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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1279/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante ed Parte_1
amministratore , e , elettivamente Parte_1 Controparte_1
domiciliati in Teramo, Corso Cerulli, n. 74, presso lo studio dell'avv.
Fabrizio Antenucci che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti,
Ricorrenti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di
Pescara, in persona del Comandante pro tempore , elettivamente domiciliato all'indirizzo pec t;
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Resistente
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/81 e relative sanzioni.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza odierna, per i ricorrenti: “Il medesimo procuratore, dunque, riportandosi a tutto quanto dedotto nel ricorso, insiste per l'accoglimento delle conclusioni per come ivi formulate.”
pagina 1 di 9 per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Teramo, contrariis reiectis, per tutti i sopra esposti motivi, respingere integralmente, in quanto prive di fondamento in fatto e diritto, tutte le domande avanzate dal ricorrente nei confronti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Capitaneria di Porto di Pescara.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato l'11.4.2025 la ditta , Parte_1
in persona del legale rappresentante e amministratore , e Parte_1
proponevano opposizione avverso all'ordinanza – Controparte_1
ingiunzione n. 59/22023 del 24.02.2023, e loro notificata in data 12.3.2024, nonché i relativi provvedimenti di assegnazione punti n. 46/2024 (Verbale n.
02/2022/LLIC) e nr. 47/2024 (Verbale n. 02/2022/LIC), emessi entrambi emessi dalla Capitaneria di porto di Pescara in data 15.07.2022,, con cui veniva ingiunto ai predetti il pagamento di complessivi € 2.211,30 per le violazioni ivi specificate al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1.“preliminarmente sospendere in via cautelativa il provvedimento impugnato;
A) dichiarare l'illegittimità dell'opposta ordinanza ingiunzione
n. 59/2023 poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, in accoglimento integrale del presente atto, dichiararne l'annullamento; B) conseguentemente, per le stesse ragioni, annullare il provvedimento di assegnazione punti n. 47/2024; C) con vittoria di spese di lite ”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Ministero dell' Capitaneria di Controparte_2 porto di Pescara il quale così concludeva : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali espresse in narrativa: - In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza
d'ingiunzione n. 59/2023 e dei provvedimenti di assegnazione punti;
- Nel merito accertare e dichiarare infondato il ricorso e di conseguenza rigettare, per i motivi indicati, tutte le domande ed istanze formulate dal ricorrente. Il
pagina 2 di 9 tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio che ci si riserva di produrre”.
Parte ricorrente , in estrema sintesi e per quanto di interesse, deduceva che , nell'ora e nel luogo di svolgimento dei fatti descritti nel verbale di accertamento de quo, il motopeschereccio “ di proprietà dei Per_1
medesimi, non era intento ad effettuare attività di pesca delle vongole bensì stava svolgendo una serie di attività preparatorie e prodromiche alla stessa, che la violazione non era stata contestata ai predetti attraverso avvicinamento all'imbarcazione interessata e/o comunque mediante verifica in porto circa la presenza o meno di pescato a bordo, non nell' immediatezza dell' accadimento dei fatti (15.07.22); che il verbale di accertamento di atto è atto avente fede privilegiata;
che i fatti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati hanno trovato conferma nel giornale di bordo, cd. Log-book o giornale di pesca, redato dal comandante del motopeschereccio “Lorena” e versato in atti;
l'assenza di piena conoscenza dell'illecito da parte dell'organo di vigilanza, idonea a giustificare l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Parte resistente , nel costituirsi chiedendo il rigetto dell'opposizione , in estrema sintesi e per quanto di interesse, eccepiva in via preliminare,
l'omessa indicazione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità
Alimentare e delle Foreste, quale legittimato passivo all'azione, il travisamento dei fatti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati per ricostruzione della vicenda in oggetto non corrispondente alla realtà fattuale,
l'assenza di violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981, opponendosi alla richiesta sospensione dell'esecuzione stante la mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La causa veniva istruita per via documentale, perveniva per la discussione all'udienza odierna, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e veniva trattenuta in decisione, spirati i termini per il deposito delle note conclusionali concessi alle parti.
pagina 3 di 9 *****
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni e nei limiti che seguono.
In primis , si osserva che il verbale di accertamento e contestazione del 15.07.2022 fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il Pubblico
Ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, di guisa che, nel procedimento di opposizione all'ordinanza di ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto inerenti alla violazione che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori o omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez.3, 14 febbraio 2013, n. 3705).
Ne deriva che non avendo i medesimi ricorrenti proposto querela di falso la ricostruzione degli avvenimenti resta quella descritta nel verbale di accertamento del 15.07.2022.
Peraltro, in disparte alle predette considerazioni già dirimenti sul punto, anche a voler ammettere la circostanza che il verbale suddetto non abbia valore di prova privilegiata atteso che ,come asserito dai ricorrenti, il personale militare in servizio presso l'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi non avrebbe provveduto ad attestare in esso una violazione avvenuta in sua presenza , in quanto semplicemente osservata a distanza con ausilio di binocolo, bensì semplicemente fatti integranti la violazione contestata in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche,
pagina 4 di 9 comunque l'atto suddetto rimane pur sempre dotato di efficacia probatoria relativamente a quanto esso attestato e meritevole pertanto di valutazione nel complesso delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Civ. Ordinanza nr.
37764 del 01.12.21; Cass. Civ. 2780/2004; Cass.Civ. nr. 11718/2003;
Cass.Civ. nr. 3350/2001).
Nel caso in esame, l'accertamento è avvenuto, come chiarito in atti, mediante “ l'utilizzo/ausilio di un apparato di geolocalizzazione in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (confermato poi su carte nautiche attuali ed ufficiali) “la cui attendibilità non viene contestata dalla parte ricorrente.
Oltre alla precisione di rilevamento del sistema adottato va richiamato anche il fatto che i militari intervenuti, anche qualificati come “Ispettori
Pesca Nazionali”, ai sensi delle direttive in materia, sono senz'altro dotati delle necessarie competenze, sì da saper e poter inequivocabilmente riconoscere un'attività di pesca attiva in mare.
Viene precisato in atti che gli accertatori “riuscivano a vedere però in maniera chiara, che il rastrello era in acqua, i cavi in tensione e il moto ondoso dell'acqua generato dalla propulsione del motore con la rotazione dell'elica per il traino del rastrello lasciava intendere chiaramente che
l'unità era in pesca.” e che non risulta giustificata la posizione in cui si trovava il in quanto “detta operazione poteva essere svolta Parte_2
tranquillamente rispettando la distanza prevista dalla normativa (Art. 13 del
Reg CE 1967/2006 che recita “….omissis….È vietato l'uso di draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa”) …” oltre a non rendersi necessarie manovre “avanti e in dietro nel tentativo di liberare lo strumento di pesca” e che “il moto ondoso generato dall'elica di propulsione dell'unità ed i cavi dell'attrezzo risultavano essere costanti sia per lo spostamento di acqua che per ciò che riguarda la tensione dei cavi stessi collegati all'attrezzo di pesca, non mostrando alcun movimento altalenante dell'unità, nell'arco temporale di
pagina 5 di 9 osservazione.” ( cfr. Controdeduzioni processo verbale di accertamento e contestazione n° 13/2022, in atti)
Inoltre, quanto attestato nel verbale di cui sopra risulta provato dal giornale di bordo, cd. Log-book o anche giornale di pesca, redatto dal resistente comandante del motopeschereccio, e versato in atti, laddove, quale atto obbligatorio da redigere da parte dei comandanti dei pescherecci comunitari di "lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri" ex art. 14 par. 1 Reg. CE 1224/2019 e nel quale essi sono tenuti ad indicare, in particolare, tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 Kg. di equivalente peso vivo (= netto), il sig. , CP_3
nella richiamata qualità, attesta che in data 15.07.22 la sua imbarcazione stava effettuando attività di pesca in posizione di coordinate geografiche
Latitudine 42°43'47” N - Longitudine 013°59'38” e, dunque, ad una distanza dalla costa pari a 0,2 miglia, inferiore rispetto a quella legalmente consentita di 0,3 miglia, sì da realizzare la violazione accertata nel verbale ut supra specificato.
Circostanza avvalorata dall'indicazione nel Log. book del quantitativo di molluschi pescati, pari a kg 440, come da specifico obbligo di registrazione statuito dall' art. 23 Reg. CE nr. 1967/2006, e dell'orario sia della conclusa predetta attività che del rientro in porto al termine delle operazioni di vagliatura, selezione del prodotto, insacchettamento ed etichettatura del prodotto ittico precedentemente prelevato (come dedotto dalla parte resistente in comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce, pertanto, delle suesposte evidenze e considerato che le annotazioni dei giornali nautici conservano integra la loro efficacia probatoria nella istruttoria che si svolge in sede giudiziale, anche nel caso in cui non abbia avuto luogo la indagine stragiudiziale diretta a confermare o meno la relazione del capitano (sul punto ex plurimis Cass.Civ. nr. 17015 del
28.06.2018), la violazione contestata alle parti ricorrenti nel verbale di accertamento del 15.07.2022 risulta provata.
pagina 6 di 9 Va poi rigettata l'eccezione di parte ricorrente relativa alla violazione dell'art. 14 L. nr. 689/81, per non esservi stata, da parte dei militari in servizio presso l'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi, una contestazione immediata dei fatti posti alla base dell'infrazione sanzionata, genericamente sollevata
Sul punto, infatti , va rilevato come in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge
24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto (ex plurimis Cass. Civ. nr.7681 del 02.04.2014).
Conseguentemente, in forza dei suesposti principi giurisprudenziali e da un'attenta lettura della documentazione in atti, si deve concludere che la parte resistente ha operato nel pieno rispetto del predetto art. 14 atteso che , i provvedimenti impugnati sono stati notificati nei termini di legge , segnatamente 90 giorni, che, come sopra precisato non devono necessariamente decorrere dalla contestazione immediata, elemento non necessario a tal fine, potendo decorrere dal momento in cui gli organi accertatori abbiano acquisito la piena conoscenza dell'illecito sanzionato attraverso la raccolta di tutti gli elementi idonei, ivi comprese le argomentazioni difensive del trasgressore, a consentirgli un'attenta valutazione e ponderazione dello stesso.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, in materia di sanzioni amministrative, l'accertamento della violazione non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma con il compimento delle indagini necessarie al conseguimento della piena conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione pagina 7 di 9 commessa. I limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, la P.A. procedente deve provvedere alla contestazione sono collegati all'esito del procedimento di accertamento.
La legittimità della durata di tale procedimento deve essere valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 5467 del 29/02/2008; Sez.
L, Sentenza n. 12093 del 24/05/2007: Sez. 2 -, Sentenza n. 9254 del
16/04/2018).
Nella fattispecie , risulta che all' Amministrazione resistente, gli scritti difensivi di parte ricorrente sono pervenuti in data 07.09.2022 con successiva audizione personale dell' in data 13.10.2022 , il Controparte_1
termine di 90 giorni deve farsi decorrere dalla data del 24.2.2025, quando la Capitaneria di porto di Pescara “ esaminando tutta la documentazione in suo possesso e non ravvisando la sussistenza di alcuna delle legittime cause di giustificazione del fatto commesso così come previste dalla Legge 689/81
e ritenendo l'attività posta in essere dal contravventore in contrasto con quanto stabilito dalla normativa vigente, emetteva l'ordinanza-ingiunzione
n. 59/2023” ( cfr. comparsa di costituzione e risposta) , considerato , appunto, il trascorso tempo necessario per la piena conoscenza tutti gli elementi costitutivi della violazione sanzionata e la relativa valutazione .
Pertanto, la differita notifica risulta pienamente giustificata in atti.
Quanto al governo delle spese processuali deve osservarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di giudizio di opposizione all' ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente, ovvero avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere, se vittoriosa, la condanna dell'opponente al pagamento dei compensi di avvocato difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo presente in giudizio. Spetta invece all' Amministrazione, in siffatta ipotesi, la rifusione delle spese, diverse da pagina 8 di 9 quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (ex plurimis Cass.Civ. nr. 9900/2021,
Cass. Civ. n. 9137/1999).
Pertanto, in applicazione di tale principio, va rilevato come nel caso di specie alcuna pronuncia debba essere adottata in ordine alle spese processuali nei rapporti tra la parte ricorrente e la parte resistente, essendosi l'Amministrazione difesa a mezzo di un proprio funzionario e non avendo la stessa documentato le spese a tal fine sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Carota, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante e amministratore , Parte_1
nonché da
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Controparte_1
Trasporti- Capitaneria di porto di Pescara, in persona del Comandante pro tempore- disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta e conferma l'Ordinanza Ingiunzione nr. 59/2023 del 24.02.2023, e l notificata in data 12.3.2024, nonché i relativi provvedimenti di assegnazione punti n. 46/2024 (Verbale n. 02/2022/LLIC) e nr. 47/2024 (Verbale n.
02/2022/LIC),
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Teramo, il 28.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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