Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04208/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06709/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6709 del 2024, proposto da
EL RI, AS NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Sasso Del Verme, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Gennaro Vesuviano, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, sez. V, n. 6736/2022, pubblicata il 31.10.2022, notificata a mezzo p.e.c. in data 12.1.2023 e divenuta cosa giudicata nei confronti del Comune di San Gennaro Vesuviano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, EL RI ed AS NO, coniugi in regime di comunione legale dei beni, sono comproprietari di un terreno sito nel Comune di San Gennaro Vesuviano (NA), in località Ammaturo, della superficie complessiva di circa mq 1.368, distinto in Catasto Terreni al Foglio 4, particelle nn. 778, 1003, 1004 e 1124, come da atto di compravendita notarile rogato dal notaio Cepparulo (rep. n. 33564).
Tale fondo risultava interessato dalla procedura espropriativa avviata dal Comune di San Gennaro Vesuviano per la realizzazione dell’opera pubblica denominata "Emissario Fognario – II Lotto". A tal fine, con decreto n. 6 del 9 dicembre 1999, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale disponeva l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio delle aree occorrenti, tra cui quelle di proprietà dei ricorrenti. L’immissione in possesso veniva effettuata in data 29 dicembre 2000, in favore della società esecutrice dei lavori, la "Gemis S.r.l.".
Il termine massimo di efficacia dell’occupazione d’urgenza era fissato nel medesimo decreto al 30 giugno 2001. Tuttavia, decorso tale termine, l’Amministrazione comunale non ha mai adottato un formale provvedimento di esproprio, né ha determinato o corrisposto alcuna indennità a favore dei proprietari interessati, così determinando l’illegittimità sopravvenuta dell’occupazione del fondo in questione.
In data 14 ottobre 2005 e, successivamente, il 5 settembre 2008, il sig. RI intimava con formali diffide all’Amministrazione l’adempimento degli obblighi risarcitori derivanti dall’occupazione illegittima. Tali richieste, tuttavia, rimanevano prive di riscontro.
A seguito dell’inerzia dell’Amministrazione, i ricorrenti adivano la Corte di Appello di Napoli – Sezione V civile, instaurando un primo giudizio per ottenere l’indennità di occupazione legittima per il periodo coperto dal provvedimento di urgenza. Tale giudizio si concludeva con la sentenza n. 3817/2017, pubblicata in data 20 settembre 2017, con la quale la Corte accoglieva le domande dei ricorrenti, ordinando al Comune il pagamento di € 1.398,78, oltre interessi e spese di lite.
Persistendo l’omessa adozione di un formale atto di esproprio o di restituzione dell’area, i ricorrenti proponevano nuovo ricorso innanzi all’intestato Tribunale (R.G. n. 2367/2018), volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione del fondo per il periodo successivo al 30 giugno 2001 e il conseguente risarcimento del danno da perdita della proprietà e da mancato godimento.
Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 6736/2022, pubblicata il 31 ottobre 2022, con la quale il T.A.R. Campania – Napoli, Sezione V, accoglieva il ricorso, dichiarava l’illegittimità dell’occupazione persistente e ordinava al Comune di adottare, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, uno dei seguenti provvedimenti alternativi: acquisizione del bene al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. 327/2001, con contestuale liquidazione del valore venale del fondo, indennizzo forfettario per pregiudizio non patrimoniale (nella misura del 10%) e risarcimento del danno da occupazione illegittima calcolato con interesse del 5% annuo dal 1° luglio 2001 fino all’acquisizione o restituzione; restituzione del fondo ai proprietari, previa riduzione in pristino a cura e spese dell’Amministrazione.
La suddetta sentenza veniva notificata all’Amministrazione comunale a mezzo PEC in data 12 gennaio 2023 e non è stata impugnata nei termini di legge, divenendo pertanto definitiva e vincolante.
Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine stabilito per l’adempimento, il Comune di San Gennaro Vesuviano è rimasto inerte, omettendo sia l’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis sia la restituzione del bene, così come qualsiasi forma di risarcimento del danno riconosciuto in sentenza.
Per tali ragioni, i ricorrenti hanno proposto il presente giudizio di ottemperanza, volto ad ottenere l’esecuzione coattiva della sentenza passata in giudicato, la condanna dell’Amministrazione all’adozione dei provvedimenti prescritti, il risarcimento dei danni derivanti dalla persistente inerzia e, se del caso, la nomina di un commissario ad acta.
