TRIBACQUE
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 22/12/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche nelle persone degli Ill.mi
Sigg.ri:
1. SANTALUCIA dr. Giuseppe Presidente
2. CRISCUOLO dr. Mauro Consigliere di Cassazione
3. GIANNACCARI dr.ssa Rossana Consigliere di Cassazione
4. ALTAVISTA dr.ssa Cecilia Consigliere di Stato
5. MANCA dr. Giorgio Consigliere di Stato
6. ZAFARANA dr. Sebastiano Consigliere di Stato – Rel.
7. NAPOLITANO dott. Ing. Francesco Esperto tecnico
GIUDICI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in sede di legittimità iscritta al n. R.G. 105 dell'anno 2024
TRA
- Parte_1 Parte_2 Parte_3
- , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- LEGAMBIENTE in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Ceruti del Foro di Rovigo, con domicilio fisico eletto presso lo Studio legale dell'Avv. Alessio Petretti in 2
Roma via degli Scipioni n. 268/A;
RICORRENTI
CONTRO
in persona del del Controparte_3 CP_4 CP_5
Ambiente , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosci e CP_6
LE AF ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale di quest'ultimo in Roma, via Tagliamento n. 14;
- e l' Controparte_7 Controparte_8
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...]
tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Emanuela A. Barison e Manuela
Caporale del Foro di Torino e Giovanni Battista Conte del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Ennio
IR ON n. 99;
RESISTENTI
E NEI CONFRONTI
- , in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_9
e legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
- Controparte_10
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
- , in Controparte_11
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
CONTROINTERESSATI
OGGETTO: RIASSUNZIONE A SEGUITO DELL'ORDINANZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 26/2024 EMESSA A DEFINIZIONE 3
DEL RICORSO TSAP n. N. R.G. 33/2020;
PER L'ANNULLAMENTO
QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO R.G. 33/2020:
- della determinazione dirigenziale n. 854 del 12-12-2019, pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di dal 12-12 al 27-12-2019, del CP_3
Dirigente dell'Area Segreteria, Affari Generali, Personale e Organizzazione,
Socio-Economico, Ambiente e Territorio di avente Parte_4 CP_3
ad oggetto “Piano di Tutela delle Acque, art. 23, comma 1, lettera D).
Espressione del parere in ordine alla valenza strategica inerente il progetto
presentato dal di per concessione di derivazione d'acqua dal CP_7 CP_7
torrente BA, per uso energetico in Comune di Approvazione CP_7
del verbale della riunione di strategicità del giorno 03/12/2019”,
- nonché dei verbali, degli atti istruttori e dei pareri tutti espressi nel corso della conferenza finalizzata alla valutazione della strategicità del progetto,
tra i quali, occorrendo, la deliberazione della Giunta dell'
[...]
n. 99 del 23-10-2019, il verbale della conferenza Controparte_8
interna per l'espressione del parere unico regionale tenutasi del 31-10-2019,
trasmesso dalla con nota prot. Prov. n. 27894 del 15-11- Controparte_9
2019, la deliberazione della Giunta n. 16 in data 29.6.2019; Controparte_7
della determinazione dirigenziale n. 869 del 19-12-2019, pubblicata all'Albo
Pretorio della Provincia di dal 19-12-2019 al 3-1-2020, del Dirigente CP_3
dell'Area Segreteria, Affari Generali, Personale e Organizzazione, Socio-
avente ad CP_12 Controparte_13 CP_3
oggetto “Istanza in data 22/04/2014 (prot. Prov. Cv. n. 17065 del 27/05/2014)
del Comune di per la concessione di derivazione d'acqua sul torrente CP_7 4
Co BA in Comune di ( , per uso energetico, prat. n. 1895 4 assenso”, CP_7
- nonché dei verbali, degli atti istruttori e dei pareri tutti espressi nel corso del procedimento;
del provvedimento n. 216 del 23-12-2019, pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di dal 23-12-2019 al 7-1-2020, del CP_3
Dirigente dell'Area Segreteria, Affari Generali, Personale e Organizzazione,
di avente Controparte_14 CP_3
ad oggetto: “D.Lgs. n. 387/2003 art. 12 e s.m.i, Autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di 'impianto idroelettrico BA localizzato in
Comune di tra le località Campello ed il concentrico dell'abitato di CP_7
i potenza media nominale di 226 kW e potenza installata 739 kW, in CP_7
capo al Comune di , Via Marconi n. 34”, nonché dei verbali, degli atti CP_7
istruttori e dei pareri tutti espressi nel corso del procedimento;
QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
- del disciplinare di concessione della captazione sul torrente BA in CP_7
di cui alla determinazione dirigenziale n. 869 del 19-12-2019, del Dirigente
dell'Area Segreteria, Affari Generali, Personale e Organizzazione, Socio-
Economico, Ambiente e Territorio della Provincia di delle CP_3
dichiarazioni del Sindaco di in data 3-4-2017 ed in data 29-1-2018, CP_7
nonché del parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte Direzione
Opere Pubbliche –Difesa del Suolo, con nota prot. A1820B a firma del
Responsabile del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- nonché delle deliberazioni della Giunta Comunale di n. 16 del 29-6- CP_7
2019 e n. 3 del 17-9-2019 di conferma degli impegni di strategicità;
- ed infine della deliberazione della Giunta comunale di n. 13 del CP_7
24.4.2020 di approvazione del progetto esecutivo. 5
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Controparte_3
Visto l'atto di costituzione in giudizio del e della Controparte_7 [...]
; Controparte_8
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il cons. Sebastiano NA nella udienza collegiale del 23 aprile
2025;
Ritenuto in fatto ed in diritto:
FATTO E DIRITTO
1.1. Con istanza del 27.5.2014 il chiedeva alla Provincia di CP_7 CP_7
il rilascio di una concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal CP_3
torrente BA – che dal punto di vista idrografico rientra nell'“Alto Sesia”
assieme ad una porzione di “Dora Baltea” e costituisce l'unica area idrografica del classificata dal Piano Tutela Acque (P.T.A.) ad CP_2
“elevata protezione” - della portata massima di 1.400 l/sec. (e media di 375
l/sec.), con potenza media annua di 497 kW ed una produzione media annua di 3.600.000 kWh/anno; a tal fine presentava in data 20.10.2014 istanza di riconoscimento della "valenza strategica" del progetto (giustificata dalla prevista realizzazione di una serie di iniziative con gli introiti ricavati dall'esercizio della centrale idroelettrica) allo scopo di superare il divieto di cui all'art. 23 delle Norme tecniche del P.T.A. (Piano Tutela Acque) preposto
"al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale
e naturalistico".
1.2. La Giunta regionale del con deliberazione n. 28 –2432 del CP_2 6
16.11-2015, d'intesa con la e l' Controparte_3 Controparte_8
riconosceva la “valenza strategica” al menzionato progetto della
[...]
centrale idroelettrica presentato dal Comune di precisando che la CP_7
realizzazione delle opere e degli interventi era comunque subordinata all'acquisizione di ogni atto di assenso previsto dalla legge, incluse le procedure di valutazione ambientale.
1.3. Gli attuali ricorrenti, associazioni e persone fisiche, ritenendo che il progetto della centrale idroelettrica presentato dal di fosse CP_7 CP_7
privo dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di “valenza strategica”,
nonché assolutamente incompatibile con l'elevato contesto ambientale,
paesaggistico e culturale dei luoghi, proponevano ricorso avverso tale ultima deliberazione della Giunta Regionale dinnanzi al TAR del Piemonte.
1.4. Il TAR del Piemonte, con sentenza n. 320 del 8.3.2017, respingeva l'impugnativa anche in relazione alla dedotta illegittimità dell'assenza della valutazione di impatto ambientale contestuale al riconoscimento della strategicità dell'opera.
1.5. In data 28.7.2016 veniva avviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione unica del progetto (ex art. 12 d.lgs.
387/2003).
1.6. Tuttavia, nell'ottobre 2017 il Comune di presentava alla , CP_7 CP_3
ai fini della verifica delle condizioni di strategicità, un differente progetto di centrale idroelettrica sul BA con significativo ridimensionamento della potenza media annua e della produzione media annua dell'impianto in oggetto.
1.7. Il 6.4.2018 la di con determinazione n. 240 del CP_3 CP_3 7
Dirigente Area Lavori Pubblici -Territorio, in esito alla conferenza dei servizi, esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale sul nuovo progetto (che prevedeva una potenza media annua di 226 kW ed una produzione media annua di 1.650.000 kWh/anno, mediante il prelievo dal torrente BA di l/s 600,00 massimi e l/s 171,00 medi annui).
1.8. Con determinazione del Dirigente della n. 854 del Controparte_3
12.12.2019 veniva approvato il verbale della conclusiva "riunione di strategicità" del 3.12.2019 nella quale i rappresentanti della CP_9
della e dell'
[...] Controparte_3 Controparte_8
esprimevano parere positivo sulla valenza strategica del
[...]
progetto (come sopra ridimensionato) presentato dal Controparte_7
1.9. Il successivo 19.12.2019, con determinazione n. 869 del Dirigente della
Provincia di veniva rilasciata al Comune di la concessione di CP_3 CP_7
derivazione d'acqua ad uso energetico con i ricordati parametri.
1.10. Infine, con provvedimento n. 216 del 23.12.2019, il Dirigente dell'Area
Segreteria, Affari Generali, Personale e Organizzazione, Socio-Economico,
Ambiente e Territorio della Provincia di rilasciava l'autorizzazione CP_3
per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico BA ex art. 12
D.Lgs. n. 387/2003 (di potenza media nominale di 226 kW e potenza installata 739 kW).
2.1. Con ricorso proposto dinnanzi a questo il 20.2.2020 i ricorrenti Pt_5
- persone fisiche residenti in loco e titolari di un ristorante sito ad appena una decina di metri dall'area di ubicazione dell'impianto in progetto (Sig.ra e Sig.ri e ), nonché due Parte_1 Parte_2 Pt_3
associazioni di protezione ambientale riconosciute ( Controparte_15 [...]
e impugnavano i
[...] Controparte_16
provvedimenti sopra citati (R.G. 33/2020).
2.2. Nelle more del giudizio, con deliberazione di Giunta n. 13 del 24.4.2020,
il approvava il progetto esecutivo dell'opera. Controparte_7
2.3. Pertanto con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano detta deliberazione proponendo anche censure relative ai già impugnati atti di assenso del progetto definitivo desumibili dalla lettura di atti acquisiti in copia dai ricorrenti solo successivamente al ricorso originario (tra cui, il disciplinare allegato alla concessione di derivazione idroelettrica, le dichiarazioni del Sindaco di rispettivamente del 3.4.2017 e del CP_7
29.1.2018, sulla strategicità dell'opera e sull'assunzione di responsabilità
derivante dalla collocazione dell'opera in area di dissesto torrentizio molto elevato, oltreché il parere favorevole espresso dalla con Controparte_9
prot. A1820B relativamente alla “non altrimenti localizzabilità” della centralina idroelettrica).
2.4. Con atto depositato in data 7.5.2020 si costituivano in giudizio avanti al
T.S.A.P. il e l' Controparte_7 Controparte_17
che, successivamente, depositavano anche memoria difensiva sul ricorso per motivi aggiunti.
2.5. Con memoria di costituzione e risposta del 22.9.2020 si costituiva in giudizio anche la Controparte_3
2.6. La l' Controparte_9 Controparte_10
e l'
[...] Controparte_11
non si sono costituiti in giudizio.
2.7. Con sentenza n. 143/2022 del 16.12.2020, depositata in data 11.7.2022 9
il T.S.A.P.:
- respingeva le eccezioni di carenza d'interesse ad agire delle associazioni ricorrenti;
- dichiarava l'inammissibilità dei ricorsi con riferimento alle sole persone fisiche ricorrenti per carenza d'interesse;
- dichiarava poi inammissibili i motivi del ricorso originario relativi alla strategicità dell'impianto;
- nel merito rigettava il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti.
3.1. La sentenza n.143/2022 del T.S.A.P., veniva impugnata dai ricorrenti che proponevano ricorso dinanzi alle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione (R.G. n.28339/2022).
3.2. Si costituivano per resistere la il Controparte_3 Controparte_7
e l' . Controparte_8
3.3. L' e Controparte_10
l' non si sono costituiti in Controparte_11
giudizio.
3.2. Con l'ordinanza n. 7326/2024 del 12.12.2023, pubblicata il 19.3.2024,
la Corte di cassazione a SS.UU. Civile accoglieva il ricorso, cassando la sentenza del T.S.A.P.
In particolare, con la citata ordinanza, la Corte di cassazione:
- ha accolto il primo motivo di ricorso in ordine alla legittimazione e all'interesse ad agire delle ricorrenti persone fisiche (Sig.ri Parte_1
e ), esclusa invece dal T.S.A.P.; Parte_2 Parte_3
- ha accolto anche il secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti avevano censurato la sentenza del laddove aveva attribuito efficacia di Pt_5 10
giudicato esterno alla sentenza del n. 320/2017, in Parte_6
violazione dell'art. 2909 c.c.;
- ha dichiarato assorbiti i restanti motivi di ricorso e rinviato la causa a questo
T.S.A.P., in diversa composizione, per il nuovo esame, nonché per la liquidazione delle relative spese processuali del giudizio di cassazione;
4.1. Con atto notificato il 29 maggio 2024 i ricorrenti hanno riassunto la causa dinanzi a questo per la prosecuzione del giudizio articolando Pt_5
i seguenti motivi di ricorso:
I) Sulla legittimazione e l'interesse dei ricorrenti persone fisiche: motivo I°
dell'impugnazione avanti alla Corte di cassazione.
II) Sull'ammissibilità delle censure relative alla valenza strategica
dell'impianto: motivo II° dell'impugnazione avanti alla Corte di cassazione.
III) Sulla riproposizione dei motivi dichiarati assorbiti dalla Corte di
cassazione a SS.UU.
4.2. Si sono costituiti in giudizio la il Controparte_3 Controparte_7
e l' . Controparte_8
4.3. La l' Controparte_9 Controparte_10
e l'
[...] Controparte_11
non si sono costituiti in giudizio.
4.4. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2025, dopo discussione dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Va dato preliminarmente atto di quanto statuito dall'ordinanza delle
Sezioni Unite in relazione al primo motivo di impugnazione con cui era stata censurata l'originaria sentenza di questo T.S.A.P. n. 143/2022 per violazione dell'art. 100 c.p.c. laddove aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione 11
per carenza d'interesse ad agire con riferimento ai ricorrenti persone fisiche
Sig.ra e Sig.ri e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Ne consegue che le eccezioni nuovamente riproposte dalla difesa del e dell' nel Controparte_7 Controparte_8
proprio atto di costituzione, in punto di legittimazione attiva e di interesse al ricorso delle persone fisiche, risultano inammissibili.
Così come parimenti inammissibili risultano le eccezioni di inammissibilità
del ricorso svolte dalla difesa comunale nei confronti delle ricorrenti associazioni di protezione ambientale la cui legittimazione ed interesse è già
stata riconosciuta da questo T.S.A.P. nella sentenza n. 143/2022, rimasta inoppugnata sul punto.
6. Con l'ordinanza n.7326/2024 la Corte di cassazione a S.U. ha inoltre accolto il secondo motivo di impugnativa con cui i ricorrenti avevano censurato la sentenza di questo TSAP 143/2022 laddove il giudice delle acque aveva disatteso, perché inammissibili, «tutte le deduzioni (..)
formulate» dai ricorrenti, volte a sostenere «in modo diretto o indiretto (..)
l'illegittimità o l'inutilità della valenza strategica dell'impianto comunale»,
fatta eccezione per quelle «che investono profili decisori in varia guisa connotati da valutazioni tecniche», sempre sindacabili, sia pure al solo fine di verificare se la risposta data dalla P.A. «rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli o proporzionate, che possano essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto (cfr., di recente, Cons. St. VI, 15 dicembre 2020n.
8061).»
La Corte di cassazione ha cassato la declaratoria di inammissibilità 12
pronunziata dal perché fondata sull'erroneo presupposto che la Pt_5
questione sarebbe stata coperta dal giudicato della ricordata sentenza del avendo invece la Corte chiarito che non ricorrono affatto i Parte_6
presupposti dell'art. 2909 c.c. a fronte della diversità dei due giudizi in termini di petitum e causa petendi.
Ha quindi concluso statuendo che “L'impugnata sentenza va, pertanto,
cassata, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso e, dichiarati
assorbiti i restanti motivi di impugnazione, la causa rinviata per nuovo
esame al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che provvederà anche
alla regolamentazione delle spese processuali”.
7. Va quindi preliminarmente esaminata la questione, proposta da entrambe le parti resistenti, in ordine alla natura del rinvio disposto dalla Corte di cassazione (c.d. “prosecutorio” o “restitutorio”) atteso che nel dispositivo della sua ordinanza la Suprema Corte, nell'accogliere i due primi motivi di ricorso, ha dichiarato assorbiti i restanti motivi, ovverosia quelli dal terzo al sesto.
7.1. I ricorrenti in riassunzione, introducendo gli stessi motivi di censura sui quali si è pronunciato il TSAP tutti rigettandoli, hanno interpretato il rinvio della Cassazione (che ha dichiarato assorbiti i restanti motivi di impugnazione) come di tipo “restitutorio” nel senso che la stessa avrebbe inteso rimettere al giudice di rinvio l'intero oggetto del contendere del precedente giudizio.
Le censure esposte nei motivi del ricorso in riassunzione ricalcano senza alcuna rielaborazione quelle del primo ricorso, e sono rivolte alla motivazione della sentenza del TSAP della quale viene contestata la logicità, 13
insufficienza di istruttoria e motivazione in ordine alle misure adottate dalle amministrazioni resistenti in rapporto ad un contesto ambientale e paesistico che, a loro giudizio, non permetterebbe l'inserimento dell'impianto oggetto della proposta progettuale del Comune di senza pregiudicarne i profili CP_7
caratterizzanti.
I ricorrenti auspicano, quindi, un diverso apprezzamento da parte del giudice di rinvio delle risultanze istruttorie su cui si è basato il TSAP per pronunciare la sentenza annullata in cassazione.
7.2. Le parti resistenti sostengono, al contrario, che il TSAP, nella sentenza annullata in Cassazione, non si è limitato a dichiarare inammissibile il motivo in parola per aver accertato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del TAR Piemonte, ma si è anche espresso nel merito per quanto riguarda la dedotta insostenibilità economico-finanziaria dell'impianto per effetto della revisione in senso riduttivo del progetto dovuta alla necessità di ottemperare alle prescrizioni impartite nel corso della Conferenza dei servizi per la VIA.
Poiché la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non riscontrando alcun
error in procedendo nella sentenza resa dal le conseguenze che in Pt_5
termini di diritto ne discenderebbero sarebbero nel senso che la Corte
avrebbe operato un rinvio c.d. “prosecutorio” perché, accogliendo il motivo citato proposto dai ricorrenti qui in riassunzione, ha rilevato un vizio della pronuncia del laddove quest'ultimo non ha tenuto conto della diversità Pt_5
soggettiva delle associazioni ricorrenti rispetto a quelle che avevano promosso il giudizio avanti il TAR Piemonte e della diversità dei provvedimenti rispettivamente impugnati dinanzi a quest'ultimo e al Pt_5 14
Ad avviso delle parti resistenti, quindi, tutte le altre censure espressamente rigettate nel merito dal primo giudice sarebbero manifestamente improponibili avanti il giudice di rinvio in quanto rivolte a conseguire una rinnovata valutazione del provvedimento già gravato nel precedente giudizio.
7.3. Ritiene il Collegio che la controversa questione sulla natura del rinvio debba essere risolta tenendo conto che gli argomenti dedotti dai ricorrenti in riassunzione negli altri motivi di ricorso risultano in parte collegati con quelli articolati nel secondo motivo, avendo in comune il fatto che ineriscono per la gran parte alla valutazione di strategicità dell'impianto, la cui accertata positività consente l'operatività della deroga al divieto di edificazione previsto dall'art. 23 PTA;
ne consegue l'impossibilità di tracciare una netta demarcazione dei confini tra le une e le altre censure.
7.4. Ritiene, in definitiva, il Collegio, che stante la predetta interazione dei motivi di censura dedotti e dichiarati assorbiti dalla Corte di cassazione, a seguito del disposto rinvio della causa “per nuovo esame”, questo Tribunale
Superiore è comunque investito del compito di accertare la fondatezza o meno di tutte le doglianze del ricorso originario in quanto in vario modo inerenti alla pretesa "valenza strategica” dell'impianto de quo, posta a fondamento della deroga al ricordato divieto di localizzazione della centrale in tale area idrografica, imposto dall'art. 23 del Piano Regionale di Tutela
delle Acque.
8. Ciò chiarito, prima di passare all'esame del ricorso in riassunzione, non appare superfluo sottolineare che, pur non essendo la dichiarazione di interesse strategico un atto insindacabile, la natura strategica dell'intervento resta una valutazione di ampia discrezionalità amministrativa laddove il 15
sindacato del giudice è ammesso nei limiti della manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza delle scelte operate dall'amministrazione che non si ravvisano nel caso in esame, non potendo il giudice sostituire il proprio opinabile giudizio a quello delle amministrazioni competenti.
9. Con un primo motivo (corrispondente al motivo “A” dell'originario ricorso proposto dai ricorrenti avanti al T.S.A.P.) i ricorrenti deducono una serie di doglianze relative al tema del riconoscimento della “valenza strategica” del progetto della centrale idroelettrica de qua, allo scopo di derogare al divieto di interventi suscettibili di incidere su quantità e qualità dei corsi d'acqua dell'area idrografica ad elevata protezione dell'Alto Sesia, posto dall'art. 23
del "Piano Tutela delle Acque", il quale prevede che "Sono escluse dal divieto
le realizzazioni di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica,
riconosciuti tali d'intesa dalla dalla e dalla comunità CP_9 CP_3
montana".
9.1. I ricorrenti, in sede di riassunzione del giudizio, ribadiscono la necessità
di una nuova valutazione di strategicità del nuovo progetto in quanto lo stesso sarebbe totalmente diverso dal precedente non solo in ordine alla potenza media nominale (di 226 KV mentre nel progetto originario di 497 KW), ma anche con riferimento a tutti gli altri parametri specifici dell'opera (capacità
produttiva, portata media derivata, rilascio medio annuo, rilascio minimo,
ecc.).
Da tale obiettiva diversità discenderebbe “la palese indispensabilità di una
nuova valutazione di strategicità sul progetto totalmente modificato (che
ovviamente è collegata al rispetto del P.T.A. regionale, all'utilità socio-
economica per il territorio, oltreché alla sua sostenibilità economica); una 16
nuova valutazione di rilevanza strategica su cui d'altronde le
amministrazioni competenti (ed ivi resistenti) non hanno mai avuto dubbi ed
infatti hanno in concreto avviato una nuova procedura di strategicità che si
è conclusa con la determinazione n. 854 del 12.12.2019 del Dirigente
dell'Area Segreteria, Affari Generali, Personale e Organizzazione, Socio
Economico, Ambiente e Territorio della avente ad Controparte_3
oggetto “Piano di Tutela delle Acque, art. 23, comma 1, lettera D).
Espressione del parere in ordine alla valenza strategica inerente il progetto
presentato dal di per concessione di derivazione d'acqua dal CP_7 CP_7
torrente BA, per uso energetico in Comune di Approvazione CP_7
del verbale della riunione di strategicità del giorno 03/12/2019”.
9.3 Tanto premesso sulla necessità della nuova procedura (in concreto svolta come ammesso dagli stessi ricorrenti) i ricorrenti ripropongono la censura
(dichiarata assorbita dalla Cassazione) di mancanza di una pronuncia sulla valenza strategica dell'intervento da parte dell'organo politico collegiale di vertice della ossia la Giunta regionale. Controparte_9
Al riguardo parte ricorrente deduce che nel procedimento di valenza strategica relativo all'originario - e poi superato - progetto di centrale idroelettrica in esame, la Giunta regionale del si era espressa con CP_2
la delibera n. 28-2432 del 16.11.2015; circostanza, questa, che costituirebbe un primo "indizio" circa la necessità di una nuova pronuncia della Giunta
regionale. Deducono che, diversamente, nel caso del nuovo progetto, la procedura di strategicità si sarebbe articolata nello svolgimento di riunioni presso la Provincia di con la partecipazione di funzionari di CP_3 CP_9
ed nelle date dell'8.2.2018, 30.7.2019, 30.9.2019 CP_7 CP_8 17
sino alla riunione conclusiva del 3.12.2019 nella quale è stata ritenuta raggiunta l'intesa tra gli enti, quest'ultima preceduta da una conferenza interna regionale del 31.10.2019 tra i funzionari competenti per l'espressione del "parere unico regionale".
Sostengono i ricorrenti che “risulterebbe evidente” la necessità del coinvolgimento dell'organo collegiale del vertice politico regionale (Giunta
regionale) nell'espressione dell'intesa con ed sulla CP_3 CP_8
valenza strategica dell'intervento in deroga al divieto di cui all'art. 23 del
P.T.A., in quanto correlata alle chiare caratteristiche della decisione in
esame, quali sono: l'ampiezza e la rilevanza degli interessi coinvolti;
la portata derogatoria di un atto di pianificazione generale;
la valenza
"strategica" dell'intervento sottoposto ad esame;
la stessa natura dell'atto di intesa (o "di concerto") tra diversi enti territoriali coinvolti.
Deducono, pertanto, l'illegittimità, per incompetenza, della pronuncia regionale sulla strategicità dell'intervento rimessa ad un funzionario regionale anziché alla competente Giunta regionale del Piemonte (com'era invece avvenuto per il precedente progetto) preliminarmente alla declaratoria di strategicità dell'intervento ad opera dell'impugnata determinazione dirigenziale della Provincia di n. 854/2019, la quale risulterebbe CP_3
anch'essa inficiata in via consequenziale dall'omessa pronuncia della Giunta
regionale.
9.4. La censura è infondata.
In sostanza, parte ricorrente riconosce essere stata effettivamente svolta la procedura finalizzata alla valutazione di strategicità dell'opera, ma appunta le proprie doglianze su una presunta incompetenza della di CP_3 CP_3 18
ad esprimere il parere di strategicità dell'impianto che il Comune di CP_7
intende realizzare.
9.4.1. Sotto un primo profilo va rilevato che la tesi non trova alcun riscontro nel dato testuale della norma che assume rilevanza nel caso di specie, vale a dire l'art. 23 del PTA, che non individua alcun particolare organo o amministrazione a cui è riconosciuta la competenza funzionale a pronunciarsi sulla strategicità di un'opera al fine di superare il divieto previsto dalla stessa norma.
L'art. 23 del "Piano Tutela delle Acque" prevede infatti che "Sono escluse dal
divieto le realizzazioni di opere e interventi previsti da progetti di valenza
strategica, riconosciuti tali d'intesa dalla dalla Provincia e dalla CP_9
comunità montana".
Dal tenore della disposizione emerge che il solo presupposto di validità per il riconoscimento della valenza strategica di un'opera è il raggiungimento di un'intesa tra e (ora , CP_9 CP_3 Parte_7 CP_8
intesa che, nella fattispecie, è stata raggiunta e formalizzata sia nel caso del primo progetto che nel caso del secondo.
Né, d'altra parte, i ricorrenti citano altra diversa fonte normativa da cui desumere che la competenza è attribuita dalla legge alla Giunta regionale,
affidando la censura a una sorta di presunzione di competenza correlata alla particolare rilevanza della valutazione in oggetto.
9.4.2. Sotto altro profilo, il fatto che la valutazione positiva di strategicità
dello stesso impianto sia stata, nel primo caso, espressa dalla con la CP_9
D.G.R. n. 28-2432 del 16/11/2015 non dimostra l'assunto postulato da parte ricorrente, non potendosi tralasciare che nel primo caso detta valutazione ha 19
preceduto temporalmente tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per realizzare la centrale idroelettrica a partire dalla VIA, nonché la stessa A. U.
ex art. 12 Dlgs. n.387/2003; mentre nel secondo caso la valutazione di strategicità di cui alla D.D. n. 854 del 12/12/2019 della Provincia di CP_3
è intervenuta dopo che era stata già dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di impianto.
Sicché può condividersi il rilievo delle parti resistenti fondato sulla diversità
dei presupposti di fatto sui quali è intervenuta la valutazione di strategicità,
ed in ragione dei quali ad un diverso stato di avanzamento dell'iter procedimentale è corrisposta la diversità delle amministrazioni che si sono rispettivamente espresse in punto di strategicità; dovendosi peraltro qui rilevare che risulta rispettato il presupposto legale di validità per il riconoscimento della valenza strategica dell'opera, ossia il raggiungimento di un'intesa tra e (ora CP_9 CP_3 Parte_7 CP_8
per come richiesto dalla disposizione in esame.
[...]
9.4.3. A questo riguardo deve rilevarsi che nel corso della riunione del 30
settembre 2019 gli Enti rappresentati hanno concordato di confermare la strategicità degli interventi proposti, subordinatamente alla ricezione dell'esito favorevole della Riunione di Conferenza di Servizi interna alla
Regione; riunione che si è poi tenuta il successivo 31/10/2019 e nella quale
è stato reso parere favorevole circa la conformità del progetto con “i disposti
del Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale”.
Infine, in data 3/12/2019 si è tenuta la riunione conclusiva per la valutazione della valenza strategica del progetto nella quale è stata raggiunta l'intesa tra le Amministrazioni menzionate dall'art. 23 del PTA. Nel verbale della 20
riunione, presenti i rappresentanti della della Controparte_9 CP_3
e dell' si dava atto che era stata raggiunta l'intesa
[...] CP_8
sulla valenza strategica dell'intervento - successivamente formalizzata con la
D.D. n. 854 del 12/12/2019 oggetto di impugnativa – risultando così
rispettato il presupposto legale di validità per il riconoscimento della valenza strategica dell'opera.
10. Parte ricorrente ripropone, inoltre, le censure già contenute nel motivo
“A.II” dell'originario ricorso avanti a questo relative al Pt_5
riconoscimento della “sostenibilità economico-finanziaria” del progetto in esame, prescritta dalla normativa regionale e provinciale, quale prerequisito della “valenza strategica” degli interventi in aree idrografiche di elevata protezione.
Espone che le linee guida della Provincia di (approvate con CP_3
deliberazione della Giunta Provinciale n. 98 del 15.10.2015) e le linee guida regionali (approvate con D.G.R. n. 26-2159 del 28.9.2015), recanti i criteri operativi per il riconoscimento della “valenza strategica” di progetti ricadenti in area ad elevata protezione statuiscono espressamente che “la sostenibilità
economico-finanziaria e l'integrazione delle politiche costituiscono, di fatto,
pre-requisiti necessari di un progetto a valenza strategica. In tal senso il
quadro economico-finanziario con l'individuazione dei soggetti finanziatori
e l'elenco delle autorizzazioni devono far parte della documentazione
minima che deve essere presentata a corredo del progetto strategico”.
Alla stregua di ciò parte ricorrente deduce che la sostenibilità economico-
finanziaria del progetto costituisce una condizione preliminare assolutamente essenziale ed irrinunziabile al riconoscimento della strategicità degli 21
interventi in deroga ai divieti dell'art. 23 del P.T.A. che doveva essere quindi adeguatamente verificata prima di dichiarare, con l'intesa tra gli enti competenti, la "valenza strategica" di un intervento in un'area idrografica tutelata come quella dell'Alto Sesia: tutto ciò non sarebbe però avvenuto nel caso di specie, giacché nel corso della procedura volta al riconoscimento di strategicità del progetto in sede di progettazione definitiva, sarebbe stata presentata dal Comune una documentazione viziata da una serie di evidenti errori e travisamenti, in particolare in ordine alla potenza dell'impianto e della produttività che si pone quale base fondamentale di calcolo dei ricavi/redditività, per cui costituisce il parametro centrale nella valutazione di sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione.
Deduce in particolare che il "Quadro economico e piano finanziario" del novembre 2019 (il cd. allegato G del progetto definitivo approvato) reca l'indicazione di una produzione presunta di energia elettrica di 2.300.000
kWh annui ossia un dato enormemente sovrastimato rispetto ai 1.650.000
kwh annui attestati nella relazione allegata al progetto definitivo dal titolo
“Analisi economica e piano finanziario” del 2017.
10.1. Il motivo è infondato.
Rileva il Collegio che la valutazione di strategicità dell'opera è rilasciata all'esito del procedimento volto a valutare non già la potenza dell'impianto da realizzare, bensì il rispetto dei principi sottesi alla concessione della deroga al PTA.
Orbene il Comune di promotore del progetto di centralina di CP_7
produzione di energia rinnovabile, nel ridurne la capacità produttiva si è
semplicemente adeguato alle prescrizioni impartite dalle amministrazioni 22
partecipanti alla Conferenza dei Servizi promossa per il rilascio della VIA,
prescrizioni che comunque imponevano la revisione del progetto.
Le linee Guida approvate dalla Piemonte specificano che il riflesso CP_9
dei progetti di valenza strategica deve riverberare i propri effetti in favore di un territorio sovra comunale e che costituiscono quel “volano” di progettualità volto a ricercare nuove prospettive e nuovo slancio dei territori marginalizzati, obiettivo ritenuto di particolare rilievo a livello regionale,
provinciale e di Unione Montana.
Il progetto che intende assumere valenza strategica deve dunque evidenziare uno sviluppo del territorio in favore di un'area vasta avente come elemento fondante la condivisione con le comunità locali di un percorso di sviluppo socioeconomico che prescinde dalla potenza dell'impianto realizzando, la quale risulta indifferente rispetto al vaglio della strategicità.
In tale prospettiva, il di aveva previsto una serie di interventi CP_7 CP_7
di sviluppo correlati e finanziati con la realizzazione della centrale idroelettrica che indubbiamente costituiscono uno sviluppo socioculturale ed economico del territorio e che, per quanto qui di interesse, sono rimasti invariati ed immutati a prescindere dalla diminuita potenza attribuita all'impianto.
Deve allora ribadirsi quanto già affermato nella sentenza n.143/2022 in ordine al fatto che la valutazione di strategicità “non è condizionata da una
data potenza produttiva dell'impianto ritenuto strategico, essendo collegata
piuttosto al rispetto del PTA regionale, da un lato e all'utilità socio-
economica per il territorio sovra comunale dall'altro”.
La Giunta Regionale a questo riguardo aveva già espresso il proprio parere 23
sulla strategicità dell'opera in senso favorevole, non richiedendosi una nuova valutazione per la sola mutata potenza dell'impianto che non costituisce elemento di valutazione incidente sulla dichiarazione di strategicità.
11. I ricorrenti ripropongono poi la censura dedotta nel motivo “A III”
dell'originario ricorso in ordine alla dedotta carenza di istruttoria sulla sostenibilità economico-finanziaria del progetto in occasione della decisiva riunione di strategicità del 3.12.2019.
Riferiscono che nel verbale conclusivo del 3.12.2019 della “riunione di
strategicità” i funzionari della avevano espresso Controparte_9
perplessità sul presupposto della sostenibilità economico/finanziaria del progetto proprio in considerazione dell'intervenuta consistente riduzione
(rispetto al progetto originario) della produttività energetica della centrale idroelettrica in esame.
Rappresentano che nel verbale in esame è stato semplicemente registrato che:
“Si apre ampia discussione in merito ai contenuti della documentazione
denominata 'Allegato G' e trasmessa alla Provincia in data 21/11/2019 (prot.
n. 28470). I rappresentanti delle Amministrazioni dopo essersi soffermati sul
quadro economico complessivo e sul quadro finanziario prendono atto che
secondo quanto dichiarato dal proponente il progetto consente di rispettare
gli impegni presi in merito alla strategicità degli interventi proposti”
Lamentano i ricorrenti che l'intesa tra gli enti territoriali sulla valenza strategica dell'intervento in deroga al divieto del Piano regionale sugli impianti in area idrografica ad “elevata protezione” sarebbe stata assunta sulla base di una mera “presa d'atto” di quanto semplicemente “dichiarato”
dal proponente, senza alcuna verifica di attendibilità, veridicità e correttezza 24
di tali dichiarazioni e tantomeno del dato relativo alla produttività/redditività
dell'impianto.
Ad avviso dei ricorrenti sarebbe stata invece assolutamente indispensabile una verifica istruttoria per il "riconoscimento condiviso" della valenza strategica dell'intervento prescritto dalle “Linee Guida per il riconoscimento
della valenza strategica di progetti ricadenti in aree ad elevata protezione”.
11.1. Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo si è sopra rilevato come il dato relativo alla produttività dell'impianto non condiziona la valutazione di strategicità
dell'impianto e nemmeno costituisce un dato strettamente vincolante della valutazione della sostenibilità economico-finanziaria del progetto.
Ciò ribadito, va rilevata l'assoluta inconferenza dell'espressione “prendono atto”, per come sopra riportata nel verbale, volta a dimostrare il dedotto vizio di difetto di istruttoria che avvincerebbe la ritenuta valenza strategica dell'impianto; infatti, a prescindere dalla ovvia considerazione che la verbalizzazione sintetica di quanto avvenuto in sede di conferenza di servizi si presta a inevitabili approssimazioni ed imprecisioni verbali, va rilevato che non può accedersi alla tesi fondata su di una esegesi letterale del verbale alla stregua di una norma di legge, essendo ivi chiaramente riportati i dati essenziali e sintetici (le perplessità manifestate su un determinato argomento,
i documenti oggetto dell'analisi, l'ampia discussione che ne è seguita) che consentono di intendere il significato della frase nel senso del superamento condiviso dei dubbi e delle perplessità che hanno, appunto, reso necessaria l'ampia discussione che ha preceduto l'intesa.
Sotto altro profilo, quanto al contenuto dell'elaborato G, integrativo e 25
pertinente al progetto esecutivo, vengono mosse censure tecniche rispetto alle valutazioni espresse dagli Enti preposti.
Tale elaborato risulta presentato solo ai fini dell'effettiva valutazione economica del costo d'opera per giustificarne la fattibilità, mentre risultava allegato il piano finanziario rivisto con indicazione dei reali costi e del rispettivo ammortamento ove i costi sono stati adeguati al Prezziario
regionale di riferimento ed all'andamento dei prezzi dei materiali, donde il valore dell'opera esposta in progetto esecutivo.
