Sentenza 9 dicembre 2013
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/12/2013, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02751/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2009, proposto da:
Radim S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Cosmelli e Simone Barnaba, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Ferrini in Milano, via Manzoni, 12
contro
Fondazione Irccs Ospedale Maggiore Mangiagalli Regina Elena, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Mangia, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Magenta, 45
per l'annullamento
della decisione dell'Ospedale dell'8 gennaio 2009 di rigetto della richiesta della Radim in pari data di posticipare il termine di presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara per la fornitura in service di nuovi sistemi diagnostici per virologia;
della decisione dell'Ospedale del 29 gennaio 2009 di rigetto della richiesta della Radim del 19 gennaio 2009 di (ri)ammissione alla suddetta gara;
della lettera della Fondazione del 6 febbraio 2009 di conferma delle suddette decisioni;
di ogni altro atto che abbia concorso a determinare le suddette decisioni;
nonché per la dichiarazione dell'obbligo dell'Ospedale di (ri)ammettere la Radim alla gara in questione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Irccs Ospedale Maggiore Mangiagalli Regina Elena;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2009, RADIM S.p.A. chiedeva l’annullamento degli atti con i quali la Fondazione ospedaliera convenuta l’aveva estromessa dalla gara meglio descritta in epigrafe.
In particolare, la società ricorrente esponeva di avere presentato in ritardo la domanda di partecipazione per cause di forza maggiore, e di avere invano chiesto in tempo utile una proroga del termine alla stazione appaltante.
Deduceva pertanto l’illegittimità del rifiuto opposto alla sua richiesta dalla Fondazione ospedaliera, in quanto viziato da illogicità manifesta e difetto di motivazione.
Si costituiva l’amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso, eccependo in primo luogo la tardività del suo deposito, e la causa passava in decisione alla pubblica udienza del 20 novembre 2013.
Con dichiarazione resa a verbale nel corso dell’udienza di trattazione, il difensore di Radim S.p.A. ha rinunciato al ricorso.
Va detto, in ogni caso, e ai fini della liquidazione delle spese, che il ricorso sarebbe stato comunque improcedibile, in ragione della violazione del termine di cui agli artt. 21 e 23-bis della legge n. 1034/1971, norme ratione temporis applicabili.
Invero, dal momento dell’ultima notifica (avvenuta in data 11 marzo 2009), al momento del deposito in segreteria del ricorso (avvenuto il 3 aprile successivo), era trascorso un tempo superiore ai quindici giorni previsti dalla legge a pena di decadenza.
Occorre dunque dichiarare estinto il giudizio e condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2013
IL SEGRETARIO