CA
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 267/2024 RG promossa da
Parte_1
Avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani
appellante contro
Controparte_1
Avv.ti Giampaolo Pacini ed Elena Stolfi
appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro n.353/2024, pubblicata il 12.4.2024
all'udienza del 14.1.2025 ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso proposto da
[...]
il quale aveva impugnato il licenziamento per giusta causa Parte_1 intimatogli con lettera dell'8.3.2022, a seguito di contestazione disciplinare con la quale gli era stato addebitato di avere, in data 25.02.2022 alle ore 19.15 circa, seguito in auto in modo minaccioso e pericoloso il direttore di stabilimento dr. Controparte_2 suscitando nello stesso forte preoccupazione e paura, avendogli detto al termine dell'inseguimento la frase: “hai problemi con me?” in modo rabbioso, considerato che il aveva appreso da altri soggetti in azienda che il ricorrente lo riteneva CP_2 responsabile del suo cambio mansione e aveva minacciato di fare del male a lui ed alla sua famiglia.
pagina 1 di 8 Il lavoratore, assunto nel 2017 quale categoria protetta ex L.68/1999 (in quanto invalido civile affetto da “spondiloartrosi in soggetto con depressione ansiosa reattiva, asma”) e impiegato nel reparto modelleria come addetto alla manutenzione degli stampi, aveva in precedenza promosso ricorso ex art.28 D.lvo 150/2011 per accertare il carattere discriminatorio del demansionamento subito a partire dal 1.9.2021, essendo stato adibito a mansioni di addetto alle pulizie in mancanza di un giudizio medico di inidoneità rispetto alle precedenti mansioni, oltre che della collocazione in cassa integrazione a zero ore nel periodo marzo-luglio 2020 (causale Covid). Il giudizio, in corso al momento del fatto contestato con lo svolgimento di una CTU medico-legale, si è poi concluso con ordinanza in data 11.5.2023 che ha escluso la natura discriminatoria della collocazione del lavoratore in cassa integrazione a zero ore, mentre ha ritenuto discriminatorio il demansionamento sulla base della CTU svolta in giudizio, secondo la quale la riacutizzazione dello stato ansioso depressivo del lavoratore aveva natura transeunte e non poteva giustificare di per sé il cambio di mansioni, e ha condannato la società datrice al risarcimento del danno per il periodo dall'1.9.2021 al licenziamento, pari al 40% della retribuzione. L'ordinanza de qua è stata poi impugnata, ma l'appello è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza del 20.2.2024. Tornando al licenziamento dell'8.3.2022, il ricorrente in giudizio ha negato i fatti addebitati, riferendo di un incontro casuale col di non averlo seguito con la CP_2 macchina in modo minaccioso e pericoloso, di non averlo mai minacciato. Il giudice, assunta la testimonianza di e di altri due testi dipendenti Controparte_2 della società, ha ritenuto le dichiarazioni del primo coerenti, logiche, non contraddittorie e sostanzialmente coincidenti con la denuncia querela dallo stesso presentata dopo il fatto (quanto al pedinamento e al timore ingenerato nel , avendo anche gli altri CP_2 due testi confermato che il ricorrente nutriva rancore nei confronti dello stesso. Ha quindi ritenuto il fatto contestato sussistente e di gravità tale da integrare la giusta causa, oltre che fattispecie di reato, dato che la condotta contestata era stata “tenuta nei confronti di un superiore gerarchico, mediante modalità intrinsecamente intimidatorie e potenzialmente pericolose per quest'ultimo ed eventualmente per altri utenti della strada, atte ad ingenerare nel collega paura e preoccupazione, non solo per la propria incolumità, ma anche per quella dei familiari”. Ha ritenuto il licenziamento proporzionato alla gravità dei fatti ed escluso che il disvalore della condotta potesse essere attenuato dal demansionamento illegittimo subito (oggetto del diverso giudizio).
ha impugnato la sentenza denunciando l'errata valutazione Parte_1 da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie, carenza di motivazione e falsa applicazione delle norme sul licenziamento. Ha sostenuto che il racconto del teste sarebbe ricco di contraddizioni e CP_2 inverosimile, oltre che divergente rispetto a quanto esposto nella querela, così che non vi sarebbe prova della tesi del pedinamento e quanto riferito sarebbe frutto esclusivo della pagina 2 di 8 sua “suggestione”, mentre le minacce non erano state provate e i fatti non avrebbero rilevanza penale quale minaccia ex art.612 c.p. Ha sostenuto inoltre che il giudice non aveva considerato il clima di aperta conflittualità esistente tra le parti, il fatto che il ricorrente era un lavoratore disabile che aveva subito un pesante mobbing e che il demansionamento era stato accertato in giudizio con pronuncia confermata dalla Corte d'Appello. Ha quindi chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni già proposte, ovvero di accertare l'insussistenza dei fatti contestati e applicare la tutela reintegratoria e, in subordine, di ritenere l'insussistenza della giusta causa e applicare la tutela indennitaria con estinzione del rapporto alla data del licenziamento. La ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_3 sentenza di primo grado replicando alle censure avversarie.
Secondo il Collegio l'appello è infondato e va respinto, dato che i fatti oggetto della contestazione disciplinare hanno trovato sostanziale riscontro nell'istruttoria svolta in giudizio, in particolare nella testimonianza del dr. che risulta logica, coerente CP_2
e non contrastante con la denuncia querela, in assenza di comprovati motivi di inattendibilità del teste, mentre non è provato che lo stesso abbia avuto una qualche responsabilità nella vicenda dell'illegittimo demansionamento del lavoratore. Con la contestazione disciplinare del 28.2.2022 la società datrice di lavoro ha contestato al lavoratore di avere, il giorno 25.02.2022 verso le ore 19.15, seguito in auto a distanza ravvicinatissima e gestendo la guida in modo minaccioso e pericoloso, in quanto ad ogni curva sembrava essere prossimo a tamponarlo, lo affiancava nei brevi rettilinei senza superarlo e lampeggiava continuamente con gli abbaglianti, il dott. Controparte_2 direttore di stabilimento, ingenerando nello stesso preoccupazione e paura, e di avere detto al – dopo che questi si era fermato, era sceso dall'auto e si era avvicinato CP_2 Par alla autovettura che lo seguiva, riconoscendo, con sorpresa, il - Pt_1 rabbiosamente, la frase: “hai problemi con me?”, essendo peraltro il venuto a CP_2 conoscenza, parlando con altri soggetti in azienda, che il ricorrente lo riteneva responsabile del suo cambio mansione e aveva minacciato di fare del male a lui ed alla sua famiglia.
Il teste ha così riferito: CP_2
“Sui cap. n. 1 e ss.: il 25.02.2022, poco dopo le 19.00 stavo tornando a casa dal lavoro, con la mia autovettura, quando mi sono immesso nella strada statale che porta a Tavarnelle ho notato un veicolo che mi seguiva e che si era attaccato a me, facendo le curve il veicolo procedeva molto vicino al mio e nei rettilinei mi si affiancava, senza però sorpassarmi, mentre guidavo non ho riconosciuto il tipo di auto, l'ho visto dopo, quando sono sceso e mi sono avvicinato, che era una Volkswagen Polo bianca, io ho rallentato per farmi sorpassare, ma la vettura non mi sorpassava, restava sempre attaccata dietro la mia macchina, fino a quando sono arrivato alla periferia di Tavarnelle e mi sono fermato a bordo strada, di fronte ad una casa per far passare la
pagina 3 di 8 macchina, la vettura si è fermata dietro di me e ho pensato che la persona vivesse nella casa proprio dove mi ero fermato, io sono ripartito, poi quando ho visto che la macchina aveva ripreso a seguirmi mi sono fermato per verificare chi ci fosse alla guida, all'inizio non ero preoccupato, quel giorno pioveva, pensavo che alla guida ci fosse un ragazzo giovane che aveva paura di completare il sorpasso, quando sono sceso dalla mia macchina e mi sono avvicinato alla macchina che mi seguiva, che si era fermata anche lei, ho visto dal finestrino abbassato alla guida il ricorrente, gli ho chiesto cosa stava facendo e lui mi ha risposto “Hai dei problemi con me?”. Poi lui ha messo una mano in tasca, io ero scioccato e impaurito e sono subito risalito in macchina, mi sono impaurito perché da tempo c'erano voci in azienda secondo le quali il ricorrente aveva rancore nei miei confronti, voci alle quali non avevo dato peso, ma che in quella circostanza si sono concretizzate, sono risalito in macchina, ero agitato, ho fatto un giro articolato per il centro di Tavarnelle perché avevo paura che il ricorrente mi seguisse a casa, ho chiamato prima mia moglie, per dirle di chiudersi in casa e poi il titolare, per raccontargli il fatto, insieme abbiamo Controparte_4 convenuto che fosse il caso di andare dai carabinieri per denunciare l'accaduto, quella stessa sera sono andato dai carabinieri di Tavarnelle, prima di tornare a casa, A domanda del giudice: la macchina che mi seguiva mi lampeggiava Sul 5: il ricorrente non mi ha mai detto niente, i mei collaboratori, i capi area, colleghi del ricorrente mi hanno riferito che il ricorrente mi odiava, è accaduto in diverse occasioni, solitamente quando riprendevo il ricorrente per la condotta tenuta all'interno dell'azienda, non c'è stato un episodio specifico, il rapporto lavorativo del ricorrente, sin dall'assunzione è stato caratterizzato da questo sentimento nei mei confronti, anzi preciso che questo sentimento deve essere maturato nel corso del tempo, per quanto riguarda i colleghi che mi hanno riferito quanto ho appena detto, posso citare il nome di
un capoarea, ma all'epoca dei fatti non lo era, lo è diventato dopo;
Testimone_1
ADR avv. Giorgini: io non ho affrontato la questione direttamente con il ricorrente, al titolare ho riportato la situazione, raccontandogli quello che il ricorrente provava per me, mi è stato consigliato di riprendere il ricorrente solo in caso di comportamenti inadeguati e di ridurre al minimo le conversazioni con lui, non so se le mie lamentele siano state riportate al ricorrente;
l'inseguimento di cui ho riferito è durato 6 o 7 minuti, quando l'auto mi affiancava non ero in grado di vedere quante persone c'erano a bordo, era buio, non ho preso nulla dalla mia auto quando sono sceso e mi sono avvicinato alla auto che mi seguiva per vedere chi ci fosse alla guida, non ho preso l'ombrello, preciso di essermi fermato all'interno del comune di Tavarnelle, è un paese di 3.000 abitanti, mi sono fermato in un punto illuminato, dove c'erano case, vorrei precisare che i miei orari di uscita dal lavoro sono flessibili, non esco sempre alla stessa ora, quindi il fatto che il ricorrente mi stesse seguendo voleva dire che mi aveva aspettato all'uscita dal lavoro;
io ho sporto querela presso i carabinieri, poi non so a che punto sia il procedimento penale. Previa rilettura, non ricordo se avevo l'ombrello.
pagina 4 di 8 Il teste ha ben spiegato che nella prima fase del pedinamento, quando si era accorto dell'autovettura dietro di lui che lo seguiva in modo insistente e anomalo, non si era effettivamente preoccupato pensando ad un giovane inesperto alla guida, ma quando, fermatosi, aveva raggiunto la macchina che lo seguiva, fermatasi a sua volta, e aveva visto che alla guida vi era il Sig. che gli si rivolgeva con tono di sfida Parte_1 portandosi una mano in tasca, allora si era scioccato ed impaurito. Ha ben spiegato anche le ragioni della subitanea paura, rammentando come diverse persone in azienda gli avessero riferito del rancore che il ricorrente nutriva nei suoi confronti, circostanza confermata dagli altri due testi sentite. Il teste ha infatti riferito che “il ricorrente diceva sempre che il ce Tes_2 CP_2
l'aveva con lui, si lamentava di questo, questo per tutto il periodo in cui il ricorrente ha lavorato con me in modelleria, il era il direttore, ci diceva cosa fare..” CP_2 precisando per contro “a me non sembrava che il ce l'avesse con il ricorrente, CP_2 il era il direttore e ci diceva cosa fare, nello svolgimento del nostro lavoro”. CP_2
Ugualmente il teste “..a volte durante la pausa delle 10.30, circa, ho sentito il Tes_1 ricorrente dire che aveva del rancore nei confronti del ma non so i motivi e CP_2 non ricordo le parole esatte”. Tale sentimento di avversione trova conferma anche in una mail indirizzata dal
[...] al titolare dell'azienda il 15.6.2022 (ben prima del demansionamento) nella Pt_1 quale dice a chiare lettere “ce l'ho con una persona sola”, ovvero il CP_2
E' quindi provato l'inseguimento da parte del con l'intento di far paura al Parte_1
che quest'ultimo ha inizialmente sottovalutato, salvo percepirne l'effetto di CP_2 minaccia e intimidazione non appena accortosi che il soggetto alla guida era il lavoratore che sapeva nutrire un profondo rancore nei suoi confronti. La volontarietà della condotta è dimostrata chiaramente dal fatto che una Parte_1 volta fermatosi il a bordo strada, si è fermato dietro di lui e non ha invece CP_2 proseguito nel suo percorso. Non si capisce infatti perché se non stava pedinando il si sia Parte_1 CP_2 fermato con la propria vettura nel momento questi ha fermato la propria per lasciar passare chi lo seguiva, invece di andare avanti per la sua strada. Nel senso della volontarietà depone inoltre la circostanza che gli orari di uscita dal lavoro del fossero variabili, unito al fatto che il ricorrente, nell'affermare la CP_2 casualità dell'incontro, non spiega minimamente perché si trovasse a passare su quella strada a quell'ora, da dove venisse e dove andasse, non dice neppure se avesse riconosciuto l'auto davanti come quella del o meno e come e quando si sia CP_2 accorto che si trattava del suo superiore in azienda.
Per contro, le contestazioni dell'appellante non sono idonee a togliere credibilità alla ricostruzione dei fatti operata dal teste CP_2
Non si ravvisano contraddizioni rispetto al contenuto della denuncia querela, redatta dai CC di Tavernelle, nella quale riferisce chiaramente della vettura che lo seguiva CP_2 in modo insistente e anomalo, della guida incalzante e pericolosa tenuta, del fatto che pagina 5 di 8 una volta fermatosi anche la vettura che lo seguiva si era fermata ed egli aveva “con sorpresa” constatato che alla guida vi era e si era impaurito per il suo Parte_1 atteggiamento, per i contrasti in azienda e le minacce indirettamente ricevute.
Nelle dichiarazioni rese in udienza il teste ha solo dettagliato meglio la dinamica dei fatti, dando conto del perché non si era da subito preoccupato ed era quindi sceso dalla propria auto per avvicinarsi all'altra vettura, ma resta il fatto che si è spaventato quando si è accorto che si trattava del che “ce l'aveva con lui”. Parte_1
Non appare rilevante che nella denuncia querela non si dica della telefonata fatta alla moglie prima di quella fatta al titolare dell'azienda, né la deduzione valutativa contenuta nella testimonianza sul fatto che il lavoratore lo aspettasse all'uscita dal lavoro. Non può poi dirsi che i fatti denunciati siano stati frutto della suggestione del CP_2 dato che il teste ha riferito dati oggettivi di chiara anomalia della guida dell'auto che lo seguiva (distanza assai ravvicinata, affiancamento nei rettilinei senza poi sorpassare, lampeggiamenti), come tali idonei ad ingenerare preoccupazione, salvo spaventarsi una volta visto che alla guida c'era il ricorrente che lo affrontava con tono rabbioso mettendosi una mano in tasca. In tale contesto non appare dirimente che i testi non abbiano confermato di espresse minacce rivolte dal ricorrente al e alla sua famiglia, essendo comunque emerso CP_2 in modo incontroverso il sentimento di rancore e avversione che questi aveva maturato nei suoi confronti, risalente nel tempo e manifestatosi già ben prima del demansionamento. Non sembra inoltre indifferente la diagnosi fatta dal CTU dr. nel Per_1 procedimento ex art.28 D.lvo 150/2011 quanto alle condizioni di salute del ricorrente all'epoca, col riferimento alle “note di personalità ossessiva..”