I ricorrenti inoltre trascurano l'impatto cumulativo di altri impianti idroelettrici in Val Sesia per impuntarsi sugli effetti di quello comunale, che diviene invece, dopo la costituzione della comunità energetica locale
(delibera giuntale n.4/2020), impianto produttivo della e per la collettività
locale.
In sintesi, la creazione di una Comunità energetica, che comprenda il territorio comunale, consente il miglioramento della continuità di servizio, la riduzione dei costi alle utenze presenti sul territorio, la sostenibilità della realizzazione d'opera con o senza l'accesso all'incentivo FER2019, permette di giustificare anche la vendita ad un prezzo pari al valore economico dell'incentivo FER1 2019 (0,156 €) rendendo di fatto equivalente il ricavo medio annuo.
12. Quanto alla “concessione idraulica” rilasciata dalla al Comune CP_3
di i ricorrenti ripropongono poi il motivo “B” del ricorso originario CP_7
avanti questo T.S.A.P. con i quali deducono l'illegittimità della determina dirigenziale della n. 869 del 19.12.2019 recante Controparte_3
concessione di derivazione d'acqua sul torrente BA per la centrale 26
idroelettrica in esame per violazione del Regolamento regionale n. 10R del
29.7.2003, nonché per eccesso di potere per carenza d'istruttoria e difetto di motivazione in relazione all'omessa valutazione dei cd. “impatti cumulativi”
dell'opera in esame con altra limitrofa captazione.
Una valutazione quest'ultima che sarebbe tanto più necessaria ove si consideri che il corso d'acqua è ricompreso nell'area idrografica dell'Alto
Sesia ritenuta di maggior pregio ambientale e naturalistico della CP_9
e come tale assoggettata ad “elevata protezione” dal Piano Tutela
[...]
delle Acque.
Nello specifico si tratta di una derivazione a servizio di una segheria collocata a monte del punto ove è prevista la restituzione della captazione di cui all'istanza del Comune di ed è autorizzata a prelevare una quantità CP_7
d'acqua pari a l/s 140 massimi e medi d'acqua, da utilizzare per scopi energetici. Dunque, nel tratto del torrente BA interessato dalla costruzione della centrale idroelettrica in esame verrebbe a realizzarsi, non solo una prossimità ma una vera e propria sovrapposizione delle captazioni (e produce tavola planimetrica che illustra la sovrapposizione delle due captazioni nel progetto definitivo).
Deduce che una siffatta sovrapposizione nel medesimo tratto del torrente
BA è vietata dal Regolamento della n. 10/R. del CP_9 CP_2
29.7.2003, recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di
derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”
(pubblicato sul BUR Piemonte n. 31 del 31.7.2003), che in base al combinato disposto dell'art. 15-ter, comma 1, ed art. 4, comma 1, lett. p-ter, prevede una specifica “presunzione di incompatibilità per prossimità” con altra 27
captazione già esistente (con la precisazione che tale condizione si determina
“nel caso di derivazione a scopo energetico la cui presa lungo un corso
d'acqua naturale sia localizzata ad una distanza dalla restituzione di un'altra
derivazione a scopo energetico, collocata a monte del nuovo prelievo sulla
medesima asta fluviale, inferiore alla metà del tratto di alveo sotteso dalla
derivazione di monte o comunque minore di un chilometro").
12.1. La censura è infondata.
Sotto un primo profilo va rilevato che la captazione di che trattasi è
un'autorizzazione al prelievo di acqua saltuario, per pochi giorni all'anno,
concessa a fini didattici: il riferisce che in realtà dall'anno 2014 ad CP_7
oggi la captazione non è mai avvenuta perché il allo stato attuale, CP_7
non è in grado di far funzionare la segheria per mancanza di personale addetto. E mentre attualmente la segheria funziona solo se i volontari danno la loro disponibilità ad aprirla, viceversa il progetto presentato prevede la gestione periodica della stessa supportata da un'Associazione locale con personale specializzato e manutenzione della stessa.
Sotto altro profilo, l'asta fluviale interessata ha infatti una lunghezza di 1200
mt e, come acclarato in progetto, la sovrapposizione delle due captazioni insiste su un tratto di 10 mt, fermo restando che a livello altimetrico lo scarico della centrale si pone sopra la presa della seconda captazione.
Tecnicamente, dunque. la seconda captazione, costituita da una presa della segheria “Resga di Brasei” attiva due volte all'anno, trarrà beneficio dallo scarico della centrale trovandosi altimetricamente sotto la stessa, con conseguente beneficio ambientale.
Inoltre, come evidenziato in progetto, nell'asta fluviale di riferimento 28
riversano altri affluenti che garantiscono il DMV di 405 l/s richiesto, pari peraltro al doppio del necessario ed inserito proprio al fine di garantire la compresenza delle due prese.
Dunque, alcuna interferenza crea la captazione esistente con quella che verrà
rilasciata dagli Enti competenti, con conseguente infondatezza della censura.
13. Viene poi riproposto dai ricorrenti il motivo “C” dell'originario ricorso per motivi aggiunti, con i quali si è denunziato che prima del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e gestione della centrale di cui alla determina dirigenziale della Provincia di n. 216 del 23.12.2019 CP_3
l'Amministrazione provinciale era incorsa in carenza di istruttoria e difetto di motivazione in quanto avrebbe dovuto innanzitutto accertare che l'opera non fosse altrimenti localizzabile.
In particolare, si sostiene che tra gli elaborati di progetto non sarebbero presenti elementi a comprova del presupposto dell'assenza di una localizzabilità alternativa dell'opera e, tantomeno, del previsto studio di compatibilità necessario per superare comunque il divieto di edificazione in un'area qualificata in dissesto torrentizio molto elevato.
13.1. La censura è infondata.
Dalle tavole 8 e 10 di PRGC si evince che l'ubicazione della centrale ricade in piccola parte entro la perimetrazione di area EeA (forme, processi e depositi per acque correnti superficiali – tipo di processo areale, intensità
elevata) ed inoltre ricade in parte in classe IIIa e in parte in classe IIIb2 dal punto di vista della fattibilità degli interventi, sicché l'area della centrale è
completamente inclusa entro la perimetrazione con destinazione “per impianti tecnologici”. 29
L'ubicazione della centrale è certa nella sua localizzazione dal 2010
allorquando nel P.R.G.C. veniva valutata tale localizzazione in ragione della non possibile collocazione in altra area;
tale scelta deriva dal progetto eseguito da Enviroment Park nell'ambito del progetto “Comuni ad emissione sotto zero” e, proprio all'esito di tale studio, è risultata la non diversa possibilità di localizzare l'opera nel territorio, stante l'orografia dello stesso.
Inoltre, proprio in ragione della possibilità di collocare la centrale solo in minima parte nell'area EeA, il PRGC posiziona il corpo della centrale nella limitrofa area e soltanto il canale di scarico ricade in area EeA dovendosi peraltro rilevare che la centrale è interamente interrata. Del che ne risulta l'infondatezza delle censure proposte.
14. I ricorrenti ripropongono inoltre le censure contenute nel motivo "E"
dell'originario ricorso per motivi aggiunti con cui hanno denunziato che la progettazione esecutiva della centrale idroelettrica in esame, approvata con l'impugnata deliberazione della Giunta comunale di n. 13 del CP_7
24.4.2020 risulterebbe significativamente difforme dal progetto definitivo approvato, nonché dai relativi atti autorizzativi (provvedimento di VIA e di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio), quando invece dovrebbe svilupparsi in piena conformità ai medesimi, limitandosi a disciplinare nel dettaglio l'esecuzione dell'opera sancita con il definitivo,
come si desume dall'art. 12, d.lgs. n. 387/2003 (che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti a fonti energetiche rinnovabili, tra cui le centrali idroelettriche), oltre che dalla stessa definizione di
"progettazione esecutiva".
14.1. La censura è infondata. 30
La VIA, di cui alla determinazione del Dirigente della Provincia di CP_3
n. 240 in data 6-4-2018, prevede che l'impianto rispetti, tra le altre, la seguente prescrizione: “fermo impianto al di sotto dei 405 l/s (rilascio
minimo), circa 180 gg.”.
Dalla Relazione generale (all. A), si evince, al punto 8), pag. 13, dello schema dell'impianto, che questo ha “un rilascio medio annuo DMV modulato pari a
405 l/s”.
L'indicazione riportata nell'elaborato A di progetto esecutivo risulta equivalente a quanto riportato nel progetto definitivo, elaborato E1
“relazione tecnica generale e non contraddice quanto riportato nell'elaborato
E10 “studio di impatto ambientale”, pagine 78 - 98 – 101, del progetto definitivo, sempre relativamente alla scala di deflusso con valore di interruzione posto a 405 l/s.
A pag. 14, della citata Relazione generale si legge che “La produzione media
nei 180 gg di funzionamento dell'impianto che ne deriva è di 2.000.000 Kwh”
[…] anziché di 1.650.0000 kWh.
La produzione media è valutata sulla base della curva delle portate derivate,
ottenuta a sua volta dalla curva delle portate naturali defluite depurata delle portate del DMV totale (ambientale + modulato) nel periodo dei 180 gg di utilizzo. Dalla curva viene ricavata la portata media prelevata nei 180 gg ottenuta calcolando l'altezza media delle aree sottese: la portata ottenuta è
pari a circa 343 l/s, a questa portata corrisponde una potenza media a 6 mesi di 454 kW pari al 57% della potenza installata oggetto di concessione.
La produzione media nei 180 gg di funzionamento dell'impianto che ne deriva è quindi di 2.000.000 kWh dato coerente con quello inserito nel 31
documento.
Con conseguente infondatezza della censura.
14.2. Infondate sono anche le censure proposte sulla pretesa difformità del piano particellare di esproprio di cui all'allegato 0102 (denominato
“planimetria catastale”) al progetto esecutivo, rispetto al piano particellare allegato al progetto definitivo approvato con l'AU.
Dall'elaborato 0102, allegato al progetto esecutivo, si evince l'inquadramento catastale dell'opera e come l'area interessata alla realizzazione della stessa e,
conseguentemente, all'espropriazione, sia assai più vasta di quella prevista ed indicata nel progetto definitivo e segnatamente del piano particellare di esproprio, approvato con l'autorizzazione unica.
Il progetto, in sostanza, ricalca fedelmente la distribuzione morfologica e geometrica degli elementi individuati nel progetto esecutivo.
Una minima irrilevante differenza tra le due tavole è riscontrabile soltanto con riferimento alle aree occupate, ma esse non riguardano il corpo dell'impianto e la condotta di scarico e dunque l'individuazione dei manufatti da realizzare, bensì le aree prossime alla centrale e talune aree stradali, da occupare sol perché occorrenti per garantire l'accesso all'impianto e la manutenzione delle relative opere.
14.3. Infine, il Collegio ritiene infondate anche le censure con la quale si deduce l'illegittimità dell'All. G1) del progetto esecutivo, il quale si discosterebbe dall'All. G) del progetto definitivo. Infatti, il primo semplifica talune lavorazioni e porta ad un costo stimato, per le tubazioni interrate ben più semplici di quelle del definitivo, di soli € 181.841,63, senza che ciò
implichi alcun'opera difforme per l'impianto. 32
15. Conclusivamente e riassuntivamente, sono infondate le censure con le quali i ricorrenti sostengono che il progetto sia privo dei requisiti di strategicità necessari per superare il divieto previsto dall'art. 23 del PTA,
posto che il Comune di promotore del progetto di centralina di CP_7
produzione di energia rinnovabile, nel ridurne la capacità produttiva si è
semplicemente adeguato alle prescrizioni impartite dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi promossa per il rilascio della VIA,
prescrizioni che comunque imponevano la revisione del progetto.
Infondate sono anche le censure con le quali i ricorrenti hanno dedotto l'insostenibilità economico-finanziaria del progetto nella sua nuova versione,
poiché l'interesse alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili recede solo rispetto ad altri interessi tutelati dalle leggi comunitarie e nazionali quali, nel caso di specie, quelli derivanti dall'obbligo di salvaguardia delle acque scorrenti in territorio montano che abitualmente raggiungono un livello di qualità
particolarmente elevato.
E sotto quest'ultimo profilo i ricorrenti non hanno dimostrato che la realizzazione e l'entrata in funzione dell'impianto per cui è causa pregiudichi, come recita l'art. 12-bis del R.D. 1775/1933, introdotto dall'art. 96, comma 3 del Dlgs. 152/2006, “il mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato”.
Pertanto, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso in riassunzione è infondato e,
per l'effetto, va respinto.
16. Conformemente a quanto disposto dall'ordinanza di rinvio, vanno liquidate le spese del giudizio di cassazione che, in considerazione dell'esito 33
dello stesso, possono essere compensate integralmente tra le parti.
Le spese di questo giudizio seguono invece la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sul ricorso in riassunzione lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida, in €
3.000,00 in favore del ed € 3.000,00 a favore della Controparte_7
Provincia di oltre IVA ed accessori come per legge. CP_3
Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Sebastiano NA Giuseppe TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche nelle persone degli Ill.mi
Sigg.ri:
1. SANTALUCIA dr. Giuseppe Presidente
2. CRISCUOLO dr. Mauro Consigliere di Cassazione
3. GIANNACCARI dr.ssa Rossana Consigliere di Cassazione
4. ALTAVISTA dr.ssa Cecilia Consigliere di Stato
5. MANCA dr. Giorgio Consigliere di Stato
6. ZAFARANA dr. Sebastiano Consigliere di Stato – Rel.
7. NAPOLITANO dott. Ing. Francesco Esperto tecnico
GIUDICI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in sede di legittimità iscritta al n. R.G. 105 dell'anno 2024
TRA
- Parte_1 Parte_2 Parte_3
- , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- LEGAMBIENTE in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Ceruti del Foro di Rovigo, con domicilio fisico eletto presso lo Studio legale dell'Avv. Alessio Petretti in 2
Roma via degli Scipioni n. 268/A;
RICORRENTI
CONTRO
in persona del del Controparte_3 CP_4 CP_5
Ambiente , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosci e CP_6
LE AF ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale di quest'ultimo in Roma, via Tagliamento n. 14;
- e l' Controparte_7 Controparte_8
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...]
tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Emanuela A. Barison e Manuela
Caporale del Foro di Torino e Giovanni Battista Conte del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Ennio
IR ON n. 99;
RESISTENTI
E NEI CONFRONTI
- , in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_9
e legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
- Controparte_10
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
- , in Controparte_11
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
CONTROINTERESSATI
OGGETTO: RIASSUNZIONE A SEGUITO DELL'ORDINANZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 26/2024 EMESSA A DEFINIZIONE 3
DEL RICORSO TSAP n. N. R.G. 33/2020;
PER L'ANNULLAMENTO
QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO R.G. 33/2020:
- della determinazione dirigenziale n. 854 del 12-12-2019, pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di dal 12-12 al 27-12-2019, del CP_3
Dirigente dell'Area Segreteria, Affari Generali, Personale e Organizzazione,
Socio-Economico, Ambiente e Territorio di avente Parte_4 CP_3
ad oggetto “Piano di Tutela delle Acque, art. 23, comma 1, lettera D).
Espressione del parere in ordine alla valenza strategica inerente il progetto
presentato dal di per concessione di derivazione d'acqua dal CP_7 CP_7
torrente BA, per uso energetico in Comune di Approvazione CP_7
del verbale della riunione di strategicità del giorno 03/12/2019”,
- nonché dei verbali, degli atti istruttori e dei pareri tutti espressi nel corso della conferenza finalizzata alla valutazione della strategicità del progetto,
tra i quali, occorrendo, la deliberazione della Giunta dell'
[...]
n. 99 del 23-10-2019, il verbale della conferenza Controparte_8
interna per l'espressione del parere unico regionale tenutasi del 31-10-2019,
trasmesso dalla con nota prot. Prov. n. 27894 del 15-11- Controparte_9
2019, la deliberazione della Giunta n. 16 in data 29.6.2019; Controparte_7
della determinazione dirigenziale n. 869 del 19-12-2019, pubblicata all'Albo
Pretorio della Provincia di dal 19-12-2019 al 3-1-2020, del Dirigente CP_3
dell'Area Segreteria, Affari Generali, Personale e Organizzazione, Socio-
avente ad CP_12 Controparte_13 CP_3
oggetto “Istanza in data 22/04/2014 (prot. Prov. Cv. n. 17065 del 27/05/2014)
del Comune di per la concessione di derivazione d'acqua sul torrente CP_7 4
Co BA in Comune di ( , per uso energetico, prat. n. 1895 4 assenso”, CP_7
- nonché dei verbali, degli atti istruttori e dei pareri tutti espressi nel corso del procedimento;
del provvedimento n. 216 del 23-12-2019, pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di dal 23-12-2019 al 7-1-2020, del CP_3
Dirigente dell'Area Segreteria, Affari Generali, Personale e Organizzazione,
di avente Controparte_14 CP_3
ad oggetto: “D.Lgs. n. 387/2003 art. 12 e s.m.i, Autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di 'impianto idroelettrico BA localizzato in
Comune di tra le località Campello ed il concentrico dell'abitato di CP_7
i potenza media nominale di 226 kW e potenza installata 739 kW, in CP_7
capo al Comune di , Via Marconi n. 34”, nonché dei verbali, degli atti CP_7
istruttori e dei pareri tutti espressi nel corso del procedimento;
QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
- del disciplinare di concessione della captazione sul torrente BA in CP_7
di cui alla determinazione dirigenziale n. 869 del 19-12-2019, del Dirigente
dell'Area Segreteria, Affari Generali, Personale e Organizzazione, Socio-
Economico, Ambiente e Territorio della Provincia di delle CP_3
dichiarazioni del Sindaco di in data 3-4-2017 ed in data 29-1-2018, CP_7
nonché del parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte Direzione
Opere Pubbliche –Difesa del Suolo, con nota prot. A1820B a firma del
Responsabile del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- nonché delle deliberazioni della Giunta Comunale di n. 16 del 29-6- CP_7
2019 e n. 3 del 17-9-2019 di conferma degli impegni di strategicità;
- ed infine della deliberazione della Giunta comunale di n. 13 del CP_7
24.4.2020 di approvazione del progetto esecutivo. 5
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Controparte_3
Visto l'atto di costituzione in giudizio del e della Controparte_7 [...]
; Controparte_8
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il cons. Sebastiano NA nella udienza collegiale del 23 aprile
2025;
Ritenuto in fatto ed in diritto:
FATTO E DIRITTO
1.1. Con istanza del 27.5.2014 il chiedeva alla Provincia di CP_7 CP_7
il rilascio di una concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal CP_3
torrente BA – che dal punto di vista idrografico rientra nell'“Alto Sesia”
assieme ad una porzione di “Dora Baltea” e costituisce l'unica area idrografica del classificata dal Piano Tutela Acque (P.T.A.) ad CP_2
“elevata protezione” - della portata massima di 1.400 l/sec. (e media di 375
l/sec.), con potenza media annua di 497 kW ed una produzione media annua di 3.600.000 kWh/anno; a tal fine presentava in data 20.10.2014 istanza di riconoscimento della "valenza strategica" del progetto (giustificata dalla prevista realizzazione di una serie di iniziative con gli introiti ricavati dall'esercizio della centrale idroelettrica) allo scopo di superare il divieto di cui all'art. 23 delle Norme tecniche del P.T.A. (Piano Tutela Acque) preposto
"al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale
e naturalistico".
1.2. La Giunta regionale del con deliberazione n. 28 –2432 del CP_2 6
16.11-2015, d'intesa con la e l' Controparte_3 Controparte_8
riconosceva la “valenza strategica” al menzionato progetto della
[...]
centrale idroelettrica presentato dal Comune di precisando che la CP_7
realizzazione delle opere e degli interventi era comunque subordinata all'acquisizione di ogni atto di assenso previsto dalla legge, incluse le procedure di valutazione ambientale.
1.3. Gli attuali ricorrenti, associazioni e persone fisiche, ritenendo che il progetto della centrale idroelettrica presentato dal di fosse CP_7 CP_7
privo dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di “valenza strategica”,
nonché assolutamente incompatibile con l'elevato contesto ambientale,
paesaggistico e culturale dei luoghi, proponevano ricorso avverso tale ultima deliberazione della Giunta Regionale dinnanzi al TAR del Piemonte.
1.4. Il TAR del Piemonte, con sentenza n. 320 del 8.3.2017, respingeva l'impugnativa anche in relazione alla dedotta illegittimità dell'assenza della valutazione di impatto ambientale contestuale al riconoscimento della strategicità dell'opera.
1.5. In data 28.7.2016 veniva avviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione unica del progetto (ex art. 12 d.lgs.
387/2003).
1.6. Tuttavia, nell'ottobre 2017 il Comune di presentava alla , CP_7 CP_3
ai fini della verifica delle condizioni di strategicità, un differente progetto di centrale idroelettrica sul BA con significativo ridimensionamento della potenza media annua e della produzione media annua dell'impianto in oggetto.
1.7. Il 6.4.2018 la di con determinazione n. 240 del CP_3 CP_3 7
Dirigente Area Lavori Pubblici -Territorio, in esito alla conferenza dei servizi, esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale sul nuovo progetto (che prevedeva una potenza media annua di 226 kW ed una produzione media annua di 1.650.000 kWh/anno, mediante il prelievo dal torrente BA di l/s 600,00 massimi e l/s 171,00 medi annui).
1.8. Con determinazione del Dirigente della n. 854 del Controparte_3
12.12.2019 veniva approvato il verbale della conclusiva "riunione di strategicità" del 3.12.2019 nella quale i rappresentanti della CP_9
della e dell'
[...] Controparte_3 Controparte_8
esprimevano parere positivo sulla valenza strategica del
[...]
progetto (come sopra ridimensionato) presentato dal Controparte_7
1.9. Il successivo 19.12.2019, con determinazione n. 869 del Dirigente della
Provincia di veniva rilasciata al Comune di la concessione di CP_3 CP_7
derivazione d'acqua ad uso energetico con i ricordati parametri.
1.10. Infine, con provvedimento n. 216 del 23.12.2019, il Dirigente dell'Area
Segreteria, Affari Generali, Personale e Organizzazione, Socio-Economico,
Ambiente e Territorio della Provincia di rilasciava l'autorizzazione CP_3
per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico BA ex art. 12
D.Lgs. n. 387/2003 (di potenza media nominale di 226 kW e potenza installata 739 kW).
2.1. Con ricorso proposto dinnanzi a questo il 20.2.2020 i ricorrenti Pt_5
- persone fisiche residenti in loco e titolari di un ristorante sito ad appena una decina di metri dall'area di ubicazione dell'impianto in progetto (Sig.ra e Sig.ri e ), nonché due Parte_1 Parte_2 Pt_3
associazioni di protezione ambientale riconosciute ( Controparte_15 [...]
e impugnavano i
[...] Controparte_16
provvedimenti sopra citati (R.G. 33/2020).
2.2. Nelle more del giudizio, con deliberazione di Giunta n. 13 del 24.4.2020,
il approvava il progetto esecutivo dell'opera. Controparte_7
2.3. Pertanto con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano detta deliberazione proponendo anche censure relative ai già impugnati atti di assenso del progetto definitivo desumibili dalla lettura di atti acquisiti in copia dai ricorrenti solo successivamente al ricorso originario (tra cui, il disciplinare allegato alla concessione di derivazione idroelettrica, le dichiarazioni del Sindaco di rispettivamente del 3.4.2017 e del CP_7
29.1.2018, sulla strategicità dell'opera e sull'assunzione di responsabilità
derivante dalla collocazione dell'opera in area di dissesto torrentizio molto elevato, oltreché il parere favorevole espresso dalla con Controparte_9
prot. A1820B relativamente alla “non altrimenti localizzabilità” della centralina idroelettrica).
2.4. Con atto depositato in data 7.5.2020 si costituivano in giudizio avanti al
T.S.A.P. il e l' Controparte_7 Controparte_17
che, successivamente, depositavano anche memoria difensiva sul ricorso per motivi aggiunti.
2.5. Con memoria di costituzione e risposta del 22.9.2020 si costituiva in giudizio anche la Controparte_3
2.6. La l' Controparte_9 Controparte_10
e l'
[...] Controparte_11
non si sono costituiti in giudizio.
2.7. Con sentenza n. 143/2022 del 16.12.2020, depositata in data 11.7.2022 9
il T.S.A.P.:
- respingeva le eccezioni di carenza d'interesse ad agire delle associazioni ricorrenti;
- dichiarava l'inammissibilità dei ricorsi con riferimento alle sole persone fisiche ricorrenti per carenza d'interesse;
- dichiarava poi inammissibili i motivi del ricorso originario relativi alla strategicità dell'impianto;
- nel merito rigettava il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti.
3.1. La sentenza n.143/2022 del T.S.A.P., veniva impugnata dai ricorrenti che proponevano ricorso dinanzi alle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione (R.G. n.28339/2022).
3.2. Si costituivano per resistere la il Controparte_3 Controparte_7
e l' . Controparte_8
3.3. L' e Controparte_10
l' non si sono costituiti in Controparte_11
giudizio.
3.2. Con l'ordinanza n. 7326/2024 del 12.12.2023, pubblicata il 19.3.2024,
la Corte di cassazione a SS.UU. Civile accoglieva il ricorso, cassando la sentenza del T.S.A.P.
In particolare, con la citata ordinanza, la Corte di cassazione:
- ha accolto il primo motivo di ricorso in ordine alla legittimazione e all'interesse ad agire delle ricorrenti persone fisiche (Sig.ri Parte_1
e ), esclusa invece dal T.S.A.P.; Parte_2 Parte_3
- ha accolto anche il secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti avevano censurato la sentenza del laddove aveva attribuito efficacia di Pt_5 10
giudicato esterno alla sentenza del n. 320/2017, in Parte_6
violazione dell'art. 2909 c.c.;
- ha dichiarato assorbiti i restanti motivi di ricorso e rinviato la causa a questo
T.S.A.P., in diversa composizione, per il nuovo esame, nonché per la liquidazione delle relative spese processuali del giudizio di cassazione;
4.1. Con atto notificato il 29 maggio 2024 i ricorrenti hanno riassunto la causa dinanzi a questo per la prosecuzione del giudizio articolando Pt_5
i seguenti motivi di ricorso:
I) Sulla legittimazione e l'interesse dei ricorrenti persone fisiche: motivo I°
dell'impugnazione avanti alla Corte di cassazione.
II) Sull'ammissibilità delle censure relative alla valenza strategica
dell'impianto: motivo II° dell'impugnazione avanti alla Corte di cassazione.
III) Sulla riproposizione dei motivi dichiarati assorbiti dalla Corte di
cassazione a SS.UU.
4.2. Si sono costituiti in giudizio la il Controparte_3 Controparte_7
e l' . Controparte_8
4.3. La l' Controparte_9 Controparte_10
e l'
[...] Controparte_11
non si sono costituiti in giudizio.
4.4. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2025, dopo discussione dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Va dato preliminarmente atto di quanto statuito dall'ordinanza delle
Sezioni Unite in relazione al primo motivo di impugnazione con cui era stata censurata l'originaria sentenza di questo T.S.A.P. n. 143/2022 per violazione dell'art. 100 c.p.c. laddove aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione 11
per carenza d'interesse ad agire con riferimento ai ricorrenti persone fisiche
Sig.ra e Sig.ri e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Ne consegue che le eccezioni nuovamente riproposte dalla difesa del e dell' nel Controparte_7 Controparte_8
proprio atto di costituzione, in punto di legittimazione attiva e di interesse al ricorso delle persone fisiche, risultano inammissibili.
Così come parimenti inammissibili risultano le eccezioni di inammissibilità
del ricorso svolte dalla difesa comunale nei confronti delle ricorrenti associazioni di protezione ambientale la cui legittimazione ed interesse è già
stata riconosciuta da questo T.S.A.P. nella sentenza n. 143/2022, rimasta inoppugnata sul punto.
6. Con l'ordinanza n.7326/2024 la Corte di cassazione a S.U. ha inoltre accolto il secondo motivo di impugnativa con cui i ricorrenti avevano censurato la sentenza di questo TSAP 143/2022 laddove il giudice delle acque aveva disatteso, perché inammissibili, «tutte le deduzioni (..)
formulate» dai ricorrenti, volte a sostenere «in modo diretto o indiretto (..)
l'illegittimità o l'inutilità della valenza strategica dell'impianto comunale»,
fatta eccezione per quelle «che investono profili decisori in varia guisa connotati da valutazioni tecniche», sempre sindacabili, sia pure al solo fine di verificare se la risposta data dalla P.A. «rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli o proporzionate, che possano essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto (cfr., di recente, Cons. St. VI, 15 dicembre 2020n.
8061).»
La Corte di cassazione ha cassato la declaratoria di inammissibilità 12
pronunziata dal perché fondata sull'erroneo presupposto che la Pt_5
questione sarebbe stata coperta dal giudicato della ricordata sentenza del avendo invece la Corte chiarito che non ricorrono affatto i Parte_6
presupposti dell'art. 2909 c.c. a fronte della diversità dei due giudizi in termini di petitum e causa petendi.
Ha quindi concluso statuendo che “L'impugnata sentenza va, pertanto,
cassata, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso e, dichiarati
assorbiti i restanti motivi di impugnazione, la causa rinviata per nuovo
esame al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che provvederà anche
alla regolamentazione delle spese processuali”.
7. Va quindi preliminarmente esaminata la questione, proposta da entrambe le parti resistenti, in ordine alla natura del rinvio disposto dalla Corte di cassazione (c.d. “prosecutorio” o “restitutorio”) atteso che nel dispositivo della sua ordinanza la Suprema Corte, nell'accogliere i due primi motivi di ricorso, ha dichiarato assorbiti i restanti motivi, ovverosia quelli dal terzo al sesto.
7.1. I ricorrenti in riassunzione, introducendo gli stessi motivi di censura sui quali si è pronunciato il TSAP tutti rigettandoli, hanno interpretato il rinvio della Cassazione (che ha dichiarato assorbiti i restanti motivi di impugnazione) come di tipo “restitutorio” nel senso che la stessa avrebbe inteso rimettere al giudice di rinvio l'intero oggetto del contendere del precedente giudizio.
Le censure esposte nei motivi del ricorso in riassunzione ricalcano senza alcuna rielaborazione quelle del primo ricorso, e sono rivolte alla motivazione della sentenza del TSAP della quale viene contestata la logicità, 13
insufficienza di istruttoria e motivazione in ordine alle misure adottate dalle amministrazioni resistenti in rapporto ad un contesto ambientale e paesistico che, a loro giudizio, non permetterebbe l'inserimento dell'impianto oggetto della proposta progettuale del Comune di senza pregiudicarne i profili CP_7
caratterizzanti.
I ricorrenti auspicano, quindi, un diverso apprezzamento da parte del giudice di rinvio delle risultanze istruttorie su cui si è basato il TSAP per pronunciare la sentenza annullata in cassazione.
7.2. Le parti resistenti sostengono, al contrario, che il TSAP, nella sentenza annullata in Cassazione, non si è limitato a dichiarare inammissibile il motivo in parola per aver accertato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del TAR Piemonte, ma si è anche espresso nel merito per quanto riguarda la dedotta insostenibilità economico-finanziaria dell'impianto per effetto della revisione in senso riduttivo del progetto dovuta alla necessità di ottemperare alle prescrizioni impartite nel corso della Conferenza dei servizi per la VIA.
Poiché la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non riscontrando alcun
error in procedendo nella sentenza resa dal le conseguenze che in Pt_5
termini di diritto ne discenderebbero sarebbero nel senso che la Corte
avrebbe operato un rinvio c.d. “prosecutorio” perché, accogliendo il motivo citato proposto dai ricorrenti qui in riassunzione, ha rilevato un vizio della pronuncia del laddove quest'ultimo non ha tenuto conto della diversità Pt_5
soggettiva delle associazioni ricorrenti rispetto a quelle che avevano promosso il giudizio avanti il TAR Piemonte e della diversità dei provvedimenti rispettivamente impugnati dinanzi a quest'ultimo e al Pt_5 14
Ad avviso delle parti resistenti, quindi, tutte le altre censure espressamente rigettate nel merito dal primo giudice sarebbero manifestamente improponibili avanti il giudice di rinvio in quanto rivolte a conseguire una rinnovata valutazione del provvedimento già gravato nel precedente giudizio.
7.3. Ritiene il Collegio che la controversa questione sulla natura del rinvio debba essere risolta tenendo conto che gli argomenti dedotti dai ricorrenti in riassunzione negli altri motivi di ricorso risultano in parte collegati con quelli articolati nel secondo motivo, avendo in comune il fatto che ineriscono per la gran parte alla valutazione di strategicità dell'impianto, la cui accertata positività consente l'operatività della deroga al divieto di edificazione previsto dall'art. 23 PTA;
ne consegue l'impossibilità di tracciare una netta demarcazione dei confini tra le une e le altre censure.
7.4. Ritiene, in definitiva, il Collegio, che stante la predetta interazione dei motivi di censura dedotti e dichiarati assorbiti dalla Corte di cassazione, a seguito del disposto rinvio della causa “per nuovo esame”, questo Tribunale
Superiore è comunque investito del compito di accertare la fondatezza o meno di tutte le doglianze del ricorso originario in quanto in vario modo inerenti alla pretesa "valenza strategica” dell'impianto de quo, posta a fondamento della deroga al ricordato divieto di localizzazione della centrale in tale area idrografica, imposto dall'art. 23 del Piano Regionale di Tutela
delle Acque.
8. Ciò chiarito, prima di passare all'esame del ricorso in riassunzione, non appare superfluo sottolineare che, pur non essendo la dichiarazione di interesse strategico un atto insindacabile, la natura strategica dell'intervento resta una valutazione di ampia discrezionalità amministrativa laddove il 15
sindacato del giudice è ammesso nei limiti della manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza delle scelte operate dall'amministrazione che non si ravvisano nel caso in esame, non potendo il giudice sostituire il proprio opinabile giudizio a quello delle amministrazioni competenti.
9. Con un primo motivo (corrispondente al motivo “A” dell'originario ricorso proposto dai ricorrenti avanti al T.S.A.P.) i ricorrenti deducono una serie di doglianze relative al tema del riconoscimento della “valenza strategica” del progetto della centrale idroelettrica de qua, allo scopo di derogare al divieto di interventi suscettibili di incidere su quantità e qualità dei corsi d'acqua dell'area idrografica ad elevata protezione dell'Alto Sesia, posto dall'art. 23
del "Piano Tutela delle Acque", il quale prevede che "Sono escluse dal divieto
le realizzazioni di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica,
riconosciuti tali d'intesa dalla dalla e dalla comunità CP_9 CP_3
montana".
9.1. I ricorrenti, in sede di riassunzione del giudizio, ribadiscono la necessità
di una nuova valutazione di strategicità del nuovo progetto in quanto lo stesso sarebbe totalmente diverso dal precedente non solo in ordine alla potenza media nominale (di 226 KV mentre nel progetto originario di 497 KW), ma anche con riferimento a tutti gli altri parametri specifici dell'opera (capacità
produttiva, portata media derivata, rilascio medio annuo, rilascio minimo,
ecc.).
Da tale obiettiva diversità discenderebbe “la palese indispensabilità di una
nuova valutazione di strategicità sul progetto totalmente modificato (che
ovviamente è collegata al rispetto del P.T.A. regionale, all'utilità socio-
economica per il territorio, oltreché alla sua sostenibilità economica); una 16
nuova valutazione di rilevanza strategica su cui d'altronde le
amministrazioni competenti (ed ivi resistenti) non hanno mai avuto dubbi ed
infatti hanno in concreto avviato una nuova procedura di strategicità che si
è conclusa con la determinazione n. 854 del 12.12.2019 del Dirigente
dell'Area Segreteria, Affari Generali, Personale e Organizzazione, Socio
Economico, Ambiente e Territorio della avente ad Controparte_3
oggetto “Piano di Tutela delle Acque, art. 23, comma 1, lettera D).
Espressione del parere in ordine alla valenza strategica inerente il progetto
presentato dal di per concessione di derivazione d'acqua dal CP_7 CP_7
torrente BA, per uso energetico in Comune di Approvazione CP_7
del verbale della riunione di strategicità del giorno 03/12/2019”.
9.3 Tanto premesso sulla necessità della nuova procedura (in concreto svolta come ammesso dagli stessi ricorrenti) i ricorrenti ripropongono la censura
(dichiarata assorbita dalla Cassazione) di mancanza di una pronuncia sulla valenza strategica dell'intervento da parte dell'organo politico collegiale di vertice della ossia la Giunta regionale. Controparte_9
Al riguardo parte ricorrente deduce che nel procedimento di valenza strategica relativo all'originario - e poi superato - progetto di centrale idroelettrica in esame, la Giunta regionale del si era espressa con CP_2
la delibera n. 28-2432 del 16.11.2015; circostanza, questa, che costituirebbe un primo "indizio" circa la necessità di una nuova pronuncia della Giunta
regionale. Deducono che, diversamente, nel caso del nuovo progetto, la procedura di strategicità si sarebbe articolata nello svolgimento di riunioni presso la Provincia di con la partecipazione di funzionari di CP_3 CP_9
ed nelle date dell'8.2.2018, 30.7.2019, 30.9.2019 CP_7 CP_8 17
sino alla riunione conclusiva del 3.12.2019 nella quale è stata ritenuta raggiunta l'intesa tra gli enti, quest'ultima preceduta da una conferenza interna regionale del 31.10.2019 tra i funzionari competenti per l'espressione del "parere unico regionale".
Sostengono i ricorrenti che “risulterebbe evidente” la necessità del coinvolgimento dell'organo collegiale del vertice politico regionale (Giunta
regionale) nell'espressione dell'intesa con ed sulla CP_3 CP_8
valenza strategica dell'intervento in deroga al divieto di cui all'art. 23 del
P.T.A., in quanto correlata alle chiare caratteristiche della decisione in
esame, quali sono: l'ampiezza e la rilevanza degli interessi coinvolti;
la portata derogatoria di un atto di pianificazione generale;
la valenza
"strategica" dell'intervento sottoposto ad esame;
la stessa natura dell'atto di intesa (o "di concerto") tra diversi enti territoriali coinvolti.
Deducono, pertanto, l'illegittimità, per incompetenza, della pronuncia regionale sulla strategicità dell'intervento rimessa ad un funzionario regionale anziché alla competente Giunta regionale del Piemonte (com'era invece avvenuto per il precedente progetto) preliminarmente alla declaratoria di strategicità dell'intervento ad opera dell'impugnata determinazione dirigenziale della Provincia di n. 854/2019, la quale risulterebbe CP_3
anch'essa inficiata in via consequenziale dall'omessa pronuncia della Giunta
regionale.
9.4. La censura è infondata.
In sostanza, parte ricorrente riconosce essere stata effettivamente svolta la procedura finalizzata alla valutazione di strategicità dell'opera, ma appunta le proprie doglianze su una presunta incompetenza della di CP_3 CP_3 18
ad esprimere il parere di strategicità dell'impianto che il Comune di CP_7
intende realizzare.
9.4.1. Sotto un primo profilo va rilevato che la tesi non trova alcun riscontro nel dato testuale della norma che assume rilevanza nel caso di specie, vale a dire l'art. 23 del PTA, che non individua alcun particolare organo o amministrazione a cui è riconosciuta la competenza funzionale a pronunciarsi sulla strategicità di un'opera al fine di superare il divieto previsto dalla stessa norma.
L'art. 23 del "Piano Tutela delle Acque" prevede infatti che "Sono escluse dal
divieto le realizzazioni di opere e interventi previsti da progetti di valenza
strategica, riconosciuti tali d'intesa dalla dalla Provincia e dalla CP_9
comunità montana".
Dal tenore della disposizione emerge che il solo presupposto di validità per il riconoscimento della valenza strategica di un'opera è il raggiungimento di un'intesa tra e (ora , CP_9 CP_3 Parte_7 CP_8
intesa che, nella fattispecie, è stata raggiunta e formalizzata sia nel caso del primo progetto che nel caso del secondo.
Né, d'altra parte, i ricorrenti citano altra diversa fonte normativa da cui desumere che la competenza è attribuita dalla legge alla Giunta regionale,
affidando la censura a una sorta di presunzione di competenza correlata alla particolare rilevanza della valutazione in oggetto.
9.4.2. Sotto altro profilo, il fatto che la valutazione positiva di strategicità
dello stesso impianto sia stata, nel primo caso, espressa dalla con la CP_9
D.G.R. n. 28-2432 del 16/11/2015 non dimostra l'assunto postulato da parte ricorrente, non potendosi tralasciare che nel primo caso detta valutazione ha 19
preceduto temporalmente tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per realizzare la centrale idroelettrica a partire dalla VIA, nonché la stessa A. U.
ex art. 12 Dlgs. n.387/2003; mentre nel secondo caso la valutazione di strategicità di cui alla D.D. n. 854 del 12/12/2019 della Provincia di CP_3
è intervenuta dopo che era stata già dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di impianto.
Sicché può condividersi il rilievo delle parti resistenti fondato sulla diversità
dei presupposti di fatto sui quali è intervenuta la valutazione di strategicità,
ed in ragione dei quali ad un diverso stato di avanzamento dell'iter procedimentale è corrisposta la diversità delle amministrazioni che si sono rispettivamente espresse in punto di strategicità; dovendosi peraltro qui rilevare che risulta rispettato il presupposto legale di validità per il riconoscimento della valenza strategica dell'opera, ossia il raggiungimento di un'intesa tra e (ora CP_9 CP_3 Parte_7 CP_8
per come richiesto dalla disposizione in esame.
[...]
9.4.3. A questo riguardo deve rilevarsi che nel corso della riunione del 30
settembre 2019 gli Enti rappresentati hanno concordato di confermare la strategicità degli interventi proposti, subordinatamente alla ricezione dell'esito favorevole della Riunione di Conferenza di Servizi interna alla
Regione; riunione che si è poi tenuta il successivo 31/10/2019 e nella quale
è stato reso parere favorevole circa la conformità del progetto con “i disposti
del Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale”.
Infine, in data 3/12/2019 si è tenuta la riunione conclusiva per la valutazione della valenza strategica del progetto nella quale è stata raggiunta l'intesa tra le Amministrazioni menzionate dall'art. 23 del PTA. Nel verbale della 20
riunione, presenti i rappresentanti della della Controparte_9 CP_3
e dell' si dava atto che era stata raggiunta l'intesa
[...] CP_8
sulla valenza strategica dell'intervento - successivamente formalizzata con la
D.D. n. 854 del 12/12/2019 oggetto di impugnativa – risultando così
rispettato il presupposto legale di validità per il riconoscimento della valenza strategica dell'opera.
10. Parte ricorrente ripropone, inoltre, le censure già contenute nel motivo
“A.II” dell'originario ricorso avanti a questo relative al Pt_5
riconoscimento della “sostenibilità economico-finanziaria” del progetto in esame, prescritta dalla normativa regionale e provinciale, quale prerequisito della “valenza strategica” degli interventi in aree idrografiche di elevata protezione.
Espone che le linee guida della Provincia di (approvate con CP_3
deliberazione della Giunta Provinciale n. 98 del 15.10.2015) e le linee guida regionali (approvate con D.G.R. n. 26-2159 del 28.9.2015), recanti i criteri operativi per il riconoscimento della “valenza strategica” di progetti ricadenti in area ad elevata protezione statuiscono espressamente che “la sostenibilità
economico-finanziaria e l'integrazione delle politiche costituiscono, di fatto,
pre-requisiti necessari di un progetto a valenza strategica. In tal senso il
quadro economico-finanziario con l'individuazione dei soggetti finanziatori
e l'elenco delle autorizzazioni devono far parte della documentazione
minima che deve essere presentata a corredo del progetto strategico”.
Alla stregua di ciò parte ricorrente deduce che la sostenibilità economico-
finanziaria del progetto costituisce una condizione preliminare assolutamente essenziale ed irrinunziabile al riconoscimento della strategicità degli 21
interventi in deroga ai divieti dell'art. 23 del P.T.A. che doveva essere quindi adeguatamente verificata prima di dichiarare, con l'intesa tra gli enti competenti, la "valenza strategica" di un intervento in un'area idrografica tutelata come quella dell'Alto Sesia: tutto ciò non sarebbe però avvenuto nel caso di specie, giacché nel corso della procedura volta al riconoscimento di strategicità del progetto in sede di progettazione definitiva, sarebbe stata presentata dal Comune una documentazione viziata da una serie di evidenti errori e travisamenti, in particolare in ordine alla potenza dell'impianto e della produttività che si pone quale base fondamentale di calcolo dei ricavi/redditività, per cui costituisce il parametro centrale nella valutazione di sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione.
Deduce in particolare che il "Quadro economico e piano finanziario" del novembre 2019 (il cd. allegato G del progetto definitivo approvato) reca l'indicazione di una produzione presunta di energia elettrica di 2.300.000
kWh annui ossia un dato enormemente sovrastimato rispetto ai 1.650.000
kwh annui attestati nella relazione allegata al progetto definitivo dal titolo
“Analisi economica e piano finanziario” del 2017.
10.1. Il motivo è infondato.
Rileva il Collegio che la valutazione di strategicità dell'opera è rilasciata all'esito del procedimento volto a valutare non già la potenza dell'impianto da realizzare, bensì il rispetto dei principi sottesi alla concessione della deroga al PTA.
Orbene il Comune di promotore del progetto di centralina di CP_7
produzione di energia rinnovabile, nel ridurne la capacità produttiva si è
semplicemente adeguato alle prescrizioni impartite dalle amministrazioni 22
partecipanti alla Conferenza dei Servizi promossa per il rilascio della VIA,
prescrizioni che comunque imponevano la revisione del progetto.
Le linee Guida approvate dalla Piemonte specificano che il riflesso CP_9
dei progetti di valenza strategica deve riverberare i propri effetti in favore di un territorio sovra comunale e che costituiscono quel “volano” di progettualità volto a ricercare nuove prospettive e nuovo slancio dei territori marginalizzati, obiettivo ritenuto di particolare rilievo a livello regionale,
provinciale e di Unione Montana.
Il progetto che intende assumere valenza strategica deve dunque evidenziare uno sviluppo del territorio in favore di un'area vasta avente come elemento fondante la condivisione con le comunità locali di un percorso di sviluppo socioeconomico che prescinde dalla potenza dell'impianto realizzando, la quale risulta indifferente rispetto al vaglio della strategicità.
In tale prospettiva, il di aveva previsto una serie di interventi CP_7 CP_7
di sviluppo correlati e finanziati con la realizzazione della centrale idroelettrica che indubbiamente costituiscono uno sviluppo socioculturale ed economico del territorio e che, per quanto qui di interesse, sono rimasti invariati ed immutati a prescindere dalla diminuita potenza attribuita all'impianto.
Deve allora ribadirsi quanto già affermato nella sentenza n.143/2022 in ordine al fatto che la valutazione di strategicità “non è condizionata da una
data potenza produttiva dell'impianto ritenuto strategico, essendo collegata
piuttosto al rispetto del PTA regionale, da un lato e all'utilità socio-
economica per il territorio sovra comunale dall'altro”.
La Giunta Regionale a questo riguardo aveva già espresso il proprio parere 23
sulla strategicità dell'opera in senso favorevole, non richiedendosi una nuova valutazione per la sola mutata potenza dell'impianto che non costituisce elemento di valutazione incidente sulla dichiarazione di strategicità.
11. I ricorrenti ripropongono poi la censura dedotta nel motivo “A III”
dell'originario ricorso in ordine alla dedotta carenza di istruttoria sulla sostenibilità economico-finanziaria del progetto in occasione della decisiva riunione di strategicità del 3.12.2019.
Riferiscono che nel verbale conclusivo del 3.12.2019 della “riunione di
strategicità” i funzionari della avevano espresso Controparte_9
perplessità sul presupposto della sostenibilità economico/finanziaria del progetto proprio in considerazione dell'intervenuta consistente riduzione
(rispetto al progetto originario) della produttività energetica della centrale idroelettrica in esame.
Rappresentano che nel verbale in esame è stato semplicemente registrato che:
“Si apre ampia discussione in merito ai contenuti della documentazione
denominata 'Allegato G' e trasmessa alla Provincia in data 21/11/2019 (prot.
n. 28470). I rappresentanti delle Amministrazioni dopo essersi soffermati sul
quadro economico complessivo e sul quadro finanziario prendono atto che
secondo quanto dichiarato dal proponente il progetto consente di rispettare
gli impegni presi in merito alla strategicità degli interventi proposti”
Lamentano i ricorrenti che l'intesa tra gli enti territoriali sulla valenza strategica dell'intervento in deroga al divieto del Piano regionale sugli impianti in area idrografica ad “elevata protezione” sarebbe stata assunta sulla base di una mera “presa d'atto” di quanto semplicemente “dichiarato”
dal proponente, senza alcuna verifica di attendibilità, veridicità e correttezza 24
di tali dichiarazioni e tantomeno del dato relativo alla produttività/redditività
dell'impianto.
Ad avviso dei ricorrenti sarebbe stata invece assolutamente indispensabile una verifica istruttoria per il "riconoscimento condiviso" della valenza strategica dell'intervento prescritto dalle “Linee Guida per il riconoscimento
della valenza strategica di progetti ricadenti in aree ad elevata protezione”.
11.1. Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo si è sopra rilevato come il dato relativo alla produttività dell'impianto non condiziona la valutazione di strategicità
dell'impianto e nemmeno costituisce un dato strettamente vincolante della valutazione della sostenibilità economico-finanziaria del progetto.
Ciò ribadito, va rilevata l'assoluta inconferenza dell'espressione “prendono atto”, per come sopra riportata nel verbale, volta a dimostrare il dedotto vizio di difetto di istruttoria che avvincerebbe la ritenuta valenza strategica dell'impianto; infatti, a prescindere dalla ovvia considerazione che la verbalizzazione sintetica di quanto avvenuto in sede di conferenza di servizi si presta a inevitabili approssimazioni ed imprecisioni verbali, va rilevato che non può accedersi alla tesi fondata su di una esegesi letterale del verbale alla stregua di una norma di legge, essendo ivi chiaramente riportati i dati essenziali e sintetici (le perplessità manifestate su un determinato argomento,
i documenti oggetto dell'analisi, l'ampia discussione che ne è seguita) che consentono di intendere il significato della frase nel senso del superamento condiviso dei dubbi e delle perplessità che hanno, appunto, reso necessaria l'ampia discussione che ha preceduto l'intesa.
Sotto altro profilo, quanto al contenuto dell'elaborato G, integrativo e 25
pertinente al progetto esecutivo, vengono mosse censure tecniche rispetto alle valutazioni espresse dagli Enti preposti.
Tale elaborato risulta presentato solo ai fini dell'effettiva valutazione economica del costo d'opera per giustificarne la fattibilità, mentre risultava allegato il piano finanziario rivisto con indicazione dei reali costi e del rispettivo ammortamento ove i costi sono stati adeguati al Prezziario
regionale di riferimento ed all'andamento dei prezzi dei materiali, donde il valore dell'opera esposta in progetto esecutivo.
I ricorrenti inoltre trascurano l'impatto cumulativo di altri impianti idroelettrici in Val Sesia per impuntarsi sugli effetti di quello comunale, che diviene invece, dopo la costituzione della comunità energetica locale
(delibera giuntale n.4/2020), impianto produttivo della e per la collettività
locale.
In sintesi, la creazione di una Comunità energetica, che comprenda il territorio comunale, consente il miglioramento della continuità di servizio, la riduzione dei costi alle utenze presenti sul territorio, la sostenibilità della realizzazione d'opera con o senza l'accesso all'incentivo FER2019, permette di giustificare anche la vendita ad un prezzo pari al valore economico dell'incentivo FER1 2019 (0,156 €) rendendo di fatto equivalente il ricavo medio annuo.
12. Quanto alla “concessione idraulica” rilasciata dalla al Comune CP_3
di i ricorrenti ripropongono poi il motivo “B” del ricorso originario CP_7
avanti questo T.S.A.P. con i quali deducono l'illegittimità della determina dirigenziale della n. 869 del 19.12.2019 recante Controparte_3
concessione di derivazione d'acqua sul torrente BA per la centrale 26
idroelettrica in esame per violazione del Regolamento regionale n. 10R del
29.7.2003, nonché per eccesso di potere per carenza d'istruttoria e difetto di motivazione in relazione all'omessa valutazione dei cd. “impatti cumulativi”
dell'opera in esame con altra limitrofa captazione.
Una valutazione quest'ultima che sarebbe tanto più necessaria ove si consideri che il corso d'acqua è ricompreso nell'area idrografica dell'Alto
Sesia ritenuta di maggior pregio ambientale e naturalistico della CP_9
e come tale assoggettata ad “elevata protezione” dal Piano Tutela
[...]
delle Acque.
Nello specifico si tratta di una derivazione a servizio di una segheria collocata a monte del punto ove è prevista la restituzione della captazione di cui all'istanza del Comune di ed è autorizzata a prelevare una quantità CP_7
d'acqua pari a l/s 140 massimi e medi d'acqua, da utilizzare per scopi energetici. Dunque, nel tratto del torrente BA interessato dalla costruzione della centrale idroelettrica in esame verrebbe a realizzarsi, non solo una prossimità ma una vera e propria sovrapposizione delle captazioni (e produce tavola planimetrica che illustra la sovrapposizione delle due captazioni nel progetto definitivo).
Deduce che una siffatta sovrapposizione nel medesimo tratto del torrente
BA è vietata dal Regolamento della n. 10/R. del CP_9 CP_2
29.7.2003, recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di
derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”
(pubblicato sul BUR Piemonte n. 31 del 31.7.2003), che in base al combinato disposto dell'art. 15-ter, comma 1, ed art. 4, comma 1, lett. p-ter, prevede una specifica “presunzione di incompatibilità per prossimità” con altra 27
captazione già esistente (con la precisazione che tale condizione si determina
“nel caso di derivazione a scopo energetico la cui presa lungo un corso
d'acqua naturale sia localizzata ad una distanza dalla restituzione di un'altra
derivazione a scopo energetico, collocata a monte del nuovo prelievo sulla
medesima asta fluviale, inferiore alla metà del tratto di alveo sotteso dalla
derivazione di monte o comunque minore di un chilometro").
12.1. La censura è infondata.
Sotto un primo profilo va rilevato che la captazione di che trattasi è
un'autorizzazione al prelievo di acqua saltuario, per pochi giorni all'anno,
concessa a fini didattici: il riferisce che in realtà dall'anno 2014 ad CP_7
oggi la captazione non è mai avvenuta perché il allo stato attuale, CP_7
non è in grado di far funzionare la segheria per mancanza di personale addetto. E mentre attualmente la segheria funziona solo se i volontari danno la loro disponibilità ad aprirla, viceversa il progetto presentato prevede la gestione periodica della stessa supportata da un'Associazione locale con personale specializzato e manutenzione della stessa.
Sotto altro profilo, l'asta fluviale interessata ha infatti una lunghezza di 1200
mt e, come acclarato in progetto, la sovrapposizione delle due captazioni insiste su un tratto di 10 mt, fermo restando che a livello altimetrico lo scarico della centrale si pone sopra la presa della seconda captazione.
Tecnicamente, dunque. la seconda captazione, costituita da una presa della segheria “Resga di Brasei” attiva due volte all'anno, trarrà beneficio dallo scarico della centrale trovandosi altimetricamente sotto la stessa, con conseguente beneficio ambientale.
Inoltre, come evidenziato in progetto, nell'asta fluviale di riferimento 28
riversano altri affluenti che garantiscono il DMV di 405 l/s richiesto, pari peraltro al doppio del necessario ed inserito proprio al fine di garantire la compresenza delle due prese.
Dunque, alcuna interferenza crea la captazione esistente con quella che verrà
rilasciata dagli Enti competenti, con conseguente infondatezza della censura.
13. Viene poi riproposto dai ricorrenti il motivo “C” dell'originario ricorso per motivi aggiunti, con i quali si è denunziato che prima del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e gestione della centrale di cui alla determina dirigenziale della Provincia di n. 216 del 23.12.2019 CP_3
l'Amministrazione provinciale era incorsa in carenza di istruttoria e difetto di motivazione in quanto avrebbe dovuto innanzitutto accertare che l'opera non fosse altrimenti localizzabile.
In particolare, si sostiene che tra gli elaborati di progetto non sarebbero presenti elementi a comprova del presupposto dell'assenza di una localizzabilità alternativa dell'opera e, tantomeno, del previsto studio di compatibilità necessario per superare comunque il divieto di edificazione in un'area qualificata in dissesto torrentizio molto elevato.
13.1. La censura è infondata.
Dalle tavole 8 e 10 di PRGC si evince che l'ubicazione della centrale ricade in piccola parte entro la perimetrazione di area EeA (forme, processi e depositi per acque correnti superficiali – tipo di processo areale, intensità
elevata) ed inoltre ricade in parte in classe IIIa e in parte in classe IIIb2 dal punto di vista della fattibilità degli interventi, sicché l'area della centrale è
completamente inclusa entro la perimetrazione con destinazione “per impianti tecnologici”. 29
L'ubicazione della centrale è certa nella sua localizzazione dal 2010
allorquando nel P.R.G.C. veniva valutata tale localizzazione in ragione della non possibile collocazione in altra area;
tale scelta deriva dal progetto eseguito da Enviroment Park nell'ambito del progetto “Comuni ad emissione sotto zero” e, proprio all'esito di tale studio, è risultata la non diversa possibilità di localizzare l'opera nel territorio, stante l'orografia dello stesso.
Inoltre, proprio in ragione della possibilità di collocare la centrale solo in minima parte nell'area EeA, il PRGC posiziona il corpo della centrale nella limitrofa area e soltanto il canale di scarico ricade in area EeA dovendosi peraltro rilevare che la centrale è interamente interrata. Del che ne risulta l'infondatezza delle censure proposte.
14. I ricorrenti ripropongono inoltre le censure contenute nel motivo "E"
dell'originario ricorso per motivi aggiunti con cui hanno denunziato che la progettazione esecutiva della centrale idroelettrica in esame, approvata con l'impugnata deliberazione della Giunta comunale di n. 13 del CP_7
24.4.2020 risulterebbe significativamente difforme dal progetto definitivo approvato, nonché dai relativi atti autorizzativi (provvedimento di VIA e di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio), quando invece dovrebbe svilupparsi in piena conformità ai medesimi, limitandosi a disciplinare nel dettaglio l'esecuzione dell'opera sancita con il definitivo,
come si desume dall'art. 12, d.lgs. n. 387/2003 (che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti a fonti energetiche rinnovabili, tra cui le centrali idroelettriche), oltre che dalla stessa definizione di
"progettazione esecutiva".
14.1. La censura è infondata. 30
La VIA, di cui alla determinazione del Dirigente della Provincia di CP_3
n. 240 in data 6-4-2018, prevede che l'impianto rispetti, tra le altre, la seguente prescrizione: “fermo impianto al di sotto dei 405 l/s (rilascio
minimo), circa 180 gg.”.
Dalla Relazione generale (all. A), si evince, al punto 8), pag. 13, dello schema dell'impianto, che questo ha “un rilascio medio annuo DMV modulato pari a
405 l/s”.
L'indicazione riportata nell'elaborato A di progetto esecutivo risulta equivalente a quanto riportato nel progetto definitivo, elaborato E1
“relazione tecnica generale e non contraddice quanto riportato nell'elaborato
E10 “studio di impatto ambientale”, pagine 78 - 98 – 101, del progetto definitivo, sempre relativamente alla scala di deflusso con valore di interruzione posto a 405 l/s.
A pag. 14, della citata Relazione generale si legge che “La produzione media
nei 180 gg di funzionamento dell'impianto che ne deriva è di 2.000.000 Kwh”
[…] anziché di 1.650.0000 kWh.
La produzione media è valutata sulla base della curva delle portate derivate,
ottenuta a sua volta dalla curva delle portate naturali defluite depurata delle portate del DMV totale (ambientale + modulato) nel periodo dei 180 gg di utilizzo. Dalla curva viene ricavata la portata media prelevata nei 180 gg ottenuta calcolando l'altezza media delle aree sottese: la portata ottenuta è
pari a circa 343 l/s, a questa portata corrisponde una potenza media a 6 mesi di 454 kW pari al 57% della potenza installata oggetto di concessione.
La produzione media nei 180 gg di funzionamento dell'impianto che ne deriva è quindi di 2.000.000 kWh dato coerente con quello inserito nel 31
documento.
Con conseguente infondatezza della censura.
14.2. Infondate sono anche le censure proposte sulla pretesa difformità del piano particellare di esproprio di cui all'allegato 0102 (denominato
“planimetria catastale”) al progetto esecutivo, rispetto al piano particellare allegato al progetto definitivo approvato con l'AU.
Dall'elaborato 0102, allegato al progetto esecutivo, si evince l'inquadramento catastale dell'opera e come l'area interessata alla realizzazione della stessa e,
conseguentemente, all'espropriazione, sia assai più vasta di quella prevista ed indicata nel progetto definitivo e segnatamente del piano particellare di esproprio, approvato con l'autorizzazione unica.
Il progetto, in sostanza, ricalca fedelmente la distribuzione morfologica e geometrica degli elementi individuati nel progetto esecutivo.
Una minima irrilevante differenza tra le due tavole è riscontrabile soltanto con riferimento alle aree occupate, ma esse non riguardano il corpo dell'impianto e la condotta di scarico e dunque l'individuazione dei manufatti da realizzare, bensì le aree prossime alla centrale e talune aree stradali, da occupare sol perché occorrenti per garantire l'accesso all'impianto e la manutenzione delle relative opere.
14.3. Infine, il Collegio ritiene infondate anche le censure con la quale si deduce l'illegittimità dell'All. G1) del progetto esecutivo, il quale si discosterebbe dall'All. G) del progetto definitivo. Infatti, il primo semplifica talune lavorazioni e porta ad un costo stimato, per le tubazioni interrate ben più semplici di quelle del definitivo, di soli € 181.841,63, senza che ciò
implichi alcun'opera difforme per l'impianto. 32
15. Conclusivamente e riassuntivamente, sono infondate le censure con le quali i ricorrenti sostengono che il progetto sia privo dei requisiti di strategicità necessari per superare il divieto previsto dall'art. 23 del PTA,
posto che il Comune di promotore del progetto di centralina di CP_7
produzione di energia rinnovabile, nel ridurne la capacità produttiva si è
semplicemente adeguato alle prescrizioni impartite dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi promossa per il rilascio della VIA,
prescrizioni che comunque imponevano la revisione del progetto.
Infondate sono anche le censure con le quali i ricorrenti hanno dedotto l'insostenibilità economico-finanziaria del progetto nella sua nuova versione,
poiché l'interesse alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili recede solo rispetto ad altri interessi tutelati dalle leggi comunitarie e nazionali quali, nel caso di specie, quelli derivanti dall'obbligo di salvaguardia delle acque scorrenti in territorio montano che abitualmente raggiungono un livello di qualità
particolarmente elevato.
E sotto quest'ultimo profilo i ricorrenti non hanno dimostrato che la realizzazione e l'entrata in funzione dell'impianto per cui è causa pregiudichi, come recita l'art. 12-bis del R.D. 1775/1933, introdotto dall'art. 96, comma 3 del Dlgs. 152/2006, “il mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato”.
Pertanto, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso in riassunzione è infondato e,
per l'effetto, va respinto.
16. Conformemente a quanto disposto dall'ordinanza di rinvio, vanno liquidate le spese del giudizio di cassazione che, in considerazione dell'esito 33
dello stesso, possono essere compensate integralmente tra le parti.
Le spese di questo giudizio seguono invece la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sul ricorso in riassunzione lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida, in €
3.000,00 in favore del ed € 3.000,00 a favore della Controparte_7
Provincia di oltre IVA ed accessori come per legge. CP_3
Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Sebastiano NA Giuseppe TA