrà sostenuto nella misura del
50% cad. tra i coniugi.
5. Le parti danno atto di non avere conti correnti comuni.
6. Le parti dichiarano che la casa coniugale sita in LO LS, Via Francesco Guardi n. 50, censita al N.C.E.U del suddetto Comune al Fg. 17, part. 193, sub 19, cat. A72 e l'autorimessa pertinenziale al Fg.17, part. 192, sub. 159, cat c/6 , intestati nella misura del 50% al sig. e del Pt_3
50% alla signora verrà assegnata al sig. . Pt_1 Pt_3
7. I coniugi si accordano affinché il sig. diventi unico proprietario dell'immobile mediante Pt_3 liquidazione della quota della signora A tal proposito si allega valutazione immobiliare Pt_1
(doc. 3), accettata dalle parti, che individua il valore di mercato del bene nella misura di Ero
260.000,00. Il Sig. si impegna a versare alla signora a titolo di corrispettivo per il Pt_3 Pt_1 trasferimento in suo favore del 50% dell'immobile, la somma di Euro 130.000,00.-. Eventuali oneri d'acquisto a carico del Sig. , come per legge. Il versamento sarà suddiviso in tranches, di cui Pt_3 la prima contestualmente al deposito del ricorso per la separazione personale, indicativamente entro il 26.6.2024, pari ad Euro 35.000,00, la seconda entro la data di omologa ed indicativamente entro il 15.9.2024 e pari ad Euro 30.000,00, la terza ed ultima a rogito, a saldo, pari ad Euro 65.000,00, comunque entro e non oltre il 30.11.2024. 8. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver ciascuno uno o più conti corrente, e dichiarano di nulla volere e pretendere ciascuno con riguardo ai denari ivi depositati.
9. I coniugi hanno ciascuno del capitale investito e nulla avranno da pretendere in merito l'uno dall'altra. Le polizze vita intestate e pagate dalla signora rimarranno di sua esclusiva Pt_1 titolarità e la stessa avrà la facoltà di mutare il beneficiario senza che il sig. abbia nulla a che Pt_3 pretendere. Il conto ING ove la signora aveva depositato delle somme di denaro rimarrà Pt_1 nella disponibilità del sig. . Con riguardo ai denari ivi depositati, le parti stabiliscono che una Pt_3 quota parte o l'intero importo residuo potrà venire utilizzato per l'acquisto di una vettura alle figlie.
10. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento.
11. Il gatto resterà in affido al marito e la signora si occuperà di pagare la relativa polizza Pt_1
R.C.
12. I coniugi hanno provveduto con separato verbale, che si allega (doc. 4) alla divisione dei beni in comune presenti nell'abitazione coniugale e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
13. Le utenze dei telefoni cellulari che al momento sono tutte intestate al sig. , dovranno essere Pt_3 gestite in autonomia da ciascun coniuge. Il sig. si impegna sin d'ora, per quanto di sua Pt_3 competenza, ad agevolare il cambio di intestazione della scheda sim. 14. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica relativamente al regime patrimoniale e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto ai punti che precedono non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio a LO LS
(MI) 4 ottobre 1997 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 3 settembre 2024 per l'udienza del 19 settembre 2024 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per la restante parte, relative a diritti disponibili.
III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Controparte_1
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO LS (MI) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2024
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi