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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3146/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE CARLO Parte_1 P.IVA_1
ALICICCO
RICORRENTE contro col patrocinio dell'avv. GRAZIANO RUIU presso cui è elettivamente CP_1 domiciliato
CONVENUTO
Oggetto: compravendita
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: Voglia, l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni di fatto e in diritto illustrate in espositiva: 1) Dichiarare e/o accertare l'inadempimento parziale al ritiro del quantitativo minimo mensile e l'interruzione definitiva, da parte di degli acquisti di caffè di cui al contratto del 5.3.2019 e quindi il suo CP_1
l'inadempimento parziale e totale e per gli effetti;
2) dichiarare la risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e
1454 C.C., dell'ordine d'acquisto stipulato tra le parti in data 5.3.2019, a causa dell'inadempimento totale e parziale del resistente, e per gli effetti;
3) Condannare , nato ad [...] CP_1 il 12.4.1976 (C.F. ) ed ivi residente in [...], titolare C.F._1 dell'omonima ditta individuale sita in Alghero via Angioy n. 8 (P. Iva – pec: P.IVA_2
ai sensi e per gli effetti della clausola penale di cui all'art. 6) del contratto Email_1 del 5.3.2019, al pagamento della somma di €. 7.860,64 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla data della diffida ad adempiere all'effettivo saldo;
4) Dichiarare e/o accertare l'inadempimento della resistente all'accordo pubblicitario del 7.03.2019 e per i motivi di cui all'espositiva e per gli effetti, 5) Dichiarare e/o accertare la resistente tenuta al pagamento della penale di cui all'art. 6 del contratto del 7.03.20219 e per gli effetti 6) Condannare , nato ad [...] il CP_1
12.4.1976 (C.F. ) ed ivi residente in [...], titolare C.F._1 dell'omonima ditta individuale sita in Alghero via Angioy n. 8 (P. Iva – pec: P.IVA_2
al pagamento dell'importo di €. 4.590,00 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 Email_1
pagina 1 di 4 dalla data di perfezionamento della diffida ad adempiere, all'effettivo soddisfo;
7) Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e contributo forfettario come per legge”.
PER IL CONVENUTO: “Contrariis reiectis;
per quanto esposto dichiarare inammissibile ed infondata e comunque rigettare la domanda proposta dall' e per l'effetto assolvere il sig. Parte_1 [...] da ogni avversa pretesa;
IN SUBORDINE E SALVO GRAVAME Contrariis reiectis;
per CP_1 quanto esposto accertare e dichiarare l'eccessività delle penali contrattuali applicate e disporre ai sensi dell'art 1384 c.c. la loro riduzione;
Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 7 dicembre 2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
titolare di un esercizio commerciale sito in Alghero, per chiedere che, accertato CP_1
l'inadempimento al contratto di vendita di caffè stipulato in data 5 marzo 2019 e all'accordo pubblicitario del 7 marzo 2019, fosse dichiarata la risoluzione di entrambi con contestuale applicazione della penale concordata.
Esponeva che tra le parti era stato sottoscritto un contratto di vendita di caffè a consegne ripartite in forza del quale il convenuto si era obbligato ad acquistare complessivamente kg 1.700 di caffè “Coffee Club” bs. Gr. 1000”, nella quantità minima mensile di kg 27, al prezzo di € 26,97 + Iva al kg a decorrere dal 1° aprile 2019 per 60 mesi;
che il convenuto aveva interrotto l'acquisto del caffè a partire dal 30 dicembre 2021 senza alcun preavviso né motivazione;
che sino a quel momento il CP_1 aveva acquistato kg 354 di merce omettendo di ritirare la residua parte degli acquisti pari a kg 1.346, integrando con ciò gli estremi dell'inadempimento di cui alla clausola risolutiva espressa ed alla clausola penale. L'art. 6 del contratto di compravendita prevedeva, infatti, nel caso di inosservanza degli impegni definiti dalle parti, la facoltà in capo alla società di risolvere il contratto e il Parte_1 diritto al pagamento di una penale in misura pari al 20% del prezzo del caffè applicato nell'ultima fattura emessa per ogni kg di caffè non acquistato rispetto al quantitativo totale pattuito.
Parte ricorrente esponeva, altresì, di aver sottoscritto con il convenuto un accordo pubblicitario in data
7 marzo 2019 con decorrenza dal 1° aprile 2019, per una durata di 60 mesi continuativi, in forza del quale il convenuto si era obbligato a promuovere, utilizzare e pubblicizzare i prodotti di in Parte_1 via esclusiva e senza interruzioni nei termini previsti dal contratto, dietro impegno di quest'ultima di corrispondere la somma di € 10.200,00 + Iva, e che tale accordo pubblicitario prevedeva il pagamento di una penale da parte del convenuto in caso di inadempimento, il cui importo era variabile in base all'anno dell'inadempimento.
Deduceva pertanto che l'inadempimento era consistito nella interruzione dell'acquisto del caffè senza giustificato motivo, con conseguente cessazione dell'utilizzo e della promozione dei prodotti di
, come contestato al convenuto con diffida ad adempiere del 15 novembre 2022, e che era Parte_1 sorto pertanto il diritto della ricorrente di ottenere il pagamento delle penali previste nei due contratti stipulati.
Concludeva quindi come riportato in epigrafe.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, assumendo che CP_1
l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di vendita di caffè a consegne ripartite era divenuto impossibile a causa del sopraggiungere della pandemia di Covid-19 e delle misure di contenimento della sua diffusione, che avevano imposto la chiusura delle attività di ristorazione e bar,
pagina 2 di 4 integrando in tal modo gli estremi dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore di cui all'art. 1218 c.c..
Eccepiva, peraltro, la carenza nell'ordine di acquisto della sottoscrizione del legale rappresentante di
, non essendo quindi idonea la scrittura a far sorgere il rapporto contrattuale tra le parti. Parte_1
Relativamente all'accordo pubblicitario eccepiva la carenza di prova in ordine al pagamento da parte della ricorrente della somma dovuta per la sponsorizzazione del marchio , assumendo, per Parte_1 converso, di aver regolarmente adempiuto all'obbligo di promuovere, utilizzare e pubblicizzare i prodotti.
Lamentava, infine, l'eccessiva onerosità della penale e l'interruzione delle forniture di caffè da parte della ricorrente.
Sulla base di tali assunti concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per la rideterminazione della penale in quanto eccessivamente onerosa.
Con memoria ex art. 281duodecies c.p.c. eccepiva come l'inadempimento del convenuto Parte_1 risalisse a ben prima della diffusione della pandemia di Covid-19, non avendo egli mai garantito il consumo minimo stabilito nel contratto.
La causa, istruita esclusivamente con produzioni documentali, è venuta in decisione ex artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 17 aprile 2025.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno è gravato unicamente dall'onere di provare la fonte del suo diritto e il termine entro cui la prestazione avrebbe dovuto essere resa, potendo egli limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. E' su questa, infatti, che grava l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione, vale a dire o il puntuale adempimento o altri fatti a lui non imputabili che non lo hanno reso possibile (cfr. ex plurimis Cass. n. 20150 del 2022
e n. 13685 del 2019). ha prodotto ritualmente in giudizio (v. doc. 1 e 2) i richiamati contratti del 5 marzo Parte_1
2019 e del 7 marzo 2019 stipulati con il convenuto con scritture private recanti le sottoscrizioni di
, non disconosciute da quest'ultimo, e ha allegato il suo inadempimento a decorrere CP_1 dal 30 dicembre 2021. Ha prodotto, altresì, la missiva contenente la diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni ex art. 1454, c.c., e l'invito alla negoziazione assistita.
La ricorrente, pertanto, ha adeguatamente assolto al suo onere probatorio.
Le allegazioni del convenuto in punto di impossibilità sopravvenuta della prestazione per effetto dell'osservanza delle disposizioni dettate dal legislatore in materia di contenimento della pandemia di
Covid-19, peraltro carenti di specificità, non possono essere condivise.
In proposito, il convenuto afferma che l'attività commerciale da lui gestita era rimasta dapprima inattiva ed in seguito molto limitata, per cui la quantità di caffè acquisita nell'anno 2019 poteva ritenersi sufficiente a garantire il prodotto nelle aperture dell'esercizio commerciale fino alla risoluzione del contratto.
Orbene, considerando il periodo di totale lockdown e la ripresa già nel corso del 2020, sia pure con delle cautele, e poi nel 2021, delle attività commerciali, deve ritenersi rimasta mera affermazione di parte l'impossibilità di eseguire la prestazione per impedimento oggettivo alla vendita del prodotto.
pagina 3 di 4 Occorre, peraltro, rilevare come il convenuto si sia reso inadempiente all'obbligo contrattualmente assunto di acquisto di un quantitativo minimo mensile di kg 27 di caffè già nel corso del 2019, quando ancora la pandemia non si era manifestata (v. doc. A ricorrente).
Pertanto, non è stato apportato in giudizio alcun concreto elemento atto a riscontrare una condizione di effettiva impossibilità ad adempiere per fatto non imputabile al debitore o un'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni.
Nella specie, neppure a seguito della cessazione della pandemia il convenuto si è attivato per ricostituire il rapporto contrattuale, non avendo avuto seguito la diffida ad adempiere del 15 novembre
2022 e l'invito alla negoziazione assistita del 21 giugno 2023, ciò in dispregio ai principi affermati dalla giurisprudenza in materia, che ha osservato come la crisi economica derivata dalla pandemia da
Covid-19 e la conseguente chiusura forzata delle attività commerciali debbano essere qualificate quale sopravvenienza che impone, in base alla clausola generale di buona fede e correttezza, un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire a un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell'alea normale.
Neppure sussistono dubbi circa il pagamento in favore del da parte di in CP_1 Parte_1 adempimento dell'accordo pubblicitario, avendo la ricorrente prodotto ritualmente in giudizio la fattura emessa dal convenuto in data 1° aprile 2019 (v. doc. 4 ) e i bonifici effettuati in suo favore (v. Parte_1 doc. ). CP_2
Entrambi i contratti devono pertanto ritenersi risolti di diritto decorsi i quindici giorni assegnati con la diffida del 15 novembre 2022 e il convenuto deve essere condannato al pagamento delle seguenti somme: € 7.860,64 a titolo di penale in relazione al contratto di compravendita a consegne ripartite del 5 marzo 2019; € 4.590,00 a titolo di penale in relazione all'accordo pubblicitario del 7 marzo 2019; su entrambe le somme devono essere applicati gli interessi di mora al tasso legale stabiliti dal D. Lgs. n.
231/2002 a decorrere dal 1° dicembre 2022, data di scadenza del termine concesso per l'adempimento spontaneo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico del convenuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, dichiara l'intervenuta risoluzione dei contratti stipulati fra le parti il 5 marzo 2019 e il 7 marzo 2019 per inadempimento del convenuto a decorrere dal 1° dicembre 2022. CP_1
Condanna il convenuto al pagamento, in favore di della somma di euro 12.450,24, Parte_1 oltre interessi di mora al tasso legale stabilito dal D. lgs. 231/2002 a decorrere dal 1° dicembre 2022 al saldo, nonché alla rifusione, in favore di delle spese processuali, liquidate in Parte_1 complessivi € 3500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Sassari, 22 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3146/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE CARLO Parte_1 P.IVA_1
ALICICCO
RICORRENTE contro col patrocinio dell'avv. GRAZIANO RUIU presso cui è elettivamente CP_1 domiciliato
CONVENUTO
Oggetto: compravendita
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: Voglia, l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni di fatto e in diritto illustrate in espositiva: 1) Dichiarare e/o accertare l'inadempimento parziale al ritiro del quantitativo minimo mensile e l'interruzione definitiva, da parte di degli acquisti di caffè di cui al contratto del 5.3.2019 e quindi il suo CP_1
l'inadempimento parziale e totale e per gli effetti;
2) dichiarare la risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e
1454 C.C., dell'ordine d'acquisto stipulato tra le parti in data 5.3.2019, a causa dell'inadempimento totale e parziale del resistente, e per gli effetti;
3) Condannare , nato ad [...] CP_1 il 12.4.1976 (C.F. ) ed ivi residente in [...], titolare C.F._1 dell'omonima ditta individuale sita in Alghero via Angioy n. 8 (P. Iva – pec: P.IVA_2
ai sensi e per gli effetti della clausola penale di cui all'art. 6) del contratto Email_1 del 5.3.2019, al pagamento della somma di €. 7.860,64 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla data della diffida ad adempiere all'effettivo saldo;
4) Dichiarare e/o accertare l'inadempimento della resistente all'accordo pubblicitario del 7.03.2019 e per i motivi di cui all'espositiva e per gli effetti, 5) Dichiarare e/o accertare la resistente tenuta al pagamento della penale di cui all'art. 6 del contratto del 7.03.20219 e per gli effetti 6) Condannare , nato ad [...] il CP_1
12.4.1976 (C.F. ) ed ivi residente in [...], titolare C.F._1 dell'omonima ditta individuale sita in Alghero via Angioy n. 8 (P. Iva – pec: P.IVA_2
al pagamento dell'importo di €. 4.590,00 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 Email_1
pagina 1 di 4 dalla data di perfezionamento della diffida ad adempiere, all'effettivo soddisfo;
7) Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e contributo forfettario come per legge”.
PER IL CONVENUTO: “Contrariis reiectis;
per quanto esposto dichiarare inammissibile ed infondata e comunque rigettare la domanda proposta dall' e per l'effetto assolvere il sig. Parte_1 [...] da ogni avversa pretesa;
IN SUBORDINE E SALVO GRAVAME Contrariis reiectis;
per CP_1 quanto esposto accertare e dichiarare l'eccessività delle penali contrattuali applicate e disporre ai sensi dell'art 1384 c.c. la loro riduzione;
Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 7 dicembre 2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
titolare di un esercizio commerciale sito in Alghero, per chiedere che, accertato CP_1
l'inadempimento al contratto di vendita di caffè stipulato in data 5 marzo 2019 e all'accordo pubblicitario del 7 marzo 2019, fosse dichiarata la risoluzione di entrambi con contestuale applicazione della penale concordata.
Esponeva che tra le parti era stato sottoscritto un contratto di vendita di caffè a consegne ripartite in forza del quale il convenuto si era obbligato ad acquistare complessivamente kg 1.700 di caffè “Coffee Club” bs. Gr. 1000”, nella quantità minima mensile di kg 27, al prezzo di € 26,97 + Iva al kg a decorrere dal 1° aprile 2019 per 60 mesi;
che il convenuto aveva interrotto l'acquisto del caffè a partire dal 30 dicembre 2021 senza alcun preavviso né motivazione;
che sino a quel momento il CP_1 aveva acquistato kg 354 di merce omettendo di ritirare la residua parte degli acquisti pari a kg 1.346, integrando con ciò gli estremi dell'inadempimento di cui alla clausola risolutiva espressa ed alla clausola penale. L'art. 6 del contratto di compravendita prevedeva, infatti, nel caso di inosservanza degli impegni definiti dalle parti, la facoltà in capo alla società di risolvere il contratto e il Parte_1 diritto al pagamento di una penale in misura pari al 20% del prezzo del caffè applicato nell'ultima fattura emessa per ogni kg di caffè non acquistato rispetto al quantitativo totale pattuito.
Parte ricorrente esponeva, altresì, di aver sottoscritto con il convenuto un accordo pubblicitario in data
7 marzo 2019 con decorrenza dal 1° aprile 2019, per una durata di 60 mesi continuativi, in forza del quale il convenuto si era obbligato a promuovere, utilizzare e pubblicizzare i prodotti di in Parte_1 via esclusiva e senza interruzioni nei termini previsti dal contratto, dietro impegno di quest'ultima di corrispondere la somma di € 10.200,00 + Iva, e che tale accordo pubblicitario prevedeva il pagamento di una penale da parte del convenuto in caso di inadempimento, il cui importo era variabile in base all'anno dell'inadempimento.
Deduceva pertanto che l'inadempimento era consistito nella interruzione dell'acquisto del caffè senza giustificato motivo, con conseguente cessazione dell'utilizzo e della promozione dei prodotti di
, come contestato al convenuto con diffida ad adempiere del 15 novembre 2022, e che era Parte_1 sorto pertanto il diritto della ricorrente di ottenere il pagamento delle penali previste nei due contratti stipulati.
Concludeva quindi come riportato in epigrafe.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, assumendo che CP_1
l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di vendita di caffè a consegne ripartite era divenuto impossibile a causa del sopraggiungere della pandemia di Covid-19 e delle misure di contenimento della sua diffusione, che avevano imposto la chiusura delle attività di ristorazione e bar,
pagina 2 di 4 integrando in tal modo gli estremi dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore di cui all'art. 1218 c.c..
Eccepiva, peraltro, la carenza nell'ordine di acquisto della sottoscrizione del legale rappresentante di
, non essendo quindi idonea la scrittura a far sorgere il rapporto contrattuale tra le parti. Parte_1
Relativamente all'accordo pubblicitario eccepiva la carenza di prova in ordine al pagamento da parte della ricorrente della somma dovuta per la sponsorizzazione del marchio , assumendo, per Parte_1 converso, di aver regolarmente adempiuto all'obbligo di promuovere, utilizzare e pubblicizzare i prodotti.
Lamentava, infine, l'eccessiva onerosità della penale e l'interruzione delle forniture di caffè da parte della ricorrente.
Sulla base di tali assunti concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per la rideterminazione della penale in quanto eccessivamente onerosa.
Con memoria ex art. 281duodecies c.p.c. eccepiva come l'inadempimento del convenuto Parte_1 risalisse a ben prima della diffusione della pandemia di Covid-19, non avendo egli mai garantito il consumo minimo stabilito nel contratto.
La causa, istruita esclusivamente con produzioni documentali, è venuta in decisione ex artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 17 aprile 2025.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno è gravato unicamente dall'onere di provare la fonte del suo diritto e il termine entro cui la prestazione avrebbe dovuto essere resa, potendo egli limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. E' su questa, infatti, che grava l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione, vale a dire o il puntuale adempimento o altri fatti a lui non imputabili che non lo hanno reso possibile (cfr. ex plurimis Cass. n. 20150 del 2022
e n. 13685 del 2019). ha prodotto ritualmente in giudizio (v. doc. 1 e 2) i richiamati contratti del 5 marzo Parte_1
2019 e del 7 marzo 2019 stipulati con il convenuto con scritture private recanti le sottoscrizioni di
, non disconosciute da quest'ultimo, e ha allegato il suo inadempimento a decorrere CP_1 dal 30 dicembre 2021. Ha prodotto, altresì, la missiva contenente la diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni ex art. 1454, c.c., e l'invito alla negoziazione assistita.
La ricorrente, pertanto, ha adeguatamente assolto al suo onere probatorio.
Le allegazioni del convenuto in punto di impossibilità sopravvenuta della prestazione per effetto dell'osservanza delle disposizioni dettate dal legislatore in materia di contenimento della pandemia di
Covid-19, peraltro carenti di specificità, non possono essere condivise.
In proposito, il convenuto afferma che l'attività commerciale da lui gestita era rimasta dapprima inattiva ed in seguito molto limitata, per cui la quantità di caffè acquisita nell'anno 2019 poteva ritenersi sufficiente a garantire il prodotto nelle aperture dell'esercizio commerciale fino alla risoluzione del contratto.
Orbene, considerando il periodo di totale lockdown e la ripresa già nel corso del 2020, sia pure con delle cautele, e poi nel 2021, delle attività commerciali, deve ritenersi rimasta mera affermazione di parte l'impossibilità di eseguire la prestazione per impedimento oggettivo alla vendita del prodotto.
pagina 3 di 4 Occorre, peraltro, rilevare come il convenuto si sia reso inadempiente all'obbligo contrattualmente assunto di acquisto di un quantitativo minimo mensile di kg 27 di caffè già nel corso del 2019, quando ancora la pandemia non si era manifestata (v. doc. A ricorrente).
Pertanto, non è stato apportato in giudizio alcun concreto elemento atto a riscontrare una condizione di effettiva impossibilità ad adempiere per fatto non imputabile al debitore o un'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni.
Nella specie, neppure a seguito della cessazione della pandemia il convenuto si è attivato per ricostituire il rapporto contrattuale, non avendo avuto seguito la diffida ad adempiere del 15 novembre
2022 e l'invito alla negoziazione assistita del 21 giugno 2023, ciò in dispregio ai principi affermati dalla giurisprudenza in materia, che ha osservato come la crisi economica derivata dalla pandemia da
Covid-19 e la conseguente chiusura forzata delle attività commerciali debbano essere qualificate quale sopravvenienza che impone, in base alla clausola generale di buona fede e correttezza, un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire a un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell'alea normale.
Neppure sussistono dubbi circa il pagamento in favore del da parte di in CP_1 Parte_1 adempimento dell'accordo pubblicitario, avendo la ricorrente prodotto ritualmente in giudizio la fattura emessa dal convenuto in data 1° aprile 2019 (v. doc. 4 ) e i bonifici effettuati in suo favore (v. Parte_1 doc. ). CP_2
Entrambi i contratti devono pertanto ritenersi risolti di diritto decorsi i quindici giorni assegnati con la diffida del 15 novembre 2022 e il convenuto deve essere condannato al pagamento delle seguenti somme: € 7.860,64 a titolo di penale in relazione al contratto di compravendita a consegne ripartite del 5 marzo 2019; € 4.590,00 a titolo di penale in relazione all'accordo pubblicitario del 7 marzo 2019; su entrambe le somme devono essere applicati gli interessi di mora al tasso legale stabiliti dal D. Lgs. n.
231/2002 a decorrere dal 1° dicembre 2022, data di scadenza del termine concesso per l'adempimento spontaneo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico del convenuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, dichiara l'intervenuta risoluzione dei contratti stipulati fra le parti il 5 marzo 2019 e il 7 marzo 2019 per inadempimento del convenuto a decorrere dal 1° dicembre 2022. CP_1
Condanna il convenuto al pagamento, in favore di della somma di euro 12.450,24, Parte_1 oltre interessi di mora al tasso legale stabilito dal D. lgs. 231/2002 a decorrere dal 1° dicembre 2022 al saldo, nonché alla rifusione, in favore di delle spese processuali, liquidate in Parte_1 complessivi € 3500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Sassari, 22 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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