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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 14/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1574/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2016 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GIACOMO DE CESARIS
ATTORE
Contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIANMICHELE UGGE' CONVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 25.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato , premettendo Parte_1
di intrattenere con Banco Popolare, società cooperativa, il rapporto di conto corrente n. 124485 sul quale sarebbero stati effettuati prelievi non autorizzati tali da generare uno scoperto di conto di circa 14.000,00 euro, ha citato in giudizio il suindicato istituto di credito in persona del suo legale rappresentante pro tempore per i seguenti motivi:
disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su vari moduli di prelievo in quanto recanti la falsa sottoscrizione dell'attrice;
illegittimità della segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia e conseguente richiesta di condanna della banca alla relativa cancellazione e al risarcimento danni.
La convenuta costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande evidenziando, in particolare, che tutte le operazioni poste in essere sul conto corrente intestato all'attrice sono state eseguite da quest'ultima o comunque da soggetti all'uopo delegati ed in ogni caso, intendendo avvalersi dei documenti disconosciuti, ne ha chiesto la verificazione.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione e concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita su base documentale, previo rigetto di tutte le istanze istruttorie.
Deceduto il procuratore di parte attrice, quest'ultima si è costituita in giudizio a mezzo di nuovo dfensore.
Le domande sono infondate.
2 Come si è già evidenziato, l'attrice si è limitata a disconoscere le proprie sottoscrizioni sulle distinte di pagamento in atti, deducendo che sulle stesse sarebbe stata apposta una firma falsa, omettendo tuttavia di riferire una circostanza di assoluta rilevanza ai fini della decisione, ovvero l'avvenuto pregresso conferimento da parte sua di procura generale ad altro soggetto, con la quale aveva attribuito a costui ampi poteri di operare, anche disgiuntamente, su tutti i rapporti bancari dalla stessa intrattenuti con l'istituto di credito convenuto.
Si tratta, in particolare, della procura generale del 10.10.2208 con la quale ha conferito a il potere di operare Parte_1 Persona_1
disgiuntamente su tutti i rapporti bancari intrattenuti e da intrattenere dalla stessa attrice con la banca convenuta (cfr. doc. n. 7 allegato alla citazione, nonché doc. n 4 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n 2 cpc;
lo stesso documento è stato poi prodotto anche dalla banca convenuta in sede di memoria ex art 183 comma 6 n 2 c.p.c., cfr. doc. n 3). Come detto, nel suddetto documento viene conferito da parte attrice a il potere Persona_1
di effettuare tutte le operazioni necessarie per la gestione dei rapporti, ivi inclusi i prelevamenti, le disposizioni totali o parziali a valere sulla disponibilità del rapporto e sulle aperture di credito, la firma delle distinte di presentazione, la facoltà di impartire disposizioni di bonifico anche a favore dello stesso procuratore generale, fino all' estinzione totale del rapporto (cfr. doc. n. 7 cit.).
Non risulta, inoltre, che la suddetta procura, la cui sottoscrizione non ha costituito oggetto di disconoscimento, sia stata mai revocata dalla . Parte_1
3 Orbene, è alla luce di tale contesto che deve essere valutato il disconoscimento effettuato dalla nel presente giudizio posto che, anche ove le Parte_1
sottoscrizioni disconosciute dovessero risultare non riconducibili all'attrice all'esito del giudizio di verificazione chiesto dalla banca convenuta, tale circostanza non varrebbe a dimostrare l'assunto attoreo (cioè l'illegittimità degli addebiti effettuati dall'istituto di credito) e ciò proprio per l'esistenza di una procura generale – alla quale parte attrice non ha mai fatto riferimento nell'esposizione dei fatti – con la quale la stessa ha conferito allo Per_1
anche il potere di effettuare autonomamente prelievi sul conto corrente. In altri termini, su quel conto corrente dove sono stati effettuati dei prelievi con conseguenti addebiti, poteva operare non solo la , come Parte_1
apparentemente desumibile dalla rappresentazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi di parte attrice, ma anche il procuratore generale. Com'è noto,
l'istituto di credito per consentire il prelievo sul conto corrente verifica la legittimazione del soggetto che intende prelevare con lo specimen di firma e nel caso di specie l'istituto di credito ha prodotto proprio quello dello che si ripete, era l'unico soggetto abilitato ad operare su quel conto Per_1
oltre all'attrice (cfr. doc.n. 5).
Come già detto, non risultando agli atti alcuna revoca della procura generale, è infondata la doglianza della illegittimità degli addebiti per i prelievi cui si riferiscono le distinte contestate, che possono essere stati effettuati o dall'attrice o dal suo procuratore generale. Le contestazioni circa l'operato del procuratore non possono essere addebitate alla banca, attesa la ritualità e validità della procura, ma debbono essere risolte nell'ambito dei rapporti inter-partes. Che si tratti di verosimili contestazioni dell'operato del procuratore si desume anche dal contenuto della missiva del 24.02.2012
4 inviata dalla alla banca, con la quale l'attrice, nel richiedere un Parte_1
appuntamento con l'istituto di credito “per chiarire alcune anomalie riscontrate della mia posizione”, chiede di sapere se “è prassi corretta consegnare al procuratore modulistica da far firmare al titolare del conto corrente”. Ulteriore indizio che la questione dei prelievi ritenuti illegittimi sia del tutto verosimilmente da ricondurre nell'ambito dei rapporti inter- partes con il procuratore generale , si trae dal fatto che sia stato proprio Per_1
quest'ultimo a partecipare al procedimento di mediazione, su delega della stessa (cfr. verbale di mediazione in atti). Parte_1
Ciò posto, ne consegue l'irrilevanza ai fini della presente decisione, della verificazione delle sottoscrizioni disconosciute dalla , con Parte_1
superfluità di ogni ulteriore attività istruttoria sul punto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n55/2014 e succ. mod. e integr., ma con diminuzione del 50% della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
1574/2016 ogni diversa istanza disattesa:
rigetta le domande;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta opposta le spese del giudizio che liquida in favore di quest' ultima nella misura di euro 3.397,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese iva e cap come per legge.
5 Grosseto 12.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2016 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GIACOMO DE CESARIS
ATTORE
Contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIANMICHELE UGGE' CONVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 25.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato , premettendo Parte_1
di intrattenere con Banco Popolare, società cooperativa, il rapporto di conto corrente n. 124485 sul quale sarebbero stati effettuati prelievi non autorizzati tali da generare uno scoperto di conto di circa 14.000,00 euro, ha citato in giudizio il suindicato istituto di credito in persona del suo legale rappresentante pro tempore per i seguenti motivi:
disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su vari moduli di prelievo in quanto recanti la falsa sottoscrizione dell'attrice;
illegittimità della segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia e conseguente richiesta di condanna della banca alla relativa cancellazione e al risarcimento danni.
La convenuta costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande evidenziando, in particolare, che tutte le operazioni poste in essere sul conto corrente intestato all'attrice sono state eseguite da quest'ultima o comunque da soggetti all'uopo delegati ed in ogni caso, intendendo avvalersi dei documenti disconosciuti, ne ha chiesto la verificazione.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione e concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita su base documentale, previo rigetto di tutte le istanze istruttorie.
Deceduto il procuratore di parte attrice, quest'ultima si è costituita in giudizio a mezzo di nuovo dfensore.
Le domande sono infondate.
2 Come si è già evidenziato, l'attrice si è limitata a disconoscere le proprie sottoscrizioni sulle distinte di pagamento in atti, deducendo che sulle stesse sarebbe stata apposta una firma falsa, omettendo tuttavia di riferire una circostanza di assoluta rilevanza ai fini della decisione, ovvero l'avvenuto pregresso conferimento da parte sua di procura generale ad altro soggetto, con la quale aveva attribuito a costui ampi poteri di operare, anche disgiuntamente, su tutti i rapporti bancari dalla stessa intrattenuti con l'istituto di credito convenuto.
