Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 28/02/2025, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04460/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16108/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16108 del 2022, proposto da Azienda Agricola Baschieri Massimo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse S.p.a., non costituito in giudizio;
Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’accertamento:
- della non debenza delle somme richieste dal GSE all'impresa ricorrente in applicazione dell'art. 15 bis del d.l. n. 4/2022 nonché del diritto dell'impresa a non versare gli importi oggetto delle relative fatture emesse e, conseguentemente, ad ottenerne la restituzione nonché a percepire gli importi originariamente pattuiti in convenzione;
e per l’annullamento:
- delle richieste di pagamento avanzate dal Gse in applicazione dell'art. 15 bis d.l. 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e in applicazione della Deliberazione Arera 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL; in particolare, allo stato:
a) della fattura emessa dal GSE n. 1460196 del 13.10.2022 per il periodo febbraio-luglio 2022 per un importo pari ad euro 40.113,30 avente ad oggetto “rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 - Contratto: NEP202200022647”;
b) della fattura emessa dal GSE n. 1460194 del 13.10.2022 per il periodo febbraio-luglio 2022 per un importo pari ad euro 63.007,31 avente ad oggetto “rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 - Contratto: NEP202200013637”;
c) di ogni atto esplicito o implicito con cui il GSE ha posto in esecuzione la Delibera di Arera n. 266/2022, imponendo la rettifica delle fatture emesse dalla ricorrente per i mesi successivi a luglio 2022, ivi compresi i preliminari di fattura, facendo così emettere all'operatore fatture per somme inferiori a quelle dovute per i mesi a venire;
- dei relativi solleciti di pagamento;
- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare:
- del comunicato del GSE del 7.10.2022 rubricato “aggiornamento tempistiche pubblicazione e pagamenti corrispettivi”;
- della deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL avente ad oggetto “attuazione dell'articolo 15 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- delle regole tecniche di funzionamento art. 15 bis del d.l. n. 4/2022, coordinato con la legge di conversione n. 25/2022, adottate dal GSE;
- della nota GSE prot. n. GSEWEB/P20220368920 dell'08.07.2022, avente ad oggetto “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'art. 15 bis del d.l. 27.1.2022, n. 4”;
- previa disapplicazione dell'art. 15 bis del d.l. n. 4/2022, convertito con l. n. 25/2022 ovvero previa rimessione della questione di legittimità della predetta norma dinanzi alla Corte Costituzionale e previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, per le motivazioni esplicitate nel corpo del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La società ricorrente, titolare di due impianti fotovoltaici di potenza pari a 346,86 kW e a 260,55 kW, incentivati il primo ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 e il secondo ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007, ha impugnato innanzi a questo TAR gli atti del GSE recanti le richieste di pagamento a titolo di c.d. extra-profitti sul prezzo di cessione dell’energia, ai sensi dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché la delibera n. 266/2022 del 21 giugno 2022, adottata da ARERA in attuazione del citato articolo.
L’impugnazione di quest’ultimo provvedimento fa sì che non sussista la competenza di questo Tribunale a decidere il proposto ricorso, risultando invece competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del c.p.a., come eccepito dalla difesa erariale e, inoltre, rilevato d’ufficio all’udienza pubblica del 26 febbraio 2025.
La competenza funzionale di cui alla predetta disposizione processuale prevale rispetto ai generali criteri regolatori della competenza territoriale enucleati dal precedente art. 13 del c.p.a. e si estende a tutti gli atti esecutivi di provvedimenti adottati dall’ARERA anche se emananti da altri enti (in questo senso TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, ord. n. 1325/2024; n. 1328/2024; n. 1329/2024 e n. 1330/2024).
Peraltro, anche in applicazione dell’art. 13 del c.p.a. risulterebbe competente il TAR Lombardia, dato che verrebbe in rilievo il comma 4-bis nella parte in cui dispone che per l’impugnazione di atti (normativi o) generali presupposti restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza; a proposito della richiamata previsione, un condivisibile orientamento giurisprudenziale ha affermato che, nel caso di atti presupposti a carattere normativo o generale, gli ordinari criteri disciplinanti la connessione “ sono di segno opposto a quelli che governano la presupposizione di atti individuali: non già il criterio dell’atto che avendo efficacia lesiva ha fatto sorgere l’interesse a ricorrere, ma al contrario, il criterio dell’atto che in forza della sua efficacia normativa o generale ha individuato i presupposti e la disciplina di quello applicativo e lesivo ” (Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 3166/2015; n. 3468/2014; n. 1919/2014).
Anche a quest’ultimo riguardo risulta evidente la stretta connessione tra gli atti del GSE e la delibera di ARERA impugnata in questa sede, posto che l’attuazione dell’art. 15-bis del D.L. 4/2022, la cui asserita incostituzionalità e/o incompatibilità europea inficerebbe in via derivata tutti gli atti gravati transita necessariamente attraverso la delibera ARERA di cui i provvedimenti del GSE costituiscono attuazione (così sempre TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, ord. n. 1325/2024; n. 1328/2024, n. 1329/2024 e n. 1330/2024, cit.).
In conclusione, deve essere dichiarata l’incompetenza di questo Tribunale a favore del TAR Lombardia, sede di Milano, e la relativa pronuncia, essendo adottata all’esito del giudizio di merito in udienza pubblica, deve rivestire la forma di sentenza (TAR Lazio, sez. III-ter, n. 3230/2025; n. 766/2025; n. 19210/2024).
La chiusura in rito di questo giudizio, ferma la possibilità di riassunzione in applicazione dell’art. 15, comma 4, del c.p.a., giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lombardia, sede di Milano, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini e con le formalità previste dall’art. 15 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gallucci | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO