Art. 3.
All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'anno 1984, del precedente articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".
All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 derivante dall'applicazione del precedente articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'anno 1984, del precedente articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".
All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 derivante dall'applicazione del precedente articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.