Art. 40.
Il contributo di cui all'articolo 38, lettera a), ha decorrenza dal 1 gennaio 1961.
I contributi di cui all'articolo 38, lettera b) sono dovuti a far tempo dal 1 gennaio 1961.
E' concesso alla Federazione nazionale delle Casse mutue malattia per gli esercenti attivita' commerciali un contributo straordinario a carico del bilancio dello Stato di lire 1500 milioni per gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge.
All'onere di lire 1500 milioni di cui al precedente comma si provvedera', in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con una aliquota delle disponibilita' nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594 .
Alla restante spesa per l'esercizio 1960-61 si provvedera' con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il contributo di cui all'articolo 38, lettera a), ha decorrenza dal 1 gennaio 1961.
I contributi di cui all'articolo 38, lettera b) sono dovuti a far tempo dal 1 gennaio 1961.
E' concesso alla Federazione nazionale delle Casse mutue malattia per gli esercenti attivita' commerciali un contributo straordinario a carico del bilancio dello Stato di lire 1500 milioni per gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge.
All'onere di lire 1500 milioni di cui al precedente comma si provvedera', in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con una aliquota delle disponibilita' nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594 .
Alla restante spesa per l'esercizio 1960-61 si provvedera' con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.