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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/10/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 11.09.2025, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 580/2019 del ruolo generale affari contenziosi,
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Ciro Parte_1
Orria nonché dall'Avv. Pasquale Peluso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Acerra alla
Via C. Colombo n.8
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, CP_1 dall'Avv. Antonio Ventrone nonché dall'Avv. Severino Berardi, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso l'Avv. Vincenzo De Feo in Nola alla Via Vincenzo Monti n.8
RESISTENTE
NONCHÈ
in persona del l.r..p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Elisa CP_2
Nannucci, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale in Nola alla Via Variante
7/bis - NOLA
RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 28.01.2019, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver lavorato, senza alcun formale inquadramento, alle dipendenze della - operante nel CP_1 settore ”servizi di pompe funebri ed attività connesse”- dal 01.02.2016 al 30.10.2016, allorquando il rapporto cessava a seguito di dimissioni per giusta causa;
- di essersi occupato, presso la sede della sita in Acerra al C.so della Resistenza n.62, della ricezione delle chiamate CP_1 provenienti dai clienti per le commesse di lavoro, del rapporto con i clienti, del disbrigo delle pratiche amministrative relative al trasporto, tumulazione ecc, vestizione della salma, prelievo della salma, trasferimento della salma nonché di tutte le altre pratiche connesse;
- che tali mansioni erano inquadrabili nel profilo professionale di operaio, livello IV, CCNL Pompe
Funebri Aziende Private;
- di essere stato sottoposto, per l'intero periodo lavorativo, al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del sig. , nonché della sig.ra Controparte_3 Pt_2
- nella qualità, rispettivamente, di socio ed amministratrice della datrice
[...] CP_1 società – ai quali doveva, altresì, giustificare le assenze;
- di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00, con reperibilità durante gli orari non lavorativi;
- di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione mensile dal febbraio 2016 all'ottobre 2016; - di non aver goduto di ferie e permessi retribuiti e di non aver percepito alcuna indennità sostitutiva degli stessi;
- di non aver percepito, alla cessazione del rapporto lavorativo, alcunché a titolo di ratei 13ma e 14ma mensilità, nonché a titolo di TFR;
- di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in considerazione della mancata corresponsione della retribuzione, nonché del versamento dei contributi previdenziali.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la nonché l' per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertate e CP_1 CP_2 dichiarate la intercorrenza tra il ricorrente e la in persona del legale rappresentate pro tempore, di CP_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno fin dal 01 Febbraio 2016 al 30 Ottobre 2016, e dichiarare conseguentemente il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione richieste in virtù della unicità del rapporto di lavoro, delle mansioni svolte, della quantità della prestazione offerta per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati;
b) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione dei ratei di 13ima e 14ima mensilità e del TFR, maturati e non corrisposti nell'intercorso rapporto e per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la in persona del legale rappresentate pro tempore o chi di ragione, al pagamento in suo favore CP_1 dell'importo complessivo di € 35.469,33 lordi comprensivi di € 3.105,45 per contributi ed € 7.443,69 per
IRPEF, ed € 2.191,31 lordo comprensivo di € 451,16 per IRPEF a titolo di TFR, per un totale complessivo lordo pari ad € 37.660,64 e netto pari ad € 26.660,34, per i titoli e le causali indicate analiticamente nel riepilogo del prospetto contabile allegato al presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art.
429 cod. proc. civ. e art. 150 disp. att. cod. proc. civ. dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, fino
2 all'effettivo soddisfo;
c) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al versamento dei contributi previdenziali omessi;
d) Condannare, in caso di insolvenza del datore di lavoro, l' alla corresponsione in favore del CP_2 ricorrente, del trattamento di fine rapporto nonché delle ultime tre mensilità; e) Condannare parte resistente, in solido, al versamento all' della contribuzione previdenziale ed assistenziale omessa e/o insufficiente dovuta CP_2 per legge ed afferente al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, come sarà giudizialmente accertato, condannando parte resistente, in solido, alla regolarizzazione contributiva del ricorrente;
f) Pronunciare, ex art.
