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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/10/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 826/2022 RGC promossa
DA
- , nato a [...] il giorno 11.04.1971 ed ivi res.te Parte_1
alla via Piandelmedico n. 59;
CF.: C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Federica Carbonari del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelbellino (AN) alla piazza
Kennedy n. 6;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- , nata a [...] il [...] e residente in [...] CP_1
alla via D'Azeglio n. 5;
CF: ; C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Iacopo Casini Ropa e Marco Ginesi del Foro
di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Jesi al c.so
Matteotti n. 21;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 817/2022 del giorno 24.06.2022 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 5957/2019 RGC.
OGGETTO: responsabilità professionale.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 23.01.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il rag. ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale Parte_1
era stata accolta la domanda risarcitoria per responsabilità professionale nei confronti del medesimo avanzata da . CP_1
pag. 2/7 Si è costituita in appello parte appellata per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 23.01.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe errato il Tribunale di
Ancona nel ritenere fondata la domanda avversa dal momento che non sarebbe stata raggiunta in primo grado la prova della effettiva prestazione, da parte di esso appellante, di prestazioni di consulenza e assistenza fiscale, e ancor meno di prestazioni di gestione sociale, nei confronti dell'ASD costituita dalla sig.ra per la conduzione della propria scuola di danza. La contestazione CP_1
dell' – con la quale sostanzialmente veniva imputato Controparte_2
Parte all' l'esercizio effettivo di una vera e propria attività di impresa sotto le mentite forme di una associazione sportiva – non potrebbe pertanto essere imputata all'opera e alla responsabilità di esso appellante.
pag. 3/7 L'appellata , costituitasi nel grado, ha variamente evidenziato le CP_1
ragioni di conferma della decisione impugnata, per la quale ha insistito.
In via preliminare si osserva che le censure mosse in atto di appello, avendo riguardo esclusivamente alle prestazioni svolte dal rag. nei confronti Parte_1
Parte della costituita da non riguardano minimamente – e CP_1
dunque non contestano – le argomentazioni della sentenza di primo grado relative invece agli accertamenti sollevati dall' nei Controparte_2
confronti della ditta individuale e le conseguenti sanzioni nei CP_1
confronti della stessa elevate, che il Tribunale di Ancona ha riconosciuto ascrivibili alla responsabilità del rag. Ne consegue dunque che il capo Parte_1
della sentenza impugnata con il quale il è stato riconosciuto Parte_1
responsabile dei danni patiti da in conseguenza degli CP_1
accertamenti subiti, per la propria ditta individuale, per gli anni 2011 e 2012,
come pure il capo conseguente con cui il è stato condannato a risarcire Parte_1
alla l'importo complessivo di € 12.068,59= sono fuori dal campo della CP_1
presente impugnazione e risultano pertanto passati in giudicato.
Ciò premesso, le censure prospettate dall'appellante appaiono infondate e vanno respinte. Va innanzitutto sottolineato che le testimonianze acquisite nell'istruttoria di primo grado – peraltro riscontrate dalla documentazione agli atti, su cui appresso, da cui si ricava che il rag. continuò Parte_1
effettivamente ad assistere professionalmente l'ASD, come prima aveva fatto pag. 4/7 con la ditta individuale PP CI, anche dopo la sua costituzione –
consentono di ritenere raggiunta (cfr. teste e teste seppur de Tes_1 Tes_2
relato) la prova del fatto che fu proprio il rag. a consigliare alla sig.ra Parte_1
di costituire una associazione sportiva dilettantistica per la gestione CP_1
della propria attività di scuola di danza. Tale consiglio professionale, anche alla luce degli esiti successivi della vicenda, fu ragionevolmente fornito dal professionista proprio nella convinzione (peraltro specificamente riferita anche dal teste secondo cui tale forma giuridica avrebbe consentito Tes_1
all'attività della di ottenere benefici fiscali (dato peraltro confermato CP_1
anche dalla mail del 14.07.2015 nella quale il rag. – sottoscrivendo Parte_1
come studio presso il quale è stato appurato che egli lavorava - afferma CP_3
Parte che, addirittura, la non era tenuta proprio alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
cfr. doc. 19 fascicolo parte appellata in primo grado).
