TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 861/2023 RG fissata all'udienza del 13/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. SPANO Parte_1
SALVATORE e dall'avv. VALENTINI MAURIZIO
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
… - in rito: dichiarare la nullità dell'avviso di addebito opposto per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito: dichiararsi l'atto opposto, ed ogni altro atto allo stesso sotteso, gradatamente, inammissibile, nullo, illegittimo ed inefficace, o comunque destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con conseguente annullamento o rigetto della pretesa e declaratoria di inesistenza dell'obbligo;
- in subordine, riquantificare, ove esistente, il contestato credito dell'Istituto rapportandolo alle previsioni di legge e le sanzioni secondo il regime dell'omissione contributiva;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato:
1 l'opponente in data 16.12.2022 si è veduta notificare l'avviso di addebito avente n.
35920220003403271000 con il quale le è stato intimato di versare in favore dell' la somma di CP_2
€ 7.688,45 per la causale “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti”, presuntivamente riferita al periodo dal 01/2020 al 12/2021, comprensiva delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione. …
[…] 2. In assenza di ulteriori informazioni la ricorrente ritiene verosimile collegare la pretesa ad CP_ un provvedimento a mezzo del quale il medesimo Istituto opposto ha proceduto ad iscriverla CP_ d'ufficio nella Gestione Commercianti CP_ 3. Mancando nel provvedimento qualsivoglia riferimento alle ragioni che hanno portato alla sua iscrizione nella predetta gestione commercianti, la deducente presume che detto provvedimento sia stato adottato dall' sulla sola scorta del suo status di socia, legale rappresentante, della CP_3
Victory Service s.r.l. corrente in Nardò alla via Corso
Galliano n. 8/A. Tanto ha fatto senza preoccuparsi di verificare la sussistenza o meno dei requisiti di legge a tal fine richiesti.
4. La Victory Service s.r.l. dal marzo 2014 ha svolto attività di vendita di capi d'abbigliamento a marchio con apertura di un punto vendita sito in Nardò alla via XX settembre. CP_4
5. La deducente, socia e amministratore della predetta s.r.l., mai, né tantomeno nel periodo in contestazione, ovvero dal gennaio 2020 al dicembre 2021, non si è MAI occupata della gestione e dell'ambito commerciale della società né ha mai svolto alcun tipo di attività lavorativa all'interno della stessa, tantomeno in maniera abituale e prevalente, essendosi fatta carico solo dei pochissimi compiti e delle invece grandi responsabilità scaturenti dalla figura da essa rivestita quale amministratore.
6. Proprio per la carica rivestita la ha da sempre percepito compenso ed è stata regolarmente Parte_1
CP_ iscritta nella gestione separata dove ha sempre versato puntualmente i contributi dovuti.
7. Mai la ricorrente si è occupata di svolgere le funzioni relative all'attività puramente commerciale della s.r.l. essendosi all'uopo, per la stessa avvalsa di non meno di tre unità dipendenti che coprono con la loro presenza l'intero orario di apertura del negozio.
8. Alle dipendenti - con precedenti esperienze specifiche nel settore - è demandato l'allestimento della vetrina, l'attività inventariale e di campionario nonché l'individuazione della merce da rimpiazzare.
Detta ultima operazione viene dalle medesime effettuata telematicamente da un gestionale in ragione delle vendite effettuate;
9. La merce da proporre per la prima volta è selezionata da in funzione dell'indagine di mercato CP_4 sul territorio, …
2 11. La presenza della in occasione della presentazione dei campionari è stata necessaria Parte_1 solo perché la stessa in qualità di amministratore della società deve stabilire il budget e firmare l'ordine dei capi.
12. Sono le stesse commesse ad occuparsi dell'apertura e della chiusura del negozio nonché delle pulizie ordinarie da espletarsi prima della chiusura del punto vendita.
13. Sono sempre le dipendenti, in particolare le sig.re e , ad interfacciarsi Persona_1 Persona_2 con il commercialista e con il consulente del lavoro per ogni adempimento fiscale e per la consegna dei dati che curano per via telematica.
14. La sola incombenza di cui si occupa la (comunque di per sé certamente non idonea, Parte_1 neanche lontanamente, a soddisfare i caratteri dell'abitualità e prevalenza necessari ai fini CP_ dell'iscrizione nella predetta gestione è quella di recarsi presso il punto vendita a fine serata per prelevare l'incasso da versare successivamente in banca.
Ha eccepito vizi formali e – nel merito – l'insussistenza dei presupposti per l'imposizione e la preliminare iscrizione alla gestione commercianti (ex art. 1, comma 203, della L. n.
662/1996).
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
Al riguardo va fatto presente che con sentenza n. 2059/2023 di questo Tribunale (dott.ssa
Gustapane) è stato annullato l'avviso di addebito 359 2021 0002416478000 relativo al periodo marzo 2014 – dicembre 2019 e sempre afferente alla posizione presso la Victory
Service srl. La citata sentenza è stata confermata in sede di appello dalla sentenza n.
102/2025 della locale CdA (Pres. est Mainolfi).
La locale Corte d'Appello, aderendo a giurisprudenza che si condivide, ha fatto presente che: La verifica della sussistenza di requisiti di legge dipende dal fatto che l'onere della prova -il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600; n.
13446/2015)- venga compiutamente assolto. Nel quadro dei requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, dettati dalla L. n.
662 del 1996, art. 1, comma 203, mediante sostituzione della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma
3 1- ai fini di ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, l'attività lavorativa del socio nell'ambito dell'impresa sociale dovrebbe essere contraddistinta da una speciale posizione di supremazia, o di facoltà di iniziativa, o di autonomia dai normali controlli cui sono sottoposti in genere i lavoratori subordinati o autonomi, correlata alla partecipazione alla proprietà dell'azienda. Due pronunce della Corte di Cassazione - sezione Lavoro – ( n. 3637 del 13 febbraio 2020 e n. 3829 del 14 febbraio 2020), confermando il precedente orientamento giurisprudenziale, rilevano altresì che l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dell' , nel caso del socio amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. L'eventuale iscrizione del socio amministratore di una società a responsabilità limitata anche alla gestione commercianti trova origine nell'art. 1 comma 203 L. 662/1996 (che ha sostituito il comma
1comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160) che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Il comma 203 dell'art. 1 della
L.662/96, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” …
Nel merito, la locale Corte d'Appello ha ritenuto che le predette circostanze ( consistenza dell'attività aziendale e numero dei dipendenti, di cui nessuno inquadrato come personale direttivo) non siano indizi sufficienti a dimostrare la circostanza che la appellata svolgesse con carattere di abitualità e prevalenza attività direttiva all'interno dell'azienda ovvero una attività ulteriore e distinta da quella di amministratore unico della società di capitali …
Le deduzioni di presenti nell'odierno giudizio sono di non dissimile tenore e non CP_2 risulta neppure richiesta istruttoria per testi.
4 Pertanto, si ritiene di dare seguito alla linea interpretativa seguita dalla Corte d'Appello e di ritenere che non abbia adempiuto al proprio onere probatorio. CP_2
Non da ultimo, preme anche sottolineare che, pur non essendovi prova del passaggio in giudicato della sentenza di appello, nondimeno viene in rilievo l'autorità della stessa ex art. 337 cpc. Questo induce a ritenere che in questo giudizio sarebbe stato necessario un quid pluris da parte di per dare prova che, in un rapporto di durata, le circostanze di fatto, CP_2 oggetto di un accertamento ancorché non definitivo, siano successivamente mutate.
Anche di questo non vi è prova.
Il ricorso va pertanto accolto e l'avviso di addebito annullato.
Restano assorbiti tutti gli altri motivi ivi inclusi quelli relativi a vizi formali.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 861/2023, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito 35920220003403271000; condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 1900,00 oltre spese CP_2 forfettarie (15%) iva e cpa, con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 14/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
5