TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 779/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 11/02/2025, alle ore 11:47, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , presente con l'Avv. TALARICO VANESSA;
Parte_1 Per nessuno compare, contumace. Controparte_1
Par 'interrogatorio formale notificata al legale rappresentante contumace su ordine del Giudice, facendo presente che la notificazione si è perfezionata in data 4.1.2025. Chiede che la condotta del contumace venga valutata agli effetti dell'art. 232 c.p.c. Parte ricorrente dichiara che: “ho trovato lavoro;
alla fine della malattia contattai il mio datore di lavoro; quando ho ricevuto la lettera di contestazione ho fornito giustificazioni tramite i sindacati, avendo ricevuto la lettera di contestazione il 15 aprile 2024. Ho ricevuto la lettera di contestazione il 3 di aprile del 2024. Il documento 9 è la lettera di risposta all'addebito di cui in contestazione“.
Ai sensi dell'art. 126 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale è stata data lettura alle parti interrogate.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Fa presente che il datore di lavoro non avrebbe mai fornito riscontro alle richieste della lavoratrice. Sottolinea che il licenziamento sarebbe ritorsivo per insussistenza del fatto e perché l'unico motivo per il quale la lavoratrice sarebbe stata licenziata sarebbe stata la sua malattia e che il datore avrebbe fatto di tutto per poterla licenziare quando la ricorrente ha richiesto l'orario di lavoro. Insiste per l'accoglimento delle domande. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 779/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARINO Parte_1 C.F._1
ROBERTA e dall'Avv. TALARICO VANESSA ( ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._3
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 17/10/2024, parte ricorrente, in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando il licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a mezzo lettera raccomandata A/R datata 11.04.2024, ricevuta in data
15.04.2024 in quanto nullo perché ritorsivo e, comunque, illegittimo per insussistenza del fatto, assenza di giusta causa e difetto di proporzionalità, domandando all'uopo la tutela ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n.
23/2015; ha domandato altresì la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive a vario titolo pretese (trattenuta illegittima, TFR, competenze di fine rapporto quali ferie non godute, permessi rol) ed all'indennità sostitutiva del preavviso, per complessivi € 2.880,03 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Dedotto di aver lavorato per , in qualità di lavoratore subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato (qualifica di operaio, mansioni di barista, inquadramento nel livello 5° del C.C.N.L.
Turismo Confcommercio), con orario di lavoro a 40 ore settimanali, a partire formalmente dal 21.10.2023
(data di assunzione, seppur la ricorrente abbia lavorato per un periodo senza contratto dal 12.09.2023), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro affinché, previa fissazione di udienza ex art. 415 cp.c., e gli incombenti di rito, voglia così GIUDICARE in via principale 1) accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera dell'11.04.2024 in quanto ritorsivo e per l'effetto, ordinare a , in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannarla a corrispondere, un'indennità commisurata all'importo delle retribuzioni maturate dalla € 1.803,77, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che
2 sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a cinque mensilità, ed al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in subordine 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente posto in essere in assenza di giusta causa e/o giustificato motivo, e comunque in violazione dell'art. 7 L. 300/70 e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento in favore della signora di una indennità risarcitoria pari a 6 mensilità, ovvero Pt_1 compresa tra 1 e 6 mensilità, dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR maturata dalla ricorrente, € 1.803,77, ovvero quella minore o maggior somma che sarà ritenuta in corso di causa;
in ogni caso 3) accertare e dichiarare il diritto della signora al pagamento della somma di € 2.880,03 lordi, ovvero di quell'altra e diversa somma che sarà ritenuta di Pt_1 giustizia, per le ragioni in narrativa, e per l'effetto, 4) condannare , in persona del titolare Controparte_1
e legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.880,03 lordi, ovvero quell'altra
e diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo 6) con vittoria di spese competenze ed onorari;
7) sentenza esecutiva”.
La società convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale, tramite interrogatorio libero della ricorrente e tramite interrogatorio formale del legale rappresentante della società sui fatti di causa, andato deserto senza giustificato motivo.
La causa è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
La ricorrente ha ricevuto in data 03.04.2024 una lettera di contestazione datata 27.03.2024 in cui gli è stato addebitato che: “rileviamo che lei è assente dal lavoro dal 25/3/2024, giorno in cui avrebbe dovuto riprendere il lavoro al termine della malattia chiusa il 23/3/2024, alla data odierna senza la preventiva richiesta e tantomeno la preventiva autorizzazione all'assenza stessa. Le contestiamo ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 300/1970
[…]” (doc. n. 8 ric.).