Parte Consigliata così la costituzione della alla propria cliente, il professionista ha poi evidentemente continuato a seguire la gestione – quantomeno fiscale –
dell'associazione, come si ricava tra l'altro dal fatto che per una prima annualità
(2014 per i redditi 2013) fu proprio il rag. a presentare, per la stessa, la Parte_1
dichiarazione dei redditi, nonché dalla circostanza per cui i versamenti fiscali
Parte relativi alla dell'anno 2014 furono eseguiti sempre dal medesimo professionista (cfr. docc. 13 fascicolo parte appellata di primo grado). Nella
Parte qualità dunque di consulente fiscale della , il rag. avrebbe Parte_1
pag. 5/7 indubbiamente dovuto, sulla scorta della propria scienza ed esperienza professionale, quantomeno curare di evitare che l'associazione medesima si esponesse agli accertamenti – poi regolarmente pervenuti – dell' CP_2
per aver sostanzialmente eluso le imposte sui redditi dell'attività di
[...]
impresa, che in realtà veniva dalla medesima condotta (seppure in tal maniera mascherata).
La sentenza impugnata dunque, peraltro ampiamente e adeguatamente motivata sul punto, va senz'altro confermata anche in ordine alla condanna al risarcimento del danno a carico del rag. (la cui quantificazione, Parte_1
peraltro, non appare minimamente censurata dall'appello).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_1
del grado che liquida in complessivi € 5.000,00= di cui € 1.500,00= per fase di studio, € 1.250,00= per fase introduttiva, € 2.250,00= per fase decisoria. Il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
pag. 6/7 • Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di C.U.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 826/2022 RGC promossa
DA
- , nato a [...] il giorno 11.04.1971 ed ivi res.te Parte_1
alla via Piandelmedico n. 59;
CF.: C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Federica Carbonari del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelbellino (AN) alla piazza
Kennedy n. 6;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- , nata a [...] il [...] e residente in [...] CP_1
alla via D'Azeglio n. 5;
CF: ; C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Iacopo Casini Ropa e Marco Ginesi del Foro
di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Jesi al c.so
Matteotti n. 21;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 817/2022 del giorno 24.06.2022 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 5957/2019 RGC.
OGGETTO: responsabilità professionale.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 23.01.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il rag. ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale Parte_1
era stata accolta la domanda risarcitoria per responsabilità professionale nei confronti del medesimo avanzata da . CP_1
pag. 2/7 Si è costituita in appello parte appellata per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 23.01.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe errato il Tribunale di
Ancona nel ritenere fondata la domanda avversa dal momento che non sarebbe stata raggiunta in primo grado la prova della effettiva prestazione, da parte di esso appellante, di prestazioni di consulenza e assistenza fiscale, e ancor meno di prestazioni di gestione sociale, nei confronti dell'ASD costituita dalla sig.ra per la conduzione della propria scuola di danza. La contestazione CP_1
dell' – con la quale sostanzialmente veniva imputato Controparte_2
Parte all' l'esercizio effettivo di una vera e propria attività di impresa sotto le mentite forme di una associazione sportiva – non potrebbe pertanto essere imputata all'opera e alla responsabilità di esso appellante.
pag. 3/7 L'appellata , costituitasi nel grado, ha variamente evidenziato le CP_1
ragioni di conferma della decisione impugnata, per la quale ha insistito.
