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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 485/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r. g. 485 dell'anno 2021, riservata in decisione alla udienza cartolare del 26.11.2024, con concessione di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il
17.02.2025, vertente
TRA
C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione in opposizione a d.i. depositato telematicamente in data 26.01.2021, dall'avv. Gioacchino Abete, unitamente al quale elettivamente domicilia in Sant'Anastasia, alla via
A. D'Auria n. 189;
- OPPONENTE -
e
C.F. e P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 5.05.2021, dall'avv. Marco Pesenti, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo - Avv.ti Renato e Paola CP_2 Controparte_3
Santoro c/o l'Avv. Ciro Laviano con studio in Terzigno (NA), Via Avini n. 74 - Parco De Martino
(Palazzo Rubino).;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a d.i. n. 2218/2020 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024.
Procedimento N. 485/2021 – Sentenza - Pag. 1
Svolgimento del processo.
1. a spiegato tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2218/2020, Parte_1
con il quale questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla lo aveva Controparte_1
condannato a pagare la somma di euro 15.099,11 a titolo di canoni non versati ed interessi di mora relativi al contratto di finanziamento n. 20033541706628 stipulato con la cedente FI S.p.a.
A fondamento della spiegata opposizione, il debitore ingiunto ha eccepito il difetto di legittimazione
CP ad agire da parte di , in assenza della prova del contratto di cessione del credito e della relativa notifica. Ha inoltre contestato l'ammontare della pretesa creditoria essendo la stessa pari alla minor somma euro 12.335,43 e l'usurarietà del tasso di mora applicato.
CP
2. Ha resistito all'opposizione (d'ora in poi per brevità “ ”), contestando Controparte_1
estensivamente la fondatezza dell'avversa opposizione ed insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto, con conseguente conferma del titolo monitorio, o in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 15.099,11 o di quella diversa risultante dall'istruttoria, oltre i successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso legale sul solo capitale, con il favore delle spese di lite.
3. Denegata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., espletata vanamente la procedura di mediazione obbligatoria, assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 26 novembre 2024, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9.09.2024), è stata riservata a sentenza con assegnazione del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
1.1. Mette conto evidenziare, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito
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travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.2. Alla luce di tale premessa sistematica, deve ritenersi che, vertendosi in tema di contratti di finanziamento, la società opposta – attrice in senso sostanziale abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente (cfr. da ultimo Cass. 2 gennaio 2023, n. 21), mediante la produzione in giudizio (fin dalla fase monitoria) di copia del contratto di finanziamento contenente la puntuale indicazione delle condizioni economiche, dei costi e dei tassi di interesse applicati ed il piano di rimborso rateale sottoscritto dall'odierno opponente, della prova dell'effettiva erogazione del credito (evincibile dal parziale rimborso del prestito) e, ad abundantiam, dell'estratto del rapporto.
Del resto, tali circostanze, come quella dell'inadempimento addebitato al soggetto beneficiario del finanziamento, costituiscono fatti pacifici, in quanto in alcun modo contestati.
1.3 Ed invero, l'ingiunto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della opposta.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Preme, al riguardo, innanzitutto operare la necessaria distinzione tra la legittimazione processuale e la titolarità sostanziale.
Sul punto, nel richiamare la Suprema Corte, si evidenzia che la legittimazione ad agire si inquadra
“nella cornice del diritto all'azione” e consente di individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio che, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto, assumendo di esserne titolare. Al fine di individuare o meno la sussistenza della legittimazione ad agire occorre prendere in considerazione la domanda nella quale l'attore deve dichiarare di essere il titolare del diritto fatto valere. Inoltre, attenendo la stessa al contraddittorio processuale, al pari della regolare costituzione delle parti, deve essere verificata d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo.
Dalla legittimazione ad agire va tenuta distinta la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo;
difatti, mentre la legittimazione mancherà tutte le volte in cui dalla prospettazione della stessa
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domanda emerga che l'attore non è il titolare del diritto fatto valere in giudizio, la titolarità della posizione sostanziale attiene al merito della causa, dunque alla fondatezza della domanda e, di conseguenza, è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e provare (Cass. civ. Sez. Unite 16/02/2016 n. 2951).
Ebbene dal tenore del ricorso monitorio e della comparsa di costituzione depositata in sede di opposizione emerge la piena legittimazione attiva della società opposta, essendosi la stessa sempre prospettata titolare del credito, in forza della richiamata cessione.
CP
ha poi anche dimostrato la piena titolarità del credito per il recupero del quale ha agito in monitorio, avendo prodotto fin dalla fase monitoria il contratto integrale di cessione del credito stipulato con il quale FI ha ceduto il credito in oggetto a , che a sua volta lo Parte_2
CP ha ceduto a in data 5.12.2019 (già da solo certamente sufficiente a provare l'avvenuta cessione, costituendone la prova regina), la raccomandata perfezionatasi per compiuta giacenza in data
29.02.2020 a mezzo della quale è stata notificata al debitore l'avvenuta cessione, ed in sede di costituzione nel presente giudizio l'elenco dei crediti inclusi nella cessione, tra i quali risulta CP_4 quello qui in contestazione, e l'estratto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessione dei crediti in blocco.
La prova dell'avvenuta comunicazione della cessione al debitore vale a svuotare di consistenza le doglianze mosse al riguardo dall'opponente.
Ad ogni buon conto preme osservare, che ai fini del perfezionamento del contratto di cessione è sufficiente l'incontro delle volontà del cedente e del cessionario e che la notifica al debitore ceduto è richiesta ai soli fini dell'opponibilità allo stesso dell'avvenuta cessione. In mancanza di comunicazione e/o notificazione l'accordo di cessione è valido ed efficace con l'unica conseguenza che non può essere opposto al debitore ceduto che dovrà assolvere il suo debito in favore del cedente e non del cessionario.
A ciò aggiungasi, che risulta ormai pacifico in giurisprudenza il principio in forza del quale la notificazione della cessione del credito è un atto a forma libera ed in quanto tale può concretarsi in qualsivoglia atto purché idoneo a porre il debitore a conoscenza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, esperibile anche successivamente, nel corso del giudizio (Cass. civ., ordinanza 13 maggio 2021, n. 12734; Cass. civ. 28 gennaio 2014 n. 1770; Cass. civ. 18 ottobre 2005,
n. 20143).
1.4. Del tutto generiche sono poi le contestazioni relative al quantum della pretesa creditoria, dal momento che a fronte della produzione fin dalla fase monitoria della documentazione contrattuale contenente l'analitica indicazione delle condizioni economiche applicate, l'opponente non ha neppure
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dedotto quali sarebbero quelle illegittime ed in che misura essendosi limitato ad affermare apoditticamente che il credito sarebbe pari ad euro 12.335,43 e non ad euro 15.099,11.
1.5. Infine, infondata è la paventata usurarietà dei tassi di interesse moratori applicati.
L'eccezione difetta di specificità, avendo la parte opponente mancato di indicare quale fosse il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto ed in che misura sarebbe stato travalicato ed omesso, come era suo onere, di produrre in giudizio i decreti ministeriali di riferimento.
Tale considerazione ha fondato l'implicito rigetto della sollecitata CTU contabile.
Ed infatti, alla genericità o al difetto delle contestazioni addotte da parte attrice non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare, si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova, comporta che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass Sez Unite S. 19597 del 18.09.2020).
In sostanza, la parte che deduca l'illegittimità dell'applicazione degli interessi passivi, nonché
l'illegittima capitalizzazione degli interessi maturati, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata ritenuta sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile
(Cassa. Sez 6, ord 2311 del 30.01.2018).
La contestazione, dunque, non può essere generica, né ovviamente fondata su criteri errati in diritto, ed in mancanza di idonea contestazione non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
CP Del resto, a fronte delle specifiche deduzioni articolate da nella comparsa di costituzione in ordine alla mancata configurabilità nel caso di specie dell'usura degli interessi moratori applicati, nulla ha ritenuto di controdedurre il debitore, che non ha neppure depositato la prima memoria istruttoria.
1.6. In definitiva, dunque, per il complesso delle considerazioni che precedono, l'opposizione non può che essere rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
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2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con la precisazione che ci si discosta dalla notula spese stesa in calce alla comparsa conclusionale redatta dal patrono della parte opposta vittoriosa, ritenendo congrua – in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta – l'applicazione dei parametri minimi previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione di riferimento (compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00) dal D.M.
55/2014, come aggiornato al succ. D.M. 147/2022,
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2218/2020, emesso da questo Tribunale in data 6.12.2020 (all'esito del procedimento n.r.g. 5182/2020) e notificato il 15.12.2020, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna a rifondere nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per quella istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA
e IVA se dovuta come per legge.
Nola, 20.02.2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
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