Quanto al “clima di aperta conflittualità sussistente tra le parti” che il primo giudice non ha considerato, va detto che non vi è alcuna prova di mobbing a carico del ricorrente, che il procedimento ex art.28 D.lvo 151/2011 promosso dal non aveva ad Parte_1 oggetto condotte di mobbing, ma condotte discriminatorie in ragione della condizione di handicap e che lo stesso si è in effetti concluso con l'accertamento, passato in giudicato, dell'illegittimo demansionamento subito dal lavoratore, ma senza che sia stata denunciata o comunque sia emersa una qualche responsabilità o coinvolgimento da parte del CP_2
Va chiarito che il lavoratore, dopo essere stato assente dal lavoro per malattia nei mesi da marzo a giugno 2021 per una riacutizzazione della patologia psichiatrica, con peggioramento della sindrome ansioso depressiva e crisi di panico, a giugno 2021 inviava al titolare della società la mail del 15.6.2021 di cui si è già detto, nella quale faceva riferimento alle proprie condizioni di salute e all'assunzione di farmaci;
a fine giugno il medico competente dr. lo mandava a visita psichiatrica, che accertava Per_2 uno stato di ansia acuta, crisi di panico, con terapia che comportava problemi di attenzione e concentrazione;
veniva ritenuto temporaneamente inidoneo alla mansione e, a seguito di visita ortopedica, inidoneo alla mansione di magazziniere e poi idoneo alla pagina 6 di 8 mansione di addetto alle pulizie, con prescrizioni (divieto di sollevamento pesi oltre 9 kg e di uso di sostanze chimiche) e veniva quindi assegnato a mansioni di addetto alle pulizie a partire dal 1.9.2022; perduravano peraltro le assenze dal lavoro per malattia, sempre per la riacutizzazione della patologia psichiatrica (cfr. relazione di CTU svolta nel giudizio ex art.28 cit, nella quale si dà atto di una mail della società del 3.9.2022 con la quale chiedeva al dr. un parere sulla possibilità di mantenere Per_2 Parte_1 nelle precedenti mansioni di modelleria e il medico rispondeva in pari data affermando che “durante il periodo di terapia non sia prudente adibire il lavoratore a mansioni che richiedono intensa attenzione e concentrazione in quanto i farmaci assunti possono, sia pure in modo discontinuo e non prevedibile, allentare la soglia di attenzione e il verificarsi di distrazioni”). Successivamente in data 27.10.2022 La proponeva il ricorso ex art.28 D.lvo Pt_1
150/2011 denunciando la condotta discriminatoria della datrice per averlo collocato in cassa integrazione a zero ore nel periodo della pandemia da Covid 19, da marzo a luglio 2020, e per l'illegittimo demansionamento subito col passaggio a mansioni di addetto alle pulizie. Con ordinanza in data 11.5.2023 il giudice, espletata la CTU
- ha escluso il carattere discriminatorio della prima condotta, considerato che la misura era stata adottata nel particolare contesto della pandemia da Covid-19 a tutela della salute del lavoratore (essendo egli affetto da patologia respiratoria in quanto asmatico), come disposto anche per altri lavoratori fragili su consiglio dell'allora medico competente.
-ha ritenuto invece discriminatorio il demansionamento in difetto di un giudizio di inidoneità alla mansione specifica di addetto al reparto modelleria e alla manutenzione degli stampi sulla base della CTU medico-legale, la quale aveva accertato che le condizioni di salute del lavoratore (affetto da sindrome ansiosa depressiva con note di personalità ossessiva in terapia, spondilodiscoartrosi in soggetto in eccedenza temporale, asma allergica) erano compatibili con dette mansioni e che “la riacutizzazione dello stato ansioso depressivo del ricorrente si era verificata durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia e che detta riacutizzazione, attesa la sottoposizione del paziente a terapia, aveva natura transeunte e non poteva giustificare, di per sé, il cambio mansioni..”. Quello che risulta è pertanto un illegittimo demansionamento operato dall'azienda, senza alcuna “colpa” del che il lavoratore nutriva un forte rancore nei suoi CP_2 confronti già prima di questa vicenda e da epoca risalente, mentre non vi è prova di una avversione del nei confronti del (cfr teste , dovendosi CP_2 Parte_1 Tes_2 pertanto escludere in radice una condizione di inattendibilità del in ragione di CP_2 un assunto mobbing con demansionamento illegittimo nei suoi confronti.
Si conferma in conclusione la sentenza di primo grado, compresa la valutazione di integrazione della giusta causa, non impugnata dall'appellante, con conseguente onere pagina 7 di 8 delle spese processuali a suo carico e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello;
-condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.984, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 14.1.2025
La Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait
pagina 8 di 8