TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3247/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giovanna Bugada;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato Giovanna Bugada;
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 342/2019 – R.G. n. 3447/2018 del 27.02.2019, pubblicata in data 02.04.2019, del
Tribunale di Lodi, alle seguenti condizioni:
1) fermo allo stato il collocamento di entrambi i figli presso la madre, signora Parte_1
a far data dal giorno 1.4.2024 verrà revocato l'assegno di mantenimento di euro 200,00 a carico del padre per il figlio , in quanto da considerarsi economicamente Per_1 indipendente.
2) I genitori si danno atto che qualora il figlio dovesse perdere il lavoro, senza sua Per_1 colpa, ed esaurire la senza reperire altra attività, il genitore non ospitante, CP_1 corrisponderà dal mese immediatamente successivo l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento al genitore collocatario;
3) I genitori si danno atto che qualora reperisca un lavoro con un introito netto mensile Per_2 di euro 900,00, il versamento mensile di euro 200,00 a carico del padre e a favore della madre collocataria verrà revocato automaticamente decorsi sei mesi;
nel caso il figlio Per_2 dovesse successivamente perdere il lavoro, senza sua colpa, ed esaurire la senza CP_1 reperire altra attività, il genitore non ospitante, corrisponderà dal mese immediatamente successivo l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento al genitore collocatario,
4) spese legali compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza n.
342/2019 – R.G. n. 3447/2018 del 27.02.2019, pubblicata in data 02.04.2019, del Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 24/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3247/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giovanna Bugada;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato Giovanna Bugada;
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 342/2019 – R.G. n. 3447/2018 del 27.02.2019, pubblicata in data 02.04.2019, del
Tribunale di Lodi, alle seguenti condizioni:
1) fermo allo stato il collocamento di entrambi i figli presso la madre, signora Parte_1
a far data dal giorno 1.4.2024 verrà revocato l'assegno di mantenimento di euro 200,00 a carico del padre per il figlio , in quanto da considerarsi economicamente Per_1 indipendente.
2) I genitori si danno atto che qualora il figlio dovesse perdere il lavoro, senza sua Per_1 colpa, ed esaurire la senza reperire altra attività, il genitore non ospitante, CP_1 corrisponderà dal mese immediatamente successivo l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento al genitore collocatario;
3) I genitori si danno atto che qualora reperisca un lavoro con un introito netto mensile Per_2 di euro 900,00, il versamento mensile di euro 200,00 a carico del padre e a favore della madre collocataria verrà revocato automaticamente decorsi sei mesi;
nel caso il figlio Per_2 dovesse successivamente perdere il lavoro, senza sua colpa, ed esaurire la senza CP_1 reperire altra attività, il genitore non ospitante, corrisponderà dal mese immediatamente successivo l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento al genitore collocatario,
4) spese legali compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza n.
342/2019 – R.G. n. 3447/2018 del 27.02.2019, pubblicata in data 02.04.2019, del Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 24/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello