Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N. 1004/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. SCHIAVO SALVATORE, e , nato a [...]
DI AT (CE) il 23/04/1995, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ROSA
VERRENGIA, avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data
26/10/2023;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3
n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 09/07/24 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositato in data
17/07/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno un figlio , nato il [...]) – hanno concordato le seguenti Per_1 condizioni regolatrici del divorzio:
1. Affidamento condiviso e diritto di visita.
Il piccolo resterà consensualmente affidato ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 privilegiato presso la madre. Tale scelta testimonia la volontà di entrambi i genitori di non voler escludere uno di essi dalla normale continuazione dei rapporti con il figlio, custodendo il diritto di quest'ultimo a mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi, assicurandogli, nonostante la crisi familiare, l'esistenza di una famiglia non più fondata sulla convivenza dei suoi membri, ma sulla capacità dei genitori di continuare a svolgere civilmente il loro ruolo. I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, Per_1 capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Stante la tenera età di (15 mesi), il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il giovedì Per_1 dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
Il terrà, inoltre, con sé il bambino a fine-settimana alterni il sabato dalle ore 11.00 alle Pt_2 ore 20.00 o la domenica dalle ore 11.00 alle ore 20.00, non essendo previsto il pernotto. Al compimento dei 18 mesi d'età, a fine settimana alterni, il piccolo starà con il padre dal Per_1 sabato ore 11.00 alle ore 19.00 della domenica. In caso di impedimento del padre, il piccolo sarà prelevato dai nonni paterni o dalla zia paterna. Per_1
Detta previsioni si estenderà anche alle vacanze estive.
La GN , in caso di impedimento da parte del sig. per motivi di salute o di Parte_1 Pt_2 lavoro oppure, in caso di malattia di , favorirà il recupero del diritto di visita in altri Per_1 giorni, previo espresso accordo. Il sarà avvisato con congruo anticipo dalla moglie in caso di visite mediche o Pt_2 somministrazione di vaccini, in modo da potervi partecipare.
Per l'anno 2025, il sig. terrà con sé il bambino, per sette giorni consecutivi, compreso Pt_2 pernotto, durante il mese di agosto, secondo il proprio piano ferie. Il sig. , genitore non Pt_2 collocatario, si obbliga a comunicare alla moglie le relative date entro il 15 giugno di ogni anno al fine di determinare i rispettivi piani ferie, nonché la località di villeggiatura.
La GN , allo stesso modo terrà con sé per sette giorni consecutivi Parte_1 Per_1 durante il mese settembre, comunicando al sig. la località di villeggiatura. Pt_2
In detto periodo è sospeso il diritto di visita.
Per il 2026, il sig. terrà con sè il piccolo per ulteriori sette giorni consecutivi nel Pt_2 Per_1 mese di luglio. Per gli anni successivi (dal 2027), il sig. , potrà anche scegliere di Pt_2 trascorrere con il figlio 15 giorni consecutivi nel periodo di luglio o di agosto, mentre la GN
, dal 2026, terrà con sè il figlio per 7 giorni consecutivi anche nel mese di luglio o Parte_1 di settembre e dal 2027 per 15 giorni consecutivi da scegliere tra il mese di agosto e settembre.
Relativamente alle vacanze natalizie, per l'anno 2025/2026, trascorrerà con il padre la Per_1 vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno e con la madre il 25 dicembre, il 1° gennaio ed il 6 gennaio.
Si osserverà per gli anni successivi l'alternanza.
Per quanto concerne le festività Pasquali (2025), trascorrerà la domenica di Pasqua Per_1 con madre ed il giorno di Lunedì in Albis con il padre. Trascorrerà, infine, con il padre, il 19 marzo (festa del papà), il 23 aprile (festa di compleanno), nonché la festività relativa all'onomastico dello stesso.
Trascorrerà con la madre la giornata dedicata alla festa della mamma, il 12 dicembre (festa di compleanno), nonché la festività relativa all'onomastico della stessa.
