Ordinanza cautelare 4 novembre 2021
Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/09/2022, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01438/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01412/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Antonio Muschio Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, adottato in data 07.06.2021 e notificato il 29.06.2021, con il quale il Prefetto di Taranto ha decretato di respingere l'istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola presentata il 14.06.2019 dal sig. -OMISSIS-;
- ove fosse ritenuto autonomo e lesivo, del preavviso di rigetto emesso ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990;
- di ogni atto pregresso, presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to D. Muschio Schiavone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente - imprenditore con rilevante volume d’affari e patrimonio immobiliare in -OMISSIS- - impugna, con ricorso notificato il 27/09/2021 e depositato in giudizio il 20/10/2021, il provvedimento del 07.06.2021 e notificato il 29.06.2021, con il quale il Prefetto di Taranto ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola presentata il 14.06.2019, il preavviso di diniego emesso ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 e ogni atto pregresso, presupposto, connesso e conseguenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. NONCHÉ DEGLI ARTT. 3 E SS. DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER CARENZA DI ISTRUTTORIA). IRRAGIONEVOLEZZA. ILLOGICITÀ.
CONTRADDITTORIETÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. MOTIVAZIONE CARENTE, CONTRADDITTORIA, APODITTICA, APPARENTE. ISTRUTTORIA CARENTE E/O DEFICITARIA.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11, 42 E 42 DEL R.D. 28.6.1931, N. 733 E DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7.8.1990, N. 241- ECCESSO DI POTERE - CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA- ILLOGICITÀ MANIFESTA- PERPLESSITÀ.
Il 21/10/2021, si sono costituite in giudizio, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, le Amministrazioni intimate, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Ad esito della Camera di Consiglio del 03/11/2021, con ordinanza cautelare n. 623 del 04/11/2021, questa Sezione ha accolto, nei sensi di cui alla motivazione di seguito riportata, l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, sospeso l’efficacia del provvedimento prefettizio impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A., fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21/06/2022: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris, sotto il profilo del dedotto difetto di adeguata motivazione dell’impugnato provvedimento prefettizio, in quanto, anche se il rinnovo precedentemente concesso, (a detta di parte ricorrente) per circa un ventennio, non è preclusivo di una nuova valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza in senso ostativo e anche se, in base a giurisprudenza ormai pacifica condivisa anche di questo Tribunale, il rilevante volume di affari e il maneggio di ingenti somme di denaro in relazione all’attività imprenditoriale svolta non è decisivo ai fini della prova del "dimostrato bisogno" dell'arma di cui all'art. 42 T.U.L.P.S. n. 773/1931, nel caso di specie, non si comprendono - allo stato - le ragioni concrete ostative al richiesto rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale a fronte delle plurime ragioni di rischio per l’incolumità personale analiticamente evidenziate dal ricorrente nelle osservazioni presentate in sede procedimentale, con particolare riferimento alle rappresentate minacce di morte ricevute negli ultimi anni mediante invio di busta con proiettile (con indagini asseritamente in corso dei C.C. di -OMISSIS-) e ai due incendi dolosi asseritamente subiti dal ricorrente come imprenditore (oltre alle rappresentate circostanze relative al possesso di residenze invernale ed estiva in zona isolata, alla titolarità di deposito pirotecnico in zona isolata, al recente acquisto di beni immobili di debitori espropriati all’asta e alla recente percezione di una ingente somma di denaro a titolo risarcitorio).
Rilevato, altresì, che non sono state depositate in giudizio dalla parte resistente le note della Questura di Taranto del 09/11/2019 e del 10/06/2020 richiamate nel provvedimento prefettizio impugnato e che l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce non ha depositato scritti difensivi, né è comparsa alla Camera di Consiglio del 03/11/2021 per svolgere oralmente le proprie difese.
Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare di parte ricorrente - allo stato - debba essere accolta per difetto di adeguata motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A..
Ritenuto, altresì, sussistente, sul piano del periculum in mora, il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dal ricorrente. ”
A seguito della predetta ordinanza cautelare n. 623 del 04/11/202, l’Avvocatura distrettuale dello Stato non ha depositato scritti difensivi, né è comparsa alla udienza pubblica del 21/06/2022 per svolgere oralmente le proprie difese.
Nella pubblica udienza del 21/06/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A..
2.1. - Il Tribunale ritiene condivisibile e assorbente la principale censura, formulata sia con il primo che con il secondo motivo di gravame, incentrata sul difetto di adeguata motivazione dell’impugnato provvedimento prefettizio di diniego, come rilevato con ordinanza cautelare n. 623 del 04/11/2021, rimasta inoppugnata, alla quale non hanno fatto seguito scritti difensivi né difese orali in udienza delle Amministrazioni resistenti.
Osserva infatti il Tribunale che, anche se, in base a giurisprudenza ormai pacifica condivisa anche da questa Sezione (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 15/06/2020, n. 610), il rinnovo della licenza di porto di pistola precedentemente concesso (a detta di parte ricorrente, per circa un ventennio) non è preclusivo di una nuova valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza in senso ostativo e il rilevante volume di affari e il maneggio di ingenti somme di denaro in relazione all’attività imprenditoriale svolta non è decisivo ai fini della prova del "dimostrato bisogno" dell'arma di cui all'art. 42 T.U.L.P.S. n. 773/1931, nel caso di specie, non si comprendono - allo stato - le ragioni concrete ostative al richiesto rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale a fronte delle plurime ragioni di rischio per l’incolumità personale analiticamente evidenziate dal ricorrente nelle osservazioni presentate in sede procedimentale, con particolare riferimento alle rappresentate minacce di morte ricevute negli ultimi anni mediante invio di busta con proiettile (con indagini asseritamente in corso dei C.C. di -OMISSIS-) e ai due incendi dolosi asseritamente subiti dal ricorrente come imprenditore (oltre alle rappresentate circostanze relative al possesso di residenze invernale ed estiva in zona isolata, alla titolarità di deposito pirotecnico in zona isolata, al recente acquisto di beni immobili di debitori espropriati all’asta e alla recente percezione di una ingente somma di denaro a titolo risarcitorio).
Infatti, il provvedimento prefettizio impugnato si basa (esclusivamente) sui seguenti (generici e insufficienti) motivi di seguito riportati: “ RILEVATO, dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti effettuati, che non sono emerse condizioni di pericolo ricollegabili all'attività svolta, né le motivazioni fornite dal sig. … sono apparse sufficientemente valide a comprovare il "dimostrato bisogno" di andare armata;
RILEVATO, altresì, che e stata effettuata la comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90;
LETTE le controdeduzioni con le quali il richiedente, per il tramite del proprio legale Avv. Donato Antonio MUSCHIO SCHIAVONE, nel ribadire le motivazioni addotte nell'istanza, non fornisce alcun ulteriore elemento utile ad avvalorare la propria tesi;
RITENUTO, conclusivamente, che i timori paventati dall'istante risultano generici e non tali da giustificare la sussistenza del dimostrato bisogno di circolare armata in relazione all'attività attualmente esercitata, non essendo emersi, allo stato, concreti riscontri di esposizione a rischio per la incolumità propria o dei familiari;
VISTI i pareri espressi al riguardo dalla Questura di Taranto con le note di categ. 6G- Div. P.A.S . in data 09.11.2019 e in data 10.06.2020;
RITENUTO conclusivamente di respingere l'istanza per insussistenza e comunque non dimostrato bisogno di circolare armato di pistola ”, mentre le note della Questura di Taranto del 09/11/2019 e del 10/06/2020, richiamate nello stesso provvedimento impugnato, non sono state (ingiustificatamente) depositate in giudizio dalla parte resistente.
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve, pertanto, essere accolto per difetto di adeguata motivazione e, per l’effetto, va disposto l’annullamento (in tal senso) del provvedimento prefettizio impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A..
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno, quindi, poste a carico delle parti resistenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per difetto di adeguata motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento prefettizio impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A..
Condanna le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.