In via preliminare si osserva che le censure mosse in atto di appello, avendo riguardo esclusivamente alle prestazioni svolte dal rag. nei confronti Parte_1
Parte della costituita da non riguardano minimamente – e CP_1
dunque non contestano – le argomentazioni della sentenza di primo grado relative invece agli accertamenti sollevati dall' nei Controparte_2
confronti della ditta individuale e le conseguenti sanzioni nei CP_1
confronti della stessa elevate, che il Tribunale di Ancona ha riconosciuto ascrivibili alla responsabilità del rag. Ne consegue dunque che il capo Parte_1
della sentenza impugnata con il quale il è stato riconosciuto Parte_1
responsabile dei danni patiti da in conseguenza degli CP_1
accertamenti subiti, per la propria ditta individuale, per gli anni 2011 e 2012,
come pure il capo conseguente con cui il è stato condannato a risarcire Parte_1
alla l'importo complessivo di € 12.068,59= sono fuori dal campo della CP_1
presente impugnazione e risultano pertanto passati in giudicato.
Ciò premesso, le censure prospettate dall'appellante appaiono infondate e vanno respinte. Va innanzitutto sottolineato che le testimonianze acquisite nell'istruttoria di primo grado – peraltro riscontrate dalla documentazione agli atti, su cui appresso, da cui si ricava che il rag. continuò Parte_1
effettivamente ad assistere professionalmente l'ASD, come prima aveva fatto pag. 4/7 con la ditta individuale PP CI, anche dopo la sua costituzione –
consentono di ritenere raggiunta (cfr. teste e teste seppur de Tes_1 Tes_2
relato) la prova del fatto che fu proprio il rag. a consigliare alla sig.ra Parte_1
di costituire una associazione sportiva dilettantistica per la gestione CP_1
della propria attività di scuola di danza. Tale consiglio professionale, anche alla luce degli esiti successivi della vicenda, fu ragionevolmente fornito dal professionista proprio nella convinzione (peraltro specificamente riferita anche dal teste secondo cui tale forma giuridica avrebbe consentito Tes_1
all'attività della di ottenere benefici fiscali (dato peraltro confermato CP_1
anche dalla mail del 14.07.2015 nella quale il rag. – sottoscrivendo Parte_1
come studio presso il quale è stato appurato che egli lavorava - afferma CP_3
Parte che, addirittura, la non era tenuta proprio alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
cfr. doc. 19 fascicolo parte appellata in primo grado).
Parte Consigliata così la costituzione della alla propria cliente, il professionista ha poi evidentemente continuato a seguire la gestione – quantomeno fiscale –
dell'associazione, come si ricava tra l'altro dal fatto che per una prima annualità
(2014 per i redditi 2013) fu proprio il rag. a presentare, per la stessa, la Parte_1
dichiarazione dei redditi, nonché dalla circostanza per cui i versamenti fiscali
Parte relativi alla dell'anno 2014 furono eseguiti sempre dal medesimo professionista (cfr. docc. 13 fascicolo parte appellata di primo grado). Nella
Parte qualità dunque di consulente fiscale della , il rag. avrebbe Parte_1
pag. 5/7 indubbiamente dovuto, sulla scorta della propria scienza ed esperienza professionale, quantomeno curare di evitare che l'associazione medesima si esponesse agli accertamenti – poi regolarmente pervenuti – dell' CP_2
per aver sostanzialmente eluso le imposte sui redditi dell'attività di
[...]
impresa, che in realtà veniva dalla medesima condotta (seppure in tal maniera mascherata).
La sentenza impugnata dunque, peraltro ampiamente e adeguatamente motivata sul punto, va senz'altro confermata anche in ordine alla condanna al risarcimento del danno a carico del rag. (la cui quantificazione, Parte_1
peraltro, non appare minimamente censurata dall'appello).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_1
del grado che liquida in complessivi € 5.000,00= di cui € 1.500,00= per fase di studio, € 1.250,00= per fase introduttiva, € 2.250,00= per fase decisoria. Il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
pag. 6/7 • Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di C.U.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 7/7