Alla luce della contestazione formulata, il licenziamento per giusta causa datato 11.04.2024, ricevuto il
15.04.2024 è stato irrogato alla ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni: “la presente per comunicarle che, non avendo ricevuto alcuna giustificazione alla nostra lettera raccomandata di contestazione per assenza ingiustificata dal 25 marzo 2024, da lei ritirata in data 3 aprile 2024, il rapporto di lavoro instaurato con la scrivente in data 21 ottobre 2023 deve intendersi definitivamente risolto, per giusta causa (art. 213 CCNL Turismo Confcommercio – Pubblici
Esercizi Minori), con efficacia dal 3 aprile 2024. Unitamente alle competenze di fine rapporto le verrà corrisposto quanto da lei maturato e non ancora goduto” (doc. n. 10 ric.).
La ricorrente ha contestato i fatti così come ricostruiti dalla convenuta, assumendo che, a seguito di un incidente strale che la vide coinvolta in data 24.12.2023 e di un periodo di malattia, il datore di lavoro avrebbe assunto una condotta volta ad estrometterla dal luogo di lavoro, chiedendo alla collega CP_1 di rassegnare le dimissioni per poter licenziare più facilmente la ricorrente, eliminandola dai Per_1
3 gruppi chat dell'esercizio (v. allegazioni ai capitoli 31 e 33 del ricorso oggetto di interrogatorio formale), omettendo di fornire riscontro ai messaggi chat “whatsapp” inoltratigli dalla ricorrente, che gli chiedeva
“come comportarsi” per il rientro sul luogo di lavoro al termine del periodo di malattia (doc. n. 6 ric.).
In sintesi, la ricorrente assume che nonostante le richieste scritte sulle modalità di ripresa del CP_1 lavoro e dell'orario di lavoro, avrebbe di fatto rifiutato la prestazione di lavoro al termine della malattia del periodo dal 22.01.2024 al 23.03.2024 (documentato dagli estratti dei certificati di malattia prodotti, doc. n. 5 ric.).
La ricorrente in data 28.03.2024 metteva a disposizione la prestazione di lavoro nei confronti del datore di lavoro (doc. n. 7 ric.).
La domanda di impugnazione del licenziamento è fondata, non avendo la convenuta dato dimostrazione del compimento delle condotte ascritte alla ricorrente, che invece ha documentato di aver messo la rispettiva prestazione di lavoro a disposizione del datore.
È documentale, infatti, che in data 24.03.2024 (al termine del periodo di malattia), la ricorrente scriveva Per_ al datore di lavoro: “ciao mi è finita la malattia come mi devo comportare perché ho visto che mi hai tolto anche dal gruppo”; il messaggio veniva “letto” dal destinatario in data 25.03.2024, ore 5:33, senza che venisse fornita risposta (doc. n. 6 ric.).
La ricorrente inoltrava un nuovo messaggio chat “whatsapp” in data 03.04.2024 del seguente tenore: “ciao Per_ non ho ricevuto nessun tuo messaggio ancora con gli orari lavorativi o con il da farsi” (doc. n. 6 cit.). Il seguente messaggio veniva “letto” dal destinatario in data 19.04.2024, alle ore 14:54, senza essere seguito da alcun riscontro.
Seguivano altri messaggi chat “whatsapp” della ricorrente all'indirizzo del datore di lavoro, tutti ricevuti Per_ senza risposta (doc. n. 6 cit.). Ad esempio, in data 09.04.2024 la ricorrente scriveva: “buongiorno ti ho inviato la mia malattia rientro lunedì se puoi gentilmente scrivermi gli orari”. Il seguente messaggio veniva “letto” dal destinatario in data 19.04.2024 alle ore 14:54 senza essere seguito da alcun riscontro.
Tanto è sufficiente per ritenere ampiamente documentato che la ricorrente, persino con la messa in mora del 28.03.2024, ricevuta lo stesso giorno ed anch'essa priva di riscontro, avesse a più riprese manifestato la volontà di riprendere il lavoro presso il Bar di CP_1
L'assenza dal lavoro della ricorrente è giustificata dal rifiuto ingiustificato di di riceverne la CP_1 prestazione.
