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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1596/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1596/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DE CRISTOFORO MANUELA
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. DE CRISTOFORO MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che, in data 28/05/2016, avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in CHIETI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 20/11/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/11/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 20/11/2025:
1) i coniugi vivranno separati con promessa di portarsi reciproco rispetto;
2) i figli e resteranno affidati ad entrambi genitori e collocati Per_1 Per_2 preferenzialmente presso la madre nell'abitazione sita in Montesilvano (PE) alla Via
Valle d'Aosta n.38;
3) il padre potrà tenere con sé i figli una settimana dalle 17:30 del mercoledì al giovedì mattina alle 8:00 e dalle 17.30 alle 19:30 del venerdì e la settimana successiva sempre dalle 17:30 del mercoledì al giovedì mattina alle le 8:00 e poi dalle 17:30 del venerdì alle 19:30 della domenica, il tutto a settimane alterne;
4) i minori trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni i giorni 24,25,26 dicembre e/o i giorni 31 dicembre, 1 e 2 gennaio con il padre e/o con la madre e così pure quello pasquale, alternando Pasqua e Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i minori 15 giorni da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del compleanno della madre e la Festa della
Mamma con quest'ultima, mentre con il padre, il giorno del suo compleanno e la
Festa del Papà;
5) entrambi i genitori avranno comunque il diritto di far visita ai figli anche durante la permanenza presso l'altro coniuge, previo concordato appuntamento il giorno prima e potranno, nel reciproco rispetto, concordare orari e pernottamenti diversi da quelli quivi previsti, giustificati da motivi lavorativi o di salute, o secondo il volere dei figli stessi ed in particolare per esigenze di gestione della patologia della minore
, il Sig. previo preavviso, si renderà disponibile ad intervenire Per_2 Pt_1 quando la Sig.ra sarà impegnata per motivi di lavoro;
CP_1
6) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei minori la somma mensile di Euro 400,00 (quattrocento euro), entro il giorno cinque di ciascun mese, somma da adeguarsi annualmente ed pagina 3 di 5 automaticamente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie in conformità al protocollo del Tribunale di Pescara che dovranno essere rimborsate entro 10 (dieci) giorni dall'esborso, previa esibizione del relativo documento fiscale al genitore che le ha anticipate. Qualora la singola spesa straordinaria comporti l'esborso di una somma superiore ad Euro 200,00 (Euro duecento,00), la stessa dovrà essere preventivamente concordata con l'altro genitore pena l'impossibilità di rimborso di spettanza;
7) l'Assegno NI sarà percepito da ogni genitore per la parte che gli spetta ex lege;
8) l'assegno Inps erogato in favore della minore sarà percepito e Persona_3 gestito dalla Sig.ra per provvedere alle spese per cui è stato disposto;
CP_1
9) la Sig.ra conserverà il diritto di abitazione presso la casa coniugale CP_1 sita in Montesilvano (PE) alla Via Valle d'Aosta n.38, di esclusiva proprietà del Sig.
fino alla data del 05/06/2033, provvedendo al pagamento delle Parte_1 spese di luce, gas, acqua, tassa rifiuti e condominio;
10) il Sig. sposterà il proprio domicilio e abiterà presso Parte_1
l'appartamento sito in Montesilvano (PE) alla Via Massarenti n.21, di esclusiva proprietà della coniuge, la quale gli concederà il predetto appartamento in comodato d'uso a far data dal 31/07/2025 fino al 31/07/2033, ricevendo dal un Pt_1 indennizzo mensile di Euro 450,00, oltre al pagamento delle spese di luce, gas, acqua, tassa rifiuti e condomini e pattuendo che il Sig. potrà recedere dal Pt_1 comodato in qualsiasi momento con preavviso scritto di 60 giorni;
11) i separandi si concedono sin d'ora nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e alla iscrizione sulla figlia;
12) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto non rivendicano alcun assegno di mantenimento;
13) la parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto economico patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altro;
pagina 4 di 5 14) il sig. cede a titolo gratuito alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'autoveicolo di sua proprietà marca FIAT 500X targata EZ642JT anno di immatricolazione 2015. La cessione ha effetto immediato dalla data del presente accordo e il cessionario si impegna a provvedere, a proprie cure e spese, entro trenta giorni dalla data di omologa della presente separazione, a tutte le formalità necessarie per il trasferimento di proprietà presso il competente ufficio del Pubblico
Registro Automobilistico, ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada.
