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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/07/2025, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione Civile,
nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
2) dott.ssa Annamaria Buffardo Giudice
3) dott.ssa Monica Marrazzo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5294/2025 del ruolo generale degli affari civili contenzioni, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 20.05.2025 e comunicata in data 23.05.2025 nella procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi n. 1415/2023 R.G.E., vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Chiara Gallone , presso il cui studio in Afragola al c.so G. Garibaldi n.121, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Reclamante
E
( ) Controparte_1 C.F._2
Reclamato contumace
NONCHÉ
) Controparte_2 P.IVA_1
Terzo pignorato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza reclamata il giudice dell'esecuzione, dopo aver ricordato «che il creditore procedente, nonostante i rilievi di cui all'ordinanza del 25.02.2025, non ha provveduto ad ottemperare all'onere di cui alla predetta ordinanza di notifica, entro il disposto termine di fino a dieci giorni prima dell'odierna udienza, risultando le notifiche effettuate dal creditore procedente solo in data 13.05.2025, né risultando riscontri al riguardo da parte del terzo pignorato e dell ed aver «rilevato che il CP_3
creditore procedente ha chiesto solo un rinvio della procedura per “il deposito della certificazione richiesta e della notifica al debitore ed al terzo della consistenza del credito”», ha giudicato «non accoglibile l'istanza di rinvio della causa» e, ravvisata
«l'inattività della parte», ha dichiarato l'estinzione del procedimento.
2. Con ricorso depositato in data 11.06.2025, ha proposto Parte_1
reclamo ex art. 630 co. 3 c.p.c. avverso quest'ordinanza.
Il ricorso è stato ritualmente notificato al debitore ed al terzo pignorato, che tuttavia non si sono costituiti, sicché ne va dichiarata la contumacia.
3. Con il gravame la creditrice procedente ha premesso che, proposto il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi per far valere il credito maturato nei confronti del coniuge separato per assegni di mantenimento, «il terzo non rendeva la dichiarazione per cui veniva disposta la notifica del pignoramento dell'ordinanza del
16.10.24», che «tale adempimento veniva eseguito dal creditore procedente in data
16.1.25», «che, all'udienza del 25.2.25 il Giudice disponeva nuovamente la notifica dell'ordinanza del 16.10.24, del 25.2.25 e del pignoramento» e, infine, che «tale adempimento veniva eseguito in data 9 maggio 2025».
Ha quindi censurato l'ordinanza indicata in oggetto con i seguenti motivi:
1) la notifica al terzo disposta dal giudice dell'esecuzione era stata regolarmente eseguita mediante pec del 9 maggio, ore 18.10.42; le relative ricevute erano state depositate nel fascicolo telematico unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del 20 maggio;
conseguentemente, la disposta notifica al terzo,
[...] ra stata eseguita nel rispetto del termine di dieci giorni prima Controparte_2
dell'udienza;
2) il giudice dell'esecuzione aveva evidentemente attribuito rilievo alle ricevute di accettazione e consegna del 13 maggio, che però si riferivano non alla notifica al terzo pignorato bensì alla richiesta all' anch'essa inoltrata mediante pec, per il rilascio CP_3
dell'attestazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il debitore ed il terzo,
anch'esse depositate nel fascicolo telematico unitamente alle note di trattazione;
senonchè, per tale adempimento non era previsto un termine anche perché, a seguito della notifica avvenuta in data 9 maggio 2025, il terzo avrebbe potuto rendere la dichiarazione il che non avrebbe reso necessaria la certificazione dell' CP_3
3) in ogni caso, in data 13 maggio, ella, stante il silenzio del terzo, si era comunque attivata per richiedere all' la certificazione attestante il rapporto di lavoro tra il CP_3
debitore e la e che proprio al fine di dare prova del Controparte_2
rapporto di lavoro e della consistenza del credito aveva richiesto il rinvio della procedura ad altra udienza.
Ha concluso per la revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura e per la restituzione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo del procedimento.
4. Il reclamo merita accoglimento.
4.1. Allo scrutinio dei motivi di reclamo appare opportuno anteporre una breve ricostruzione degli snodi principali del procedimento di esecuzione.
