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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 5469/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 4.3.2025, promossa da
, con l'avv. Rosa Stefanelli;
Parte_1
opponente
contro
, con l'avv. Mario Soggia;
Controparte_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.5.2024, l' Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 248, emesso il 16.4.2024
in suo danno e in favore di per l'importo di euro Controparte_1
1.503,14 oltre accessori a titolo di compensi di co.co.co, chiedendone la revoca previa declaratoria di integrale compensazione dell'importo ingiunto.
1 Costituendosi in giudizio chiedeva dichiararsi Controparte_1
l'incompetenza per materia e valore del giudice adito sull'avversa domanda e comunque rigettarsi l'opposizione.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla parte opposta, di incompetenza per materia e valore del giudice adito sulla domanda formulata ex adverso per essere la stessa ricompresa nella competenza del giudice di pace.
L'eccezione è palesemente infondata, in quanto, come specificato dal medesimo opposto al punto C) della narrativa della memoria, l'opponente non ha formulato alcuna domanda, bensì una mera eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c., del tutto inidonea, in quanto tale, ad incidere sulla competenza funzionale di questo giudice a decidere l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in relazione a crediti pacificamente compresi nell'art. 409 co. 1 n. 3) c.p.c. siccome derivanti da un rapporto di lavoro parasubordinato.
Con unico motivo di opposizione, l'opponente eccepisce, come detto,
l'estinzione dell'avverso credito di euro 1.705,45 (di cui euro 1.503,14 a titolo di sorte capitale liquidata nell'opposto decreto ingiuntivo ed euro
202,31 determinati nel conseguente precetto di pagamento a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali) per integrale compensazione con il maggior credito di euro 1.722,00 vantato dall'opponente a titolo di
2 saldo delle quote associative annuali dovute dall'odierno opposto quale socio in ragione complessivi di euro 1.800,00 e versate solo in misura di euro 78,00.
Il motivo è infondato.
Premesso che nella specie è in astratto configurabile l'ipotesi di compensazione propria, traendo origine i rispettivi crediti e debiti da due distinti rapporti, ovvero quello di lavoro parasubordinato e quello sociale,
deve evidenziarsi infatti che il credito eccepito in compensazione dall'opponente non risulta in alcun modo provato: in particolare, pur a fronte di espressa negazione da parte opposta della sussistenza inter
partes di un rapporto sociale, l'opponente – sulla quale, a norma dell'art. 2697 co. 2 c.c., gravava il relativo onus probandi – non ha dimostrato la dedotta qualità di socio;
del tutto inidonei allo scopo si rivelano i documenti versati in atti, ovvero la “domanda di ammissione ad associato ordinario” in data 12.10.2021 e il “verbale assemblea associati” in data
23.8.2021: il primo documento è infatti irrilevante ai fini del decidere
(restando così assorbito il disconoscimento, da parte dell'opposto, della firma apposta in calce), attestando appunto la sola richiesta di iscrizione,
ma non anche l'accettazione di tale richiesta da parte dell'opponente e quindi l'effettiva iscrizione ad essa dell'opposto; il secondo documento è
del pari irrilevante in quanto non contiene alcun riferimento alla detta iscrizione, bensì solo alla conferma, in via generale, degli importi delle quote associative dovute dai soci e alla possibilità, sempre in via generale,
di compensarli con gli emolumenti spettanti agli associati lavoratori.
3 Appare altresì significativa, al fine di escludere la qualità di socio dell'opposto, la circostanza che non se ne fa menzione alcuna nel contratto di lavoro, né nei prospetti di paga, pure versati in atti.
In difetto di prova del credito eccepito in compensazione, questa non può
in concreto operare e produrre l'invocato effetto estintivo del credito vantato dall'opposto.
Quest'ultimo non è stato in alcun modo contestato dall'opponente la quale viceversa lo ha implicitamente riconosciuto, producendo in giudizio un prospetto contabile in cui si ammette come dovuto all'opposto,
appunto a titolo di compensi derivanti dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 2 co. 2
lett. a) d.l.vo 15.6.2015 n. 81, l'importo netto di euro 1.078,00, che corrisponde esattamente a quello lordo chiesto e liquidato in via monitoria.
Conclusivamente, la spiegata opposizione deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di causa, liquidate in euro 1.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Mario Soggia.
4 Taranto, 4.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 5469/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 4.3.2025, promossa da
, con l'avv. Rosa Stefanelli;
Parte_1
opponente
contro
, con l'avv. Mario Soggia;
Controparte_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.5.2024, l' Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 248, emesso il 16.4.2024
in suo danno e in favore di per l'importo di euro Controparte_1
1.503,14 oltre accessori a titolo di compensi di co.co.co, chiedendone la revoca previa declaratoria di integrale compensazione dell'importo ingiunto.
1 Costituendosi in giudizio chiedeva dichiararsi Controparte_1
l'incompetenza per materia e valore del giudice adito sull'avversa domanda e comunque rigettarsi l'opposizione.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla parte opposta, di incompetenza per materia e valore del giudice adito sulla domanda formulata ex adverso per essere la stessa ricompresa nella competenza del giudice di pace.
L'eccezione è palesemente infondata, in quanto, come specificato dal medesimo opposto al punto C) della narrativa della memoria, l'opponente non ha formulato alcuna domanda, bensì una mera eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c., del tutto inidonea, in quanto tale, ad incidere sulla competenza funzionale di questo giudice a decidere l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in relazione a crediti pacificamente compresi nell'art. 409 co. 1 n. 3) c.p.c. siccome derivanti da un rapporto di lavoro parasubordinato.
Con unico motivo di opposizione, l'opponente eccepisce, come detto,
l'estinzione dell'avverso credito di euro 1.705,45 (di cui euro 1.503,14 a titolo di sorte capitale liquidata nell'opposto decreto ingiuntivo ed euro
202,31 determinati nel conseguente precetto di pagamento a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali) per integrale compensazione con il maggior credito di euro 1.722,00 vantato dall'opponente a titolo di
2 saldo delle quote associative annuali dovute dall'odierno opposto quale socio in ragione complessivi di euro 1.800,00 e versate solo in misura di euro 78,00.
Il motivo è infondato.
Premesso che nella specie è in astratto configurabile l'ipotesi di compensazione propria, traendo origine i rispettivi crediti e debiti da due distinti rapporti, ovvero quello di lavoro parasubordinato e quello sociale,
deve evidenziarsi infatti che il credito eccepito in compensazione dall'opponente non risulta in alcun modo provato: in particolare, pur a fronte di espressa negazione da parte opposta della sussistenza inter
partes di un rapporto sociale, l'opponente – sulla quale, a norma dell'art. 2697 co. 2 c.c., gravava il relativo onus probandi – non ha dimostrato la dedotta qualità di socio;
del tutto inidonei allo scopo si rivelano i documenti versati in atti, ovvero la “domanda di ammissione ad associato ordinario” in data 12.10.2021 e il “verbale assemblea associati” in data
23.8.2021: il primo documento è infatti irrilevante ai fini del decidere
(restando così assorbito il disconoscimento, da parte dell'opposto, della firma apposta in calce), attestando appunto la sola richiesta di iscrizione,
ma non anche l'accettazione di tale richiesta da parte dell'opponente e quindi l'effettiva iscrizione ad essa dell'opposto; il secondo documento è
del pari irrilevante in quanto non contiene alcun riferimento alla detta iscrizione, bensì solo alla conferma, in via generale, degli importi delle quote associative dovute dai soci e alla possibilità, sempre in via generale,
di compensarli con gli emolumenti spettanti agli associati lavoratori.
3 Appare altresì significativa, al fine di escludere la qualità di socio dell'opposto, la circostanza che non se ne fa menzione alcuna nel contratto di lavoro, né nei prospetti di paga, pure versati in atti.
In difetto di prova del credito eccepito in compensazione, questa non può
in concreto operare e produrre l'invocato effetto estintivo del credito vantato dall'opposto.
Quest'ultimo non è stato in alcun modo contestato dall'opponente la quale viceversa lo ha implicitamente riconosciuto, producendo in giudizio un prospetto contabile in cui si ammette come dovuto all'opposto,
appunto a titolo di compensi derivanti dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 2 co. 2
lett. a) d.l.vo 15.6.2015 n. 81, l'importo netto di euro 1.078,00, che corrisponde esattamente a quello lordo chiesto e liquidato in via monitoria.
Conclusivamente, la spiegata opposizione deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di causa, liquidate in euro 1.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Mario Soggia.
4 Taranto, 4.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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