TAR Torino, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 43
TAR
Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
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TAR
Sentenza 17 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge con riferimento all’art. 9 del d. lgs. 286 del 1998 (cancellazione anagrafica per irreperibilità)

    La cancellazione anagrafica non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca del permesso di soggiorno, soprattutto se l'interessato ha dimostrato di essere presente sul territorio UE e l'amministrazione stessa ha dubbi sulla legittimità del diniego.

  • Accolto
    Violazione di legge con riferimento all’art. 10 bis della l. 241 del 1990 (motivazione del provvedimento)

    Il provvedimento impugnato si fonda su circostanze nuove rispetto al preavviso di avvio del procedimento, in particolare l'irreperibilità anagrafica, che non era stata indicata come motivo di revoca nel preavviso.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 3, comma 3 l. 241 del 1990 (obbligo di comunicazione)

    La cancellazione anagrafica non è stata resa disponibile all'interessato, elemento che avrebbe potuto dimostrare l'allontanamento dal territorio dell'Unione Europea.

  • Rigettato
    Applicabilità della legge 238/2021

    La legge 238/2021 si applica a tutti i procedimenti non definiti, inclusi i rinnovi di permessi di soggiorno di lungo periodo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 43
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 43
    Data del deposito : 17 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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