Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1432 /2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BACCHI ALESSANDRO ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.
[...] P.IVA_1
ASSOGNA ANGELA ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione; CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Oggetto del giudizio è l'opposizione proposta da , in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante p.t. della avverso Parte_2
l'ordinanza- ingiunzione protocollo n. 2023/0098893/P del 12/04/2023, emessa dalla Controparte_2
.
[...]
Con tale ordinanza era stata applicata la sanzione di €. 3.000,00 (oltre spese per
€. 36,65) per la violazione dell'art. 6, co. 3, d.lgs. 193/2006, in quanto la (operatore del settore alimentare) aveva effettuato il Parte_2 trasporto di alimenti (farina destinata ad uso alimentare) senza la dovuta notificazione alla competente. Pt_3
1
In particolare, quanto alla violazione contestata, ha esposto:
- che il trasporto di alimenti, oggetto di contestazione, era stato effettuato dalla con il veicolo cisterna targato XA096KP Parte_2
(precedentemente targato AB57376) intestato alla ancorché Parte_4 in uso alla in forza di contratto di affitto di ramo di Parte_2 azienda stipulato tra le stesse e regolarmente registrato;
- che la (società concedente e proprietaria della cisterna Parte_4 utilizzata per il trasporto) era regolarmente registrata come impresa alimentare;
- che solo con riferimento alla intestataria del mezzo di trasporto (unica titolare di autorizzazione sanitaria), ossia la avrebbe dovuto essere Pt_4 Parte_4 effettuato il controllo circa il possesso della DIA mentre la Parte_2 non avrebbe dovuto provvedere ad alcuna notifica/comunicazione.
Tanto premesso, ha chiesto di annullare la ordinanza-ingiunzione o, in subordine, di rideterminare la sanzione nel minimo edittale, con vittoria di spese.
La Controparte_3 costituitasi in giudizio, ha evidenziato la infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
Ha esposto, in particolare, quanto segue:
1. come verificato dagli agenti accertatori, la non aveva Parte_2 presentato all' competente alcuna notifica di inizio di attività ai fini della Pt_3 registrazione ai sensi dell'art. 6 del REG. 852/04;
2. la era da qualificarsi come operatore del settore Parte_2 sanitario (“OSA”), secondo la definizione fornita dall'art. 3 REG.CE 178/2002;
3. al momento del controllo, la stessa stava svolgendo attività di vettore di farine alimentari per conto della società attività rilevante ai fini della Parte_5 applicazione dell'art. 6 del Regolamento comunitario 852/2004, secondo cui :
<<gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorit competenti>
conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale;
[…] ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento;
[…] gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti;
2 4. la ratio di tale normativa deve individuarsi nella necessità di garantire alla autorità competente una costante, completa e aggiornata conoscenza di tutti i soggetti che operano nel settore alimentare;
5. il contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto dalla Parte_4 non costituisce titolo idoneo ad esonerare la ricorrente dall'obbligo comunicativo, stante il mutamento soggettivo dell'O.S.A.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione, infine, ha evidenziato che l'ordinanza- ingiunzione richiamava il verbale di accertamento e contestazione prot. 7000013703272 del 4.12.2019, il quale conteneva l'esatta indicazione della condotta trasgressiva adottata dalla ricorrente, così come accertata dalla Polizia Stradale di Faenza con esatto riferimento alle norme violate.
***
Con riferimento all'eccepito difetto di motivazione (pagg. 4 e 5 del ricorso), va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata considerazione degli scritti difensivi del ricorrente e l'assenza di motivazione sul punto nell'ambito del procedimento amministrativo non sono, di per sé, idonei a determinare la nullità del provvedimento sanzionatorio comunque emanato dall'autorità amministrativa. Invero “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 -i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”. (cfr Cass. Sez. Un. 28.01.2010, n. 1786; Cass. 27.01.2012, n. 1230).
Ciò premesso, la odierna opposizione nel merito attiene alla insussistenza della violazione contestata.
Al riguardo, secondo l'art. 3 del Regolamento (CE) N. 178/2002, “si intende per
[…] «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
[si intende per] «operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.
L'art. 6, comma 2, Reg. CE, n.° 852/2004, inoltre, dispone che del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo
3 che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento>> e che del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti>>.
L'art. 6, comma 3, D.L.vo n.° 193/2007, ancora, dispone che costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione>>.
Ritiene questo giudice che il fatto che la svolgesse Parte_2 attività di trasporto di farina con cisterna intestata ad altra società (la
[...]
, ma concessa in godimento alla prima nell'ambito di una Parte_4 operazione di affitto di ramo d'azienda, non valga ad escludere la qualifica di
“impresa alimentare” in relazione alla attività di trasporto di farina pacificamente Perso svolta dalla e la qualifica di “ in capo alla medesima Parte_2 società, che tale attività svolgeva, ancorché a seguito di affitto di ramo d'azienda.
Invero, la società affittuaria è soggetto giuridico autonomo e distinto dalla società concedente e, soprattutto, è il soggetto che si occupa della gestione dell'azienda e della attività svolta tramite la stessa. Le norme sopra richiamate, del resto, individuano il soggetto responsabile della comunicazione alla autorità competente (O.S.A.) tramite il concetto di “controllo” (“impresa alimentare posta sotto il suo controllo”) e riferiscono l'obbligo di notifica a ogni stabilimento “posto sotto il controllo” del soggetto tenuto alla suddetta notifica.
Viene in rilievo, quindi, non tanto la titolarità formale del mezzo con cui l'attività di trasporto viene eseguita ma l'esercizio e gestione della attività di trasporto soggetta all'obbligo di notifica;
il tutto in linea con la ratio della normativa sopra richiamata, da individuarsi nella costante tracciabilità di ogni operazione di produzione, trasformazione e distribuzione (ovverosia il trasporto, che rileva nel caso de quo) di generi destinati al consumo umano, così da individuare e scongiurare sul nascere eventuali criticità presenti nella catena alimentare dei prodotti stessi.
Non pare quindi conferente il fatto che la società concedente ( ) Parte_4 fosse regolarmente registrata come impresa alimentare ovvero che il trasporto possa essere in concreto avvenuto nel rispetto delle norme igieniche (come l'opponente sembra voler dimostrare tramite il deposito del “Manuale di autocontrollo della ditta ). Ciò che rileva, infatti, è che la Parte_2
4 in assenza di preventiva DIA o SCIA all'Autorità Parte_6 competente, era completamente sconosciuta all'Autorità medesima quale operatore del settore alimentare, con conseguente sua sottrazione a qualsiasi preventivo controllo atto a garantire, ab initio, la regolarità sostanziale del suo operare (essendo riferibile ad altro soggetto l'attività già registrata).
Ne consegue la riconducibilità della condotta contestata alla opponente alla fattispecie sanzionatoria applicata nel caso di specie e l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Peraltro, il fatto che il ramo di azienda comprensivo della cisterna utilizzata per il trasporto fosse precedentemente gestito da soggetto in regola con l'obbligo di registrazione presso l' competente (doc. 7 opponente) e le deduzioni della Pt_3 convenuta circa l'importo della sanzione applicabile (pag. 10 ultimo capoverso della comparsa di costituzione) inducono a ritenere congrua la sanzione nell'importo ridotto di €. 1.500,00.
***
Considerate le ragioni della decisione, con rigetto della domanda di annullamento della ordinanza -ingiunzione e accoglimento della richiesta di riduzione, le spese di lite sono suscettibili di integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
- respinge la domanda di annullamento della ordinanza-ingiunzione;
- ridetermina la sanzione in €. 1.500,00;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Ravenna, in data 26.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
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