Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00953/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2025, proposto da
IS UK AF, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
dell'atto del Questore della Provincia di Torino prot. 2465/2024, del 19/12/2024, notificato l’11/2/2025, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla stessa Questura di Torino l’8/4/2013 per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AE OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso dinanzi a questo Tribunale amministrativo notificato il 1° aprile 2025 il cittadino nigeriano IS UK AF impugnava, chiedendone l’annullamento, l’atto del Questore di Torino del 19 dicembre 2024, notificato l’11 febbraio successivo, con cui era stata respinta l’istanza del ricorrente di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I05359937 rilasciato dalla stessa Questura di Torino l’8 aprile 2013 per lavoro subordinato.
Esponeva in fatto l’interessato di aver ricevuto il 23 ottobre 2024 la comunicazione di avvio del procedimento da parte della stessa Questura di inizio di revoca del permesso di lungo soggiorno, revoca giustificata con il fatto che il sig. AF fosse stato assente dall’Italia per un tempo superiore a quanto consentito dall’art. 9, comma 7, lett. e) del decreto legislativo n. 286 del 1998; l’interessato controdeduceva che era provata documentalmente la sua presenza sul territorio dello Stato in date tali da escludere il decorso del tempo di sei anni, ossia l’8 aprile 2013, il 14 settembre 2017 e il 9 giugno 2023, comunque meno di dieci anni prima entrata in vigore della l. 238 del 2021 che, con l’art. 15 aveva sancito la revoca del permesso di lungo soggiorno.
Interveniva il rigetto della domanda del ricorrente per la già richiamata decadenza, avverso il quale veniva dedotte le seguenti censure:
1.Violazione di legge con riferimento all’art. 9 del d. lgs. 286 del 1998. L’unica motivazione del rigetto di aggiornamento risiede nella cancellazione del ricorrente dall’anagrafe per irreperibilità, evenienza non contemplata dall’art. 9 del d. lgs. 286 del 1998.
2.Violazione di legge con riferimento all’art. 10 bis della l. 241 del 1990. Nel preavviso era stato evidenziato che sarebbe maturato il diniego per l’assenza dall’Italia per un tempo superiore a quanto consentito dall’art. 9, comma 7, lett. e) del d. lgs. 286 del 1998; il ricorrente aveva rappresentato che in ogni caso le disposizioni di cui alla l. 238 del 2021, in quanto il suo permesso di lungo soggiorno era stato emesso meno di dieci anni prima dell’entrata in vigore (1/2/2022) della legge n. 238/2021. Ciò era riportato dal provvedimento che quindi, rimandando all’irreperibilità anagrafica, si fondava del tutto illegittimamente su circostanze affatto nuove rispetto al preavviso, anche perché l’indicazione dell’irreperibilità richiamava la sostenuta assenza dall’Italia.
3.Violazione dell’art. 3, comma 3 l. 241 del 1990. La richiamata cancellazione anagrafica doveva essere resa disponibile all’interessato.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio solo formalmente.
Con ordinanza 14 maggio 2025 n. 191 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare proposta.
All’odierna udienza la causa è passata in decisione.
Con il secondo motivo che va affrontato prioritariamente, si è rappresentato che in ogni caso le disposizioni di cui alla l. 238 del 2021 non sarebbero state applicabili, poiché il permesso di lungo soggiorno da rinnovare era stato emesso meno di dieci anni prima dell’entrata in vigore (1/2/2022) della legge n. 238/2021.
Tale motivo è infondato.
Prescindendo da altre ragioni procedimentali che andranno precisate a proposito delle restanti censure, va osservato che la legge 238 del 2021 si deve applicare a tutti procedimenti non definiti, quindi ancora in corso e di conseguenza anche al rinnovo di precedenti permessi di lungo soggiorno da rinnovare.
Con il primo motivo ed il terzo motivo che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente si duole da un lato che l’unica motivazione del rigetto dell’aggiornamento rinvii alla sua cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità, evenienza non contemplata dall’art. 9 del d. lgs. 286 del 1998, mentre con il terzo motivo si lamenta che la cancellazione dall’anagrafe del Comune di residenza tra l’altro non resa disponibile, elemento che potrebbe come già riportato di per sé sufficiente a dimostrare l’allontanamento dal territorio dell’Unione Europea
I motivi sono fondati nei sensi che seguono.
Se effettivamente il provvedimento impugnato appare in astratto corretto laddove richiama tra gli altri l’art. 9 co. 7 lett. e) del d. lgs 286 del 1998 il quale recita testualmente: “ Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: (…) e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni ”, si deve rilevare innanzitutto che la cancellazione dall’anagrafe del Comune di residenza non è stata resa disponibile, ma in ogni caso l’assenza reclamata dell’AF - precisamente dal 14 settembre 2017 al 9 giugno 2023 – è inferiore a sei anni, ma l’irreperibilità anagrafica, al di là della sua dimostrazione per tabulas, non è autonomamente sufficiente a giustificare la legittimità del provvedimento.
Infatti, al di là della durata dell’assenza, nulla si dice ove si sia recato il ricorrente nel periodo di irreperibilità anzi, poiché è lo stesso provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di lungo soggiorno che richiama la permanenza del ricorrente a Berlino, quindi sul territorio dell’Unione, ove il medesimo ha rinnovato il proprio passaporto, è la stessa Amministrazione a porre in dubbio la legittimità del diniego.
Il principio è che se l’AF era irreperibile a Torino, ciò non significava e non significa l’allontanamento dal territorio europeo ove il permesso di lungo soggiorno è complessivamente valido.
Per cui il ricorso deve essere accolto, causa la fondatezza delle argomentazioni concernenti l’insufficienza di motivazione e l’assenza di prove documentali inerenti l’allontanamento dell’AF del territorio dell’Unione Europea, così come riconosciuto anche nell’ordinanza cautelare 14 maggio 2025 n. 191.
Sono fatte salve diverse ragioni che la P.A. intenda far credibilmente valere sull’assenza dell’interessato dal territorio UE per il periodo considerato.
Di conseguenza il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, vista l’irreperibilità di fatto dello straniero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE OS, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AE OS |
IL SEGRETARIO