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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1892/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17207/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500010810000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1339/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conclude affinché l'adita Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, voglia così provvedere:
Per tali motivi, il ricorrente chiede a codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni di legge, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, dichiarati nulli ed irrilevanti tutti gli atti eventualmente prodotti in fotocopia, atti che espressamente si disconoscono sin d'ora ex art. 2719 c.c., in quanto inammissibili ed inutilizzabili e, pertanto, privi di autenticità e di qualsivoglia valore legale, voglia:
- accertare e dichiarare, entro i limiti della proposta opposizione, la nullità ed illegittimità, e per l'effetto annullare, la impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per le ragioni tutte sopra illustrate;
- condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo.
Con riserva di mutare, modificare ed integrare la domanda a seguito del comportamento processuale della controparte, nonché di indicare e produrre ulteriori mezzi istruttori.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate – IS: Per tutto quanto sopra considerato in fatto ed in diritto, voglia l'On.le A.G. adita, in conclusione,
rigettare il ricorso attoreo per uno o più motivi espressi in atto o per le ragioni che il
Giudicante riterrà più opportune;
In subordine: confermare il provvedimento di esazione coattiva rideterminando eventualmente le minor somme dovute dal ricorrente a seguito delle risultanze dell'istruttoria ad espletarsi.
In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa.
Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di controparte tenere indenne Agenzia Entrate IS dalle risultanze processuali, anche in termini di
2 condanna alle spese per le ragioni espresse in atto di correttezza procedurale concernente il proprio operato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – IS e della IO PA una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010810000, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 50.629,84, con l'avviso che, in mancanza del pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della detta comunicazione, si sarebbe proceduto ad iscrivere ipoteca sul bene rinvenuto in sede di accesso agli Uffici preposti;
dalla voce “Dettaglio delle somme da pagare” emerge che parte della somma di cui si richiede il pagamento è dovuta per Tassa
Automobilistica accertata nell'anno 2018, giusta cartella esattoriale n.
07120240015019608000, asseritamente notificata il 13.01.2025 ed intimante il pagamento della complessiva somma di € 689,70.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, nei limiti delle cartelle indicate;
l'estinzione del credito richiesto e/o preteso per prescrizione;
la dichiarazione che delle cartelle indicate nessuna somma deve il ricorrente.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva cosi come statuito dalla sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione e alcun altro avviso di accertamento circa i tributi richiesti e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo il difetto di notifica via PEC, la omessa motivazione dell'atto, la omessa indicazione del responsabile del procedimento, la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto
3 illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, chiedendo l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese processuali.
La Agenzia delle Entrate – IS, rappresentata e difesa come in atti, si costituiva ritualmente in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e eccependo l'infondatezza nel merito del ricorso da respingersi integralmente e, per l'effetto, dichiarare valida ed efficace l'preavviso di iscrizione ipotecaria e tutti gli altri atti impugnati nei giudizi riuniti, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio da distrarsi in favore del legale per fattone anticipo.
Non si costituiva IO PA.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Giova preliminarmente precisare che il ricorrente, a fronte dell'avvenuta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010810000, portante al suo interno una pretesa esattiva dell'importo complessivo di € 50.629,84 e relativa a n. 22 cartelle esattoriali a vario titolo emesse nei suoi confronti, ha inteso proporre il presente
4 ricorso soltanto limitatamente alla cartella n. 07120240015019608000 per un importo di € 689,70.
Il ricorso proposto è infondato nel merito e, in conseguenza, deve essere rigettato.
Regolare notifica degli atti presupposti
Il ricorso per come proposto dal ricorrente, si appalesa manifestamente pretestuoso ed infondato.
Ed infatti, la cartella presupposta n. 07120240015019608000 per un importo di € 689,70 è stata notificata in data 13/1/2025. In merito a tale cartella, il ricorrente assume di averla impugnata dinanzi a Codesta Corte con ricorso iscritto al n. 6188/2025 eccependo, in tale sede, l'intervenuta prescrizione ante notifica della stessa (circostanza in relazione alla quale l'ADER è esente da responsabilità e carente di legittimazione passiva).
Invero, il ricorrente e tanto a prescindere dall'esito del suddetto giudizio, non assume di aver ottenuto in sede di impugnazione la sospensione del titolo gravato ammettendo, per tale espressa, manifesta ed incontestata circostanza che la successiva notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010810000 sia legittima, valida ed efficace.