Pertanto, non può dirsi integrata l'assenza ingiustificata prevista dall'art. 213 comma 5, lett. b) del CCNL di riferimento prodotto in estratto (doc. n. 13 ric.), sia perché l'assenza della ricorrente è giustificata dalla condotta di consapevole inerzia della controparte, sia perché oggetto dell'addebito nella lettera di contestazione sono 3 giorni (25.26.27.03.2024), forieri di una sanzione conservativa, in luogo dei 5 giorni consecutivi richiesti dall'art. 213 cit. del CCNL per la giusta causa del licenziamento.
Si osserva altresì che la lettera di licenziamento contiene un fatto materiale nuovo (“assenza […] dal 25
4 marzo 2024” al 03.04.2024), su cui la ricorrente non è stata in grado di esporre le rispettive difese in sede di procedimento disciplinare, consistente nell'addebitare per la prima volta ulteriori giorni di assenza
“ingiustificata” oltre a quelli oggetto di contestazione (doc. n. 10 ric. cit.). Ciò in spregio del principio di immodificabilità della contestazione disciplinare (v. “in tema di sanzioni disciplinari, sussiste una modifica della contestazione disciplinare solamente ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle già contestate, non quando il datore di lavoro proceda ad un diverso apprezzamento e qualificazione dello stesso fatto”, v. Cass. civ., Sez. lavoro, 15/06/2020, n. 11540 (conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 10/02/2020, n. 3079; conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 25/03/2019, n. 8293;
Cass. civ., Sez. lavoro, 03/12/2004, n. 22752; v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 21/08/2019, n. 21558).
Trattasi di tutta evidenza di una sanzione espulsiva irrogata (anche) per altri giorni di assenza della ricorrente, diversi da quelli oggetto di contestazione. Pertanto, è stata irrogata una sanzione fondata su circostanze di fatto nuove, che non sono un differente apprezzamento o qualificazione di un medesimo fatto materiale.
Tutto ciò chiarito, deve predicarsi l'assenza di giusta causa del recesso, laddove il fatto disciplinare risulta imputabile, invero, alla condotta datoriale.
La ricorrente ha offerto la rispettiva prestazione di lavoro, già al termine del periodo di malattia il
24.03.2024, laddove la reazione del datore di lavoro, con contestazione datata 27.03.2024, ricevuta in data
03.04.2024, è stata quella di avviare un procedimento disciplinare, sfociato nel licenziamento per giusta causa.
Deve dirsi noto che: “un licenziamento è considerato ritorsivo e quindi invalido solo se risulta determinato unicamente da un motivo illecito, risultando la motivazione lecitamente addotta inesistente nel riscontro giudiziale;
per applicare la tutela prevista dall'art. 18, primo comma, L. n. 300/1970, è necessario previamente accertare l'insussistenza della causale formalmente indicata” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 07/08/2024, n. 22354). È anche vero che: “il licenziamento ritorsivo, determinato esclusivamente da un motivo illecito come la rappresaglia contro comportamenti legittimi del lavoratore, è nullo ai sensi dell'art. 1345 c.c. e rende applicabile la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 della legge
n. 300 del 1970. Tale licenziamento può essere dimostrato anche attraverso prove indiziarie e dati statistici […]”(v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 09/08/2024, n. 22614).
Orbene, con la premessa di fondo dell'assenza di giusta causa del recesso di Controparte_1
occorre accertare se sussista il motivo illecito determinante.
[...]
Esso sussiste, perché la condotta datoriale trova origine nelle rivendicazioni della ricorrente in ordine alla ripresa del lavoro, alle modalità del lavoro, così come nei periodi di malattia fruiti a seguito dell'incidente stradale;
ed è da ritenersi comprovato in virtù dell'assenza ingiustificata del datore di lavoro all'interrogatorio formale sui capitoli del ricorso ammessi (art. 232 comma 1 c.p.c.), considerata alla luce del complesso delle risultanze documentali prodotte ed in particolare delle chat “whatsapp” con la ricorrente, dei gruppi “whatsapp” dai quali la ricorrente è stata “estromessa” (cfr. doc. n. 2 ric.), del silenzio
5 serbato da in ordine ai tentativi di contatto prima del giudizio. CP_1
Infatti, il motivo illecito consiste nella circostanza, allegata dalla ricorrente e da ritenersi comprovata alla luce della condotta silente del resistente, sia extra che nel presente giudizio, che intendesse CP_1 licenziare una dipendente che era un costo perché troppo assente per (legittima) malattia e tale da costringerlo a nuove assunzioni (si veda quanto esposto al capitolo 31 del ricorso, da ritenersi ammesso all'esito dell'interrogatorio formale in cui il resistente non è comparso senza motivo).
Dunque, il licenziamento deve essere dichiarato nullo in quanto ritorsivo e la ricorrente, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, deve essere reintegrata nel posto di lavoro in precedenza occupato;
il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente di una indennità per il periodo dal licenziamento alla data della effettiva reintegra, dedotto quanto percepito dalla ricorrente medio tempore, non inferiore a n. 5 mensilità della retribuzione di riferimento, oltre alla condanna alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale.
Con riferimento alle differenze retributive e competenze di fine rapporto, la domanda deve essere integralmente accolta.
Alla luce dei chiarimenti offerti dalla procuratrice della ricorrente all'udienza del 19.12.2024, infatti: a)
l'assenza di giusta causa rende priva di giustificazione la trattenuta per “assenza non retribuita” di € 416,26 nella busta paga del mese di marzo 2024 (doc. n. 4 ric.) e comunque il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha offerto di provare la giustificazione alla medesima;
b) la retribuzione per i giorni di aprile 2024 (1, 2, 3) spetta a fronte della messa in mora del creditore datore di lavoro, che ha rifiutato di fatto la prestazione ma è comunque tenuto al pagamento della retribuzione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 21/04/2020, n. 7977); la ricorrente ha allegato l'inadempimento ed il datore, rimasto contumace, non ha offerto prova di un fatto estintivo o della corresponsione dell'importo di € 178,38; c) le spettanze di fine rapporto risultano dai documenti in atti: la resistente ha dichiarato ad Inps l'imponibile di € 599,00 per il mese di aprile 2024 (doc. n. 12 ric.), importo che corrisponde all'ammontare residuo di ferie e permessi maturati dalla ricorrente e non goduti risultanti dall'ultima busta paga del mese di marzo
2024 (doc. n. 4 ric.); il conteggio di parte è immune da vizi logici, perché considera il residuo ferie non godute di 13,3333, cui sono sommate le ferie da gennaio a marzo 2024, al netto delle 4 ore di ferie godute, per un residuo complessivo di 53,332, corrispondenti ad € 479,39 (importo risultante dalla moltiplicazione del residuo complessivo per la retribuzione oraria); medesimo calcolo per i r.o.l., il cui conteggio appare logico e coerente con i dati dell'ultima busta paga;
d) corretto è il computo del TFR, pari ad € 496,86, effettuato considerando la sommatoria degli imponibili dichiarati dallo stesso datore di lavoro, con la trattenuta illegittima e con la retribuzione non corrisposta dei giorni del mese di aprile 2024, diviso per
13,5 ai sensi dell'art. 2120 comma 1 c.c.; e) deve dirsi spettante l'indennità di mancato preavviso, pari ad
€ 1.189,30, stante l'assenza di giusta causa del recesso del datore, commisurata ai sensi dell'art. 208 del
CCNL di riferimento, in 20 giorni in base all'inquadramento della ricorrente (liv. 5°, doc. n. 3 ric.) ed
6 all'anzianità di servizio (inferiore a 5 anni). deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo complessivo, al lordo, di € 2.880,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In conclusione, il ricorso merita di essere integralmente accolto per i motivi anzidetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza del contumace e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
Al riguardo sono considerati nella liquidazione i seguenti parametri: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara nullo, perché ritorsivo, il licenziamento per giusta causa irrogato alla ricorrente con lettera datata 11.04.2024 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015:
a. ordina a la reintegrazione della ricorrente nel posto di Controparte_1 lavoro in precedenza occupato;
b. condanna a pagare alla ricorrente una indennità Controparte_1 risarcitoria, commisurata alla retribuzione di riferimento (€ 1.803,77) dal giorno del licenziamento sino al giorno della reintegrazione effettiva, dedotto il percepito, comunque non inferiore a 5 mensilità; oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
c. condanna la contumace alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale;
2) condanna a pagare alla ricorrente l'importo lordo di € 2.880,03 Controparte_1 per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.200,00 per competenze professionali, spese generali nella misura del 15% ex art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014 e ss. mod., oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA
7 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
8
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 11/02/2025, alle ore 11:47, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , presente con l'Avv. TALARICO VANESSA;
Parte_1 Per nessuno compare, contumace. Controparte_1
Par 'interrogatorio formale notificata al legale rappresentante contumace su ordine del Giudice, facendo presente che la notificazione si è perfezionata in data 4.1.2025. Chiede che la condotta del contumace venga valutata agli effetti dell'art. 232 c.p.c. Parte ricorrente dichiara che: “ho trovato lavoro;
alla fine della malattia contattai il mio datore di lavoro; quando ho ricevuto la lettera di contestazione ho fornito giustificazioni tramite i sindacati, avendo ricevuto la lettera di contestazione il 15 aprile 2024. Ho ricevuto la lettera di contestazione il 3 di aprile del 2024. Il documento 9 è la lettera di risposta all'addebito di cui in contestazione“.
