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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1061/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1061/2021 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PIERGIOVANNI MORI e dell'Avv. LUCA CIASULLO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. MARCO SANTINI;
P.IVA_1
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 336/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 4.5.2021.
CONCLUSIONI
In data 20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto:
- accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta dal legale rappresentante della società cooperativa in bonis sul verbale di consegna dell'alloggio del 02.10.2007 (doc. 3 dell'atto di
pagina 1 di 22 citazione introduttivo) e, conseguentemente, dichiarare l'avvenuto trasferimento in favore dell'attrice della proprietà dell'unità immobiliare di cui è causa e di seguito meglio descritta;
- in via subordinata, emettere sentenza ai sensi e per gli effetti indicati dall'art. 2932 c.c. che tenga luogo dell'atto di assegnazione definitiva non concluso e disponga il trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare di cui è causa in favore dell'attrice, in esecuzione dell'obbligo assunto dalla società cooperativa in bonis risultante dai documenti prodotti, tutti opponibili alla curatela fallimentare, e in specie dalla domanda di ammissione a socio del 19.01.2006 e dal piano dei versamenti ad esso allegato sotto la lett. “c” (doc. 2 e 4 dell'atto di citazione introduttivo), nonché dal detto verbale di consegna dell'alloggio del 02.10.2007, con declaratoria, in ogni caso, dell'obbligo di cancellazione della ipoteca iscritta oppure, in via subordinata, della adozione dei provvedimenti ex lege diretti al frazionamento dell'ipoteca iscritta sul bene dedotto in giudizio a cura di designando notaio.
Con ordine, in ogni caso, all'Agenzia del Territorio competente di eseguire le trascrizioni e le annotazioni previste dalla legge.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado e non ammessi.
Col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con condanna alla restituzione di quanto già versato alla controparte a fronte delle spese liquidate giudizialmente in primo grado.
Per la parte appellata: rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 336/2021 pubblicata il 4.5.2021, ha così deciso:
1) dichiara inammissibili nei confronti del Controparte_2
le domande formulate da ai punti a) e b)
[...] Parte_1 delle note scritte di udienza del 13/01/2021, precedute dalle parole «previa in ogni caso di:»;
2) rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...] di accertamento Controparte_2 dell'avvenuto trasferimento della proprietà in capo all'attrice del bene immobile posto in
Prato, via Bologna n. 66/15, rappresentato al NCEU del Comune di Prato al foglio 37, particella 433, sub. 2, cat. A/2, classe 4 quanto all'abitazione e al foglio 37, particella 433, sub. 66, cat. C/6 quanto all'autorimessa;
3) dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 di Controparte_2 accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal legale rappresentante di pagina 2 di 22 sul verbale di consegna dell'alloggio a Controparte_2 del 2/10/2017; Persona_1
4) rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 2932 c.c., Controparte_2 ai fini dell'esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento all'attrice della proprietà dell'immobile posto in Prato, via Bologna n. 66/15, rappresentato al NCEU del Comune di
Prato al foglio 37, particella 433, sub. 2, cat. A/2, classe 4 quanto all'abitazione e al foglio 37, particella 433, sub. 66, cat. C/6 quanto all'autorimessa;
5) dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e di Controparte_3 [...]
Controparte_4
6) dichiara le spese processuali compensate per metà tra e il Parte_1 [...]
e condanna l'attrice a Controparte_2 pagare al la restante metà, che liquida in € 3.369,00 per compensi professionali, CP_2 oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei compensi, CPA e IVA come per legge;
7) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra e Parte_1 [...]
e Controparte_3 [...]
Controparte_4
1.1 aveva convenuto in giudizio, con atto di citazione notificato il Parte_1
29.7.2014, la (e altri soggetti, che si possono omettere, Controparte_1 essendo quei rapporti processuali, scindibili, definiti e non più oggetto di causa), sostenendo d'essere socia, in quanto erede del padre (che era socio dal 19.1.2006; e che Persona_1 era deceduto il 21.2.2010), il quale aveva prenotato un alloggio destinato a civile abitazione facente parte del complesso condominiale sito in Prato, via Bologna 66/15, composto da 3 vani, oltre servizi igienici e terrazzo, nonché resede ad esso antistante e autorimessa situata al piano secondo interrato, e aveva poi versato per intero il corrispettivo concordato di €
385.900,00, nonché ricevuto il possesso esclusivo del bene.
In particolare, la cooperativa aveva sottoscritto un documento datato 2.10.2007, prodotto al n. 3, nel quale aveva confermato la prenotazione e l'assegnazione a Per_1 della unità immobiliare ivi descritta, anche mediante planimetria catastale allegata;
e
[...] aveva anche confermato l'avvenuta riscossione dell'intero prezzo, immettendo il socio Pt_1 pagina 3 di 22 nel possesso del bene.
La aveva dunque chiesto che il Tribunale, accertata l'autenticità delle firme del Pt_1 verbale di consegna dell'alloggio datato 2.10.2007, accertasse che esso aveva trasferito la proprietà dell'immobile al socio;
in subordine, che pronunciasse sentenza ex art. 2932 c.c.-
1.2 La si era costituita per resistere, eccependo, per Controparte_1 quanto ancora interessi, che l'attrice aveva depositato un mero verbale di consegna, che, a tacer d'altro, non avrebbe potuto equivalere al contratto definitivo di assegnazione.
La insomma, pretendeva di trarre dal verbale di immissione nel possesso la prova Pt_1 di un contratto traslativo della proprietà di un immobile, prova presuntiva inibita dall'art. 1350 c.c.-
Aveva anche eccepito che in base al Regolamento della cooperativa, l'assegnazione sarebbe dovuta avvenire mediante rogito notarile.
Quanto all'azione ex art. 2932 c.c., aveva negato qualsiasi proprio inadempimento, perché i soci della cooperativa all'assemblea del 9.7.2013 (alla quale la era stata Pt_1 ritualmente convocata con comunicazione n. 171 del 20.6.2013), aveva deliberato di differire le assegnazioni a momento successivo all'approvazione di un accordo con istituiti bancarî nei confronti dei quali la società era esposta.
1.3 Nel corso del giudizio, la cooperativa era fallita e la dopo l'interruzione Pt_1
(30.6.2020), aveva riassunto la causa nei confronti del , il quale, costituitosi, aveva CP_2 eccepito preliminarmente la tardività della riassunzione nei suoi confronti e, nel merito, aveva comunque richiamato e fatto proprie le difese ed eccezioni della società in bonis, eccependo anche l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti ai sensi degli artt. 53 e 93 l.f.-
1.4 Nella comparsa conclusionale, la aveva richiamato, per la prima volta, la Pt_1 disciplina di cui al R.D. n. 1165/1938 (artt. 52, 53 e 229), in base alla quale, con la stipulazione del mutuo individuale e perciò, a maggior ragione, con il pagamento dell'intero corrispettivo concordato senza mutuo, si produrrebbe ex lege l'acquisto irrevocabile del diritto di proprietà dell'alloggio in capo al socio, come nel caso all'esame.
1.5 Il Tribunale ha disatteso le sue domande contro il fallimento.
1.5.a Ha disatteso l'eccezione di decadenza dell'attrice dalla riassunzione, in quanto, a quei fini, era stato sufficiente il deposito tempestivo del ricorso.
pagina 4 di 22
1.5.b Ha dichiarato inammissibili le domande nuove introdotte dalla el precisare Pt_1 le conclusioni (per l'udienza del 27.1.2021, come da note di udienza del 13.1.2021), relative alla declaratoria di opponibilità al dell'atto di prenotazione di alloggio del 19.1.2006 e CP_2 dell'atto di assegnazione e consegna e di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile, trattandosi di pretese non formulate prima, neppure nel ricorso in riassunzione.
1.5.c Quanto alla domanda principale, il primo giudice ha osservato che il Verbale di consegna di alloggio datata 2.10.2007, pacificamente sottoscritto dalla cooperativa, non costituiva un contratto traslativo del bene;
e che era impossibile trarne la prova presuntiva dell'avvenuto trasferimento, dal momento che a ciò ostava l'art. 1350 c.c.-
Per conseguenza, ha dichiarato inammissibile la domanda intesa all'accertamento della autenticità delle firme.
1.5.d La tesi incentrata sul R.D. 1165/1938, oltre a essere tardivamente introdotto in causa, era infondata, perché quella legislazione speciale in tema di edilizia economia e popolare non si applicava alla presente fattispecie.
1.5.e Neppure la subordinata domanda ex art. 2932 c.c. era accoglibile, dal momento che (sent., pag. 13): non vi è prova di un atto che abbia gli effetti di un contratto preliminare di compravendita, ossia di un atto di prenotazione di alloggio, avente per oggetto proprio
l'unità immobiliare e il posto auto descritti nelle planimetrie catastali allegate al verbale di consegna di alloggio del 2/10/2017 e identificati anche catastalmente nella citazione, posti in
Prato, via Bologna n. 66/15. Quest'ultimo documento, nel quale si fa menzione della precedente prenotazione «dell'alloggio n. 4», non ha la natura di atto di prenotazione suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., trattandosi, come indica il titolo, di un verbale in cui si dà atto, tra l'altro, dell'immissione di Persona_1 nel possesso dell'immobile, regolando, per certi profili, i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla consegna delle chiavi.
La circostanza che nel verbale di consegna del 2/10/2017 il ia qualificato come Pt_1 prenotatario, non sopperisce alla mancata produzione in giudizio di un atto di prenotazione perché anche per quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1351 c.c., è prevista la forma scritta a pena di nullità.
Per la medesima ragione non opera il principio di non contestazione, invocato
pagina 5 di 22 dall'attrice nella memoria di replica, per il fatto che nel costituirsi in giudizio, non CP_2 ebbe a contestare l'esistenza di un atto di prenotazione relativo al bene oggetto di causa. Ed infatti, secondo un condivisibile e consolidato orientamento della Corte di legittimità, il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. da ultimo Cass., n. 25999 del 17/10/2018).
Tale onere formale non può dirsi assolto con la produzione in giudizio, da parte della
Cooperativa in bonis, dei due atti di prenotazione datati 19/01/2006 (doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della convenuta), non soltanto perché l'attrice ha espressamente dichiarato di non riconoscere la firma apposta dal padre su tali atti (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di pagina 2), talché alla stessa è inibito Pt_1 avvalersi di quei documenti nelle difese successive;
ma in quanto quegli atti di prenotazione, ai quali non sono allegate planimetrie catastali, non fanno riferimento all'alloggio n. 4, indicato nel verbale di consegna del 2/10/2007, oggetto delle domande di parte attrice: il primo atto di prenotazione riguarda, infatti, l'alloggio n. 3 e il box n. 4, mentre il secondo menziona l'alloggio n. 2 e il box n. 3.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la
[...]
(di seguito anche appellata) Controparte_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “ERRONEA DICHIARAZIONE DI DECADENZA CON RIFERIMENTO ALLE
DOMANDE ASSERITAMENTE NUOVE PROPOSTE NEI CONFRONTI DELLA
” Controparte_5
L'appellante, in primo luogo, sostiene che laddove il primo giudice, al punto 1 del pagina 6 di 22 dispositivo, ha dichiarato “inammissibili nei confronti del
[...]
le domande formulate da Controparte_2 Parte_1 ai punti a) e b) delle note scritte di udienza del 13/01/2021, precedute dalle parole
[...]
«previa in ogni caso di:»”, è incorso in un errore, perché ella, nel chiedere che si accertasse l'opponibilità al fallimento dell'atto di prenotazione di alloggio del 19.1.2006, aveva fatto riferimento al proprio documento n. 4, datato 19.1.2006, denominato Piano di versamenti e contenente l'attestazione del corrispettivo pagato e la esatta identificazione dell'alloggio; e non già il documento, cui evidentemente si riferiva il Tribunale, costituito dall'atto di prenotazione con allegati (prodotti dalla in bonis con la seconda memoria di trattazione del CP_2
26.02.2016); documenti, peraltro, che la aveva disconosciuto e che lo stesso Tribunale Pt_1 aveva considerato non utilizzabili.
2.2 “ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE DI ACCERTAMENTO
DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA'.”
L'appellante, poi, ripropone la sua domanda principale, lamentando che:
2.2.a Il giudice poteva senz'altro rilevare la mancanza di forma scritta ex art. 1350 c.c., ma avrebbe dovuto necessariamente, a tal fine, concedere un termine ex art. 101 co. 2^ c.c., così che, non avendolo fatto, aveva dato luogo a una nullità della sentenza.
2.2.b Peraltro, la scrittura privata del 2.10.2007, integrata dall'altra scrittura denominata Piano dei versamenti, «[…] è pienamente idonea a costituire prova scritta ad substantiam dell'invocato trasferimento del diritto di proprietà fra le parti […]» (appello, pag. 11).
Infatti, erano ivi documentati tutti gli elementi essenziali del negozio (consenso, oggetto, prezzo); inoltre, la volontà comune di trasferimento era chiaramente espressa e confermata da una interpretazione letterale e logica del contratto.
Invero, le parti avevano convenuto la trasmissione del possesso e il passaggio dei rischi connessi al diritto di proprietà; e le condotte successive – oggetto anche di prova orale, erroneamente non ammessa dal Tribunale, come da successivo quinto motivo – confermavano l'interpretazione in termini di immediato passaggio di proprietà.
2.2.c Le norme del R.D. 1165/1938 (artt. 52, 53 e 229) si applicavano, perché – ciò di cui il primo giudice non aveva tenuto conto – così disponeva lo Statuto della cooperativa.
2.3 “ERRONEA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI
pagina 7 di 22 ACCERTAMENTO DI AUTENTICITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA COOPERATIVA APPOSTA IN CALCE AL VERBALE DI
CONSEGNA 02.10.2007.”
Scrive la parte (appello, pagg. 13-14): «[…] Il Giudice di prime cure ha erroneamente ravvisato l'inammissibilità della domanda di verificazione (a p. 13, punto 5, della sentenza).
La pretesa carenza di interesse di questa domanda integra evidente violazione di legge, giacché, come è noto, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sorge da un diritto semplicemente affermato e, certamente, non da un diritto sussistente, altrimenti la causa sarebbe già finita!!! (cfr. tutta la dottrina e tutta la giurisprudenza: vedi per esempio, MANDRIOLI,
Diritto Processuale civile, vol. I, Torino, 2009, p. 58, 1° cpv.; Cass. S.U. n. 9934 del
15.05.2015) […]».
2.4 “ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA SUBORDINATA EX ART. 2932 C.C.”
Viene riproposta anche la subordinata domanda ex art. 2932 c.c.-
Il verbale di consegna del 2.10.2007, quand'anche non costituente esso stesso l'atto traslativo, era, per la sua completezza di dati, idoneo a costituire una promessa di alienazione;
a tacere che si doveva considerare anche gli altri atti prodotti.
2.5 “ERRONEO RIGETTO DELLA PROVA PER TESTI RICHIESTE.”
L'appellante, in via istruttoria, critica il rigetto dell'ammissione delle prove per testi articolate nella sua 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., che ripropone.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, la Controparte_1
, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità
[...] dell'appello ex art. 342 c.c.; e, comunque, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza del 5.10.2022, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando pagina 8 di 22 i termini dell'art. 190 c.p.c., ma, con decreto del Presidente di sezione del 23/24.5.2023, la causa è stata rimessa sul ruolo, poiché il collegio, che non aveva ancora deliberato, non poteva più formarsi, perché la sua presidente era stata nominata membro di Commissione per il concorso in magistratura.
La causa è stata quindi nuovamente trattenuta in decisione in data 20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Occorre esaminare dapprima il secondo e il quinto motivo, fra sé connessi, che sono infondati.
5.1 Merita innanzitutto dare conto di quei documenti che la a allegato all'atto di Pt_1 citazione introduttivo e sui quali, in sostanza, si controverte.
5.1.a Il documento n. 2, indicato nell'indice atti in calce all'atto di citazione come
“Domanda di ammissione del 19.01.2006”, è una scrittura privata che contiene la richiesta rivolta da al Consiglio di Amministrazione della cooperativa di Persona_1 CP_2 diventarne socio.
Essa reca la sola firma dell'istante, mentre la parte prestampata destinata a registrare l'accettazione del CdA non è riempita.
5.1.b Il documento n. 3, indicato nell'indice atti in calce all'atto di citazione, come
“Verbale di consegna dell'alloggio”, è una scrittura privata intitolata “Verbale di consegna di alloggio”, datata 2.10.2007 e compilata su fogli che contengono molte parti prestampate, talora intercalate da spazi in bianco per l'eventuale inserimento di contenuti manoscritti.
5.1.b.i Essa si apre dando atto della presenza di tale in rappresentanza della Per_2 cooperativa e di tale in rappresentanza di TI & AN, appaltatrice dei lavori Per_3 di costruzione degli alloggi.
5.1.b.ii Indi, prosegue, per quanto interessi: pagina 9 di 22 I convenuti premettono e danno atto:
a) che il Signor di seguito anche più brevemente denominato Assegnatario, è Pt_1 prenotatario dell'alloggio n° 4 N posto nel complesso immobiliare in oggetto facente parte dell'intervento edilizio sopramenzionato realizzato con la tipologia di assegnazione a proprietà divisa;
b) che l'appartamento sopra indicato ed i relativi vani accessori sono quelli prenotati dal comparente Assegnatario;
c) che le planimetrie di progetto relative all'intervento edilizio nel suo complesso ed all'unita immobiliare prenotata dall'Assegnatario si intendono parte integrante del presente verbale;
d) che è possibile procedere alla consegna dell'appartamento prenotato pur essendo in corso di esecuzione alcuni lavori complementari.
e) che l' non ha ancora completato i lavori di allacciamento e, pertanto, sarà CP_6 possibile effettuare la richiesta per l'elettricità quando tali lavori saranno terminati;
f) che non è stato ancora depositato il certificato di abitabilità;
g) che l'Assegnatario ha richiesto la consegna dell'appartamento e degli altri vani prenotati al fine di soddisfare le proprie inderogabili esigenze;
h) che l'Assegnatario medesimo si trova soggetto a inevitabili disagi fino a quando
l'Impresa Appaltatrice non avrà ultimato i lavori di propria competenza e con manleva allo stesso per eventuali danni che venissero arrecati alle parti esterne e/o interne del fabbricato;
i) che la consegna dell'appartamento in oggetto è finalizzata esclusivamente per permettere al socio di poter effettuare il trasloco e le altre operazioni private relative all'appartamento. Per tale motivo la data di presa in possesso dell'appartamento, valida anche ai fini fiscali e legali, verrà accertata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa suddetta e successivamente il Presidente della Cooperativa provvederà alla Comunicazione alla Questura ex L. del 18/5/1978 entro i termini di legge;
l) che l'Assegnatario sopra costituito, edotto anche dei rischi connessi con la permanenza del cantiere assume a proprio carico ogni responsabilità, nessuna esclusa,
pagina 10 di 22 comunque connessa e/o derivante dalla custodia, dall'utilizzo dei vani consegnati e di quanto in essi depositato.
Tutto ciò premesso
a) L'assegnatario dichiara che presa visione dell'immobile per un tempo sufficiente allo scopo ha potuto verificare la soluzione di tutte le problematiche segnalate nel verbale di preconsegna avvenuta in data ______ redatto e sottoscritto in pari data ad eccezione di quanto qui di seguito segnalato:
[segue spazio per eventuali integrazioni, che è lasciato in bianco]
b) I sottoscritti, nelle rispettive loro qualità come più sopra precisato, con la sottoscrizione del presente verbale procedono alle operazioni di consegna all'interessato, che accetta, delle unità immobiliari sopra descritte;
il sottoscritto Assegnatario, con la firma del presente verbale, dichiara:
- di avere ritirate le chiavi della unità immobiliare consegnata,
- di assumersi ogni responsabilità, nessuna esclusa, e di sollevare da ogni responsabilità la e l anche per quanto precisato in CP_2 Controparte_7 premessa in merito alla sicurezza nell'accesso alloggio, alla permanenza del cantiere e ad eventuali danni comunque connessi e/o derivanti dalla custodia, dall'utilizzo dei vani consegnati e di quanto in essi depositato;
- di essere a conoscenza che le seguenti spese sono a proprio carico e che quindi si rende disponibile al pagamento secondo le modalità indicate dalla Cooperativa:
-Le spese per l'assegnazione definitiva dell'alloggio;
-Il conguaglio dell'Iva sul prezzo di assegnazione dell'alloggio;
-Le spese di gestione della Cooperativa
- che il prefinanziamento richiesto dal socio maturerà interessi fino alla stipula del frazionamento del mutuo e quindi eventuali conguagli con i soci saranno stimati in quel momento;
- di essere a conoscenza che sull'unità immobiliare consegnata così come su tutta la proprietà della cooperativa grava un'ipoteca a favore di che sarà Parte_2 cancellata al momento della stipula dei singoli mutui individuali che consentiranno la chiusura del finanziamento fondiario su c/c attualmente esistente;
pagina 11 di 22 - di essere a conoscenza che rimanendo la proprietà dell'alloggio alla Cooperativa fino all'atto di assegnazione non potrà eseguire nessun lavoro nell'alloggio o negli spazi comuni senza la preventiva autorizzazione della Cooperative;
- di avere ritirato copia della planimetria catastale e relative visure;
- di avere ritirato la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ed idrotermosanitario;
L'assegnatario richiede che a far data da oggi ogni comunicazione da parte della
Cooperativa siano inviate al seguente indirizzo,
________________________________ salvo modifiche dello stesso che saranno comunicate alla Cooperativa a sua esclusiva cura.
I firmatari si danno reciprocamente atto che le garanzie di legge relative all'immobile preso in consegna decorrono dalla data di sottoscrizione del presente verbale.
5.1.b.iii Seguono le firme dell'assegnatario, del rappresentante dell'appaltatore e del rappresentante della cooperativa.
5.1.b.iv Il documento prodotto – che è stato fornito alla Corte mediante digitalizzazione di un originale cartaceo, inserito assieme agli altri 4 documenti in un unico file *.pdf di complessive 17 pagine - contiene un ulteriore foglio integralmente manoscritto, slegato dal precedente, che contiene un elenco di date e cifre (di denaro) per totali 285.900 (euro, si deve presumere).
Sotto, sempre manoscritta, v'è questa frase: “VERSAMENTI FATTI PER I DUE APT. 2 e
3”
Infine, altre indicazioni forse relative ad altre spese (a es., porte 1100).
Non vi sono firme.
5.1.c Il documento n. 4, indicato nell'indice atti in calce all'atto di citazione, come “Piano dei versamenti”, è una scrittura privata intitolata “Piano dei versamenti cooperativa CP_1
Piazza Mercato Nuovo – Allegato C”.
Il nome del socio è lasciato in bianco.
Si fa riferimento all'alloggio 4, box 6 (II int); si indica come “costo alloggio” la somma di
€ 385.900,00. pagina 12 di 22 Si afferma che i versamenti dovranno essere effettuati, quanto a € 285.900,00 alla firma della prenotazione, mentre i residui 10mila euro a richiesta della cooperativa in base all'andamento dei lavori. Qui v'è poi un asterisco, cui segue, in calce, altro asterisco con due righe manoscritte: “50000,00 entro 15/06/07 CARI 20/6/0” e “50000,00 alla consegna”
Indi si legge: “L'iva sul costo dell'alloggio verrà versata al momento dell'assegnazione notarile dell'alloggio”.
Risultano apposte la firma del e del rappresentante della cooperativa;
ma le due Pt_1 righe poscritte con l'asterisco non sono firmate.
5.2 Si è preferito, a costo di appesantire la trattazione, pressoché trascrivere l'intero contenuto dei tre documenti indicati come decisivi dall'appellante, affinché potesse emergere in modo addirittura eclatante la radicale impossibilità di ravvisare nel documento del
2.10.2007, neppure se integrato dagli altri due, un contratto di trasferimento immobiliare.
Vi sono, nel verbale di consegna (doc. 3), una pluralità di dichiarazioni che contraddicono in modo diretto e inequivocabile la tesi della difesa appellante, la quale, del resto, ha sempre sfuggito un esame analitico del tenore della scrittura privata, restando sempre su di un piano quanto mai generico.
5.2.a Quando la cooperativa (e l'appaltatore) dichiarano che l'Assegnatario ha richiesto la consegna dell'appartamento e degli altri vani prenotati al fine di soddisfare le proprie inderogabili esigenze, ribadendo poi che la consegna dell'appartamento in oggetto è finalizzata esclusivamente per permettere al socio di poter effettuare il trasloco e le altre operazioni private relative all'appartamento e il a sua volta, dichiara di essere a Pt_1 conoscenza che rimanendo la proprietà dell'alloggio alla Cooperativa fino all'atto di assegnazione non potrà eseguire nessun lavoro nell'alloggio o negli spazi comuni senza la preventiva autorizzazione della Cooperative (sottolineature di chi scrive), è della massima evidenza, se le parole hanno un senso, che, lungi dall'essere espressa la volontà dell'immediato passaggio della proprietà, essa è categoricamente esclusa e rimessa al futuro atto di assegnazione.
La trasmissione anticipata del possesso è espressamente collegata, sul piano causale, non certo al trasferimento della proprietà, bensì al soddisfacimento di esigenze abitative del socio, ferma la proprietà in capo alla cooperativa.
pagina 13 di 22
5.2.b Del resto, l'art. 10 del Regolamento della Cooperativa (doc. 1bis ) CP_2 stabiliva, in linea di principio, che la consegna dell'alloggio potesse avvenire solo dopo che l'appaltatore avesse ultimato le opere (mentre qui si era dato atto che i lavori non erano finiti: supra, § 5.1.b.ii, punti e e h del documento); e vietava, pur dopo la consegna, l'abitazione dell'alloggio se non dopo il rilascio della licenza di abitabilità (mentre qui si era dato atto che non è stato ancora depositato il certificato di abitabilità).
Sicché è addirittura incontrovertibile che il verbale del 2.10.2007 è solamente un verbale di consegna del bene, peraltro neppure a fini abitativi (bensì per permettere al socio di poter effettuare il trasloco e le altre operazioni private relative all'appartamento); che espressamente ribadisce che l'immobile resterà di proprietà della cooperativa sino all'atto di assegnazione.
5.3 Tutte le altre argomentazioni dell'appellante (a es., che il bene è individuato e che è individuato il prezzo), quand'anche acriticamente recepite, cedono alla constatazione della espressa volontà non già di trasferire la proprietà dell'immobile, ma solo il suo possesso anticipato e dall'espressa dichiarazione, recepita da che la proprietà sarebbe rimasta in Pt_1 capo alla cooperativa fino all'atto di assegnazione.
Peraltro:
5.3.a La clausola di passaggio del rischio, che secondo l'appellante dimostra la sua tesi, in realtà la smentisce, perché, se davvero fosse passata in quel momento dall'uno all'altro soggetto sia la proprietà, sia il possesso, non ci sarebbe davvero stata necessità di un simile pleonasmo, il che conferma una volta di più che la precisazione è stata reputata necessaria proprio perché mentre il possesso veniva ceduto, il diritto dominicale no.
5.3.b Le condotte successive delle parti non possono avere rilievo per annullare il chiaro tenore dell'atto: in claris non fit interpretatio.
Peraltro, le prove orali, che ne avrebbero dovuto dare dimostrazione, sono inammissibili.
Questo il loro tenore:
DCV che successivamente alla sottoscrizione del verbale di consegna dello alloggio del
2/10/2007 che vi si mostra (Doc. 3 del fascicolo attoreo), gli amministratori della assicurarono e, dopo la sua morte, Controparte_1 Persona_1 [...]
, che non c'era fretta di fare la formale firma dell'assegnazione del quartiere fino a Parte_1 quando non fosse stata cancellata la ipoteca della banca;
pagina 14 di 22 DCV che nelle stesse circostanze gli amministratori in numerosi incontri e in particolare due mesi dopo la morte di , dichiararono che con la firma del Persona_1 verbale di consegna del 2/10/2007 e con l'avvenuto precedente saldo del corrispettivo, il trasferimento della proprietà del quartiere era già avvenuto e che la formale assegnazione sarebbe stata necessaria solo per la cancellazione preventiva della ipoteca, da una parte, e per il versamento dell' IVA, dall'altra.
I capitoli non possono essere ammessi perché:
(-) sono privi della benché minima specificazione dei tempi e dei luoghi degli eventi, nonché dei soggetti che in concreto avrebbero fatto le dichiarazioni, tanto da non permettere alcuna prova contraria, sicché sono generici;
(-) il primo capitolo non è neppure astrattamente idoneo a suffragare la tesi qui esaminata, sicché è irrilevante;
(-) la condotta degli amministratori (del secondo capitolo) di una cooperativa prossima al fallimento che abbiano dato rassicurazioni a un socio che il documento del 2.10.2007 conteneva il trasferimento della proprietà, se anche confermata, potrebbe essere attribuita a qualsiasi fine (probabilmente quello di tenere buona la controparte), tranne quello di chiarire il contenuto effettivo dell'atto, perché non si può seriamente pensare che ove l'atto scritto attesta che la proprietà restava alla cooperativa si intendesse dire invece il contrario;
con la conseguenza che il capitolo è del tutto inidoneo a fornire elementi per l'esegesi dell'atto.
La verità è che il capitolo, in relazione al tenore del documento, che non necessita di interpretazione, non ne vuole affatto chiarire il significato, ma lo vuole sovvertire o, quanto meno, integrare, il che è inibito dall'art. 2725 c.c.-
5.4 Sicché, quale unica altra possibilità di intendere la prospettazione attorea, sul punto non sempre sufficientemente chiara, né stabile nel corso del giudizio, era quella cui ha fatto cenno il primo giudice, ossia che volesse desumere dai documenti prodotti la prova Pt_1 presuntiva di un passaggio di proprietà; prova presuntiva ovviamente inibita dall'art. 1350
c.c., la cui menzione, al contrario di quanto ha denunciato l'appellante, non richiedeva alcun previo contraddittorio ex art. 101 c.p.c., trattandosi di questione di mero diritto (ossia: quale norma applicare ai fatti così come prospettati e provati); a tacere del fatto che una simile nullità, non determinando regresso del processo, imporrebbe alla Corte di pronunciarsi nel merito e, dunque, di rigettare la domanda per le assorbenti considerazioni svolte al precedente § 5.2. pagina 15 di 22 5.5 Né miglior sorte può avere la tesi imperniata sul R.D. 1165/1938 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), artt. 52, 53 e 229.
Il Tribunale ne ha negato l'applicabilità sul rilievo che la presente fattispecie non verte in tema di edilizia economica e popolare.
L'appellante, implicitamente restando acquiescente sull'accertamento del primo giudice in merito alla estraneità della presente fattispecie rispetto alla materia dell'edilizia economica e popolare, sostiene però che le norme si dovrebbero applicare comunque, perché recepite nello statuto della cooperativa, come risulterebbe dagli artt. 13 e 39 di esso.
L'appellato contesta la tardività della questione, sollevata in prime cure solo negli scritti finali;
e fa notare che lo statuto non suffraga nel merito l'ipotesi avversaria.
5.5.a La questione è ammissibile, perché non muta la causa petendi, men che meno il petitum; sicché bene ha fatto il Tribunale a esaminarla, senza che possa ora il fallimento limitarsi a reiterare la sua eccezione.
5.5.b Nel merito, come ha giustamente osservato il , la tesi, peraltro CP_2 genericamente illustrata, è infondata perché:
5.5.b.i l'art. 13 dello statuto (doc. 3 ) rinvia al R.D. 1165/1938 solo per quanto CP_2 concerne la disciplina della successione nella posizione del socio;
difatti, nessuno ha mai messo in dubbio la legittimazione della succeduta a suo padre, che era il socio;
Pt_1
5.5.b.ii l'art. 39 rinvia alle norme sulle cooperative a mutualità prevalente solo per quanto non previsto dallo statuto stesso;
ma, ammesso e non concesso che il R.D. 1165/1938 costituisca la norma cui si fa rinvio, è dirimente constatare che lo statuto, all'art. 37, demanda al CdA l'emanazione di regolamenti integrativi e che quello in concreto emesso (doc. 1bis
) prevede, al suo art. 12, la necessità, per il trasferimento della proprietà, dell'atto CP_2 di assegnazione mediante rogito notarile;
sicché, in difetto di lacuna nelle regole interne della cooperativa, il rinvio non opera.
5.5.c Sotto autonomo e distinto profilo, premesso che gli artt. 52 e 53 non paiono avere rilievo in causa (perché stabiliscono la possibilità di un pagamento rateale e il diritto a cancellazione dell'ipoteca senza spese alla fine dei versamenti), l'art. 229 co. 1^ è del seguente tenore:
pagina 16 di 22 Con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio, dalla quale non può essere dichiarato decaduto se non nei soli casi di morosità disciplinati dagli articoli 66 e 103, comma terzo.
5.5.c.i Tuttavia, come non ha mancato di osservare l'appellata, sarebbe pur sempre occorso il rispetto dell'art. 139 co. 1^:
Il contratto di mutuo edilizio individuale, mediante il quale il socio assegnatario acquista, ai sensi dell'art. 229, la proprietà dell'alloggio, viene stipulato, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici ed in conformità delle risultanze del collaudo approvato, mediante atto pubblico in cui intervengono la cooperativa legalmente rappresentata, il socio
e la Cassa e in persona del Direttore generale o di un suo delegato, Pt_3 Pt_4 osservando le seguenti condizioni:
a) che l'attribuzione del valore per ogni singolo alloggio corrisponda a quello risultante dal reparto della spesa approvato;
b) che la ripartizione delle ipoteche della per ciascun alloggio corrisponda al Pt_5 valore suddetto;
c) che il socio assuma tutti gli obblighi dipendenti dalle operazioni di mutui già concessi alla cooperativa e si assoggetti a tutte le norme emanate e da emanarsi in materia di edilizia popolare od economica.
Più in generale, non esiste – neppure a livello di allegazione - alcun contratto di mutuo individuale del (anzi, è pacifico che non fu mai stipulato), sicché la prospettazione è Pt_1 infondata, perché il meccanismo di acquisto della proprietà prefigurato dalla norma passa inderogabilmente per la stipulazione di un contratto di mutuo individuale.
5.5.c.ii L'appello, sul punto, pare voler sostenere la tesi che il pagamento del prezzo equivarrebbe alla stipulazione del mutuo: «[…] quindi, a maggior ragione, con l'avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo, senza mutuo, così come pacificamente fece il socio
[...]
. Orbene, la disciplina esposta, certamente applicabile, come detto, al caso di Per_1 specie poiché compatibile con lo statuto della Cooperativa e da questo richiamata, statuisce che (dante causa dell'appellante) avendo prenotato, ricevuto in consegna e Persona_1 pagato l'intero corrispettivo dovuto è irrevocabilmente divenuto proprietario dello alloggio
[…]» A8ppello, pagg. 12-13).
pagina 17 di 22 Il collegio reputa questa interpretazione delle norme del R.D. 1165/1938 (e, in particolare, dell'art. 229) inaccettabile.
È esclusivamente la stipulazione del mutuo individuale che, collegando per ciò solo il singolo socio al singolo alloggio (con ogni conseguenza in caso di mancato pagamento del mutuo), determina l'effetto traslativo della proprietà (che, di regola, si accompagna, del resto, con l'atto di assegnazione: Cass. sez. 2^ civ. 30.5.2018 n. 13570). Diversamente, nel caso di pagamento rateale alla cooperativa, non si vede perché mai – né lo spiega la difesa appellante
– si dovrebbe avere il medesimo effetto.
6. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha condivisibilmente osservato che, disattesa la tesi che l'atto del 2.10.2007 contenga un trasferimento immobiliare, la non aveva interesse alla declaratoria di Pt_1 genuinità delle firme ivi apposte.
Il mezzo di appello, sopra integralmente trascritto (supra, § 2.3), il cui contenuto, quanto a critiche specifiche mosse al Tribunale, non è chiaro, è comunque privo di fondamento.
L'interesse (ex art. 100 c.p.c.) della a chiedere di accertare l'autenticità della Pt_1 sottoscrizione apposta dal legale rappresentante della società cooperativa in bonis sul verbale di consegna dell'alloggio del 02.10.2007 può dipendere da due sole ragioni, ossia dalla necessità di far accertare giudizialmente l'autenticità per fugare contestazioni da chiunque sollevate ovvero dalla necessità di disporre di un atto idoneo a essere trascritto, tale non essendo la mera scrittura privata.
Questo è il presupposto dal quale muove la motivazione del Tribunale, che l'appellante in alcun modo scalfisce;
né potrebbe, perché è ovvio che non esistono altre ipotesi.
Pertanto, non si può che confermare che:
6.1 non esiste alcun interesse a rendere formalmente trascrivibile la scrittura privata del
2.10.2007, perché essa, come si è qui confermato, non contiene alcun trasferimento di proprietà di bene immobile;
6.2 non esiste alcun residuo interesse a far accertare la genuinità delle firme in sé, dal momento che nessuno l'ha mai disconosciute, né contestate.
pagina 18 di 22 7. Il quarto motivo, che reitera la subordinata domanda ex art. 2932 c.c., è infondato.
7.1 Il Tribunale, la cui motivazione s'è trascritta in precedenza (supra, § 1.5.e), ha correttamente svolto questo ragionamento:
(-) non esiste alcun atto di prenotazione di alloggio che, in quanto equipollente a un contratto preliminare, abbia generato l'obbligo a contrarre dedotto dalla poiché: Pt_1
(=) tale non può essere il verbale del 2.10.2007, in quanto:
(*) dà solo atto dell'immissione nel possesso del bene;
(*) indica il come prenotatario, alludendo quindi a un atto di Pt_1 prenotazione che, d'altra parte, dovrebbe avere forma scritta ad substantiam ex art. 1351 c.c.;
(=) l'art. 1350 c.c. osta anche all'applicazione del principio di non contestazione;
(=) neppure i due atti di prenotazione prodotti dalla cooperativa in bonis sono utili, in quanto:
(*) la a dichiarato di non riconoscere la firma di suo padre, sicché non Pt_1 potrebbe invocarne l'utilizzazione;
(*) quegli atti, privi di allegate planimetrie, non fanno riferimento all'alloggio n. 4 (quello indicato invece nel verbale del 2.10.2007), ma, l'uno all'alloggio 3 e al box 4, l'altro all'alloggio 2 e al box 3.
7.2 La critica svolta dall'appellante è intesa:
7.2.a da un lato, a dimostrare che il verbale del 2.10.2007, se non sia considerato un atto traslativo della proprietà, deve almeno essere considerato al pari d'un obbligo a contrarre, perché contiene tutti gli elementi necessari del negozio;
7.2.b dall'altro, a richiamare l'atto di prenotazione costituito dal suo documento n. 4;
7.2.c infine a dolersi anche qui della violazione dell'art. 101 c.p.c.-
7.3 Le doglianze non hanno pregio.
7.3.a Partendo dall'ultima, prioritaria sul piano logico, il collegio constata che la parte non ha indicato quale questione decisiva (di merito o mista) il Tribunale avrebbe rilevato di pagina 19 di 22 ufficio, pretermettendo il contraddittorio, sì da determinare una nullità; né la Corte è in grado di comprenderlo.
7.3.b A tacere della contraddittorietà intrinseca delle critiche di merito, perché l'atto di prenotazione o è costituito dal verbale del 2.10.2007 oppure dal documento n. 4, il collegio le reputa entrambe infondate.
7.3.b.i Il verbale del 2.10.2007 non solo ha l'evidente unico fine di trasmettere, in forma anticipata (e per eccezionali ragioni d'interesse del socio), il possesso dell'immobile, ma non contempla alcuna menzione del prezzo, tenuto conto che il foglio manoscritto che lo segue nella produzione (così come si è puntualmente spiegato al precedente § 5.1.b.iv), ammesso che si riferisca a pagamenti, non ha alcuna firma e, comunque, richiama i VERSAMENTI FATTI
PER I DUE APT. 2 e 3 e non per il n. 4.
Come se non bastasse, mai viene espresso l'impegno ad alienare della cooperativa ovvero quello ad acquistare del socio.
7.3.b.ii Il Piano dei pagamenti (doc. 4; supra, § 5.1.c), a sua volta, è, per l'appunto, solo un mero piano dei pagamenti che il socio doveva rispettare, sicché riesce francamente difficile considerarlo equipollente a un atto di prenotazione o a un qualsiasi altro atto che contenga un impegno a contrarre.
Il modulo prestampato è contrassegnato dalla indicazione “Allegato C”, il che fa ipotizzare che accedesse a un qualche altro atto, che però manca.
7.3.c La verità, come emerge a questo punto in modo molto chiaro dalla trattazione complessiva, è che la ammesso e non concesso che un atto di prenotazione sia mai stato Pt_1 stipulato, non ne dispone, né è stata in grado di fornire la prova della sua esistenza, magari fruendo della facoltà dell'art. 2724 n. 3) c.c.-
È infatti solo ed esclusivamente l'atto di prenotazione che contiene l'obbligo a contrarre, così come è solo l'atto di assegnazione (peraltro in questo caso da farsi, a tenore di regolamento interno, con rogito notarile) che determina il passaggio della proprietà, secondo un ben preciso e formale iter a formazione progressiva che l'appellante insiste col non tenere in conto (cfr Cass. sez. 2^ civ. 18.11.2016 n. 23514).
Sicché resta quanto il Tribunale ha già correttamente osservato, ossia che al massimo la ha fornito elementi presuntivi, desumibili dai suoi documenti (in quanto sicuramente Pt_1 compatibili con la tesi di una prenotazione), per ipotizzare un atto di prenotazione,
pagina 20 di 22 compendio probatorio che, tuttavia, così come era inidoneo a fondare un valido passaggio di proprietà (ostandovi l'art. 1350 c.c.), lo è anche per fondare un valido obbligo a contrarre (art. 1351 c.c.).
8. Il primo motivo è a questo punto assorbito, perché, rigettata la tesi del trasferimento immobiliare ovvero del preliminare, la questione introdotta con quel mezzo non ha più alcun rilievo;
ammesso che il motivo fosse ammissibile, tenuto conto che fa riferimento a domande che non risultano reiterate nelle conclusioni in epigrafe trascritte.
9. Quanto alle eccezioni riproposte dal : CP_2
9.1 sono ovviamente assorbite dal rigetto dell'appello quelle di merito (comparsa di costituzione, § 3.2 di pag. 16);
9.2 è invece inammissibile la reiterata eccezione di estinzione del giudizio di primo grado (o di decadenza della parte alla riassunzione) per tardiva riassunzione del giudizio nei confronti della curatela (ivi, § 3.1): tale eccezione è stata espressamente esaminata e respinta dal primo giudice (sentenza, § 2 di pag. 10), sul rilievo che era sufficiente il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione, a nulla rilevando l'omessa sua notificazione, il cui vizio era poi stato sanato dalla costituzione del;
così che il , per poter CP_2 CP_2 rimettere al giudice superiore la questione di rito, avrebbe dovuto proporre appello incidentale.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse si devono liquidare in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M.
147/2022, § 12, parametri medi, dai quali non v'è ragione di discostarsi, valore di causa pari, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., al valore di scambio dell'immobile di cui si discute (€ 385.900,00).
Pertanto: € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2, € 5.880,00 fase 3 ed € 7.298,00 fase 4, in tutto € 20.119,00.
Tuttavia, poiché il ha depositato con la seconda memoria di replica una nota CP_2 spese di importo inferiore (€ 15.560,40), l'importo sopra determinato va ridotto, posto che la pagina 21 di 22 nota spese segna il limite della domanda di rimborso (Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv
654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv 626367).