Con ordinanza resa all'udienza del 16/10/2024 il g.e., preso atto dell'omessa dichiarazione del terzo pignorato (che, nella prospettazione della creditrice procedente, sarebbe la datrice di lavoro del debitore esecutato), fissò ai sensi dell'art. 548 c.p.c. una nuova udienza, disponendo che la effettuasse la notifica al Parte_1
terzo di quell'ordinanza almeno dieci giorni prima. Il g.e., non limitandosi a ciò,
autorizzò anche la creditrice ad “accedere” all'Inps – Centro per l'impiego,
all'evidente fine di acquisire da questi uffici le informazioni relative al prospettato rapporto di lavoro dipendente. Alla successiva udienza del 25/2/2025 il g.e., dopo aver preso atto che la creditrice aveva ottemperato a quanto disposto in precedenza senza che il terzo avesse rotto il silenzio, fissò una nuova udienza ex art. 548 c.p.c., ma aggiunse che «ai fini del riconoscimento implicito, la disposizione di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c., ultima parte, nella versione applicabile ratione temporis, subordina la produzione dell'effetto in questione alla circostanza che l'allegazione del creditore sia idonea –
per grado di specificità– a consentire la identificazione del credito pignorato (e quindi da assegnare), sul presupposto dell'attestazione (da parte degli Uffici
competenti e/o Centro dell'Impiego) del rapporto di lavoro e della relativa CP_3
retribuzione», e che «il pignoramento da cui origina la procedura in epigrafe indicata ha natura generica e non raggiunge il grado di specificità sopra indicato», e concluse che la creditrice doveva essere onerata «di offrire l'allegazione specifica della
“consistenza” del rapporto tra debitore e terzo pignorato, ai fini del riconoscimento implicito» e, a tal fine, così dispose: «onera altresì il creditore di notificare al debitore ed al terzo una nota specificativa della consistenza del credito dell'esecutato nei riguardi del terzo (previa verifica dello stesso presso i competenti Uffici), unitamente al presente provvedimento e con l'avvertimento che, rispetto alla quantità risultante da tale nota opererà –in caso di mancata contestazione – il principio del riconoscimento implicito ai limitati fini della ordinanza di assegnazione».
Infine, all'udienza del 20/5/2025 il g.e., sanzionando la tardiva notificazione al terzo dell'ordinanza del 25 febbraio e l'assenza di «riscontri al riguardo da parte del terzo pignorato e dell' , ha adottato l'ordinanza reclamata. CP_3
4.2. Il primo motivo è fondato.
La reclamante aveva esattamente adempiuto le disposizioni del giudice dell'esecuzione, notificando tempestivamente al terzo la Controparte_2
nuova ordinanza di rinvio.
La notificazione mediante pec effettuata il 13 maggio 2025 ha, invece, riguardato l' che non è terzo pignorato. CP_3 Ha quindi errato il giudice dell'esecuzione nel reputare tardiva la prima notificazione, l'unica tra le due che assumeva rilievo ai fini dell'osservanza dell'art. 548 c.p.c.
4.3. Il secondo ed il terzo motivo, che siccome tra loro connessi vanno esaminati simultaneamente, sono anch'essi fondati.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, non è predicabile alcuna inattività della parte reclamante.
Occorre soffermarsi sulle disposizioni contenute negli artt. 548 e 549 c.p.c.
Da esse si desume la seguente disciplina:
a) rimasto silente dopo la notifica del pignoramento, al terzo va notificata un'ordinanza almeno dieci giorni prima della nuova udienza, che quindi dev'essere senz'altro fissata (art. 548 c.p.c.);
b) il g.e. deve tendenzialmente limitarsi a ciò, vale a dire fissare la nuova udienza e ordinare la rinotifica al terzo;
c) effettuata quest'ultima, possono verificarsi le seguenti evenienze: c1) il terzo rende la dichiarazione prima omessa;
c2) il terzo compare e si rifiuta di fare la dichiarazione;
c3) il terzo non compare e non rende la dichiarazione. Mentre nel primo caso nulla quaestio (si applicheranno le norme sulle assegnazioni), negli altri due casi può operare il meccanismo della ficta confessio, ma solo se «l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito», mentre, laddove si tratti (ad esempio) di redditi da lavoro dipendente o da trattamento di quiescenza e quindi non «è possibile l'esatta identificazione del credito» (art. 549 c.p.c.), il g.e., su istanza del creditore, è tenuto a svolgere i necessari accertamenti (ancora ex art. 549 c.p.c.)
nell'ambito del relativo procedimento incidentale.
Più precisamente, la mancata dichiarazione del terzo pignorato anche per la successiva udienza fissata a norma dell'art. 548 c.p.c. ha l'effetto di far considerare non contestato il credito pignorato ai fini della espropriazione in corso e dell'esecuzione contro il terzo pignorato fondata sulla ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. sempreché l'allegazione del creditore consenta l'identificazione del credito;
correlativamente l'art. 549 c.p.c. come novellato dal d.l. 83/2015 prevede che se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede nel contraddittorio con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti (cfr. Cass.
02/05/2024, n. 11864 che ha così statuito «nel procedimento di espropriazione presso terzi,
se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito
pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento
endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non
contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta
confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta
identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris»).
Nel caso in esame è invece accaduto che il g.e., evidentemente mosso da finalità
acceleratorie, ha prima autorizzato la creditrice di richiedere informazioni e poi l'ha sostanzialmente onerata non solo di acquisire notizie sull'an del rapporto di lavoro ed il quantum della retribuzione, ma anche di provarle e dichiararle al g.e. al fine di rendere possibile l'operatività del meccanismo della ficta confessio.
Così facendo, ha tuttavia commesso due errori: a) ha onerato la creditrice di colmare il deficit informativo prima che constasse il definitivo silenzio del terzo, essendo del tutto condivisibile la puntuale censura della reclamante laddove sostiene che il terzo,
a seguito della rinotifica, avrebbe potuto rendere spontaneamente la dichiarazione prima omessa, con conseguente superfluità degli accertamenti presso gli enti pubblici;
b) ha sanzionato la creditrice comunque attivatasi, poiché la Parte_1
aveva effettivamente inoltrato la richiesta d'informazioni all' in occasione di CP_3
entrambe le udienze di febbraio e maggio, e non dipendeva certamente da lei se e cosa l' avrebbe risposto. CP_3
Né, infine, può attribuirsi rilievo, in senso sfavorevole alla , alla Parte_1
circostanza che ella, nel corso dell'udienza del 20 maggio, si fosse limitata a richiedere soltanto «un rinvio della procedura per “il deposito della certificazione richiesta e della notifica al debitore ed al terzo della consistenza del credito”» (cfr., in questi termini, l'ordinanza reclamata).
In disparte la considerazione che il g.e. non ha così chiarito se abbia inteso sanzionare l'omessa formulazione dell'istanza di parte necessaria ex art. 549 c.p.c. perché si dia luogo alla relativa fase incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo o se abbia rilevato l'omesso colmo della lacuna deduttiva in relazione alla misura del credito da lavoro dipendente, assume rilievo decisivo la circostanza che proprio il g.e. aveva, di fatto anticipando l'istanza di parte, dato ex officio ingresso alla fase ex art. 549 c.p.c.
Si è in precedenza osservato, ripercorrendo la disciplina ex artt. 548 e 549 c.p.c.., che
«b) il g.e. deve tendenzialmente limitarsi a ciò, vale a dire fissare la nuova udienza e ordinare la rinotifica al terzo», e ciò in quanto, come dedotto dalla reclamante ed osservato anche da questo Collegio, ben può accadere ciò che il codificatore auspica,
vale a dire che il terzo, rimasto silente fino a quel momento, renda finalmente la dichiarazione cui è tenuto.
Allorché, viceversa, non si limiti a far sollecitare il terzo ma oneri già il creditore di acquisire aliunde le informazioni che il terzo tace, il g.e., benché ciò faccia al fine di provocare la ficta confessio prevista dall'art. 548 c.p.c., e dunque perseguendo lodevoli finalità acceleratorie, sta tuttavia esercitando le prerogative che il codice di rito riserva alla fase disciplinata dall'art. 549 c.p.c. (“compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo”), che deve quindi reputarsi già introdotta,
con l'ulteriore conseguenza che, non essendo nella disponibilità della parte istante l'esito positivo o negativo della richiesta di informazioni rivolta agli enti competenti su disposizione del giudice dell'esecuzione, questi non può ravvisarne l'inattività per il sol fatto che non le è stata data alcuna risposta.
Le doglianze della reclamante sono, quindi, fondate;
ella aveva adempiuto all'ordine del giudice, avendo provveduto a inoltrare all' la richiesta per il rilascio CP_3
dell'attestazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il debitore ed il terzo, sicchè
la relativa richiesta di rinvio ad altra udienza per poter dare prova del rapporto di lavoro e della consistenza del credito andava accolta.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5294/2025 del ruolo generale degli affari civili contenzioni,
avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza impugnata;
- condanna e in solido a rifondere le Controparte_1 Controparte_2
spese del presente processo di reclamo alla reclamante, liquidandole in 1.500,00 € per compensi e 225,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Aversa, 26.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Monica Marrazzo
Il Presidente
dott. Michelangelo Petruzziello