Infatti, alla data di notifica della suddetta comunicazione n. 07176202500010810000, avvenuta in data 27/9/2025 e portante al suo interno, la cartella n. 07120240015019608000 non risultava né annullata né tanto meno sospesa.
Si aggiunga che in relazione al suddetto giudizio, è stata pronunciata in data 24/11/2025 il dispositivo n. 20507/25, con il quale è stato rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (cfr. doc. 13).
Quanto evidenziato basta a legittimare la notifica della comunicazione preventiva da parte dell'ADER; emerge, altresì, incontestabilmente, l'infondatezza e pretestuosità del ricorso.
5 Sulla eccezione di inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in quanto notificata da indirizzo non risultante dai pubblici registri
Risulta infondata l'eccezione di inesistenza o nullità della notifica a mezzo PEC da indirizzo non inserito nei pubblici registri degli indirizzi elettronici.
Sul punto, si rileva che la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, così introdotto dall'art. 38, comma 4, lett. b), del D.L. n. 78/2010, il quale testualmente stabilisce
<
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600>>.
Pertanto, secondo la suddetta disposizione, è possibile affermare che solo l'indirizzo di posta elettronica del destinatario debba risultare dai pubblici registri (INI-PEC) oppure deve essere indicato dal destinatario stesso, qualora si tratti di soggetto non obbligato per legge a munirsi di un indirizzo PEC.
Al contrario, non vi è alcuna norma che dia indicazioni in merito all'indirizzo di posta elettronica del mittente, circostanza da cui deve desumersi che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri.
La suddetta interpretazione è stata confermata dalla più recente giurisprudenza, secondo cui
“l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal
6 destinatario, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI-PEC.
Il ricorrente ha ricevuto l'atto correttamente alla propria PEC, non ha avuto alcun dubbio sulla provenienza dello stesso dall'Agenzia per la riscossione resistente ed ha proposto tempestivo ricorso.
Ebbene, secondo la tesi prospettata dalla ricorrente l'invio della PEC proverrebbe da un indirizzo non risultante da pubblici registri comporterebbe l'inesistenza della notifica.
Va rilevato come l'eccezione sollevata appaia di contenuto squisitamente formale.
Infatti, la ricorrente non solo non ha “espressamente disconosciuto” la conformità della copia ricevuta via PEC rispetto all'originale, ma ne presuppone una piena conformità. Inoltre, il ricorrente non ha mai posto in dubbio la provenienza dell'atto dall'Agente delegato alla riscossione, a cui ha notificato il presente ricorso.
Tutti gli atti impugnati, sono stata ritualmente notificata via PEC, vedi ricevuta di consegna pec come risulta dallo stesso ricorso introduttivo del giudizio e dalla documentazione allegata alle controdeduzioni depositate dell'ente di riscossione e la notificazione è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di indirizzo pec.
Ebbene, una volta individuata la natura meramente formale dell'eccezione sollevata, preme osservare che secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, può ravvisarsi inesistenza della notifica di un atto solo allorquando venga effettuata a persona ed in luogo in nessun modo riferibile al destinatario.
Al contrario, le varie irregolarità rilevabili nella notificazione dell'atto giudiziale o amministrativo (come la notifica per posta effettuata direttamente dal Concessionario e l'omessa compilazione della relata di notifica), comportano soltanto, eventualmente, la sanzione della nullità (Cass., Sez. Trib., Sentenze nn. 11708 del 2011, 13852 e 4746 del 2010).
Quand'anche si dovesse ritenere viziata la notifica, si tratterebbe di nullità e non di inesistenza;
quindi, il vizio sarebbe comunque da considerarsi sanato posto che la funzione
7 dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e la ricorrente non ha negato di aver ricevuto la cartella di pagamento, anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione.
Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., disciplina che, per consolidata giurisprudenza si applica anche alle cartelle di pagamento di pagamento e, più in generale, alla materia tributaria (da ultimo, Cass., 26 gennaio 2015, n.1301; 14 gennaio
2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Per tale ragione, la descritta doglianza di parte ricorrente è del tutto illegittima in fatto ed in diritto e non merita accoglimento.
Sul preavviso di iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da un preavviso, tale atto trae origine dalla disposizione di cui all'art. 77 del dpr 602/73 ed ha lo scopo di consentire l'instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale tra il contribuente e l'ente riscossore quanto ai presupposti per disporre la cautela ipotecaria.
Esula dunque dall'avviso in questione, pur emesso dall'ente della riscossione, l'esercizio di poteri pubblici (si veda al riguardo Cass. 11/06/2014 n. 13190), trattandosi di comunicazione con funzione d' invito al pagamento del dovuto in forza di titoli esecutivi già formati nel procedimento che specificamente li regola.
La comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire ed a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e della riscossione (Cass., SS.UU. n. 19667/2014).
L'Agente per la riscossione infatti pur in mancanza di una norma in materia di riscossione che gli imponga siffatto avviso, per prassi, provvede a comunicare al debitore l'iscrizione
8 effettuata, peraltro debitamente preceduta dalla comunicazione preventiva introdotta dal D.L. 13.5.11 n. 70 che ha aggiunto il comma 2-bis al citato art. 77 D.P.R. 602/73, a tenore del quale: “l'Agente della IS è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
All'interno della comunicazione impugnata si legge, in ogni caso, espressamente che è possibile proporre ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria e non contro la relativa comunicazione che, in quanto atto non contemplato dall'ordinamento e, quindi, affatto dovuto, non rientra, né potrebbe rientrare, tra quelli autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/92.
Sulle eccezioni di prescrizione e decadenza dei tributi
Si evidenzia, inoltre, che i tributi dovuti non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti.
A far data dal mese di marzo dell'anno 2020, infatti, è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9 Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata. Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Da tanto discende che l'impugnativa dell'atto in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
9 Il GM ritiene di aderire all'orientamento in base al quale l'inammissibilità preclude l'esame della cd. prescrizione successiva della cartella che, peraltro, non risulta chiaramente eccepita in questa sede.
In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
Alla luce dei rilievi esposti in precedenza, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'ADER in euro 500,00 oltre iva, Cpa ed altri oneri come per legge.
Cosi deciso in Napoli, all'udienza del 26 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. MA Stanziola
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Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17207/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500010810000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1339/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conclude affinché l'adita Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, voglia così provvedere:
Per tali motivi, il ricorrente chiede a codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni di legge, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, dichiarati nulli ed irrilevanti tutti gli atti eventualmente prodotti in fotocopia, atti che espressamente si disconoscono sin d'ora ex art. 2719 c.c., in quanto inammissibili ed inutilizzabili e, pertanto, privi di autenticità e di qualsivoglia valore legale, voglia:
- accertare e dichiarare, entro i limiti della proposta opposizione, la nullità ed illegittimità, e per l'effetto annullare, la impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per le ragioni tutte sopra illustrate;
- condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo.
Con riserva di mutare, modificare ed integrare la domanda a seguito del comportamento processuale della controparte, nonché di indicare e produrre ulteriori mezzi istruttori.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate – IS: Per tutto quanto sopra considerato in fatto ed in diritto, voglia l'On.le A.G. adita, in conclusione,
rigettare il ricorso attoreo per uno o più motivi espressi in atto o per le ragioni che il
Giudicante riterrà più opportune;
In subordine: confermare il provvedimento di esazione coattiva rideterminando eventualmente le minor somme dovute dal ricorrente a seguito delle risultanze dell'istruttoria ad espletarsi.
In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa.
Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di controparte tenere indenne Agenzia Entrate IS dalle risultanze processuali, anche in termini di
2 condanna alle spese per le ragioni espresse in atto di correttezza procedurale concernente il proprio operato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – IS e della IO PA una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010810000, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 50.629,84, con l'avviso che, in mancanza del pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della detta comunicazione, si sarebbe proceduto ad iscrivere ipoteca sul bene rinvenuto in sede di accesso agli Uffici preposti;
dalla voce “Dettaglio delle somme da pagare” emerge che parte della somma di cui si richiede il pagamento è dovuta per Tassa
Automobilistica accertata nell'anno 2018, giusta cartella esattoriale n.
07120240015019608000, asseritamente notificata il 13.01.2025 ed intimante il pagamento della complessiva somma di € 689,70.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, nei limiti delle cartelle indicate;
l'estinzione del credito richiesto e/o preteso per prescrizione;
la dichiarazione che delle cartelle indicate nessuna somma deve il ricorrente.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva cosi come statuito dalla sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione e alcun altro avviso di accertamento circa i tributi richiesti e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo il difetto di notifica via PEC, la omessa motivazione dell'atto, la omessa indicazione del responsabile del procedimento, la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto
3 illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, chiedendo l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese processuali.
La Agenzia delle Entrate – IS, rappresentata e difesa come in atti, si costituiva ritualmente in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e eccependo l'infondatezza nel merito del ricorso da respingersi integralmente e, per l'effetto, dichiarare valida ed efficace l'preavviso di iscrizione ipotecaria e tutti gli altri atti impugnati nei giudizi riuniti, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio da distrarsi in favore del legale per fattone anticipo.
Non si costituiva IO PA.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Giova preliminarmente precisare che il ricorrente, a fronte dell'avvenuta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010810000, portante al suo interno una pretesa esattiva dell'importo complessivo di € 50.629,84 e relativa a n. 22 cartelle esattoriali a vario titolo emesse nei suoi confronti, ha inteso proporre il presente
4 ricorso soltanto limitatamente alla cartella n. 07120240015019608000 per un importo di € 689,70.
Il ricorso proposto è infondato nel merito e, in conseguenza, deve essere rigettato.
Regolare notifica degli atti presupposti
Il ricorso per come proposto dal ricorrente, si appalesa manifestamente pretestuoso ed infondato.
Ed infatti, la cartella presupposta n. 07120240015019608000 per un importo di € 689,70 è stata notificata in data 13/1/2025. In merito a tale cartella, il ricorrente assume di averla impugnata dinanzi a Codesta Corte con ricorso iscritto al n. 6188/2025 eccependo, in tale sede, l'intervenuta prescrizione ante notifica della stessa (circostanza in relazione alla quale l'ADER è esente da responsabilità e carente di legittimazione passiva).
Invero, il ricorrente e tanto a prescindere dall'esito del suddetto giudizio, non assume di aver ottenuto in sede di impugnazione la sospensione del titolo gravato ammettendo, per tale espressa, manifesta ed incontestata circostanza che la successiva notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010810000 sia legittima, valida ed efficace.
Infatti, alla data di notifica della suddetta comunicazione n. 07176202500010810000, avvenuta in data 27/9/2025 e portante al suo interno, la cartella n. 07120240015019608000 non risultava né annullata né tanto meno sospesa.
Si aggiunga che in relazione al suddetto giudizio, è stata pronunciata in data 24/11/2025 il dispositivo n. 20507/25, con il quale è stato rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (cfr. doc. 13).
Quanto evidenziato basta a legittimare la notifica della comunicazione preventiva da parte dell'ADER; emerge, altresì, incontestabilmente, l'infondatezza e pretestuosità del ricorso.
5 Sulla eccezione di inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in quanto notificata da indirizzo non risultante dai pubblici registri
Risulta infondata l'eccezione di inesistenza o nullità della notifica a mezzo PEC da indirizzo non inserito nei pubblici registri degli indirizzi elettronici.
Sul punto, si rileva che la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, così introdotto dall'art. 38, comma 4, lett. b), del D.L. n. 78/2010, il quale testualmente stabilisce
<
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600>>.
Pertanto, secondo la suddetta disposizione, è possibile affermare che solo l'indirizzo di posta elettronica del destinatario debba risultare dai pubblici registri (INI-PEC) oppure deve essere indicato dal destinatario stesso, qualora si tratti di soggetto non obbligato per legge a munirsi di un indirizzo PEC.
Al contrario, non vi è alcuna norma che dia indicazioni in merito all'indirizzo di posta elettronica del mittente, circostanza da cui deve desumersi che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri.
La suddetta interpretazione è stata confermata dalla più recente giurisprudenza, secondo cui
“l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal
6 destinatario, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI-PEC.
Il ricorrente ha ricevuto l'atto correttamente alla propria PEC, non ha avuto alcun dubbio sulla provenienza dello stesso dall'Agenzia per la riscossione resistente ed ha proposto tempestivo ricorso.
Ebbene, secondo la tesi prospettata dalla ricorrente l'invio della PEC proverrebbe da un indirizzo non risultante da pubblici registri comporterebbe l'inesistenza della notifica.
Va rilevato come l'eccezione sollevata appaia di contenuto squisitamente formale.
Infatti, la ricorrente non solo non ha “espressamente disconosciuto” la conformità della copia ricevuta via PEC rispetto all'originale, ma ne presuppone una piena conformità. Inoltre, il ricorrente non ha mai posto in dubbio la provenienza dell'atto dall'Agente delegato alla riscossione, a cui ha notificato il presente ricorso.
Tutti gli atti impugnati, sono stata ritualmente notificata via PEC, vedi ricevuta di consegna pec come risulta dallo stesso ricorso introduttivo del giudizio e dalla documentazione allegata alle controdeduzioni depositate dell'ente di riscossione e la notificazione è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di indirizzo pec.
Ebbene, una volta individuata la natura meramente formale dell'eccezione sollevata, preme osservare che secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, può ravvisarsi inesistenza della notifica di un atto solo allorquando venga effettuata a persona ed in luogo in nessun modo riferibile al destinatario.
Al contrario, le varie irregolarità rilevabili nella notificazione dell'atto giudiziale o amministrativo (come la notifica per posta effettuata direttamente dal Concessionario e l'omessa compilazione della relata di notifica), comportano soltanto, eventualmente, la sanzione della nullità (Cass., Sez. Trib., Sentenze nn. 11708 del 2011, 13852 e 4746 del 2010).
Quand'anche si dovesse ritenere viziata la notifica, si tratterebbe di nullità e non di inesistenza;
quindi, il vizio sarebbe comunque da considerarsi sanato posto che la funzione
7 dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e la ricorrente non ha negato di aver ricevuto la cartella di pagamento, anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione.
Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., disciplina che, per consolidata giurisprudenza si applica anche alle cartelle di pagamento di pagamento e, più in generale, alla materia tributaria (da ultimo, Cass., 26 gennaio 2015, n.1301; 14 gennaio
2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Per tale ragione, la descritta doglianza di parte ricorrente è del tutto illegittima in fatto ed in diritto e non merita accoglimento.
Sul preavviso di iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da un preavviso, tale atto trae origine dalla disposizione di cui all'art. 77 del dpr 602/73 ed ha lo scopo di consentire l'instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale tra il contribuente e l'ente riscossore quanto ai presupposti per disporre la cautela ipotecaria.
Esula dunque dall'avviso in questione, pur emesso dall'ente della riscossione, l'esercizio di poteri pubblici (si veda al riguardo Cass. 11/06/2014 n. 13190), trattandosi di comunicazione con funzione d' invito al pagamento del dovuto in forza di titoli esecutivi già formati nel procedimento che specificamente li regola.
La comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire ed a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e della riscossione (Cass., SS.UU. n. 19667/2014).
L'Agente per la riscossione infatti pur in mancanza di una norma in materia di riscossione che gli imponga siffatto avviso, per prassi, provvede a comunicare al debitore l'iscrizione
8 effettuata, peraltro debitamente preceduta dalla comunicazione preventiva introdotta dal D.L. 13.5.11 n. 70 che ha aggiunto il comma 2-bis al citato art. 77 D.P.R. 602/73, a tenore del quale: “l'Agente della IS è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
All'interno della comunicazione impugnata si legge, in ogni caso, espressamente che è possibile proporre ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria e non contro la relativa comunicazione che, in quanto atto non contemplato dall'ordinamento e, quindi, affatto dovuto, non rientra, né potrebbe rientrare, tra quelli autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/92.
Sulle eccezioni di prescrizione e decadenza dei tributi
Si evidenzia, inoltre, che i tributi dovuti non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti.
A far data dal mese di marzo dell'anno 2020, infatti, è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9 Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata. Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Da tanto discende che l'impugnativa dell'atto in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
9 Il GM ritiene di aderire all'orientamento in base al quale l'inammissibilità preclude l'esame della cd. prescrizione successiva della cartella che, peraltro, non risulta chiaramente eccepita in questa sede.
In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
Alla luce dei rilievi esposti in precedenza, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'ADER in euro 500,00 oltre iva, Cpa ed altri oneri come per legge.
Cosi deciso in Napoli, all'udienza del 26 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. MA Stanziola
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