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 336/2021 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 4.5.2021;
2. condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese processuali del grado, che liquida in Controparte_1 complessivi € 15.560,40 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1061/2021 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PIERGIOVANNI MORI e dell'Avv. LUCA CIASULLO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. MARCO SANTINI;
P.IVA_1
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 336/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 4.5.2021.
CONCLUSIONI
In data 20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto:
- accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta dal legale rappresentante della società cooperativa in bonis sul verbale di consegna dell'alloggio del 02.10.2007 (doc. 3 dell'atto di
pagina 1 di 22 citazione introduttivo) e, conseguentemente, dichiarare l'avvenuto trasferimento in favore dell'attrice della proprietà dell'unità immobiliare di cui è causa e di seguito meglio descritta;
- in via subordinata, emettere sentenza ai sensi e per gli effetti indicati dall'art. 2932 c.c. che tenga luogo dell'atto di assegnazione definitiva non concluso e disponga il trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare di cui è causa in favore dell'attrice, in esecuzione dell'obbligo assunto dalla società cooperativa in bonis risultante dai documenti prodotti, tutti opponibili alla curatela fallimentare, e in specie dalla domanda di ammissione a socio del 19.01.2006 e dal piano dei versamenti ad esso allegato sotto la lett. “c” (doc. 2 e 4 dell'atto di citazione introduttivo), nonché dal detto verbale di consegna dell'alloggio del 02.10.2007, con declaratoria, in ogni caso, dell'obbligo di cancellazione della ipoteca iscritta oppure, in via subordinata, della adozione dei provvedimenti ex lege diretti al frazionamento dell'ipoteca iscritta sul bene dedotto in giudizio a cura di designando notaio.
Con ordine, in ogni caso, all'Agenzia del Territorio competente di eseguire le trascrizioni e le annotazioni previste dalla legge.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado e non ammessi.
Col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con condanna alla restituzione di quanto già versato alla controparte a fronte delle spese liquidate giudizialmente in primo grado.
Per la parte appellata: rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 336/2021 pubblicata il 4.5.2021, ha così deciso:
1) dichiara inammissibili nei confronti del Controparte_2
le domande formulate da ai punti a) e b)
[...] Parte_1 delle note scritte di udienza del 13/01/2021, precedute dalle parole «previa in ogni caso di:»;
2) rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...] di accertamento Controparte_2 dell'avvenuto trasferimento della proprietà in capo all'attrice del bene immobile posto in
Prato, via Bologna n. 66/15, rappresentato al NCEU del Comune di Prato al foglio 37, particella 433, sub. 2, cat. A/2, classe 4 quanto all'abitazione e al foglio 37, particella 433, sub. 66, cat. C/6 quanto all'autorimessa;
3) dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 di Controparte_2 accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal legale rappresentante di pagina 2 di 22 sul verbale di consegna dell'alloggio a Controparte_2 del 2/10/2017; Persona_1
4) rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 2932 c.c., Controparte_2 ai fini dell'esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento all'attrice della proprietà dell'immobile posto in Prato, via Bologna n. 66/15, rappresentato al NCEU del Comune di
Prato al foglio 37, particella 433, sub. 2, cat. A/2, classe 4 quanto all'abitazione e al foglio 37, particella 433, sub. 66, cat. C/6 quanto all'autorimessa;
5) dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e di Controparte_3 [...]
Controparte_4
6) dichiara le spese processuali compensate per metà tra e il Parte_1 [...]
e condanna l'attrice a Controparte_2 pagare al la restante metà, che liquida in € 3.369,00 per compensi professionali, CP_2 oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei compensi, CPA e IVA come per legge;
7) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra e Parte_1 [...]
e Controparte_3 [...]
Controparte_4
1.1 aveva convenuto in giudizio, con atto di citazione notificato il Parte_1
29.7.2014, la (e altri soggetti, che si possono omettere, Controparte_1 essendo quei rapporti processuali, scindibili, definiti e non più oggetto di causa), sostenendo d'essere socia, in quanto erede del padre (che era socio dal 19.1.2006; e che Persona_1 era deceduto il 21.2.2010), il quale aveva prenotato un alloggio destinato a civile abitazione facente parte del complesso condominiale sito in Prato, via Bologna 66/15, composto da 3 vani, oltre servizi igienici e terrazzo, nonché resede ad esso antistante e autorimessa situata al piano secondo interrato, e aveva poi versato per intero il corrispettivo concordato di €
385.900,00, nonché ricevuto il possesso esclusivo del bene.
In particolare, la cooperativa aveva sottoscritto un documento datato 2.10.2007, prodotto al n. 3, nel quale aveva confermato la prenotazione e l'assegnazione a Per_1 della unità immobiliare ivi descritta, anche mediante planimetria catastale allegata;
e
[...] aveva anche confermato l'avvenuta riscossione dell'intero prezzo, immettendo il socio Pt_1 pagina 3 di 22 nel possesso del bene.
La aveva dunque chiesto che il Tribunale, accertata l'autenticità delle firme del Pt_1 verbale di consegna dell'alloggio datato 2.10.2007, accertasse che esso aveva trasferito la proprietà dell'immobile al socio;
in subordine, che pronunciasse sentenza ex art. 2932 c.c.-
1.2 La si era costituita per resistere, eccependo, per Controparte_1 quanto ancora interessi, che l'attrice aveva depositato un mero verbale di consegna, che, a tacer d'altro, non avrebbe potuto equivalere al contratto definitivo di assegnazione.
La insomma, pretendeva di trarre dal verbale di immissione nel possesso la prova Pt_1 di un contratto traslativo della proprietà di un immobile, prova presuntiva inibita dall'art. 1350 c.c.-
Aveva anche eccepito che in base al Regolamento della cooperativa, l'assegnazione sarebbe dovuta avvenire mediante rogito notarile.
Quanto all'azione ex art. 2932 c.c., aveva negato qualsiasi proprio inadempimento, perché i soci della cooperativa all'assemblea del 9.7.2013 (alla quale la era stata Pt_1 ritualmente convocata con comunicazione n. 171 del 20.6.2013), aveva deliberato di differire le assegnazioni a momento successivo all'approvazione di un accordo con istituiti bancarî nei confronti dei quali la società era esposta.
1.3 Nel corso del giudizio, la cooperativa era fallita e la dopo l'interruzione Pt_1
(30.6.2020), aveva riassunto la causa nei confronti del , il quale, costituitosi, aveva CP_2 eccepito preliminarmente la tardività della riassunzione nei suoi confronti e, nel merito, aveva comunque richiamato e fatto proprie le difese ed eccezioni della società in bonis, eccependo anche l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti ai sensi degli artt. 53 e 93 l.f.-
1.4 Nella comparsa conclusionale, la aveva richiamato, per la prima volta, la Pt_1 disciplina di cui al R.D. n. 1165/1938 (artt. 52, 53 e 229), in base alla quale, con la stipulazione del mutuo individuale e perciò, a maggior ragione, con il pagamento dell'intero corrispettivo concordato senza mutuo, si produrrebbe ex lege l'acquisto irrevocabile del diritto di proprietà dell'alloggio in capo al socio, come nel caso all'esame.
1.5 Il Tribunale ha disatteso le sue domande contro il fallimento.
1.5.a Ha disatteso l'eccezione di decadenza dell'attrice dalla riassunzione, in quanto, a quei fini, era stato sufficiente il deposito tempestivo del ricorso.
pagina 4 di 22
1.5.b Ha dichiarato inammissibili le domande nuove introdotte dalla el precisare Pt_1 le conclusioni (per l'udienza del 27.1.2021, come da note di udienza del 13.1.2021), relative alla declaratoria di opponibilità al dell'atto di prenotazione di alloggio del 19.1.2006 e CP_2 dell'atto di assegnazione e consegna e di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile, trattandosi di pretese non formulate prima, neppure nel ricorso in riassunzione.
1.5.c Quanto alla domanda principale, il primo giudice ha osservato che il Verbale di consegna di alloggio datata 2.10.2007, pacificamente sottoscritto dalla cooperativa, non costituiva un contratto traslativo del bene;
e che era impossibile trarne la prova presuntiva dell'avvenuto trasferimento, dal momento che a ciò ostava l'art. 1350 c.c.-
Per conseguenza, ha dichiarato inammissibile la domanda intesa all'accertamento della autenticità delle firme.
1.5.d La tesi incentrata sul R.D. 1165/1938, oltre a essere tardivamente introdotto in causa, era infondata, perché quella legislazione speciale in tema di edilizia economia e popolare non si applicava alla presente fattispecie.
1.5.e Neppure la subordinata domanda ex art. 2932 c.c. era accoglibile, dal momento che (sent., pag. 13): non vi è prova di un atto che abbia gli effetti di un contratto preliminare di compravendita, ossia di un atto di prenotazione di alloggio, avente per oggetto proprio
l'unità immobiliare e il posto auto descritti nelle planimetrie catastali allegate al verbale di consegna di alloggio del 2/10/2017 e identificati anche catastalmente nella citazione, posti in
Prato, via Bologna n. 66/15. Quest'ultimo documento, nel quale si fa menzione della precedente prenotazione «dell'alloggio n. 4», non ha la natura di atto di prenotazione suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., trattandosi, come indica il titolo, di un verbale in cui si dà atto, tra l'altro, dell'immissione di Persona_1 nel possesso dell'immobile, regolando, per certi profili, i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla consegna delle chiavi.
La circostanza che nel verbale di consegna del 2/10/2017 il ia qualificato come Pt_1 prenotatario, non sopperisce alla mancata produzione in giudizio di un atto di prenotazione perché anche per quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1351 c.c., è prevista la forma scritta a pena di nullità.
Per la medesima ragione non opera il principio di non contestazione, invocato
pagina 5 di 22 dall'attrice nella memoria di replica, per il fatto che nel costituirsi in giudizio, non CP_2 ebbe a contestare l'esistenza di un atto di prenotazione relativo al bene oggetto di causa. Ed infatti, secondo un condivisibile e consolidato orientamento della Corte di legittimità, il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. da ultimo Cass., n. 25999 del 17/10/2018).
Tale onere formale non può dirsi assolto con la produzione in giudizio, da parte della
Cooperativa in bonis, dei due atti di prenotazione datati 19/01/2006 (doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della convenuta), non soltanto perché l'attrice ha espressamente dichiarato di non riconoscere la firma apposta dal padre su tali atti (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di pagina 2), talché alla stessa è inibito Pt_1 avvalersi di quei documenti nelle difese successive;
ma in quanto quegli atti di prenotazione, ai quali non sono allegate planimetrie catastali, non fanno riferimento all'alloggio n. 4, indicato nel verbale di consegna del 2/10/2007, oggetto delle domande di parte attrice: il primo atto di prenotazione riguarda, infatti, l'alloggio n. 3 e il box n. 4, mentre il secondo menziona l'alloggio n. 2 e il box n. 3.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la
[...]
(di seguito anche appellata) Controparte_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “ERRONEA DICHIARAZIONE DI DECADENZA CON RIFERIMENTO ALLE
DOMANDE ASSERITAMENTE NUOVE PROPOSTE NEI CONFRONTI DELLA
” Controparte_5
L'appellante, in primo luogo, sostiene che laddove il primo giudice, al punto 1 del pagina 6 di 22 dispositivo, ha dichiarato “inammissibili nei confronti del
[...]
le domande formulate da Controparte_2 Parte_1 ai punti a) e b) delle note scritte di udienza del 13/01/2021, precedute dalle parole
[...]
«previa in ogni caso di:»”, è incorso in un errore, perché ella, nel chiedere che si accertasse l'opponibilità al fallimento dell'atto di prenotazione di alloggio del 19.1.2006, aveva fatto riferimento al proprio documento n. 4, datato 19.1.2006, denominato Piano di versamenti e contenente l'attestazione del corrispettivo pagato e la esatta identificazione dell'alloggio; e non già il documento, cui evidentemente si riferiva il Tribunale, costituito dall'atto di prenotazione con allegati (prodotti dalla in bonis con la seconda memoria di trattazione del CP_2
26.02.2016); documenti, peraltro, che la aveva disconosciuto e che lo stesso Tribunale Pt_1 aveva considerato non utilizzabili.
2.2 “ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE DI ACCERTAMENTO
DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA'.”
L'appellante, poi, ripropone la sua domanda principale, lamentando che:
2.2.a Il giudice poteva senz'altro rilevare la mancanza di forma scritta ex art. 1350 c.c., ma avrebbe dovuto necessariamente, a tal fine, concedere un termine ex art. 101 co. 2^ c.c., così che, non avendolo fatto, aveva dato luogo a una nullità della sentenza.
2.2.b Peraltro, la scrittura privata del 2.10.2007, integrata dall'altra scrittura denominata Piano dei versamenti, «[…] è pienamente idonea a costituire prova scritta ad substantiam dell'invocato trasferimento del diritto di proprietà fra le parti […]» (appello, pag. 11).
Infatti, erano ivi documentati tutti gli elementi essenziali del negozio (consenso, oggetto, prezzo); inoltre, la volontà comune di trasferimento era chiaramente espressa e confermata da una interpretazione letterale e logica del contratto.
Invero, le parti avevano convenuto la trasmissione del possesso e il passaggio dei rischi connessi al diritto di proprietà; e le condotte successive – oggetto anche di prova orale, erroneamente non ammessa dal Tribunale, come da successivo quinto motivo – confermavano l'interpretazione in termini di immediato passaggio di proprietà.
2.2.c Le norme del R.D. 1165/1938 (artt. 52, 53 e 229) si applicavano, perché – ciò di cui il primo giudice non aveva tenuto conto – così disponeva lo Statuto della cooperativa.
2.3 “ERRONEA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI
pagina 7 di 22 ACCERTAMENTO DI AUTENTICITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA COOPERATIVA APPOSTA IN CALCE AL VERBALE DI
CONSEGNA 02.10.2007.”
Scrive la parte (appello, pagg. 13-14): «[…] Il Giudice di prime cure ha erroneamente ravvisato l'inammissibilità della domanda di verificazione (a p. 13, punto 5, della sentenza).
La pretesa carenza di interesse di questa domanda integra evidente violazione di legge, giacché, come è noto, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sorge da un diritto semplicemente affermato e, certamente, non da un diritto sussistente, altrimenti la causa sarebbe già finita!!! (cfr. tutta la dottrina e tutta la giurisprudenza: vedi per esempio, MANDRIOLI,
Diritto Processuale civile, vol. I, Torino, 2009, p. 58, 1° cpv.; Cass. S.U. n. 9934 del
15.05.2015) […]».
2.4 “ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA SUBORDINATA EX ART. 2932 C.C.”
Viene riproposta anche la subordinata domanda ex art. 2932 c.c.-
Il verbale di consegna del 2.10.2007, quand'anche non costituente esso stesso l'atto traslativo, era, per la sua completezza di dati, idoneo a costituire una promessa di alienazione;
a tacere che si doveva considerare anche gli altri atti prodotti.
2.5 “ERRONEO RIGETTO DELLA PROVA PER TESTI RICHIESTE.”
L'appellante, in via istruttoria, critica il rigetto dell'ammissione delle prove per testi articolate nella sua 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., che ripropone.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, la Controparte_1
, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità
[...] dell'appello ex art. 342 c.c.; e, comunque, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza del 5.10.2022, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando pagina 8 di 22 i termini dell'art. 190 c.p.c., ma, con decreto del Presidente di sezione del 23/24.5.2023, la causa è stata rimessa sul ruolo, poiché il collegio, che non aveva ancora deliberato, non poteva più formarsi, perché la sua presidente era stata nominata membro di Commissione per il concorso in magistratura.
La causa è stata quindi nuovamente trattenuta in decisione in data 20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Occorre esaminare dapprima il secondo e il quinto motivo, fra sé connessi, che sono infondati.
5.1 Merita innanzitutto dare conto di quei documenti che la a allegato all'atto di Pt_1 citazione introduttivo e sui quali, in sostanza, si controverte.
5.1.a Il documento n. 2, indicato nell'indice atti in calce all'atto di citazione come
“Domanda di ammissione del 19.01.2006”, è una scrittura privata che contiene la richiesta rivolta da al Consiglio di Amministrazione della cooperativa di Persona_1 CP_2 diventarne socio.
Essa reca la sola firma dell'istante, mentre la parte prestampata destinata a registrare l'accettazione del CdA non è riempita.
5.1.b Il documento n. 3, indicato nell'indice atti in calce all'atto di citazione, come
“Verbale di consegna dell'alloggio”, è una scrittura privata intitolata “Verbale di consegna di alloggio”, datata 2.10.2007 e compilata su fogli che contengono molte parti prestampate, talora intercalate da spazi in bianco per l'eventuale inserimento di contenuti manoscritti.
5.1.b.i Essa si apre dando atto della presenza di tale in rappresentanza della Per_2 cooperativa e di tale in rappresentanza di TI & AN, appaltatrice dei lavori Per_3 di costruzione degli alloggi.
5.1.b.ii Indi, prosegue, per quanto interessi: pagina 9 di 22 I convenuti premettono e danno atto:
a) che il Signor di seguito anche più brevemente denominato Assegnatario, è Pt_1 prenotatario dell'alloggio n° 4 N posto nel complesso immobiliare in oggetto facente parte dell'intervento edilizio sopramenzionato realizzato con la tipologia di assegnazione a proprietà divisa;
b) che l'appartamento sopra indicato ed i relativi vani accessori sono quelli prenotati dal comparente Assegnatario;
c) che le planimetrie di progetto relative all'intervento edilizio nel suo complesso ed all'unita immobiliare prenotata dall'Assegnatario si intendono parte integrante del presente verbale;
d) che è possibile procedere alla consegna dell'appartamento prenotato pur essendo in corso di esecuzione alcuni lavori complementari.
e) che l' non ha ancora completato i lavori di allacciamento e, pertanto, sarà CP_6 possibile effettuare la richiesta per l'elettricità quando tali lavori saranno terminati;
f) che non è stato ancora depositato il certificato di abitabilità;
g) che l'Assegnatario ha richiesto la consegna dell'appartamento e degli altri vani prenotati al fine di soddisfare le proprie inderogabili esigenze;
h) che l'Assegnatario medesimo si trova soggetto a inevitabili disagi fino a quando
l'Impresa Appaltatrice non avrà ultimato i lavori di propria competenza e con manleva allo stesso per eventuali danni che venissero arrecati alle parti esterne e/o interne del fabbricato;
i) che la consegna dell'appartamento in oggetto è finalizzata esclusivamente per permettere al socio di poter effettuare il trasloco e le altre operazioni private relative all'appartamento. Per tale motivo la data di presa in possesso dell'appartamento, valida anche ai fini fiscali e legali, verrà accertata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa suddetta e successivamente il Presidente della Cooperativa provvederà alla Comunicazione alla Questura ex L. del 18/5/1978 entro i termini di legge;
l) che l'Assegnatario sopra costituito, edotto anche dei rischi connessi con la permanenza del cantiere assume a proprio carico ogni responsabilità, nessuna esclusa,
pagina 10 di 22 comunque connessa e/o derivante dalla custodia, dall'utilizzo dei vani consegnati e di quanto in essi depositato.
Tutto ciò premesso
a) L'assegnatario dichiara che presa visione dell'immobile per un tempo sufficiente allo scopo ha potuto verificare la soluzione di tutte le problematiche segnalate nel verbale di preconsegna avvenuta in data ______ redatto e sottoscritto in pari data ad eccezione di quanto qui di seguito segnalato:
[segue spazio per eventuali integrazioni, che è lasciato in bianco]
b) I sottoscritti, nelle rispettive loro qualità come più sopra precisato, con la sottoscrizione del presente verbale procedono alle operazioni di consegna all'interessato, che accetta, delle unità immobiliari sopra descritte;
il sottoscritto Assegnatario, con la firma del presente verbale, dichiara:
- di avere ritirate le chiavi della unità immobiliare consegnata,
- di assumersi ogni responsabilità, nessuna esclusa, e di sollevare da ogni responsabilità la e l anche per quanto precisato in CP_2 Controparte_7 premessa in merito alla sicurezza nell'accesso alloggio, alla permanenza del cantiere e ad eventuali danni comunque connessi e/o derivanti dalla custodia, dall'utilizzo dei vani consegnati e di quanto in essi depositato;
- di essere a conoscenza che le seguenti spese sono a proprio carico e che quindi si rende disponibile al pagamento secondo le modalità indicate dalla Cooperativa:
-Le spese per l'assegnazione definitiva dell'alloggio;
-Il conguaglio dell'Iva sul prezzo di assegnazione dell'alloggio;
-Le spese di gestione della Cooperativa
- che il prefinanziamento richiesto dal socio maturerà interessi fino alla stipula del frazionamento del mutuo e quindi eventuali conguagli con i soci saranno stimati in quel momento;
- di essere a conoscenza che sull'unità immobiliare consegnata così come su tutta la proprietà della cooperativa grava un'ipoteca a favore di che sarà Parte_2 cancellata al momento della stipula dei singoli mutui individuali che consentiranno la chiusura del finanziamento fondiario su c/c attualmente esistente;
pagina 11 di 22 - di essere a conoscenza che rimanendo la proprietà dell'alloggio alla Cooperativa fino all'atto di assegnazione non potrà eseguire nessun lavoro nell'alloggio o negli spazi comuni senza la preventiva autorizzazione della Cooperative;
- di avere ritirato copia della planimetria catastale e relative visure;
- di avere ritirato la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ed idrotermosanitario;
L'assegnatario richiede che a far data da oggi ogni comunicazione da parte della
Cooperativa siano inviate al seguente indirizzo,
________________________________ salvo modifiche dello stesso che saranno comunicate alla Cooperativa a sua esclusiva cura.
I firmatari si danno reciprocamente atto che le garanzie di legge relative all'immobile preso in consegna decorrono dalla data di sottoscrizione del presente verbale.
5.1.b.iii Seguono le firme dell'assegnatario, del rappresentante dell'appaltatore e del rappresentante della cooperativa.
5.1.b.iv Il documento prodotto – che è stato fornito alla Corte mediante digitalizzazione di un originale cartaceo, inserito assieme agli altri 4 documenti in un unico file *.pdf di complessive 17 pagine - contiene un ulteriore foglio integralmente manoscritto, slegato dal precedente, che contiene un elenco di date e cifre (di denaro) per totali 285.900 (euro, si deve presumere).
Sotto, sempre manoscritta, v'è questa frase: “VERSAMENTI FATTI PER I DUE APT. 2 e
3”
Infine, altre indicazioni forse relative ad altre spese (a es., porte 1100).
Non vi sono firme.
5.1.c Il documento n. 4, indicato nell'indice atti in calce all'atto di citazione, come “Piano dei versamenti”, è una scrittura privata intitolata “Piano dei versamenti cooperativa CP_1
Piazza Mercato Nuovo – Allegato C”.
Il nome del socio è lasciato in bianco.
Si fa riferimento all'alloggio 4, box 6 (II int); si indica come “costo alloggio” la somma di
€ 385.900,00. pagina 12 di 22 Si afferma che i versamenti dovranno essere effettuati, quanto a € 285.900,00 alla firma della prenotazione, mentre i residui 10mila euro a richiesta della cooperativa in base all'andamento dei lavori. Qui v'è poi un asterisco, cui segue, in calce, altro asterisco con due righe manoscritte: “50000,00 entro 15/06/07 CARI 20/6/0” e “50000,00 alla consegna”
Indi si legge: “L'iva sul costo dell'alloggio verrà versata al momento dell'assegnazione notarile dell'alloggio”.
Risultano apposte la firma del e del rappresentante della cooperativa;
ma le due Pt_1 righe poscritte con l'asterisco non sono firmate.
5.2 Si è preferito, a costo di appesantire la trattazione, pressoché trascrivere l'intero contenuto dei tre documenti indicati come decisivi dall'appellante, affinché potesse emergere in modo addirittura eclatante la radicale impossibilità di ravvisare nel documento del
2.10.2007, neppure se integrato dagli altri due, un contratto di trasferimento immobiliare.
Vi sono, nel verbale di consegna (doc. 3), una pluralità di dichiarazioni che contraddicono in modo diretto e inequivocabile la tesi della difesa appellante, la quale, del resto, ha sempre sfuggito un esame analitico del tenore della scrittura privata, restando sempre su di un piano quanto mai generico.
5.2.a Quando la cooperativa (e l'appaltatore) dichiarano che l'Assegnatario ha richiesto la consegna dell'appartamento e degli altri vani prenotati al fine di soddisfare le proprie inderogabili esigenze, ribadendo poi che la consegna dell'appartamento in oggetto è finalizzata esclusivamente per permettere al socio di poter effettuare il trasloco e le altre operazioni private relative all'appartamento e il a sua volta, dichiara di essere a Pt_1 conoscenza che rimanendo la proprietà dell'alloggio alla Cooperativa fino all'atto di assegnazione non potrà eseguire nessun lavoro nell'alloggio o negli spazi comuni senza la preventiva autorizzazione della Cooperative (sottolineature di chi scrive), è della massima evidenza, se le parole hanno un senso, che, lungi dall'essere espressa la volontà dell'immediato passaggio della proprietà, essa è categoricamente esclusa e rimessa al futuro atto di assegnazione.
La trasmissione anticipata del possesso è espressamente collegata, sul piano causale, non certo al trasferimento della proprietà, bensì al soddisfacimento di esigenze abitative del socio, ferma la proprietà in capo alla cooperativa.
pagina 13 di 22
5.2.b Del resto, l'art. 10 del Regolamento della Cooperativa (doc. 1bis ) CP_2 stabiliva, in linea di principio, che la consegna dell'alloggio potesse avvenire solo dopo che l'appaltatore avesse ultimato le opere (mentre qui si era dato atto che i lavori non erano finiti: supra, § 5.1.b.ii, punti e e h del documento); e vietava, pur dopo la consegna, l'abitazione dell'alloggio se non dopo il rilascio della licenza di abitabilità (mentre qui si era dato atto che non è stato ancora depositato il certificato di abitabilità).
Sicché è addirittura incontrovertibile che il verbale del 2.10.2007 è solamente un verbale di consegna del bene, peraltro neppure a fini abitativi (bensì per permettere al socio di poter effettuare il trasloco e le altre operazioni private relative all'appartamento); che espressamente ribadisce che l'immobile resterà di proprietà della cooperativa sino all'atto di assegnazione.
5.3 Tutte le altre argomentazioni dell'appellante (a es., che il bene è individuato e che è individuato il prezzo), quand'anche acriticamente recepite, cedono alla constatazione della espressa volontà non già di trasferire la proprietà dell'immobile, ma solo il suo possesso anticipato e dall'espressa dichiarazione, recepita da che la proprietà sarebbe rimasta in Pt_1 capo alla cooperativa fino all'atto di assegnazione.
Peraltro:
5.3.a La clausola di passaggio del rischio, che secondo l'appellante dimostra la sua tesi, in realtà la smentisce, perché, se davvero fosse passata in quel momento dall'uno all'altro soggetto sia la proprietà, sia il possesso, non ci sarebbe davvero stata necessità di un simile pleonasmo, il che conferma una volta di più che la precisazione è stata reputata necessaria proprio perché mentre il possesso veniva ceduto, il diritto dominicale no.
5.3.b Le condotte successive delle parti non possono avere rilievo per annullare il chiaro tenore dell'atto: in claris non fit interpretatio.
Peraltro, le prove orali, che ne avrebbero dovuto dare dimostrazione, sono inammissibili.
Questo il loro tenore:
DCV che successivamente alla sottoscrizione del verbale di consegna dello alloggio del
2/10/2007 che vi si mostra (Doc. 3 del fascicolo attoreo), gli amministratori della assicurarono e, dopo la sua morte, Controparte_1 Persona_1 [...]
, che non c'era fretta di fare la formale firma dell'assegnazione del quartiere fino a Parte_1 quando non fosse stata cancellata la ipoteca della banca;
pagina 14 di 22 DCV che nelle stesse circostanze gli amministratori in numerosi incontri e in particolare due mesi dopo la morte di , dichiararono che con la firma del Persona_1 verbale di consegna del 2/10/2007 e con l'avvenuto precedente saldo del corrispettivo, il trasferimento della proprietà del quartiere era già avvenuto e che la formale assegnazione sarebbe stata necessaria solo per la cancellazione preventiva della ipoteca, da una parte, e per il versamento dell' IVA, dall'altra.
I capitoli non possono essere ammessi perché:
(-) sono privi della benché minima specificazione dei tempi e dei luoghi degli eventi, nonché dei soggetti che in concreto avrebbero fatto le dichiarazioni, tanto da non permettere alcuna prova contraria, sicché sono generici;
(-) il primo capitolo non è neppure astrattamente idoneo a suffragare la tesi qui esaminata, sicché è irrilevante;
(-) la condotta degli amministratori (del secondo capitolo) di una cooperativa prossima al fallimento che abbiano dato rassicurazioni a un socio che il documento del 2.10.2007 conteneva il trasferimento della proprietà, se anche confermata, potrebbe essere attribuita a qualsiasi fine (probabilmente quello di tenere buona la controparte), tranne quello di chiarire il contenuto effettivo dell'atto, perché non si può seriamente pensare che ove l'atto scritto attesta che la proprietà restava alla cooperativa si intendesse dire invece il contrario;
con la conseguenza che il capitolo è del tutto inidoneo a fornire elementi per l'esegesi dell'atto.
La verità è che il capitolo, in relazione al tenore del documento, che non necessita di interpretazione, non ne vuole affatto chiarire il significato, ma lo vuole sovvertire o, quanto meno, integrare, il che è inibito dall'art. 2725 c.c.-
5.4 Sicché, quale unica altra possibilità di intendere la prospettazione attorea, sul punto non sempre sufficientemente chiara, né stabile nel corso del giudizio, era quella cui ha fatto cenno il primo giudice, ossia che volesse desumere dai documenti prodotti la prova Pt_1 presuntiva di un passaggio di proprietà; prova presuntiva ovviamente inibita dall'art. 1350
c.c., la cui menzione, al contrario di quanto ha denunciato l'appellante, non richiedeva alcun previo contraddittorio ex art. 101 c.p.c., trattandosi di questione di mero diritto (ossia: quale norma applicare ai fatti così come prospettati e provati); a tacere del fatto che una simile nullità, non determinando regresso del processo, imporrebbe alla Corte di pronunciarsi nel merito e, dunque, di rigettare la domanda per le assorbenti considerazioni svolte al precedente § 5.2. pagina 15 di 22 5.5 Né miglior sorte può avere la tesi imperniata sul R.D. 1165/1938 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), artt. 52, 53 e 229.
Il Tribunale ne ha negato l'applicabilità sul rilievo che la presente fattispecie non verte in tema di edilizia economica e popolare.
L'appellante, implicitamente restando acquiescente sull'accertamento del primo giudice in merito alla estraneità della presente fattispecie rispetto alla materia dell'edilizia economica e popolare, sostiene però che le norme si dovrebbero applicare comunque, perché recepite nello statuto della cooperativa, come risulterebbe dagli artt. 13 e 39 di esso.
L'appellato contesta la tardività della questione, sollevata in prime cure solo negli scritti finali;
e fa notare che lo statuto non suffraga nel merito l'ipotesi avversaria.
5.5.a La questione è ammissibile, perché non muta la causa petendi, men che meno il petitum; sicché bene ha fatto il Tribunale a esaminarla, senza che possa ora il fallimento limitarsi a reiterare la sua eccezione.
5.5.b Nel merito, come ha giustamente osservato il , la tesi, peraltro CP_2 genericamente illustrata, è infondata perché:
5.5.b.i l'art. 13 dello statuto (doc. 3 ) rinvia al R.D. 1165/1938 solo per quanto CP_2 concerne la disciplina della successione nella posizione del socio;
difatti, nessuno ha mai messo in dubbio la legittimazione della succeduta a suo padre, che era il socio;
Pt_1
5.5.b.ii l'art. 39 rinvia alle norme sulle cooperative a mutualità prevalente solo per quanto non previsto dallo statuto stesso;
ma, ammesso e non concesso che il R.D. 1165/1938 costituisca la norma cui si fa rinvio, è dirimente constatare che lo statuto, all'art. 37, demanda al CdA l'emanazione di regolamenti integrativi e che quello in concreto emesso (doc. 1bis
) prevede, al suo art. 12, la necessità, per il trasferimento della proprietà, dell'atto CP_2 di assegnazione mediante rogito notarile;
sicché, in difetto di lacuna nelle regole interne della cooperativa, il rinvio non opera.
5.5.c Sotto autonomo e distinto profilo, premesso che gli artt. 52 e 53 non paiono avere rilievo in causa (perché stabiliscono la possibilità di un pagamento rateale e il diritto a cancellazione dell'ipoteca senza spese alla fine dei versamenti), l'art. 229 co. 1^ è del seguente tenore:
pagina 16 di 22 Con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio, dalla quale non può essere dichiarato decaduto se non nei soli casi di morosità disciplinati dagli articoli 66 e 103, comma terzo.
5.5.c.i Tuttavia, come non ha mancato di osservare l'appellata, sarebbe pur sempre occorso il rispetto dell'art. 139 co. 1^:
Il contratto di mutuo edilizio individuale, mediante il quale il socio assegnatario acquista, ai sensi dell'art. 229, la proprietà dell'alloggio, viene stipulato, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici ed in conformità delle risultanze del collaudo approvato, mediante atto pubblico in cui intervengono la cooperativa legalmente rappresentata, il socio
e la Cassa e in persona del Direttore generale o di un suo delegato, Pt_3 Pt_4 osservando le seguenti condizioni:
a) che l'attribuzione del valore per ogni singolo alloggio corrisponda a quello risultante dal reparto della spesa approvato;
b) che la ripartizione delle ipoteche della per ciascun alloggio corrisponda al Pt_5 valore suddetto;
c) che il socio assuma tutti gli obblighi dipendenti dalle operazioni di mutui già concessi alla cooperativa e si assoggetti a tutte le norme emanate e da emanarsi in materia di edilizia popolare od economica.
Più in generale, non esiste – neppure a livello di allegazione - alcun contratto di mutuo individuale del (anzi, è pacifico che non fu mai stipulato), sicché la prospettazione è Pt_1 infondata, perché il meccanismo di acquisto della proprietà prefigurato dalla norma passa inderogabilmente per la stipulazione di un contratto di mutuo individuale.
5.5.c.ii L'appello, sul punto, pare voler sostenere la tesi che il pagamento del prezzo equivarrebbe alla stipulazione del mutuo: «[…] quindi, a maggior ragione, con l'avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo, senza mutuo, così come pacificamente fece il socio
[...]
. Orbene, la disciplina esposta, certamente applicabile, come detto, al caso di Per_1 specie poiché compatibile con lo statuto della Cooperativa e da questo richiamata, statuisce che (dante causa dell'appellante) avendo prenotato, ricevuto in consegna e Persona_1 pagato l'intero corrispettivo dovuto è irrevocabilmente divenuto proprietario dello alloggio
[…]» A8ppello, pagg. 12-13).
pagina 17 di 22 Il collegio reputa questa interpretazione delle norme del R.D. 1165/1938 (e, in particolare, dell'art. 229) inaccettabile.
È esclusivamente la stipulazione del mutuo individuale che, collegando per ciò solo il singolo socio al singolo alloggio (con ogni conseguenza in caso di mancato pagamento del mutuo), determina l'effetto traslativo della proprietà (che, di regola, si accompagna, del resto, con l'atto di assegnazione: Cass. sez. 2^ civ. 30.5.2018 n. 13570). Diversamente, nel caso di pagamento rateale alla cooperativa, non si vede perché mai – né lo spiega la difesa appellante
– si dovrebbe avere il medesimo effetto.
6. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha condivisibilmente osservato che, disattesa la tesi che l'atto del 2.10.2007 contenga un trasferimento immobiliare, la non aveva interesse alla declaratoria di Pt_1 genuinità delle firme ivi apposte.
Il mezzo di appello, sopra integralmente trascritto (supra, § 2.3), il cui contenuto, quanto a critiche specifiche mosse al Tribunale, non è chiaro, è comunque privo di fondamento.
L'interesse (ex art. 100 c.p.c.) della a chiedere di accertare l'autenticità della Pt_1 sottoscrizione apposta dal legale rappresentante della società cooperativa in bonis sul verbale di consegna dell'alloggio del 02.10.2007 può dipendere da due sole ragioni, ossia dalla necessità di far accertare giudizialmente l'autenticità per fugare contestazioni da chiunque sollevate ovvero dalla necessità di disporre di un atto idoneo a essere trascritto, tale non essendo la mera scrittura privata.
Questo è il presupposto dal quale muove la motivazione del Tribunale, che l'appellante in alcun modo scalfisce;
né potrebbe, perché è ovvio che non esistono altre ipotesi.
Pertanto, non si può che confermare che:
6.1 non esiste alcun interesse a rendere formalmente trascrivibile la scrittura privata del
2.10.2007, perché essa, come si è qui confermato, non contiene alcun trasferimento di proprietà di bene immobile;
6.2 non esiste alcun residuo interesse a far accertare la genuinità delle firme in sé, dal momento che nessuno l'ha mai disconosciute, né contestate.
pagina 18 di 22 7. Il quarto motivo, che reitera la subordinata domanda ex art. 2932 c.c., è infondato.
7.1 Il Tribunale, la cui motivazione s'è trascritta in precedenza (supra, § 1.5.e), ha correttamente svolto questo ragionamento:
(-) non esiste alcun atto di prenotazione di alloggio che, in quanto equipollente a un contratto preliminare, abbia generato l'obbligo a contrarre dedotto dalla poiché: Pt_1
(=) tale non può essere il verbale del 2.10.2007, in quanto:
(*) dà solo atto dell'immissione nel possesso del bene;
(*) indica il come prenotatario, alludendo quindi a un atto di Pt_1 prenotazione che, d'altra parte, dovrebbe avere forma scritta ad substantiam ex art. 1351 c.c.;
(=) l'art. 1350 c.c. osta anche all'applicazione del principio di non contestazione;
(=) neppure i due atti di prenotazione prodotti dalla cooperativa in bonis sono utili, in quanto:
(*) la a dichiarato di non riconoscere la firma di suo padre, sicché non Pt_1 potrebbe invocarne l'utilizzazione;
(*) quegli atti, privi di allegate planimetrie, non fanno riferimento all'alloggio n. 4 (quello indicato invece nel verbale del 2.10.2007), ma, l'uno all'alloggio 3 e al box 4, l'altro all'alloggio 2 e al box 3.
7.2 La critica svolta dall'appellante è intesa:
7.2.a da un lato, a dimostrare che il verbale del 2.10.2007, se non sia considerato un atto traslativo della proprietà, deve almeno essere considerato al pari d'un obbligo a contrarre, perché contiene tutti gli elementi necessari del negozio;
7.2.b dall'altro, a richiamare l'atto di prenotazione costituito dal suo documento n. 4;
7.2.c infine a dolersi anche qui della violazione dell'art. 101 c.p.c.-
7.3 Le doglianze non hanno pregio.
7.3.a Partendo dall'ultima, prioritaria sul piano logico, il collegio constata che la parte non ha indicato quale questione decisiva (di merito o mista) il Tribunale avrebbe rilevato di pagina 19 di 22 ufficio, pretermettendo il contraddittorio, sì da determinare una nullità; né la Corte è in grado di comprenderlo.
7.3.b A tacere della contraddittorietà intrinseca delle critiche di merito, perché l'atto di prenotazione o è costituito dal verbale del 2.10.2007 oppure dal documento n. 4, il collegio le reputa entrambe infondate.
7.3.b.i Il verbale del 2.10.2007 non solo ha l'evidente unico fine di trasmettere, in forma anticipata (e per eccezionali ragioni d'interesse del socio), il possesso dell'immobile, ma non contempla alcuna menzione del prezzo, tenuto conto che il foglio manoscritto che lo segue nella produzione (così come si è puntualmente spiegato al precedente § 5.1.b.iv), ammesso che si riferisca a pagamenti, non ha alcuna firma e, comunque, richiama i VERSAMENTI FATTI
PER I DUE APT. 2 e 3 e non per il n. 4.
Come se non bastasse, mai viene espresso l'impegno ad alienare della cooperativa ovvero quello ad acquistare del socio.
7.3.b.ii Il Piano dei pagamenti (doc. 4; supra, § 5.1.c), a sua volta, è, per l'appunto, solo un mero piano dei pagamenti che il socio doveva rispettare, sicché riesce francamente difficile considerarlo equipollente a un atto di prenotazione o a un qualsiasi altro atto che contenga un impegno a contrarre.
Il modulo prestampato è contrassegnato dalla indicazione “Allegato C”, il che fa ipotizzare che accedesse a un qualche altro atto, che però manca.
7.3.c La verità, come emerge a questo punto in modo molto chiaro dalla trattazione complessiva, è che la ammesso e non concesso che un atto di prenotazione sia mai stato Pt_1 stipulato, non ne dispone, né è stata in grado di fornire la prova della sua esistenza, magari fruendo della facoltà dell'art. 2724 n. 3) c.c.-
È infatti solo ed esclusivamente l'atto di prenotazione che contiene l'obbligo a contrarre, così come è solo l'atto di assegnazione (peraltro in questo caso da farsi, a tenore di regolamento interno, con rogito notarile) che determina il passaggio della proprietà, secondo un ben preciso e formale iter a formazione progressiva che l'appellante insiste col non tenere in conto (cfr Cass. sez. 2^ civ. 18.11.2016 n. 23514).
Sicché resta quanto il Tribunale ha già correttamente osservato, ossia che al massimo la ha fornito elementi presuntivi, desumibili dai suoi documenti (in quanto sicuramente Pt_1 compatibili con la tesi di una prenotazione), per ipotizzare un atto di prenotazione,
pagina 20 di 22 compendio probatorio che, tuttavia, così come era inidoneo a fondare un valido passaggio di proprietà (ostandovi l'art. 1350 c.c.), lo è anche per fondare un valido obbligo a contrarre (art. 1351 c.c.).
8. Il primo motivo è a questo punto assorbito, perché, rigettata la tesi del trasferimento immobiliare ovvero del preliminare, la questione introdotta con quel mezzo non ha più alcun rilievo;
ammesso che il motivo fosse ammissibile, tenuto conto che fa riferimento a domande che non risultano reiterate nelle conclusioni in epigrafe trascritte.
9. Quanto alle eccezioni riproposte dal : CP_2
9.1 sono ovviamente assorbite dal rigetto dell'appello quelle di merito (comparsa di costituzione, § 3.2 di pag. 16);
9.2 è invece inammissibile la reiterata eccezione di estinzione del giudizio di primo grado (o di decadenza della parte alla riassunzione) per tardiva riassunzione del giudizio nei confronti della curatela (ivi, § 3.1): tale eccezione è stata espressamente esaminata e respinta dal primo giudice (sentenza, § 2 di pag. 10), sul rilievo che era sufficiente il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione, a nulla rilevando l'omessa sua notificazione, il cui vizio era poi stato sanato dalla costituzione del;
così che il , per poter CP_2 CP_2 rimettere al giudice superiore la questione di rito, avrebbe dovuto proporre appello incidentale.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse si devono liquidare in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M.
147/2022, § 12, parametri medi, dai quali non v'è ragione di discostarsi, valore di causa pari, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., al valore di scambio dell'immobile di cui si discute (€ 385.900,00).
Pertanto: € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2, € 5.880,00 fase 3 ed € 7.298,00 fase 4, in tutto € 20.119,00.
Tuttavia, poiché il ha depositato con la seconda memoria di replica una nota CP_2 spese di importo inferiore (€ 15.560,40), l'importo sopra determinato va ridotto, posto che la pagina 21 di 22 nota spese segna il limite della domanda di rimborso (Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv
654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv 626367).
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 336/2021 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 4.5.2021;
2. condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese processuali del grado, che liquida in Controparte_1 complessivi € 15.560,40 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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