L’amministrazione comunale è rimasta contumace.
2.- Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei termini e nei limiti di seguito specificati.
È invero incontestato che il resistente Comune, soccombente nel giudizio di cui all’ottemperanda sentenza di questa sezione, a tutt’oggi, non abbia ancora dato integrale esecuzione alla prefata statuizione giudiziale, non avendo né emesso il provvedimento di cui all’art 42-bis T.U. espropri né restituito il bene.
Al riguardo si rammenta che la fattispecie dell’illegittima occupazione di fondo di proprietà privata su cui sia stata realizzata un’opera pubblica è sottoposta ad una specifica disciplina secondo cui l’adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto si può avere (fermo restando il diritto al risarcimento del danno per il periodo di occupazione sine titulo) o con la restituzione dell’area o con l’emanazione di un provvedimento di acquisizione e la corresponsione a favore del proprietario di un indennizzo per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti, secondo quanto disposto dall’art 42-bis del T.U espropri.
Come affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l’art 42-bis richiamato configura un procedimento ablatorio sui generis, il cui scopo non è quello di sanare un precedente illecito perpetrato dall’amministrazione, bensì quello, “autonomo rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo” (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2016).
Nel caso in esame, non risulta né che l’amministrazione comunale abbia emanato un decreto di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, con corresponsione di quanto previsto a titolo di indennizzo, né che si sia proceduto alla restituzione del terreno, previa riduzione in pristino.
D’altronde, deve anche ribadirsi che anche l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo le predette amministrazioni porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento (ex plurimis, T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 26 gennaio 2016, n. 108).
Alla luce di quanto premesso, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, all’esito della mancata esecuzione di quanto disposto dalla sentenza n. 6736/2022, pubblicata il 31.10.2022, va ordinato al Comune di San Gennaro Vesuviano di provvedere alla reintegra in possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente del bene oggetto del contendere, previo ripristino dell’originario stato dei suoli e del terreno attualmente occupato illegittimamente, salva la possibilità di adottare alternativamente il decreto di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001.
Al fine di assicurare l’ottemperanza al giudicato, è fissato un termine di 90 (novanta) giorni per procedere all’esecuzione a decorrere dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Al riguardo va rimarcato che, nel ripristinare la legalità per effetto della pronuncia del giudice, l’Amministrazione conserva la titolarità del potere di scelta – “valutati gli interessi in conflitto” – tra la restituzione del bene e l’acquisizione dello stesso ai sensi dell’art. 42-bis, TUE, fermo restando che una scelta manifestamente irrazionale di non emanare il provvedimento di acquisizione, comportando l’obbligo di demolire le opere realizzate con denaro della collettività, implicherebbe la conseguente responsabilità devoluta alla cognizione della Corte dei Conti (cfr., in termini, TAR Lazio – ROMA, Sez. II, 12 giugno 2018, n. 6548).
Analoga responsabilità conseguirebbe in caso di omessa ottemperanza, che avrebbe l’effetto di ritardare indebitamente gli esborsi comunque dovuti e accertati, con conseguenti ulteriori danni erariali.
Scaduto infruttuosamente il termine di 90 (novanta) giorni, salvo che sia concessa da questo Tribunale proroga dei termini su richiesta tempestiva e motivata del predetto Ente, il Dirigente dell’Ufficio Speciale Grandi opere presso la Regione Campania, quale commissario ad acta di questo Tribunale, provvederà in via sostitutiva, su espressa richiesta di parte ricorrente, con potestà di delega ad altro funzionario in servizio presso lo stesso ufficio, nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica di apposita richiesta di parte interessata, a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza alla sentenza in questione.
Nel caso in cui vi sia stata l’inerzia dell’Amministrazione resistente, il predetto commissario ad acta provvederà a trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Il compenso per l’attività eventualmente svolta dal Commissario, comprensivo delle spese, ad incarico espletato, sarà liquidato a sua richiesta con separata ordinanza e posto a carico della parte inadempiente.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), così provvede:
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara l’obbligo del Comune di dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale, Sezione V, n. 6736/2022, secondo le modalità e nel termine indicati in motivazione;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina quale commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio Speciale Grandi Opere presso la Regione Campania, per provvedere in via sostitutiva, con potestà di delega ad altro funzionario in servizio presso lo stesso ufficio, nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica di apposita richiesta di parte interessata;
- condanna il Comune di San Gennaro Vesuviano al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, spese liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO