Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 1892
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di notifica della cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto regolarmente notificata la cartella presupposta, evidenziando che il ricorso precedente del contribuente, che eccepiva la prescrizione, era stato rigettato e che la comunicazione preventiva era stata notificata prima dell'eventuale annullamento o sospensione della cartella.

  • Rigettato
    Inesistenza o nullità della notifica via PEC da indirizzo non registrato

    La Corte ha rigettato l'eccezione, affermando che la normativa (art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/73) richiede che l'indirizzo del destinatario sia registrato, ma non impone che anche l'indirizzo del mittente debba esserlo. Ha inoltre sottolineato che, anche in caso di nullità, la notifica ha raggiunto lo scopo di informare il destinatario, sanando il vizio.

  • Inammissibile
    Omessa motivazione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/92, in quanto non prevista dall'ordinamento come atto impositivo, ma solo come invito al pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza dei tributi

    La Corte ha escluso la maturazione della prescrizione, citando la sospensione dei termini dovuta alla normativa speciale emergenziale (Decreto Italia, Decreto Milleproroghe). Ha inoltre ritenuto che l'inammissibilità del ricorso precluda l'esame della prescrizione successiva.

  • Accolto
    Soccombenza della parte ricorrente

    La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 1892
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1892
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo