Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/05/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 3/05/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 869/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE IMMOBILI, pendente TRA
in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA , elett.te dom.ta in VIA Parte_1 P.IVA_1
7 CAVA DE' TIRRENI, presso lo stu ANZA GAETANO e dell'Avv. PANZA LUCIO, che la rapp. e dif. giusta procura in atti;
ATTORE E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, C.F._1
, nata a [...] l'[...], C.F. CP_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_3 C.F._3 virtù di procura in atti, dell'avv. MAIO .
, presso il cui studio in VIA VITTORIO VENETO 280 CAVA DE' C.F._4 TIRRENI sono elett.te dom.ti; CONVENUTI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 3/05/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, la premetteva quanto segue: con Parte_1 scrittura privata del 04/04/2015, , e , CP_1 CP_2 CP_3 promettevano di vendere alla anche per persona fisica o giuridica a Parte_1 nominarsi, l'immobile riportato in Catasto Urbano del Comune di Cava de' Tirreni al fg 11 sub 1, sub 2 sub 3 particella n. 2309, costituito da lotto di terreno sito in via XXIV Luglio di Cava de' Tirreni, tratto urbano SS 18 incrocio con la via Gaudio Maiori, per la superficie catastale di mq 3861, da essi acquistato per assegnazione del giudice dell'esecuzione del
N.R.G. 869/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA SI 1
a titolo di caparra confirmatoria la versava la Parte_1 somma di € 100.000,00; i promittenti venditori si impegnavano ad eseguire il ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di tutte le costruzioni di soprassuolo e sottosuolo esistenti e ad effettuare l'eventuale attività di bonifica e a procedere agli aggiornamenti e variazioni catastali;
il termine per la stipula dell'atto pubblico veniva fissata entro il 31/12/2015, con salvezza di proroga per l'eventuale ritardo di consegna del cespite da parte del custode giudiziario e per gli adempimenti innanzi indicati;
con raccomandata del 18/12/2015, i promittenti venditori comunicavano alla che , titolare Parte_1 Persona_1 dell'Antica ANna Cavese, aveva attivato presso il consorzio AS di RN la procedura di acquisizione del cespite promesso alla con procedura di esproprio per Parte_1
l'insediamento di una sua iniziativa impr arimenti, invocando un preteso onere contrattuale, invitavano la a presentare al consorzio AS di RN, Parte_1 richiesta di assegnazione del cespite promesso con la citata scrittura del 04/04/2015 entro 15 giorni dalla citata raccomandata;
l'articolo 11 del citato contratto recita: la parte promissaria acquirente assume ogni onere, spesa e responsabilità inerente il rilascio delle autorizzazioni/nulla osta da parte del consorzio AS di RN (anche a seguito di soccombenza in un'eventuale procedimento di comparazione con terzi) VR ovvero dei titoli edilizi autorizzati l'esecuzione di opere edilizie con spiega che per qualsivoglia ragione non dovesse ottenere i detti titoli, ovvero i titoli edilizi per la realizzazione di eventuali opere, non potrà farle cedere dal presente preliminare dovrà comunque procedere all'acquisto del fondo ai patti di cui innanzi;
in mancanza la parte promittente acquirente sarà considerata inadempiente colpevolmente con la perdita della caparra versata;
non vi è onere della di obbligo di usufruire delle autorizzazioni AS, anzi vi è obbligo della Parte_1 Pt_1
di acquistare il cespite anche in caso di rifiuto AS;
tuttavia, la pendenza della
[...] procedura espropriativa dell'antica cantina Cavese precludeva la vendita dell'immobile con la stipula dell'atto definitivo;
con raccomandata del 29/12/2015, la preso atto Parte_1 della prevedibile procedura espropriativa avanzata dall'Antica e, rilevava che, nella specie, si era verificato il pericolo di evizione futura ai sensi dell'articolo 1481 c.c., onde invitava i promittenti venditori alla sottoscrizione del rogito notarile con la clausola della sospensione del pagamento del prezzo contrattuale fino all'esito dell'eliminazione dell'evizione, costituita dal pericolo che la AS concedesse all'Antica ANna Cavese l'insediamento, con procedura di esproprio, del compendio immobiliare promesso con la scrittura privata del 4/4/2015; con la stessa raccomandata, la Pt_1
pur non avendone obbligo, annunziava che avrebbe presentato all'AS di RN la
[...]
a di autorizzazione dell'insediamento produttivo in virtù del preliminare del 04/04/2015, anche per la comparazione con l'Antica ANna Sociale;
tale richiesta veniva avanzata con istanza del 13/01/2016 all'AS di RN;
con lettera del 15/01/2016 CP_1
, anche per conto dei germani ed , rifiutava di sottoscrivere il rogito
[...] CP_2 CP_3
o con sospensione del pagam l pr sottolineando che il termine per la stipula del rogito notarile era del 10/04/2016; con lettera del 28/01/2016 l'AS comunicava alla la prevedibile archiviazione della sua istanza ed assegnava il termine di Parte_1
15 giorni per eventuali memorie, che veniva presentata in data 9/2/ 2016, con richiesta di riconoscimento della procedura comparativa per ottenere l'assegnazione dell'immobile e rigetto della richiesta dell'Antica ANna Cavese;
inoltre, i promittenti venditori venivano invitati ad intervenire nella procedura;
con lettera dell'1/2/2016, la rimetteva Parte_1 ai promittenti venditori la lettera AS del 28/01/2016 e confermava le lettere del 29/11/2015
N.R.G. 869/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA SI 2 e del 19/01/2016, relative al fondato pericolo di evizione futura;
con lettera del 02/12/2016, il legale dei promittenti venditori sollecitava la a presentare all'AS di RN Parte_1 un'istanza di insediamento, dimenticando che l'istanza de quo era stata già presentata in data 13/01/2016; con lettera del 06/12/2016, la comunicava ai promittenti Parte_1 venditori che in data 01/12/2016 il Consorzio ANna Cavese avevano sottoscritto e depositato la convenzione di un insediamento con esproprio dell'immobile de quo, onde, essendosi verificata l'evizione futura, avanzata con lettera del 29/12/2015, stante l'impossibilità del trasferimento dell'immobile promesso, chiedeva la restituzione della caparra di € 100.000,00, oltre interessi;
con delibera del Consiglio Direttivo dell'AS del 09/09/2016, la richiesta della veniva rigettata perché allo stato non era in Parte_1 possesso del titolo definitivo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento AS, ritenendo insufficiente il preliminare del 4/4/2015; con lettera del 14/09/2016 l'AS comunicava alla il rigetto dell'istanza, che veniva comunicata ai promittenti venditori con Parte_1 lettera del 16/09/2016; in data 06/12/2016 il Consorzio AS di RN depositava presso il Comune di Cava de Tirreni la documentazione relativa all'espropriazione per pubblica utilità dell'immobile de equo ricadente nell'agglomerato industriale di Cava de Tirreni, per l'insediamento dell'opificio della ditta antica cantina Cavese di Apicella Carmela;
tale deposito veniva pubblicato all'albo pretorio del Comune di Cava de' Tirreni in data 02/01/2017; nel termine assegnato di giorni 15 i promittenti venditori non presentavano le richieste osservazioni;
con lettera del 04/01/2017, , anche per conto dei CP_1 fratelli ed , contestava la richiesta della caparra di € CP_2 CP_3
100.000,00, eccependo la responsabilità della per non aver presentato Parte_1 tempestivamente l'istanza di insediamento industriale, onde avrebbe causato gravi danni per il pericolo che l'indennità di esproprio prevedibile per l'insediamento in favore dell'Antica ANna Cavese sarebbe stata inferiore al prezzo pattuito con la scrittura del 04/04/2015 e rilevando un preteso rifiuto della di procedere alla stipula Parte_1 dell'atto definitivo;
con lettera del 18/01/2017 la ricordava a Parte_1 CP_1
l'articolo 11 della scrittura del 04/04/2015, la persistenza dell'evizione futura, l'invito a stipulare l'atto definitivo con la sospensione del pagamento del prezzo di cui alla raccomandata del 29/12/2015, invito rifiutato dai signori;
se questi ultimi avessero CP_1 aderito all'invito la a sostegno della sua istanza all'AS di RN di Parte_1 insediamento del 13/01/2016, avrebbe posto il rogito definitivo e non il preliminare ritenuto dall'AS insufficiente ai sensi dell'articolo 2 del regolamento consortile;
la Parte_1 con la citata lettera, ritenendo inattuabile il preliminare, insisteva per ottenere la restituzione della caparra;
la con la decisione imprenditoriale di costruire un Parte_1 grande stabilimento per i servizi sanitari prevalentemente convenzionati, con un aumento di dipendenti a 60 unità e con rilevanti investimenti per le strutture, come da progetto presentato all'AS di RN per l'autorizzazione dell'insediamento esibito, aveva sottoscritto il preliminare del 04/04/2015 con la previsione di esecuzione dei lavori nel 2016; tuttavia, allo stato, l'iniziativa non è nella previsione di tempi di realizzazione per la prevedibile impugnativa giudiziaria dei nel procedimento di esproprio, onde la CP_1 ha già subìto il danno dell'aumento dei costi per realizzare altrove la sua Parte_1 iniziativa e per il mancato esercizio della sua maggiore attività, con conseguente venir meno dell'utilità economica del contratto;
la pretesa dell'Antica ANna Cavese e la mancata collaborazione dei , hanno alterato il sinallagma contrattuale creando una CP_1 situazione difficile per la onde appare evidente la necessità della risoluzione Parte_1 del contratto del 04/04/2015, per il ripristino della situazione economica qual era prima del preliminare;
d'altra parte, il termine di stipula dell'atto definitivo del 31/12/2015, prorogato,
N.R.G. 869/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA SI 3 specificamente, al 10/4/2016 era da ritenersi certamente essenziale, onde, la mancata stipula, nella citata data, è altro motivo di risoluzione del preliminare, stante il rifiuto di stipula di rogito con sospensiva del pagamento del prezzo;
il rifiuto dei di CP_1 sottoscrivere il contratto definitivo con sospensione del pagamento del prezzo, la scadenza del termine di stipula del 10/04/2016, la concretizzazione del pericolo di evizione futura per l'assegnazione del cespite contrattuale alla ditta Antica ANna Sociale da parte dell'AS di RN con inizio della procedura di esproprio e preventiva pubblicazione e relativi atti presso il Comune di Cava de Tirreni data 02/01/2017, il rigetto della richiesta Parte_1 di comparazione con la ditta Antica ANna Sociale per l'assegnazion contrattuale per l'insufficienza del titolo di proprietà, evento che sarebbe stato evitato se avessero trasferito l'immobile con rogito definitivo con pagamento condizionato, CP_1 costituiscono validi motivi per la risoluzione del contratto preliminare del 04/04/2015, stante la garanzia per evizione come particolare tutela che l'ordinamento attribuisce al compratore, con obbligo di essi alla restituzione della caparra di € 100.000,00, CP_1 oltre interessi legali, anche ai sensi dell'articolo 1483 c.c.. Ciò premesso la concludeva chiedendo di: a) dichiarare risolto e privo di Parte_1 effetti giuridici il inare di compravendita stipulato dalle parti il 04/04/2015 con le conseguenze di legge;
b) condannare i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 100.000,00 versata a titolo di caparra, oltre interessi, in favore della Pt_1
c) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.
[...] IV , e evidenziando di aver CP_1 CP_2 CP_3 ottemperato ad ogni obbligo sugli stessi gravante avendo ottenuto l'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile in loro favore (decreto del 6/5/2015), regolarmente trascritto in data 1/7/2015 e rettificato in data 31/7/2015 e avendo conseguito il rilascio in data 09/11/2015 e proceduto alla demolizione di tutte le opere esistenti nell'immobile ed eseguite le relative variazioni catastali, nonché proceduto ad accertare ed eseguire la bonifica del terreno, informando di tali attività la con pec del 287/2015, del Parte_1
9/9/2015 e del 18/12/2015. Evidenziavano, altresì, che la era facultata alla Parte_1 registrazione del contratto, così potendo immediatam re domanda di insediamento senza esproprio al , Controparte_4 come consentito dagli artt. 7 e seguenti del Regolamento per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali, adottato dal Consorzio AS di RN con delibera del Comitato direttivo n. 136 del 4/5/2012, che prevede l'insediamento produttivo in forma semplificata senza esproprio a beneficio di chi abbia il titolo di proprietà o di disponibilità, anche non definitivo, ma la stessa rimaneva inerte. Evidenziava che, solo a seguito della comunicazione del 18/12/2015, con cui comunicavano alla di aver ricevuto Parte_1 dall'AS, nota che annunciava che altra ditta, l'antica AN eva presentato domanda di insediamento con esproprio in data 24/9/2015 prot. n. 4085, la promissaria acquirente decideva di attivarsi, presentando la domanda solo in data 13/1/2016. Aggiungeva che l'art. 11 del preliminare in sostanza escludeva ogni garanzia per evizione derivante dall'espropriazione di altra ditta, con conseguente acquisto a rischio e pericolo dell'acquirente, che si accollava dunque il pericolo dell'evizione futura, da cui conseguiva l'insussistenza del diritto alla restituzione della caparra. Aggiungeva che, a fronte della richiesta avanzata dai promittenti venditori (pec del 18/12/2015 e del 15/1/2016) di stipulare il definitivo ai patti conclusi, la con Parte_1 nota del 19/1/2016, dichiarava di essere disposta alla stipula del definitivo, ma a condizioni diverse, cioè con la sospensione del pagamento del presso, stante il pericolo di evizione futura.
N.R.G. 869/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA SI 4 Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di risoluzione e di restituzione della caparra. Eccepiva, poi, che alcuna evizione si era verificata, non essendosi concluso il procedimento con il decreto di esproprio. Chiedeva, poi la risoluzione del contratto per inadempimento della o la Parte_1 cessazione di efficacia per recesso unilaterale ingiustificato, con conse della caparra. All'udienza del 21/11/2018 parte convenuta faceva presente che era intervenuta la revoca del nulla osta in danno dell' , chiedendo pertanto Parte_2
l'acquisizione del provvedimen izione dello stesso ex art. 210 cpc, richiesta che veniva rigettata dal giudice. La causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Sul merito. Risulta documentalmente provata la stipula, tra le parti, di un contratto preliminare di compravendita, con scrittura privata del 04/04/2015, avente ad oggetto l'immobile riportato in Catasto Urbano del Comune di Cava de' Tirreni al fg 11 sub 1, sub 2 sub 3 particella n. 2309, costituito da lotto di terreno sito in via XXIV Luglio di Cava de' Tirreni, tratto urbano SS 18 incrocio con la via Gaudio Maiori, per la superficie catastale di mq 3861, da essi acquistato per assegnazione del giudice dell'esecuzione del Tribunale di RN nella procedura n. 536/52011 al prezzo di € 560.000,00, oltre spese notarili e fiscali da versarsi contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita e con il versamento, a titolo di caparra confirmatoria, della somma di € 100.000,00. Risulta contrattualmente previsto che i promittenti venditori si obbligavano ad ottenere il decreto di trasferimento e a trascriverlo, ad eseguire il ripristino dello Stato dei luoghi con demolizione di tutte le costruzioni di soprassuolo e sottosuolo esistenti e ad effettuare l'eventuale attività di bonifica e a procedere agli aggiornamenti e variazioni catastali. Va rilevato che parte convenuta ha provato, circostanza tra l'altro non contestata, di aver ottemperato ad ogni obbligo sugli stessi gravante, avendo ottenuto l'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile in loro favore (decreto del 6/5/2015), regolarmente trascritto in data 1/7/2015 e rettificato in data 31/7/2015 e avendo conseguito il rilascio in data 09/11/2015 e proceduto alla demolizione di tutte le opere esistenti nell'immobile ed eseguite le relative variazioni catastali, nonché proceduto ad accertare ed eseguire la bonifica del terreno, informando di tali attività la con pec del 287/2015, del Parte_1
9/9/2015 e del 18/12/2015. L'articolo 11 del citato contratto recita: la parte promissaria acquirente assume ogni onere, spesa e responsabilità inerente il rilascio delle autorizzazioni/nulla osta da parte del consorzio AS di RN (anche a seguito di soccombenza in un'eventuale procedimento di comparazione con terzi) ovvero dei titoli edilizi autorizzati l'esecuzione di opere edilizie con spiega che per qualsivoglia ragione non dovesse ottenere i detti titoli, ovvero i titoli edilizi per la realizzazione di eventuali opere, non potrà farle cedere dal presente preliminare dovrà comunque procedere all'acquisto del fondo ai patti di cui innanzi;
in mancanza la parte promittente acquirente sarà considerata inadempiente colpevolmente con la perdita della caparra versata. Deve ritenersi che, con tale norma, parte acquirente abbia rinunciato alla garanzia per evizione. L'art.1487 c.c. prevede che i contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.
N.R.G. 869/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA SI 5 La norma si spiega considerando che la garanzia per l'evizione (art. 1483 ss. c.c.) è predisposta a tutela del compratore il quale, quindi, può anche scegliere di rinunciarvi. Tuttavia, quando anche vi rinunci, il venditore resta responsabile per evizione derivante da fatto proprio poichè altrimenti si farebbe dipendere dal suo mero arbitrio la soddisfazione dell'acquirente. Attesa la libertà di contrattare, i contraenti possono aumentare o diminuire come meglio credono gli effetti della garanzia e possono anche liberarne del tutto il venditore. È materia lasciata alla piena libertà dei contraenti. L'unico limite imposto dalla legge è che non può il venditore escludere l'evizione derivante da un fatto suo proprio: è nullo perciò ogni patto contrario. Va altresì rilevato che il pericolo di evizione, nel caso di specie, era imputabile al solo acquirente che non aveva proceduto tempestivamente a presentare l'istanza di insediamento senza esproprio prevista dagli artt. 7 e ss del Regolamento per l'insediamento di attivita' produttive negli agglomerati di p.r.t.c. del Consorzio A.S.I. di RN del 4/5/2012. L'art. 7 infatti prevede che: il soggetto imprenditoriale che intenda promuovere un insediamento ex novo e/o un ampliamento di attività esistente, con utilizzo di aree e/o immobili di cui abbia la proprietà e/o la disponibilità – comunque ricadenti nell'agglomerato consortile – è tenuto a produrre all'Ente apposita istanza, in conformità a quanto previsto dalle Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.) del P.R.T.C. A.S.I.. L'istanza, firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, dovrà essere corredata dalla fotocopia della carta di identità non autenticata nonché dei seguenti documenti: a) titolo di proprietà e/o disponibilità – anche non definitivo – come definito al precedente art. 2 del presente Regolamento, dell'area o dell'immobile oggetto d'intervento; b) il progetto dell'iniziativa, redatto in triplice copia, di cui una su supporto informatico, firmato da un tecnico abilitato e corredato dagli elaborati grafici previsti dall'allegato A3 al presente Regolamento. Una delle copie del progetto, munita del nulla-osta consortile (art. 9), viene restituita ai fini del rilascio del permesso a costruire di competenza dell'Amministrazione comunale;
c) dichiarazione dell'impegno dell'azienda insedianda ad assumere gli obblighi della convenzione, da redigersi in conformità allo schema allegato sub A1 al presente al Regolamento;
d) procura o copia autentica della stessa in caso di presentazione dell'istanza da parte del procuratore speciale dell'impresa. Nel caso di specie, la promissaria acquirente non ha presentato tempestivamente tale istanza, ma lo ha fatto solo in data 13/1/2016, dopo la comunicazione del 18/12/2015, con cui i promittenti comunicavano alla di aver ricevuto dall'AS, nota che Parte_1 annunciava che altra ditta, l'antica ANna Cavese, aveva presentato domanda di insediamento con esproprio in data 24/9/2015 prot. n. 4085, con necessità dunque di effettuare la comparazione e senza provvedere alla trascrizione del preliminare, circostanza che comportava il rigetto dell'istanza. Va inoltre rilevato che, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. il Presidente della Repubblica, con decreto del 24 febbraio 2020, su parere n.ro 01302 del Consiglio di Stato in data 6.11.2019, ha rigettato il ricorso straordinario proposto dalla avverso la Parte_3 revoca dell'assegnazione del nulla osta disposta in data 29.3.2018 dal
[...]
e successivamente comunicata, con la conseguenza che la Controparte_5
Antica ANna Cavese è stata estromessa e quindi è stata esclusa qualsiasi ipotesi che l'esproprio paventato da parte attrice si potrà più verificare. Va altresì rilevato che non è in alcun modo configurabile un inadempimento dei promittenti
N.R.G. 869/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA SI 6 venditori, che, con pec del 18/12/2015 e del 15/1/2016, richiedevano alla promissaria acquirente di stipulare il definitivo ai patti conclusi, mentre la con nota del Parte_1
19/1/2016, dichiarava di essere disposta alla stipula del definitivo, ma a condizioni diverse, cioè con la sospensione del pagamento del prezzo. Le domande attoree vanno pertanto rigettate, mentre va accolta la domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per grave inadempimento del promissario acquirente, con conseguente perdita della caparra.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 869 /2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE IMMOBILI , pendente tra ed , , , ogni Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande attoree;
2.accoglie, per le causali in motivazione la domanda riconvenzionale e, per l'effetto:
3.dichiara risoluto, per grave inadempimento del promissario acquirente, il preliminare del
4/4/2015, con conseguente perdita della caparra versata. Con
4.condanna la al pagamento, in favore di , , CP_7 CP_1 CP_2 le spese di lite, che si liqui Controparte_3 rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
. Così deciso in Nocera Inferiore, il 28/05/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 869/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA SI 7