Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa
Fides Azzolini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 508/2024 di ruolo generale promossa con atto di citazione regolarmente notificato e iscritto a ruolo il 01/12/2024 da
C.F. residente a [...] C.F._1
Sant'Antonio a Capodimonte difeso e rappresentato dall'avv. Filomena Caracciolo del Foro di Avellino con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, come da mandato allegato all'atto introduttivo.
-attore- nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_1
sede in Mogliano via Marocchesa 14, in qualità di Impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada.
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Voglia l'Onorevole Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura rimasta ignota nella causazione delle lesioni subite dall'attore; accertare e dichiarare che il veicolo investitore è rimasto ignoto per cause non imputabili a negligenza della vittima.
Condannare per l'effetto ai sensi dell'art. 283 lettera b) del D.Lgs. 209/05 (Codice delle assicurazioni private) la in persona del l.r.p.t. quale Controparte_1
Compagnia designata per la gestione dei sinistri per la regione Campania a carico del pagina 1 di 8
dinanzi a questo Tribunale (R.G. 205/2023) come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni;
Percentuale di invalidità permanente 19% (arrotondamento dal 18,5%), Danno biologico risarcibile €
42.834,00, Incremento per sofferenza soggettiva (+ 35%) € 14.992,00, Totale danno non patrimoniale risarcibile € 57.826,00, Personalizzazione (40% del danno biologico) € 17.133,60, Totale danno patrimoniale risarcibile personalizzato €
74.959,60, Invalidità temporanea totale € 248,00, Invalidità temporanea parziale al
75% € 8.370,00, Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.580,00, Invalidità temporanea parziale al 25% € 3.720,00, Totale danno biologico temporaneo €
17.918,00, Spese mediche € 717,87, Spese assistenza consulente di parte € 1.220,00,
Totale danno da risarcire € 94.815,47.
E così, si chiede all'Onorevole Tribunale di voler condannare la convenuta
[...]
in persona del l.r.p.t., quale Compagnia designata per la gestione dei CP_1
sinistri per la regione Campania a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, al risarcimento del danno nell'importo di € 94.815,47 cui va detratta la rendita
INAIL pari ad € 54.303,00 con un residuo ancora dovuto di cui si chiede in via definitiva la condanna di € 40.512,47, oltre interessi dal dì del fatto al soddisfo o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa di giustizia.
Condannare la convenuta in persona del l.r.p.t. quale Compagnia Controparte_1
designata per la gestione dei sinistri per la regione Campania a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada al risarcimento in favore del sig.
[...]
del danno esistenziale ed ogni altro danno conseguente al sinistro per cui è Parte_1 causa nella misura ritenuta equa anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. Condannare la in persona del l.r.p.t. quale Compagnia designata per la gestione Controparte_1
dei sinistri per la regione Campania a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al rimborso delle spese di A.T.P. come documentate in atti ed elle competenze per l'attività prestata dal difensore per tale fase come da tariffe in vigore.
Condannare la in persona del l.r.p.t. quale Compagnia designata Controparte_1
per la gestione dei sinistri per la regione Campania a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento delle spese e competenze di lite per il presente pagina 2 di 8 giudizio come da D.M. in vigore e come da nota spese che ci si riserva di depositare unitamente alla comparsa conclusionale.
Il tutto nei limiti di valore di € 50.000,00.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA Controparte_1
Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria o diversa istanza, in via principale respingersi l'azione avversaria, siccome del tutto inammissibile, infondata e/o comunque indimostrata. Compensi e spese generali rifusi, anche relativamente alla fase di ATP (R.G. 205/23 del Tribunale di Treviso).
In via di subordine e salvo gravame ridursi il petitum attoreo entro quanto di giustizia, tenuto anche conto del fatto colposo dell'attore ex art. 1227 c.c. e dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali beneficiati dal danneggiato in conseguenza del sinistro, da rivalutarsi alla data della sentenza.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, anche del procedimento di ATP sub
R.G. 205/23 del Tribunale di Treviso o, quantomeno, con loro integrale compensazione.
In via istruttoria, sul versante istruttorio, senza alcuna inversione dell'onere probatorio avversario, si chiede disporsi prova per testi sulle seguenti circostanze: a)
Vero che in data 01.08.2018, alle ore 08.15, vi recavate sulla SS 87, all'altezza del
Km 2,3 ed eseguivate i rilievi dell'incidente occorso al motociclo tg. CF94586, come risulta dal Verbale che si rammostra (doc. 2)?
b) Vero che sul teatro del sinistro non erano riscontrate tracce, segni o pezzi di carrozzeria riferibili ad un altro veicolo, come risulta dal Verbale che si rammostra
(doc. 2);
c) Vero che nell'occasione constatavate l'assenza di persone in grado di riferire circostanze in merito all'accaduto, come risulta dal Verbale che si rammostra (doc.
2)?
Si indicano quali testimoni, da escutersi per prova delegata ex art. 203 c.p.c.,
l'Agente e l'Assistente Capo R. Piscopo, entrambi presso la Polizia Tes_1
Municipale del Comune di Arzano, Napoli.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente allegare e dedurre nei residui termini concessi alla scorsa udienza del 08/10/2024, si deposita sub doc. 5 la comunicazione del 02.12.2024 pervenuta dall'INAIL, unitamente alla documentazione relativa alle prestazioni erogate all'attore dall'Ente previdenziale aggiornata al 2024.
pagina 3 di 8 Trattandosi di documentazione di recente formazione, si ritiene superflua la formalizzazione di un'istanza di rimessione in termini, essendo la causa non imputabile in re ipsa.
MOTIVAZIONE
Il sig. , nato a [...] in data [...], ha agito in giudizio al fine Parte_1 di ottenere il risarcimento dei danni riportati nell'incidente avvenuto in data
01/08/2018 verso le ore 8.00 quando - in sella al motociclo Honda TG CF94586 in proprietà della figlia , mentre percorreva a Napoli la SS 87NC Km 2.3- Persona_1
2.4, con provenienza da Arzano e direzione Frattamaggiore, mantenendo la corsia di destra della carreggiata a senso unico con due corsie - veniva all'improvviso impattato e scaraventato al suolo da un'autovettura di media cilindrata della quale non sarebbe stato possibile rilevare il numero della targa.
In particolare, parte attrice allegava che l'incidente si verificava per colpa del conducente dell'auto rimasta ignota il quale, percorrendo la medesima carreggiata con lo stesso senso di marcia e nell'intraprendere la manovra di sorpasso a sinistra del motociclo, lo urtava nella fiancata sinistra all'altezza della pedana poggiapiedi e parte laterale sinistra provocandone la caduta al suolo e ciò senza mantenere la dovuta distanza come prescritto dall'art. 148 C.d.s..
Il conducente del veicolo investitore si dileguava ad elevata velocità, lungo la strada a scorrimento veloce con direzione Frattamaggiore senza fermarsi, prestare soccorso e facendo perdere le proprie tracce.
Nell'immediatezza dell'accaduto veniva soccorso da passanti che chiedevano l'intervento dell'ambulanza, perché giaceva a terra in preda a forti dolori, e trasportato a mezzo 118 al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Cardarelli di
Napoli. I sanitari del P.S. diagnosticavano ferita lacerocontusa guancia destra con escoriazioni mani e contusione polso destro, frattura limitante anteriore D7 con conseguente ricovero.
Sul posto interveniva anche la Polizia Municipale rilevando la presenza del motociclo
Honda riverso sulla sede stradale e di una pattuglia di Carabinieri della Stazione di
Arzano.
In conseguenza dell'evento, in data 26/10/2018 presso la Procura della Repubblica di
Nola provvedeva a presentare atto di denuncia/querela contro ignoti che veniva successivamente archiviata.
pagina 4 di 8 Successivamente promuoveva ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo presso l'intestato Tribunale che si concludeva con il deposito della Ctu dott.ssa la Per_2
quale, accertata la compatibilità delle lesioni con le descritte modalità del sinistro, quantificava un danno biologico permanente al 18,5%, un danno biologico temporaneo per 2 gg a totale, 90 giorni al 75%, 90 gg al 50%, 4 mesi al 25%, inabilità lavorativa totale sino al 03/06/2019 e spese mediche documentate di euro 717,87.
Inoltre, trattandosi di sinistro in itinere l'Inail riconosceva una invalidità permanente pari al 16% riconoscendo all'attore una rendita totale pari ad euro 53.404 con rateo mensile di euro 225,51 e rendita annua di euro 2.706,19.
Agiva conseguentemente in giudizio per chiedere il risarcimento del danno civile differenziale nei confronti del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, trattandosi di danni derivanti da incidente stradale riconducibile alla colpa esclusiva di un veicolo, rimasto non identificato per ragioni obiettive non imputabili al danneggiato.
Con comparsa di risposta depositata tempestivamente, si costituiva la P_
, nella veste di Impresa designata dal FGVS, contestando la Controparte_1 sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto previsti dall'art. 283 sub. a) del C.d.a.
e, in particolare, il reale accadimento dell'evento lesivo secondo le descritte e presunte modalità, l'effettiva riconducibilità delle lesioni ad un veicolo non identificato e non meglio precisato, la stessa esistenza e presenza sul luogo teatro del sinistro della citata vettura, il nesso di causa tra sinistro allegato e conseguenze pregiudizievoli asseritamente riportate dall'attore.
A seguito del deposito delle memorie difensive ex art. 171 ter cpc, la causa veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo civile relativo all'A.t.p., del fascicolo penale relativo al proc. n. 1014/2019 mod. 4, della nota Inail ed escussione dei testi attorei e . Parte_2 Testimone_2
Sulle conclusioni rassegnate e memorie conclusionali depositate dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 11/03/2025.
Premessi i fatti rilevanti, si ritiene che la domanda non meriti accoglimento mancando la prova che il sinistro de quo si sia verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo non identificato.