2116 c.c., a carico della n persona del legale rappresentante pro tempore, come identificati in epigrafe, CP_1 il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto dell' insufficiente e/o omesso adempimento degli obblighi contributivi a suo carico, con ogni riserva di azione risarcitoria ex rt. 2116 comma 2 o di quella in forma specifica di cui all'art. 13 L. 1338/62 con riferimento al momento del verificarsi dell'evento dannoso. g) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi con attribuzione ai sottoscritti procuratori, anticipatari.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente (v.si memoria depositata telematicamente il 31.05.2020) la in persona del legale rapp.te p.t., eccependo in via CP_1 preliminare la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c., nonché l'intervenuta decadenza ai sensi della Legge 92/2012. Nel merito deduceva l'infondatezza in fatto e diritto della domanda e rappresentava che alcun rapporto di lavoro era intercorso tra le parti. Impugnava, infine, i conteggi evidenziandone l'erroneità, e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, tempestivamente l' (v.si memoria depositata telematicamente il CP_2
01.06.2020) che così concludeva: “ove vengano accertate le ragioni creditorie del ricorrente, di conseguenza accertare l'evasione contributiva ed il conseguente debito contributivo dell'impresa convenuta e del suo titolare nei confronti dell' e condannare il convenuto alla regolarizzazione contributiva per i periodi di CP_2 CP_1 evasione oltre alle sanzioni da calcolarsi al momento del pagamento. Con condanna alle spese e competenze di lite”.
Ammesse le parti alla prova testimoniale ed assunto il mezzo istruttorio- con escussione di tre testi indicati da parte ricorrente e di un teste indicato dalla parte resistente, stante decadenza in cui quest'ultima incorreva (cfr. ordinanza resa a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 30/11/2023)-, la causa veniva dunque rinviata per discussione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 11.09.2025, i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità/inammissibilità della domanda, posto che l'istante col proprio atto introduttivo ha chiaramente enucleato la causa petendi e il petitum.
3 Ed invero, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (contratto collettivo allegato al ricorso introduttivo) (cfr. Cass. n. 3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n.
16855/2003).
Va, altresì, disattesa l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 in considerazione, in via assorbente, della mancata richiesta, in ricorso, di costituzione e/o di accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dall'asserito titolare del rapporto di lavoro.
Nel merito, il ricorso risulta infondato e, in quanto tale, non meritevole di accoglimento.
Le questioni dedotte con il ricorso in esame, con ogni consequenziale capo di domanda, richiedono la preliminare verifica dell'asserita intercorrenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra il ricorrente e la CP_1
Giova premettere che in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornirne la prova della sussistenza, posto che qualsiasi prestazione, economicamente rilevante, può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo, che di lavoro subordinato.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106
c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
4 Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. lav. 24/02/2006, n.4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una
5 valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Fatta tale generale premessa, in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 01.02.2016 al 30.10.2016, atteso che, come si vedrà di seguito, le deposizioni dei testi escussi non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, considerato che la piattaforma probatoria appare assai labile ed eccessivamente generica.
Il teste escusso all'udienza del 21.06.2021, dichiara: “conosco il ricorrente poiché Testimone_1 siamo vicini di casa. Lo conosco da 30 anni circa. Quando è morta mia madre nel mese di luglio 2'16, contattai il CP_ ricorrente poiché sapevo che lavorava per che si occupava di funerali. Il funerale fu svolto dalla ed il CP_1 ricorrente si occupò di tutto. Mi sono rivolto al ricorrente per questioni inerenti funerali solo la volto che ho detto. Io
e il ricorrente abitiamo nello stesso parco. Nel periodo antecedente e successivo al luglio 2016 lo vedevo spesso uscire CP_ di casa con un abito scuro con un marchio stampato sulla pettorina della giacca, con scritto “ . Non ricordo quante volte ho visto il ricorrente con la divisa che ho descritto, e non ricordo quando l'ho visto l'ultima volta con la divisa. Quando è morta mi madre, che è morta in ospedale, il ricorrente si è occupato della pratica sia in ospedale CP_ che al Comune. Mi è capitato di notare alcune volte il ricorrente presso la sede della in Acerra al Corso
Resistenza, mentre passavo di là. Nulla so riferire circa la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente. La volto in cui è stato svolto il funerale di mia madre, il ricorrente indossava la divisa che ho già descritto. Mia Mamma è morta il 5.7.2016 e si chiamava ” Persona_1
Ed ancora la teste escussa alla successiva udienza del 13.01.22, afferma: “Conosco il Testimone_2 ricorrente poiché siamo vicini di casa, abitiamo nello stesso parco e lo conoscevo di vista. Quando è morta mia madre, il 4.4.2016, contattai il sig. per la gestione delle pratiche funerarie. Preciso che lo contattai perché Pt_1 lo vedevo spesso con la divisa della che è una società che si occupa di funerali. Il ricorrente venne dunque a CP_1 casa, preparò mia madre e si occupò delle pratiche comunali e di fissare la cerimonia funebre in chiesa. Per le attività svolte dal ricorrente, sono andata poi a pagare alla sta sul Corso di Acerra, Corso Resistenza;
CP_1
6 ho pagato al sig. . Vedevo il ricorrente uscire di casa per lavorare con indosso una divisa di colore blu, Pt_2 giacca e pantaloni, e poi un giubbotto tipo “giacca a vento”, in petto recava il marchio della Non so CP_1 riferire gli orari che osservava e non ricordo gli orari in cui mi capitava di vederlo. Preciso che mia madre morì a
Napoli, il ricorrente fu citofonato da mio marito intorno alle 3 di notte e venne a casa per aiutare me e mia sorella CP_ alla preparazione della salma. Quando ho pagato per i funerali presso l'agenzia il sig. non era Pt_1 presente. Non mi è capitato di vedere in altre occasioni concernenti funerali il sig. al lavoro. Mia madre si Pt_1 chiamava Preciso che mi madre venne trasportata con l'ambulanza a casa in Acerra, il Controparte_4 ricorrente si occupò di una serie di pratiche ma non so specificare quali pratiche, ricordo solo che gli indicai i dati anagrafici di mia madre e che si occupò di fissare il funerale in chiesa. Non fu lui a mostrarmi i modelli delle bare”.
Il teste , escusso all'udienza del 13.06.2024, dichiara: “Conosco il ricorrente da più di 12- Tes_3
13 anni, è un amico di famiglia ed abitavamo nello stesso parco. So che il ricorrente ha lavorato per la resistente nell'anno 2016, tanto posso dire perché in occasione della morte di mio padre, in data 25.09.2016, ho chiamato il ricorrente per organizzare il funerale. In quella occasione il ricorrente si occupò di organizzare il funerale ed ebbi modo di conoscere anche il titolare della società, di cui non ricordo il nome, a cui effettuai il pagamento presso la sede della società che si trovava in Acerra al corso resistenza. Ricordo di aver visto il ricorrente a qualche altro funerale, ma non so riferire né quando né di quale funerale si trattasse. Null'altro so riferire in relazione al rapporto tra il ricorrente e la convenuta. Quando il ricorrente si è occupato dell'organizzazione del funerale di mio CP_ padre, ricordo che lo stesso aveva un abito nero con una scritta sul petto che diceva . Per il funerale CP_ contattai il perché era amico di famiglia e sapevo che lavorava per la Preciso che mio padre si Pt_1 chiamava Andrea Rete.”
Ebbene, da tali deposizioni emerge chiaramente che i testi nulla possono riferire con sufficiente precisione in merito al rapporto lavorativo di cui si chiede l'accertamento, avendo ciascuno di essi dichiarato di essersi rivolto al ricorrente- peraltro fuori dai locali aziendali-, per l'organizzazione dei servizi funerari una volta sola, e di aver visto, in altre occasioni, il ricorrente indossare una divisa di lavoro apparentemente riconducibile alla senza tuttavia alcuna ulteriore CP_1 specificazione temporale.
Le evidenziate circostanze fattuali rendono evidente che i testimoni escussi hanno avuto modo di osservare lo svolgimento dell'asserita relazione lavorativa in modo diretto solo in limitate circostanze temporali (ossia le volte in cui asseriscono di essersi rivolti al ricorrente per l'organizzazione dei servizi funerari), dunque non in modo costante e continuativo, con la conseguenza che nulla di sufficientemente specifico e circostanziato può dirsi emerso in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro connotato da subordinazione.
Le dichiarazioni testimoniali in esame appaiono generiche ed insufficienti- poiché , si ribadisce, fondate su una conoscenza dei fatti del tutto occasionale e sporadica- a comprovare l'esistenza di
7 un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione, atteso che dalle stesse non emergono gli elementi tipici della subordinazione e, in particolare, che il ricorrente fosse assoggettato al potere direttivo (da esplicarsi – va ribadito - con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare della convenuta, che svolgesse la prestazione lavorativa con l'obbligo di osservare un orario di lavoro imposto dalla datrice società; che l'attività dalla stessa svolta fosse coordinata all'assetto organizzativo della datrice di lavoro;
che dovesse giustificare le assenze e richiedere permessi.
Nulla i testi hanno riferito sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto, sull'assoggettamento costante del ricorrente al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro, su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze. Né i testi hanno riferito circostanze attinenti altri indici secondari, come ad esempio la retribuzione.
In definitiva le esaminate dichiarazioni testimoniali, complessivamente valutate, risultano non sufficienti a dimostrare né la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, né degli altri indici sussidiari individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò posto, per completezza, in conformità del principio di acquisizione probatoria, che, coniugato con il principio del contraddittorio, riguarda l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr Cass. n. 15480 del 2012), deve rilevarsi che alcun elemento utile a sostenere la pretesa attorea è emerso dalla testimonianza del teste di parte resisteste.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 24.06.21, dichiara: “sono Testimone_4 amministratore della società DTG Srl che si occupa di onoranze funebri ed ho rapporto commerciali con la società convenuta. Più nello specifico, quando capita di svolgere un funerale nelle zone di Acerra o Nola e dintorni, la CP_ società che amministro chiede alla di provvedere alla affissione dei relativi manifestini in loco. Conosco il ricorrente poiché è un cugino di che era un nostro dipendente. La società che amministro ha Persona_2 sede in Baia e Latina, ma lavoriamo su tutto il territorio nazionale. Nell'anno 2016 ricordo che la CP_1 aveva la sede in Acerra, su un corso, di fronte ad una macelleria. Raramente mi recavo presso la sede ella CP_1
[... poiché ho fatto pochi funerali in zona Acerra. Le volte in cui mi sono interfacciato con la resistente oppure mi sono recato presso la sua sede, non ho mai visto il ricorrente, né ho parlato con lui per questioni inerenti i rapporti CP_ tra la mia società e la Preciso che circa 3 o 4 anni fa il ricorrente mi contattò per fare un funerale ad una persona di sua conoscenza. Quando mi interfacciavo con la parlavo con che è il CP_1 Controparte_3
CP_ marito della legale rappresentante della oppure delegavo un mio operaio, tale Non Persona_2 conosco quale fosse l'organizzazione interna della nel senso che non so riferire chi si occupasse delle varie CP_1
8 attività. La si occupava, per conto della mia società, solo di affissione dei manifesti. Per quanto a mia CP_1 conoscenza non effettuava funerali, poiché occorrono particolari abilitazioni e requisiti. Voglio precisare che sono anche direttore tecnico della società DTG srl”.
Orbene, in mancanza di prova della sussistenza di una relazione lavorativa di natura subordinata tra le parti di questo giudizio, che costituisce il presupposto logico-giuridico della domanda avente ad oggetto asserite differenze retributive (nonché della domanda di versamento di contributi previdenziali e di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art.2116 c.c.), il ricorso va interamente rigettato.
In relazione alle spese di lite, nei rapporti tra il ricorrente e la convenuta tenuto conto CP_1 delle difficoltà probatorie connesse alla dimostrazione dell'esistenza di tale tipologia di rapporti di lavoro, sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse nella misura della metà.
Nella restante parte le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
Nei rapporti tra parte ricorrente e l' sussistono giusti motivi per compensare interamente le CP_2 spese, in considerazione della posizione processuale dell . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nei rapporti tra la parte ricorrente e la compensa le spese di lite in ragione della metà CP_1
e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte (1/2) delle spese che si liquida, già ridotto l'importo, in euro 2100,00 , oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari;
-nei rapporti tra parte ricorrente e l' compensa interamente le spese di lite CP_2
Nola, 11.10.2025
Si comunichi
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 11.09.2025, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 580/2019 del ruolo generale affari contenziosi,
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Ciro Parte_1
Orria nonché dall'Avv. Pasquale Peluso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Acerra alla
Via C. Colombo n.8
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, CP_1 dall'Avv. Antonio Ventrone nonché dall'Avv. Severino Berardi, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso l'Avv. Vincenzo De Feo in Nola alla Via Vincenzo Monti n.8
RESISTENTE
NONCHÈ
in persona del l.r..p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Elisa CP_2
Nannucci, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale in Nola alla Via Variante
7/bis - NOLA
RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 28.01.2019, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver lavorato, senza alcun formale inquadramento, alle dipendenze della - operante nel CP_1 settore ”servizi di pompe funebri ed attività connesse”- dal 01.02.2016 al 30.10.2016, allorquando il rapporto cessava a seguito di dimissioni per giusta causa;
- di essersi occupato, presso la sede della sita in Acerra al C.so della Resistenza n.62, della ricezione delle chiamate CP_1 provenienti dai clienti per le commesse di lavoro, del rapporto con i clienti, del disbrigo delle pratiche amministrative relative al trasporto, tumulazione ecc, vestizione della salma, prelievo della salma, trasferimento della salma nonché di tutte le altre pratiche connesse;
- che tali mansioni erano inquadrabili nel profilo professionale di operaio, livello IV, CCNL Pompe
Funebri Aziende Private;
- di essere stato sottoposto, per l'intero periodo lavorativo, al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del sig. , nonché della sig.ra Controparte_3 Pt_2
- nella qualità, rispettivamente, di socio ed amministratrice della datrice
[...] CP_1 società – ai quali doveva, altresì, giustificare le assenze;
- di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00, con reperibilità durante gli orari non lavorativi;
- di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione mensile dal febbraio 2016 all'ottobre 2016; - di non aver goduto di ferie e permessi retribuiti e di non aver percepito alcuna indennità sostitutiva degli stessi;
- di non aver percepito, alla cessazione del rapporto lavorativo, alcunché a titolo di ratei 13ma e 14ma mensilità, nonché a titolo di TFR;
- di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in considerazione della mancata corresponsione della retribuzione, nonché del versamento dei contributi previdenziali.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la nonché l' per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertate e CP_1 CP_2 dichiarate la intercorrenza tra il ricorrente e la in persona del legale rappresentate pro tempore, di CP_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno fin dal 01 Febbraio 2016 al 30 Ottobre 2016, e dichiarare conseguentemente il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione richieste in virtù della unicità del rapporto di lavoro, delle mansioni svolte, della quantità della prestazione offerta per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati;
b) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione dei ratei di 13ima e 14ima mensilità e del TFR, maturati e non corrisposti nell'intercorso rapporto e per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la in persona del legale rappresentate pro tempore o chi di ragione, al pagamento in suo favore CP_1 dell'importo complessivo di € 35.469,33 lordi comprensivi di € 3.105,45 per contributi ed € 7.443,69 per
IRPEF, ed € 2.191,31 lordo comprensivo di € 451,16 per IRPEF a titolo di TFR, per un totale complessivo lordo pari ad € 37.660,64 e netto pari ad € 26.660,34, per i titoli e le causali indicate analiticamente nel riepilogo del prospetto contabile allegato al presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art.
429 cod. proc. civ. e art. 150 disp. att. cod. proc. civ. dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, fino
2 all'effettivo soddisfo;
c) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al versamento dei contributi previdenziali omessi;
d) Condannare, in caso di insolvenza del datore di lavoro, l' alla corresponsione in favore del CP_2 ricorrente, del trattamento di fine rapporto nonché delle ultime tre mensilità; e) Condannare parte resistente, in solido, al versamento all' della contribuzione previdenziale ed assistenziale omessa e/o insufficiente dovuta CP_2 per legge ed afferente al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, come sarà giudizialmente accertato, condannando parte resistente, in solido, alla regolarizzazione contributiva del ricorrente;
f) Pronunciare, ex art.
2116 c.c., a carico della n persona del legale rappresentante pro tempore, come identificati in epigrafe, CP_1 il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto dell' insufficiente e/o omesso adempimento degli obblighi contributivi a suo carico, con ogni riserva di azione risarcitoria ex rt. 2116 comma 2 o di quella in forma specifica di cui all'art. 13 L. 1338/62 con riferimento al momento del verificarsi dell'evento dannoso. g) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi con attribuzione ai sottoscritti procuratori, anticipatari.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente (v.si memoria depositata telematicamente il 31.05.2020) la in persona del legale rapp.te p.t., eccependo in via CP_1 preliminare la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c., nonché l'intervenuta decadenza ai sensi della Legge 92/2012. Nel merito deduceva l'infondatezza in fatto e diritto della domanda e rappresentava che alcun rapporto di lavoro era intercorso tra le parti. Impugnava, infine, i conteggi evidenziandone l'erroneità, e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, tempestivamente l' (v.si memoria depositata telematicamente il CP_2
01.06.2020) che così concludeva: “ove vengano accertate le ragioni creditorie del ricorrente, di conseguenza accertare l'evasione contributiva ed il conseguente debito contributivo dell'impresa convenuta e del suo titolare nei confronti dell' e condannare il convenuto alla regolarizzazione contributiva per i periodi di CP_2 CP_1 evasione oltre alle sanzioni da calcolarsi al momento del pagamento. Con condanna alle spese e competenze di lite”.
Ammesse le parti alla prova testimoniale ed assunto il mezzo istruttorio- con escussione di tre testi indicati da parte ricorrente e di un teste indicato dalla parte resistente, stante decadenza in cui quest'ultima incorreva (cfr. ordinanza resa a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 30/11/2023)-, la causa veniva dunque rinviata per discussione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 11.09.2025, i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità/inammissibilità della domanda, posto che l'istante col proprio atto introduttivo ha chiaramente enucleato la causa petendi e il petitum.
3 Ed invero, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (contratto collettivo allegato al ricorso introduttivo) (cfr. Cass. n. 3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n.
16855/2003).
Va, altresì, disattesa l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 in considerazione, in via assorbente, della mancata richiesta, in ricorso, di costituzione e/o di accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dall'asserito titolare del rapporto di lavoro.
Nel merito, il ricorso risulta infondato e, in quanto tale, non meritevole di accoglimento.
Le questioni dedotte con il ricorso in esame, con ogni consequenziale capo di domanda, richiedono la preliminare verifica dell'asserita intercorrenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra il ricorrente e la CP_1
Giova premettere che in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornirne la prova della sussistenza, posto che qualsiasi prestazione, economicamente rilevante, può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo, che di lavoro subordinato.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106
c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
4 Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. lav. 24/02/2006, n.4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una
5 valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Fatta tale generale premessa, in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 01.02.2016 al 30.10.2016, atteso che, come si vedrà di seguito, le deposizioni dei testi escussi non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, considerato che la piattaforma probatoria appare assai labile ed eccessivamente generica.
Il teste escusso all'udienza del 21.06.2021, dichiara: “conosco il ricorrente poiché Testimone_1 siamo vicini di casa. Lo conosco da 30 anni circa. Quando è morta mia madre nel mese di luglio 2'16, contattai il CP_ ricorrente poiché sapevo che lavorava per che si occupava di funerali. Il funerale fu svolto dalla ed il CP_1 ricorrente si occupò di tutto. Mi sono rivolto al ricorrente per questioni inerenti funerali solo la volto che ho detto. Io
e il ricorrente abitiamo nello stesso parco. Nel periodo antecedente e successivo al luglio 2016 lo vedevo spesso uscire CP_ di casa con un abito scuro con un marchio stampato sulla pettorina della giacca, con scritto “ . Non ricordo quante volte ho visto il ricorrente con la divisa che ho descritto, e non ricordo quando l'ho visto l'ultima volta con la divisa. Quando è morta mi madre, che è morta in ospedale, il ricorrente si è occupato della pratica sia in ospedale CP_ che al Comune. Mi è capitato di notare alcune volte il ricorrente presso la sede della in Acerra al Corso
Resistenza, mentre passavo di là. Nulla so riferire circa la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente. La volto in cui è stato svolto il funerale di mia madre, il ricorrente indossava la divisa che ho già descritto. Mia Mamma è morta il 5.7.2016 e si chiamava ” Persona_1
Ed ancora la teste escussa alla successiva udienza del 13.01.22, afferma: “Conosco il Testimone_2 ricorrente poiché siamo vicini di casa, abitiamo nello stesso parco e lo conoscevo di vista. Quando è morta mia madre, il 4.4.2016, contattai il sig. per la gestione delle pratiche funerarie. Preciso che lo contattai perché Pt_1 lo vedevo spesso con la divisa della che è una società che si occupa di funerali. Il ricorrente venne dunque a CP_1 casa, preparò mia madre e si occupò delle pratiche comunali e di fissare la cerimonia funebre in chiesa. Per le attività svolte dal ricorrente, sono andata poi a pagare alla sta sul Corso di Acerra, Corso Resistenza;
CP_1
6 ho pagato al sig. . Vedevo il ricorrente uscire di casa per lavorare con indosso una divisa di colore blu, Pt_2 giacca e pantaloni, e poi un giubbotto tipo “giacca a vento”, in petto recava il marchio della Non so CP_1 riferire gli orari che osservava e non ricordo gli orari in cui mi capitava di vederlo. Preciso che mia madre morì a
Napoli, il ricorrente fu citofonato da mio marito intorno alle 3 di notte e venne a casa per aiutare me e mia sorella CP_ alla preparazione della salma. Quando ho pagato per i funerali presso l'agenzia il sig. non era Pt_1 presente. Non mi è capitato di vedere in altre occasioni concernenti funerali il sig. al lavoro. Mia madre si Pt_1 chiamava Preciso che mi madre venne trasportata con l'ambulanza a casa in Acerra, il Controparte_4 ricorrente si occupò di una serie di pratiche ma non so specificare quali pratiche, ricordo solo che gli indicai i dati anagrafici di mia madre e che si occupò di fissare il funerale in chiesa. Non fu lui a mostrarmi i modelli delle bare”.
Il teste , escusso all'udienza del 13.06.2024, dichiara: “Conosco il ricorrente da più di 12- Tes_3
13 anni, è un amico di famiglia ed abitavamo nello stesso parco. So che il ricorrente ha lavorato per la resistente nell'anno 2016, tanto posso dire perché in occasione della morte di mio padre, in data 25.09.2016, ho chiamato il ricorrente per organizzare il funerale. In quella occasione il ricorrente si occupò di organizzare il funerale ed ebbi modo di conoscere anche il titolare della società, di cui non ricordo il nome, a cui effettuai il pagamento presso la sede della società che si trovava in Acerra al corso resistenza. Ricordo di aver visto il ricorrente a qualche altro funerale, ma non so riferire né quando né di quale funerale si trattasse. Null'altro so riferire in relazione al rapporto tra il ricorrente e la convenuta. Quando il ricorrente si è occupato dell'organizzazione del funerale di mio CP_ padre, ricordo che lo stesso aveva un abito nero con una scritta sul petto che diceva . Per il funerale CP_ contattai il perché era amico di famiglia e sapevo che lavorava per la Preciso che mio padre si Pt_1 chiamava Andrea Rete.”
Ebbene, da tali deposizioni emerge chiaramente che i testi nulla possono riferire con sufficiente precisione in merito al rapporto lavorativo di cui si chiede l'accertamento, avendo ciascuno di essi dichiarato di essersi rivolto al ricorrente- peraltro fuori dai locali aziendali-, per l'organizzazione dei servizi funerari una volta sola, e di aver visto, in altre occasioni, il ricorrente indossare una divisa di lavoro apparentemente riconducibile alla senza tuttavia alcuna ulteriore CP_1 specificazione temporale.
Le evidenziate circostanze fattuali rendono evidente che i testimoni escussi hanno avuto modo di osservare lo svolgimento dell'asserita relazione lavorativa in modo diretto solo in limitate circostanze temporali (ossia le volte in cui asseriscono di essersi rivolti al ricorrente per l'organizzazione dei servizi funerari), dunque non in modo costante e continuativo, con la conseguenza che nulla di sufficientemente specifico e circostanziato può dirsi emerso in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro connotato da subordinazione.
Le dichiarazioni testimoniali in esame appaiono generiche ed insufficienti- poiché , si ribadisce, fondate su una conoscenza dei fatti del tutto occasionale e sporadica- a comprovare l'esistenza di
7 un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione, atteso che dalle stesse non emergono gli elementi tipici della subordinazione e, in particolare, che il ricorrente fosse assoggettato al potere direttivo (da esplicarsi – va ribadito - con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare della convenuta, che svolgesse la prestazione lavorativa con l'obbligo di osservare un orario di lavoro imposto dalla datrice società; che l'attività dalla stessa svolta fosse coordinata all'assetto organizzativo della datrice di lavoro;
che dovesse giustificare le assenze e richiedere permessi.
Nulla i testi hanno riferito sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto, sull'assoggettamento costante del ricorrente al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro, su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze. Né i testi hanno riferito circostanze attinenti altri indici secondari, come ad esempio la retribuzione.
In definitiva le esaminate dichiarazioni testimoniali, complessivamente valutate, risultano non sufficienti a dimostrare né la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, né degli altri indici sussidiari individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò posto, per completezza, in conformità del principio di acquisizione probatoria, che, coniugato con il principio del contraddittorio, riguarda l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr Cass. n. 15480 del 2012), deve rilevarsi che alcun elemento utile a sostenere la pretesa attorea è emerso dalla testimonianza del teste di parte resisteste.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 24.06.21, dichiara: “sono Testimone_4 amministratore della società DTG Srl che si occupa di onoranze funebri ed ho rapporto commerciali con la società convenuta. Più nello specifico, quando capita di svolgere un funerale nelle zone di Acerra o Nola e dintorni, la CP_ società che amministro chiede alla di provvedere alla affissione dei relativi manifestini in loco. Conosco il ricorrente poiché è un cugino di che era un nostro dipendente. La società che amministro ha Persona_2 sede in Baia e Latina, ma lavoriamo su tutto il territorio nazionale. Nell'anno 2016 ricordo che la CP_1 aveva la sede in Acerra, su un corso, di fronte ad una macelleria. Raramente mi recavo presso la sede ella CP_1
[... poiché ho fatto pochi funerali in zona Acerra. Le volte in cui mi sono interfacciato con la resistente oppure mi sono recato presso la sua sede, non ho mai visto il ricorrente, né ho parlato con lui per questioni inerenti i rapporti CP_ tra la mia società e la Preciso che circa 3 o 4 anni fa il ricorrente mi contattò per fare un funerale ad una persona di sua conoscenza. Quando mi interfacciavo con la parlavo con che è il CP_1 Controparte_3
CP_ marito della legale rappresentante della oppure delegavo un mio operaio, tale Non Persona_2 conosco quale fosse l'organizzazione interna della nel senso che non so riferire chi si occupasse delle varie CP_1
8 attività. La si occupava, per conto della mia società, solo di affissione dei manifesti. Per quanto a mia CP_1 conoscenza non effettuava funerali, poiché occorrono particolari abilitazioni e requisiti. Voglio precisare che sono anche direttore tecnico della società DTG srl”.
Orbene, in mancanza di prova della sussistenza di una relazione lavorativa di natura subordinata tra le parti di questo giudizio, che costituisce il presupposto logico-giuridico della domanda avente ad oggetto asserite differenze retributive (nonché della domanda di versamento di contributi previdenziali e di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art.2116 c.c.), il ricorso va interamente rigettato.
In relazione alle spese di lite, nei rapporti tra il ricorrente e la convenuta tenuto conto CP_1 delle difficoltà probatorie connesse alla dimostrazione dell'esistenza di tale tipologia di rapporti di lavoro, sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse nella misura della metà.
Nella restante parte le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
Nei rapporti tra parte ricorrente e l' sussistono giusti motivi per compensare interamente le CP_2 spese, in considerazione della posizione processuale dell . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nei rapporti tra la parte ricorrente e la compensa le spese di lite in ragione della metà CP_1
e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte (1/2) delle spese che si liquida, già ridotto l'importo, in euro 2100,00 , oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari;
-nei rapporti tra parte ricorrente e l' compensa interamente le spese di lite CP_2
Nola, 11.10.2025
Si comunichi
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
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