Per quanto concerne la propria festa di compleanno, , ad anni alterni. Per_1 cominciando dal padre, trascorrerà il 7 gennaio con il padre ed il giorno 8 gennaio con la madre e, per quanto concerne il carnevale trascorrerà alternativamente a cominciare dalla madre per il 2026, il martedì e la domenica precedente con il padre.
Il sig. si impegna nei giorni sopraindicati a prelevare il figlio alle ore 11.00 ed a Pt_2 riaccompagnarlo alle ore 20.00 e per quanto concerne le festività natalizie, fino al raggiungimento dei tre anni, preleverà alle ore 11.00 e lo riaccompagnerà a casa entro Per_1 le ore 23.00.
La stessa alternanza sino ad ora prevista, sarà rispettata per l'onomastico (10 agosto), compatibilmente con la pianificazione dei piani ferie.
Entrambi i genitori si obbligano, durante il periodo previsto per le vacanze estive a determinare un orario specifico in cui rispettivamente possano sentire telefonicamente il piccolo . Per_1
In ottemperanza alla legge numero 54/2006 che ha riformulato l'art. 155 codice civile, i coniugi si impegnano a favorire il perdurare di un rapporto equilibrato e continuativo con i nonni. Tale diritto assume un contenuto di autonomia e di indipendenza rispetto al rapporto genitoriale e si pone quale diritto della personalità delle minori, che si configura quale conseguenza del processo di personalizzazione dei rapporti familiari e del progressivo mutamento della considerazione del minore da soggetto debole da tutelare ad individuo titolare di diritti soggettivi. Nei giorni di permanenza di presso il padre, lo stesso provvederà ad ogni sua necessità sia alimentare Per_1 che di somministrazione eventuale di medicinali senza gravare economicamente sulla madre.
2. Contributo al mantenimento e spese straordinarie
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. In ossequio al principio di solidarietà tra i coniugi, sancito dall'articolo 143 codice civile ed all'obbligo di mantenimento dei figli, sancito dall'articolo 147 codice civile, il sig.
[...]
verserà mensilmente, entro il giorno 11, la somma di € 300,00, oltre il pagamento delle Pt_2 spese straordinarie nella misura del 50%. La rivalutazione ISTAT decorrerà dal 2026.
Le spese comprese nel mantenimento ordinario sono: vitto (comprensivo di del 50%. La rivalutazione ISTAT decorrerà dal 2026.
Le spese comprese nel mantenimento ordinario sono: vitto (comprensivo di ticket mensa scolastica), abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione e medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali). Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi. Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: lezioni private e ripetizioni post orario scolastico, le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione;
le spese sportive e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico-sanitarie, non coperte dal SSN e non urgenti e le spese relative agli apparecchi sanitari ortodontici (mobili o fissi). I coniugi precisano che i costi delle vacanze estive saranno sostenute dal genitore con il quale il minore trascorrerà le vacanze e che ogni altra spesa di viaggio e/o ludica dovrà necessariamente decisa e concordata preventivamente da entrambi. Sono invece da considerarsi spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: fermo l'accordo sulla scelta della scuola, l'iscrizione e la retta dell'asilo nido infantile, tasse e assicurazioni scolastiche per scuole o istituti pubblici o privati primari;
spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie connotate da caratteri di necessità o urgenza, esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche (urgenti) ed oculistiche, compreso acquisto di occhiali. Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i geni-tori sono invitati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili.
I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per la quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medi-ca e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del minore.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni.
3. Assegno Unico Universale L'assegno unico e universale per i figli a carico, ad oggi pari ad € 201,00, per espresso accordo delle parti, continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla GN Parte_1
. Lo stesso varrà per qualsiasi norma finalizzata dare un sostegno immediato alla
[...] genitorialità o potenziare le misure a sostegno dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati, eventualmente, dal datore di lavoro dell'altro genitore.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/10/2023 in Cellole (CE) da
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]_2
DI AT (CE) il 23/04/1995, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CELLOLE di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 10, Parte I, Anno 2023).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 27/05/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso