Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7563 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
1 0 / Aula B 3 REPUBBLICA ITALIANA 6 In nome del popolo it (_land 5 LA CORTE SUPRE 7 -R.G.N.3571/99 Composta dai Magistra 17359 Dott. Paolino. Dell'Anno - Presidente -Cron. -Rep. Erminio Ravagnani Consigliere Rel. -Ud. 26.3.2001 W Bruno Battimiello " -Oggetto: " RI IC CORTE SURBEMA DI CASSAZIONE ColettiGabriella UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta conic ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L. sul ricorso proposto 4 GIU, 2001 IL CANCELLIERE da RE Onelia, elett.te dom.ta in Roma alla piazza Martiri di Belfiore n. 2 presso l'avv. Domenico Concetti che la rap- presenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Michele Di Lul- 1403 lo e Gabriella Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena n° 98 in data 18/20 febbraio 1998 (R.G. 347/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Michele Di Lullo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del ricorso e per l'accoglimento per quanto di ragione del terzo. 2 Svolgimento del processo Pronunciando sull'appello della parte privata avverso la de- cisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibili la domanda di integrazione al minimo della seconda pensione (indiretta) fino al 30 settembre 1983 e la domanda di con- danna dell'INPS a corrispondere detta pensione integrata nell'importo raggiunto a tale data (cd. cristallizzazione), il Tribunale di Modena, con la sentenza indicata in epigra- fe, ha accolto la prima domanda e ha dichiarato estinto il giudizio in ordine alla seconda (cristallizzazione) ai sensi dell'art. 1, commi 181 e segg., L. 23 dicembre 1996 n. 662 (legge finanziaria del 1997). Avverso tale sentenza la parte indicata in epigrafe ha pro- posto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa ap- plicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e dell'art. 3 bis della legge 28 maggio 1997 n. 140 di conversione del d.l. 28 marzo 1997 n. 79, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 91 e 92 cod. proc. civ. Deduce, in sostanza, che nella specie, concernente la cd. cristallizzazione, il Tribunale non avrebbe potuto applicare .. 3 la previsione di estinzione in oggetto, riferendosi questa alle controversie relative ad aspetti meramente esecutivi, relativi cioè al materiale pagamento delle somme maturate in conseguenza del dictum costituzionale, ed essendo invece contestata fra le parti proprio la spettanza del diritto stesso. Sotto tale aspetto, pertanto, la pronuncia di estin- zione darebbe luogo a violazione del principio di corrispon- denza fra chiesto e pronunciato. Con il secondo motivo, parte ricorrente denunciando, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 leg- ge 23 dicembre 1996 n. 662 e della legge 28 maggio 1997 n. 140 di conversione del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 quale ius superveniens in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 sostiene l'illegittimità costituzionale dellee 38 Cost. - surrichiamate norme per i profili seguenti: a) perché l'estinzione del giudizio priva la parte interes- sata della possibilità di conseguire l'accertamento dell'entità del proprio diritto;
b) perché il pagamento della prestazione pensionistica senza gli accessori di legge si traduce in una obiettiva ed ingiu- stificata decurtazione delle prestazioni;
c) perché le previste modalità di pagamento in titoli di Stato pluriennali concretano una forzosa rateizzazione di prestazioni di natura alimentare in danno di soggetti già di per sé svantaggiati, come i titolari di trattamento minimo;
d) perché esclude dal pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 i superstiti che non siano titolari della pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. I suddetti motivi sono infondati. Premesso che la materia è ora regolata dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza delle esposte censure e dell'eccezione di incostituzionalità, la giurisprudenza del- la Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in rela- zione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costi- tuzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè at- tinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi centottantu- nesimo e centottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del primo gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le par- ti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la voluntas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in con- flitto, una soddisfazione ancorchè ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica an- che la disposizione sulla compensazione delle spese sul ri- lievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legi- slativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessa- zione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale.” Investendo poi l'accertamento del diritto alla cristallizzazione la verifi- ca del requisito reddituale, si configura una delle questio- ni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). Con il terzo motivo, che denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 16, com- ma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, si lamenta l'erroneità della statuizione che ha escluso la cumulabilità degli accessori per il periodo successivo al 31 dicembre 1991. Il motivo è fondato. Infatti, la censurata statuizione del Tribunale, esclusiva (per il periodo di mora successivo al 30 dicembre 1991) del cumulo di rivalutazione e interessi su quanto dovuto per integrazione al trattamento minimo, ri- guarda (necessariamente) ratei anteriori al 31 dicembre 1991. Pertanto, alla stregua del principio enunciato dalla Sezioni unite della Corte con sentenza n. 5895 del 1996, l'inadempimento ad essi relativo, ancorchè protrattosi oltre la data di entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, del- " la legge n. 412 del 1991, è sanzionato con l'attribuzione cumulativa di rivalutazione e interessi per l'intera mora, secondo la disciplina anteriore a tale norma, essendo quest'ultima applicabile solo per i ratei maturati dopo la sua entrata in vigore. In accoglimento di tale motivo, la cassazione in parte qua dell'impugnata sentenza, non essendo necessari ulteriori ac- certamenti di fatto, può essere resa, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., con pronuncia del merito attribu- tiva (in ordine agli anzidetti ratei per integrazione al mi- nimo fino al 30 settembre 1983) sia della rivalutazione che degli interessi. La cassazione dell'impugnata sentenza nei limiti sopra indi- cati e in accoglimento del terzo motivo di ricorso della parte privata non esclude che le spese dell'intero processo ai sensi dell'art. 36, commadebbano essere compensate, 7 quinto, della citata legge n. 448 del 1998, non essendo a ciò di ostacolo (cfr. Cass. 19 giugno 1999 n. 6171) il ca- rattere parziale della declaratoria di estinzione e la com- presenza delle statuizioni (sottratte alla operatività della previsione di estinzione) concernenti il diritto agli acces- sori sulle somme corrisposte in ritardo a titolo di integra- zione al minimo fino al 30 settembre 1983.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso e accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che sui ratei d'integrazione al minimo sono dovuti interessi e riva- lutazione in cumulo anche oltre la data del 31 dicembre 1991. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 26 marzo 2001. Il Presidente Malm. M mm. 1 Il Consigliere estensore B alimell Philli I 0 3 A D 1 IL CANCELLIERE S 3 , S . 5 O A T Depositato in Cancellería . L T R L , N A ' O A oggi, 4GIU, 2001F4 L S B 3 E L I 7 E P - D S D 8 I - A I N IL CANCELLERE 1 T S S 1 G N O O E S P E A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E S E E R O D 1.