In primo luogo, nella relazione d'incidente la Polizia Municipale di Arzano intervenuta sul luogo dell'incidente alle 8.15, quindi a breve distanza di tempo dal pagina 5 di 8 sinistro accaduto alle ore 8.00, dava atto di non aver rinvenuto alcuna delle parti coinvolte e alcun testimone, ma solamente il veicolo A adagiato sul lato sinistro nella corsia destra della carreggiata SS87 NC Km 2.3-2.4. Nel rapporto d'incidente veniva annotato, inoltre, che il conducente ferito era già stato trasportato al Cardarelli e che il veicolo A riportava rottura carrozzeria anteriore, spaccatura pedana poggiapiedi, abrasioni varie su tutta la carrozzeria, rottura paravento.
Orbene dalla relazione della Polizia Municipale non emergono elementi per ritenere che la caduta sia avvenuta a causa della collisione con un veicolo non identificato e secondo le modalità allegate da parte attrice e descritte dai testimoni escussi perché gli agenti intervenuti - nel descrivere il luogo dell'incidente, la posizione statica assunta dal motoveicolo e i relativi danni - non hanno rilevato sull'asfalto segni di scarrocciamento, frammenti di carrozzeria, tracce di sangue né il motociclo appariva deformato.
Le deposizioni testimoniali, invece, fanno riferimento ad una dinamica d'incidente piuttosto grave che appare inconciliabile con lo stato dei luoghi descritto nella citata relazione d'incidente, con i danni materiali riportati dal motociclo e con la relativa posizione in cui era stato rinvenuto.
I testi oculari e , infatti, hanno dichiarato che il Parte_2 Testimone_2
motociclo Honda condotto dal ha perso il controllo a causa della collisione Pt_1
con una Panda di colore grigio scuro che, nel tentativo di sorpassare ad alta velocità il motociclo sulla sinistra, urtava conto il pedalino sinistro facendolo cadere a terra. Che il , a seguito dell'urto, perdeva l'equilibrio e dopo una fase di scarrocciamento Pt_1
durata circa tre-quattro metri si fermava appoggiandosi sulla parte destra (anzi un teste non ricorda bene, l'altro teste sostiene di avere girato la moto dall'altra parte per vedere se ci fossero documenti) e che durante la caduta il motociclista faceva delle capriole. Hanno, altresì, dichiarato che il aveva occhio destro e braccio destro Pt_1
gonfio, era in un lago di sangue, che non era cosciente, aveva gli occhi chiusi, ma lamentava dolori, che l'ambulanza arrivava dopo dieci minuti e che il Pt_1
riprendeva coscienza quanto veniva caricato nella lettiga riuscendo a declinare nome e cognome. Che alla sera si recavano in ospedale per trovare il e fornire i loro Pt_1
nominativi. Che indossava il casco ma non ricordavano se l'avesse perso durante la caduta. Uno di loro, inoltre, provvedeva a spostare “il motorino” per controllare se ci fossero documenti e girarlo dalla parte opposta.
pagina 6 di 8 La ricostruzione della dinamica fornita dai testimoni non appare attendibile atteso il carattere generico e sommario di quanto dichiarato dai testi (forse a causa del Tes_3
tempo trascorso e della personale elaborazione dei fatti accaduti) soprattutto in ordine alle capriole che il avrebbe fatto in fase di caduta, ai metri percorsi durante lo Pt_1
scarrocciamento del mezzo e al lago di sangue in cui sarebbe stato rinvenuto. Detta ricostruzione non trova un ricontro obiettivo se posta in relazione con i rilievi della
Polizia Municipale che non ha rinvenuto sul manto stradale tracce ematiche né segni visibili dello scarrocciamento.
Nelle foto allegate al verbale d'incidente si nota, inoltre, che il casco era legato al manubrio della motocicletta, quindi, non si spiega come potesse indossarlo al momento dell'incidente oppure, se anche indossato, chi avesse provveduto a raccoglierlo e legarlo al manubrio della moto.
Le incongruenze rilevate rendono le deposizioni testimoniali inattendibili.
Risulta, infine, discutibile il comportamento dei testimoni i quali, invece di recarsi presso l'autorità intervenuta per riferire fatti utili alla ricostruzione della dinamica, decidevano di andare al lavoro e, alla sera, di recarsi in ospedale per fornire i loro nominativi al . Pt_1
Altrettanto discutibile il comportamento del che, pur disponendo dei Pt_1
nominativi dei testi oculari, invece di specificarli nella denuncia/querela per contribuire così ad una definizione più celere della vicenda, decideva di identificare i testimoni solamente nel presente giudizio civile di risarcimento, promosso a distanza di quasi sei anni dall'evento dannoso.
Concludendo, per tutte le ragioni esposte, la domanda va rigettata.
Le spese processuali del presente giudizio e del giudizio di istruzione preventiva
R.G.N. 205/2023 seguono il principio della soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, nella causa civile di primo grado promossa tra le parti in principio qualificate, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione:
1) Rigetta la domanda promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
[...]
pagina 7 di 8 2) Condanna l'attore a rifondere alla convenuta , Parte_1 Controparte_1
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, le spese processuali che liquida nella misura complessiva di euro 10.672 oltre 15% per spese generali, oltre I.V.A. e 4% C.P.A.
Treviso, 1 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
dott. Fides Azzolini
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