Art. 5.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413 , e destinato a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entra a far parte, a tutti gli effetti, della Cassa di previdenza ed assistenza prevista dal secondo comma dell'articolo 6 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , e si avvale degli interventi previdenziali e assistenziali previsti dall'articolo 5, lettera a), sub articolo unico della stessa legge.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413 , e destinato a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entra a far parte, a tutti gli effetti, della Cassa di previdenza ed assistenza prevista dal secondo comma dell'articolo 6 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , e si avvale degli interventi previdenziali e assistenziali previsti dall'articolo 5, lettera a), sub articolo unico della stessa legge.