Il cedente si impegna a prestare la propria collaborazione per il perfezionamento delle formalità di trasferimento, sottoscrivendo tutti gli atti necessari e consegnando la documentazione del veicolo;
15) il sig. si impegna irrevocabilmente a trasferire la propria Parte_1 residenza nell'attuale dimora sita in Montesilvano (PE) alla Via Massarenti n. 21 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della sentenza di omologa della presente separazione. Il trasferimento dovrà essere comunicato tempestivamente all'altro coniuge.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIETI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/11/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1596/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DE CRISTOFORO MANUELA
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. DE CRISTOFORO MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che, in data 28/05/2016, avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in CHIETI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 20/11/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/11/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 20/11/2025:
1) i coniugi vivranno separati con promessa di portarsi reciproco rispetto;
2) i figli e resteranno affidati ad entrambi genitori e collocati Per_1 Per_2 preferenzialmente presso la madre nell'abitazione sita in Montesilvano (PE) alla Via
Valle d'Aosta n.38;
3) il padre potrà tenere con sé i figli una settimana dalle 17:30 del mercoledì al giovedì mattina alle 8:00 e dalle 17.30 alle 19:30 del venerdì e la settimana successiva sempre dalle 17:30 del mercoledì al giovedì mattina alle le 8:00 e poi dalle 17:30 del venerdì alle 19:30 della domenica, il tutto a settimane alterne;
4) i minori trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni i giorni 24,25,26 dicembre e/o i giorni 31 dicembre, 1 e 2 gennaio con il padre e/o con la madre e così pure quello pasquale, alternando Pasqua e Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i minori 15 giorni da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del compleanno della madre e la Festa della
Mamma con quest'ultima, mentre con il padre, il giorno del suo compleanno e la
Festa del Papà;
5) entrambi i genitori avranno comunque il diritto di far visita ai figli anche durante la permanenza presso l'altro coniuge, previo concordato appuntamento il giorno prima e potranno, nel reciproco rispetto, concordare orari e pernottamenti diversi da quelli quivi previsti, giustificati da motivi lavorativi o di salute, o secondo il volere dei figli stessi ed in particolare per esigenze di gestione della patologia della minore
, il Sig. previo preavviso, si renderà disponibile ad intervenire Per_2 Pt_1 quando la Sig.ra sarà impegnata per motivi di lavoro;
CP_1
6) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei minori la somma mensile di Euro 400,00 (quattrocento euro), entro il giorno cinque di ciascun mese, somma da adeguarsi annualmente ed pagina 3 di 5 automaticamente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie in conformità al protocollo del Tribunale di Pescara che dovranno essere rimborsate entro 10 (dieci) giorni dall'esborso, previa esibizione del relativo documento fiscale al genitore che le ha anticipate. Qualora la singola spesa straordinaria comporti l'esborso di una somma superiore ad Euro 200,00 (Euro duecento,00), la stessa dovrà essere preventivamente concordata con l'altro genitore pena l'impossibilità di rimborso di spettanza;
7) l'Assegno NI sarà percepito da ogni genitore per la parte che gli spetta ex lege;
8) l'assegno Inps erogato in favore della minore sarà percepito e Persona_3 gestito dalla Sig.ra per provvedere alle spese per cui è stato disposto;
CP_1
9) la Sig.ra conserverà il diritto di abitazione presso la casa coniugale CP_1 sita in Montesilvano (PE) alla Via Valle d'Aosta n.38, di esclusiva proprietà del Sig.
fino alla data del 05/06/2033, provvedendo al pagamento delle Parte_1 spese di luce, gas, acqua, tassa rifiuti e condominio;
10) il Sig. sposterà il proprio domicilio e abiterà presso Parte_1
l'appartamento sito in Montesilvano (PE) alla Via Massarenti n.21, di esclusiva proprietà della coniuge, la quale gli concederà il predetto appartamento in comodato d'uso a far data dal 31/07/2025 fino al 31/07/2033, ricevendo dal un Pt_1 indennizzo mensile di Euro 450,00, oltre al pagamento delle spese di luce, gas, acqua, tassa rifiuti e condomini e pattuendo che il Sig. potrà recedere dal Pt_1 comodato in qualsiasi momento con preavviso scritto di 60 giorni;
11) i separandi si concedono sin d'ora nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e alla iscrizione sulla figlia;
12) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto non rivendicano alcun assegno di mantenimento;
13) la parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto economico patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altro;
pagina 4 di 5 14) il sig. cede a titolo gratuito alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'autoveicolo di sua proprietà marca FIAT 500X targata EZ642JT anno di immatricolazione 2015. La cessione ha effetto immediato dalla data del presente accordo e il cessionario si impegna a provvedere, a proprie cure e spese, entro trenta giorni dalla data di omologa della presente separazione, a tutte le formalità necessarie per il trasferimento di proprietà presso il competente ufficio del Pubblico
Registro Automobilistico, ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada.
Il cedente si impegna a prestare la propria collaborazione per il perfezionamento delle formalità di trasferimento, sottoscrivendo tutti gli atti necessari e consegnando la documentazione del veicolo;
15) il sig. si impegna irrevocabilmente a trasferire la propria Parte_1 residenza nell'attuale dimora sita in Montesilvano (PE) alla Via Massarenti n. 21 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della sentenza di omologa della presente separazione. Il trasferimento dovrà essere comunicato tempestivamente all'altro coniuge.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIETI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/11/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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