Si tratta, in particolare, della procura generale del 10.10.2208 con la quale ha conferito a il potere di operare Parte_1 Persona_1
disgiuntamente su tutti i rapporti bancari intrattenuti e da intrattenere dalla stessa attrice con la banca convenuta (cfr. doc. n. 7 allegato alla citazione, nonché doc. n 4 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n 2 cpc;
lo stesso documento è stato poi prodotto anche dalla banca convenuta in sede di memoria ex art 183 comma 6 n 2 c.p.c., cfr. doc. n 3). Come detto, nel suddetto documento viene conferito da parte attrice a il potere Persona_1
di effettuare tutte le operazioni necessarie per la gestione dei rapporti, ivi inclusi i prelevamenti, le disposizioni totali o parziali a valere sulla disponibilità del rapporto e sulle aperture di credito, la firma delle distinte di presentazione, la facoltà di impartire disposizioni di bonifico anche a favore dello stesso procuratore generale, fino all' estinzione totale del rapporto (cfr. doc. n. 7 cit.).
Non risulta, inoltre, che la suddetta procura, la cui sottoscrizione non ha costituito oggetto di disconoscimento, sia stata mai revocata dalla . Parte_1
3 Orbene, è alla luce di tale contesto che deve essere valutato il disconoscimento effettuato dalla nel presente giudizio posto che, anche ove le Parte_1
sottoscrizioni disconosciute dovessero risultare non riconducibili all'attrice all'esito del giudizio di verificazione chiesto dalla banca convenuta, tale circostanza non varrebbe a dimostrare l'assunto attoreo (cioè l'illegittimità degli addebiti effettuati dall'istituto di credito) e ciò proprio per l'esistenza di una procura generale – alla quale parte attrice non ha mai fatto riferimento nell'esposizione dei fatti – con la quale la stessa ha conferito allo Per_1
anche il potere di effettuare autonomamente prelievi sul conto corrente. In altri termini, su quel conto corrente dove sono stati effettuati dei prelievi con conseguenti addebiti, poteva operare non solo la , come Parte_1
apparentemente desumibile dalla rappresentazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi di parte attrice, ma anche il procuratore generale. Com'è noto,
l'istituto di credito per consentire il prelievo sul conto corrente verifica la legittimazione del soggetto che intende prelevare con lo specimen di firma e nel caso di specie l'istituto di credito ha prodotto proprio quello dello che si ripete, era l'unico soggetto abilitato ad operare su quel conto Per_1
oltre all'attrice (cfr. doc.n. 5).
Come già detto, non risultando agli atti alcuna revoca della procura generale, è infondata la doglianza della illegittimità degli addebiti per i prelievi cui si riferiscono le distinte contestate, che possono essere stati effettuati o dall'attrice o dal suo procuratore generale. Le contestazioni circa l'operato del procuratore non possono essere addebitate alla banca, attesa la ritualità e validità della procura, ma debbono essere risolte nell'ambito dei rapporti inter-partes. Che si tratti di verosimili contestazioni dell'operato del procuratore si desume anche dal contenuto della missiva del 24.02.2012
4 inviata dalla alla banca, con la quale l'attrice, nel richiedere un Parte_1
appuntamento con l'istituto di credito “per chiarire alcune anomalie riscontrate della mia posizione”, chiede di sapere se “è prassi corretta consegnare al procuratore modulistica da far firmare al titolare del conto corrente”. Ulteriore indizio che la questione dei prelievi ritenuti illegittimi sia del tutto verosimilmente da ricondurre nell'ambito dei rapporti inter- partes con il procuratore generale , si trae dal fatto che sia stato proprio Per_1
quest'ultimo a partecipare al procedimento di mediazione, su delega della stessa (cfr. verbale di mediazione in atti). Parte_1
Ciò posto, ne consegue l'irrilevanza ai fini della presente decisione, della verificazione delle sottoscrizioni disconosciute dalla , con Parte_1
superfluità di ogni ulteriore attività istruttoria sul punto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n55/2014 e succ. mod. e integr., ma con diminuzione del 50% della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
1574/2016 ogni diversa istanza disattesa:
rigetta le domande;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta opposta le spese del giudizio che liquida in favore di quest' ultima nella misura di euro 3.397,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese iva e cap come per legge.
5 Grosseto 12.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
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