Ai sensi dell'art. 126 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale è stata data lettura alle parti interrogate.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Fa presente che il datore di lavoro non avrebbe mai fornito riscontro alle richieste della lavoratrice. Sottolinea che il licenziamento sarebbe ritorsivo per insussistenza del fatto e perché l'unico motivo per il quale la lavoratrice sarebbe stata licenziata sarebbe stata la sua malattia e che il datore avrebbe fatto di tutto per poterla licenziare quando la ricorrente ha richiesto l'orario di lavoro. Insiste per l'accoglimento delle domande. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 779/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARINO Parte_1 C.F._1
ROBERTA e dall'Avv. TALARICO VANESSA ( ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._3
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 17/10/2024, parte ricorrente, in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando il licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a mezzo lettera raccomandata A/R datata 11.04.2024, ricevuta in data
15.04.2024 in quanto nullo perché ritorsivo e, comunque, illegittimo per insussistenza del fatto, assenza di giusta causa e difetto di proporzionalità, domandando all'uopo la tutela ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n.
23/2015; ha domandato altresì la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive a vario titolo pretese (trattenuta illegittima, TFR, competenze di fine rapporto quali ferie non godute, permessi rol) ed all'indennità sostitutiva del preavviso, per complessivi € 2.880,03 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Dedotto di aver lavorato per , in qualità di lavoratore subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato (qualifica di operaio, mansioni di barista, inquadramento nel livello 5° del C.C.N.L.
Turismo Confcommercio), con orario di lavoro a 40 ore settimanali, a partire formalmente dal 21.10.2023
(data di assunzione, seppur la ricorrente abbia lavorato per un periodo senza contratto dal 12.09.2023), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro affinché, previa fissazione di udienza ex art. 415 cp.c., e gli incombenti di rito, voglia così GIUDICARE in via principale 1) accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera dell'11.04.2024 in quanto ritorsivo e per l'effetto, ordinare a , in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannarla a corrispondere, un'indennità commisurata all'importo delle retribuzioni maturate dalla € 1.803,77, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che
2 sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a cinque mensilità, ed al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in subordine 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente posto in essere in assenza di giusta causa e/o giustificato motivo, e comunque in violazione dell'art. 7 L. 300/70 e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento in favore della signora di una indennità risarcitoria pari a 6 mensilità, ovvero Pt_1 compresa tra 1 e 6 mensilità, dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR maturata dalla ricorrente, € 1.803,77, ovvero quella minore o maggior somma che sarà ritenuta in corso di causa;
in ogni caso 3) accertare e dichiarare il diritto della signora al pagamento della somma di € 2.880,03 lordi, ovvero di quell'altra e diversa somma che sarà ritenuta di Pt_1 giustizia, per le ragioni in narrativa, e per l'effetto, 4) condannare , in persona del titolare Controparte_1
e legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.880,03 lordi, ovvero quell'altra
e diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo 6) con vittoria di spese competenze ed onorari;
7) sentenza esecutiva”.
La società convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale, tramite interrogatorio libero della ricorrente e tramite interrogatorio formale del legale rappresentante della società sui fatti di causa, andato deserto senza giustificato motivo.
La causa è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
La ricorrente ha ricevuto in data 03.04.2024 una lettera di contestazione datata 27.03.2024 in cui gli è stato addebitato che: “rileviamo che lei è assente dal lavoro dal 25/3/2024, giorno in cui avrebbe dovuto riprendere il lavoro al termine della malattia chiusa il 23/3/2024, alla data odierna senza la preventiva richiesta e tantomeno la preventiva autorizzazione all'assenza stessa. Le contestiamo ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 300/1970
[…]” (doc. n. 8 ric.).
Alla luce della contestazione formulata, il licenziamento per giusta causa datato 11.04.2024, ricevuto il
15.04.2024 è stato irrogato alla ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni: “la presente per comunicarle che, non avendo ricevuto alcuna giustificazione alla nostra lettera raccomandata di contestazione per assenza ingiustificata dal 25 marzo 2024, da lei ritirata in data 3 aprile 2024, il rapporto di lavoro instaurato con la scrivente in data 21 ottobre 2023 deve intendersi definitivamente risolto, per giusta causa (art. 213 CCNL Turismo Confcommercio – Pubblici
Esercizi Minori), con efficacia dal 3 aprile 2024. Unitamente alle competenze di fine rapporto le verrà corrisposto quanto da lei maturato e non ancora goduto” (doc. n. 10 ric.).
La ricorrente ha contestato i fatti così come ricostruiti dalla convenuta, assumendo che, a seguito di un incidente strale che la vide coinvolta in data 24.12.2023 e di un periodo di malattia, il datore di lavoro avrebbe assunto una condotta volta ad estrometterla dal luogo di lavoro, chiedendo alla collega CP_1 di rassegnare le dimissioni per poter licenziare più facilmente la ricorrente, eliminandola dai Per_1
3 gruppi chat dell'esercizio (v. allegazioni ai capitoli 31 e 33 del ricorso oggetto di interrogatorio formale), omettendo di fornire riscontro ai messaggi chat “whatsapp” inoltratigli dalla ricorrente, che gli chiedeva
“come comportarsi” per il rientro sul luogo di lavoro al termine del periodo di malattia (doc. n. 6 ric.).
In sintesi, la ricorrente assume che nonostante le richieste scritte sulle modalità di ripresa del CP_1 lavoro e dell'orario di lavoro, avrebbe di fatto rifiutato la prestazione di lavoro al termine della malattia del periodo dal 22.01.2024 al 23.03.2024 (documentato dagli estratti dei certificati di malattia prodotti, doc. n. 5 ric.).
La ricorrente in data 28.03.2024 metteva a disposizione la prestazione di lavoro nei confronti del datore di lavoro (doc. n. 7 ric.).
La domanda di impugnazione del licenziamento è fondata, non avendo la convenuta dato dimostrazione del compimento delle condotte ascritte alla ricorrente, che invece ha documentato di aver messo la rispettiva prestazione di lavoro a disposizione del datore.
È documentale, infatti, che in data 24.03.2024 (al termine del periodo di malattia), la ricorrente scriveva Per_ al datore di lavoro: “ciao mi è finita la malattia come mi devo comportare perché ho visto che mi hai tolto anche dal gruppo”; il messaggio veniva “letto” dal destinatario in data 25.03.2024, ore 5:33, senza che venisse fornita risposta (doc. n. 6 ric.).
La ricorrente inoltrava un nuovo messaggio chat “whatsapp” in data 03.04.2024 del seguente tenore: “ciao Per_ non ho ricevuto nessun tuo messaggio ancora con gli orari lavorativi o con il da farsi” (doc. n. 6 cit.). Il seguente messaggio veniva “letto” dal destinatario in data 19.04.2024, alle ore 14:54, senza essere seguito da alcun riscontro.
Seguivano altri messaggi chat “whatsapp” della ricorrente all'indirizzo del datore di lavoro, tutti ricevuti Per_ senza risposta (doc. n. 6 cit.). Ad esempio, in data 09.04.2024 la ricorrente scriveva: “buongiorno ti ho inviato la mia malattia rientro lunedì se puoi gentilmente scrivermi gli orari”. Il seguente messaggio veniva “letto” dal destinatario in data 19.04.2024 alle ore 14:54 senza essere seguito da alcun riscontro.
Tanto è sufficiente per ritenere ampiamente documentato che la ricorrente, persino con la messa in mora del 28.03.2024, ricevuta lo stesso giorno ed anch'essa priva di riscontro, avesse a più riprese manifestato la volontà di riprendere il lavoro presso il Bar di CP_1
L'assenza dal lavoro della ricorrente è giustificata dal rifiuto ingiustificato di di riceverne la CP_1 prestazione.
Pertanto, non può dirsi integrata l'assenza ingiustificata prevista dall'art. 213 comma 5, lett. b) del CCNL di riferimento prodotto in estratto (doc. n. 13 ric.), sia perché l'assenza della ricorrente è giustificata dalla condotta di consapevole inerzia della controparte, sia perché oggetto dell'addebito nella lettera di contestazione sono 3 giorni (25.26.27.03.2024), forieri di una sanzione conservativa, in luogo dei 5 giorni consecutivi richiesti dall'art. 213 cit. del CCNL per la giusta causa del licenziamento.
Si osserva altresì che la lettera di licenziamento contiene un fatto materiale nuovo (“assenza […] dal 25
4 marzo 2024” al 03.04.2024), su cui la ricorrente non è stata in grado di esporre le rispettive difese in sede di procedimento disciplinare, consistente nell'addebitare per la prima volta ulteriori giorni di assenza
“ingiustificata” oltre a quelli oggetto di contestazione (doc. n. 10 ric. cit.). Ciò in spregio del principio di immodificabilità della contestazione disciplinare (v. “in tema di sanzioni disciplinari, sussiste una modifica della contestazione disciplinare solamente ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle già contestate, non quando il datore di lavoro proceda ad un diverso apprezzamento e qualificazione dello stesso fatto”, v. Cass. civ., Sez. lavoro, 15/06/2020, n. 11540 (conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 10/02/2020, n. 3079; conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 25/03/2019, n. 8293;
Cass. civ., Sez. lavoro, 03/12/2004, n. 22752; v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 21/08/2019, n. 21558).
Trattasi di tutta evidenza di una sanzione espulsiva irrogata (anche) per altri giorni di assenza della ricorrente, diversi da quelli oggetto di contestazione. Pertanto, è stata irrogata una sanzione fondata su circostanze di fatto nuove, che non sono un differente apprezzamento o qualificazione di un medesimo fatto materiale.
Tutto ciò chiarito, deve predicarsi l'assenza di giusta causa del recesso, laddove il fatto disciplinare risulta imputabile, invero, alla condotta datoriale.
La ricorrente ha offerto la rispettiva prestazione di lavoro, già al termine del periodo di malattia il
24.03.2024, laddove la reazione del datore di lavoro, con contestazione datata 27.03.2024, ricevuta in data
03.04.2024, è stata quella di avviare un procedimento disciplinare, sfociato nel licenziamento per giusta causa.
Deve dirsi noto che: “un licenziamento è considerato ritorsivo e quindi invalido solo se risulta determinato unicamente da un motivo illecito, risultando la motivazione lecitamente addotta inesistente nel riscontro giudiziale;
per applicare la tutela prevista dall'art. 18, primo comma, L. n. 300/1970, è necessario previamente accertare l'insussistenza della causale formalmente indicata” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 07/08/2024, n. 22354). È anche vero che: “il licenziamento ritorsivo, determinato esclusivamente da un motivo illecito come la rappresaglia contro comportamenti legittimi del lavoratore, è nullo ai sensi dell'art. 1345 c.c. e rende applicabile la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 della legge
n. 300 del 1970. Tale licenziamento può essere dimostrato anche attraverso prove indiziarie e dati statistici […]”(v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 09/08/2024, n. 22614).
Orbene, con la premessa di fondo dell'assenza di giusta causa del recesso di Controparte_1
occorre accertare se sussista il motivo illecito determinante.
[...]
Esso sussiste, perché la condotta datoriale trova origine nelle rivendicazioni della ricorrente in ordine alla ripresa del lavoro, alle modalità del lavoro, così come nei periodi di malattia fruiti a seguito dell'incidente stradale;
ed è da ritenersi comprovato in virtù dell'assenza ingiustificata del datore di lavoro all'interrogatorio formale sui capitoli del ricorso ammessi (art. 232 comma 1 c.p.c.), considerata alla luce del complesso delle risultanze documentali prodotte ed in particolare delle chat “whatsapp” con la ricorrente, dei gruppi “whatsapp” dai quali la ricorrente è stata “estromessa” (cfr. doc. n. 2 ric.), del silenzio
5 serbato da in ordine ai tentativi di contatto prima del giudizio. CP_1
Infatti, il motivo illecito consiste nella circostanza, allegata dalla ricorrente e da ritenersi comprovata alla luce della condotta silente del resistente, sia extra che nel presente giudizio, che intendesse CP_1 licenziare una dipendente che era un costo perché troppo assente per (legittima) malattia e tale da costringerlo a nuove assunzioni (si veda quanto esposto al capitolo 31 del ricorso, da ritenersi ammesso all'esito dell'interrogatorio formale in cui il resistente non è comparso senza motivo).
Dunque, il licenziamento deve essere dichiarato nullo in quanto ritorsivo e la ricorrente, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, deve essere reintegrata nel posto di lavoro in precedenza occupato;
il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente di una indennità per il periodo dal licenziamento alla data della effettiva reintegra, dedotto quanto percepito dalla ricorrente medio tempore, non inferiore a n. 5 mensilità della retribuzione di riferimento, oltre alla condanna alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale.
Con riferimento alle differenze retributive e competenze di fine rapporto, la domanda deve essere integralmente accolta.
Alla luce dei chiarimenti offerti dalla procuratrice della ricorrente all'udienza del 19.12.2024, infatti: a)
l'assenza di giusta causa rende priva di giustificazione la trattenuta per “assenza non retribuita” di € 416,26 nella busta paga del mese di marzo 2024 (doc. n. 4 ric.) e comunque il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha offerto di provare la giustificazione alla medesima;
b) la retribuzione per i giorni di aprile 2024 (1, 2, 3) spetta a fronte della messa in mora del creditore datore di lavoro, che ha rifiutato di fatto la prestazione ma è comunque tenuto al pagamento della retribuzione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 21/04/2020, n. 7977); la ricorrente ha allegato l'inadempimento ed il datore, rimasto contumace, non ha offerto prova di un fatto estintivo o della corresponsione dell'importo di € 178,38; c) le spettanze di fine rapporto risultano dai documenti in atti: la resistente ha dichiarato ad Inps l'imponibile di € 599,00 per il mese di aprile 2024 (doc. n. 12 ric.), importo che corrisponde all'ammontare residuo di ferie e permessi maturati dalla ricorrente e non goduti risultanti dall'ultima busta paga del mese di marzo
2024 (doc. n. 4 ric.); il conteggio di parte è immune da vizi logici, perché considera il residuo ferie non godute di 13,3333, cui sono sommate le ferie da gennaio a marzo 2024, al netto delle 4 ore di ferie godute, per un residuo complessivo di 53,332, corrispondenti ad € 479,39 (importo risultante dalla moltiplicazione del residuo complessivo per la retribuzione oraria); medesimo calcolo per i r.o.l., il cui conteggio appare logico e coerente con i dati dell'ultima busta paga;
d) corretto è il computo del TFR, pari ad € 496,86, effettuato considerando la sommatoria degli imponibili dichiarati dallo stesso datore di lavoro, con la trattenuta illegittima e con la retribuzione non corrisposta dei giorni del mese di aprile 2024, diviso per
13,5 ai sensi dell'art. 2120 comma 1 c.c.; e) deve dirsi spettante l'indennità di mancato preavviso, pari ad
€ 1.189,30, stante l'assenza di giusta causa del recesso del datore, commisurata ai sensi dell'art. 208 del
CCNL di riferimento, in 20 giorni in base all'inquadramento della ricorrente (liv. 5°, doc. n. 3 ric.) ed
6 all'anzianità di servizio (inferiore a 5 anni). deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo complessivo, al lordo, di € 2.880,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In conclusione, il ricorso merita di essere integralmente accolto per i motivi anzidetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza del contumace e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
Al riguardo sono considerati nella liquidazione i seguenti parametri: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara nullo, perché ritorsivo, il licenziamento per giusta causa irrogato alla ricorrente con lettera datata 11.04.2024 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015:
a. ordina a la reintegrazione della ricorrente nel posto di Controparte_1 lavoro in precedenza occupato;
b. condanna a pagare alla ricorrente una indennità Controparte_1 risarcitoria, commisurata alla retribuzione di riferimento (€ 1.803,77) dal giorno del licenziamento sino al giorno della reintegrazione effettiva, dedotto il percepito, comunque non inferiore a 5 mensilità; oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
c. condanna la contumace alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale;
2) condanna a pagare alla ricorrente l'importo lordo di € 2.880,03 Controparte_1 per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.200,00 per competenze professionali, spese generali nella misura del 15% ex art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014 e ss. mod., oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA
7 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
8