Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11191/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11191 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. giudizio di appello,
e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Casoria (NA) alla via J. F. Kennedy n. 50, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Maria Frunzi e Stella Rosaria Cassettino, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
ATTRICE in riassunzione
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Casoria (NA) alla via Pio XII n. 114, presso lo studio degli avvocati Antonio
Lamberti e Domenico Signoriello, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
CONVENUTA in riassunzione
NONCHE'
DI (C.F. ), residente in [...](Na) Controparte_2 C.F._3
Via Europa n. 35 – scala A;
INTIMATA CONTUMACE
1
Come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data
20.11.2020 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio le Parte_1
germane e affinché il Tribunale adito, in Controparte_1 Controparte_3
applicazione dei principi fissati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
17938/2020, rigettasse l'appello proposto da per la riforma della Controparte_1
sentenza n. 507/2014, emessa al Giudice di Pace di Casoria, nella parte in cui aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 192/2011 reso dal Giudice di pace di Casoria. Il tutto con vittoria di spese dei giudizi di rinvio e di legittimità.
L'attrice in riassunzione, a sostegno della domanda avanzata, ha dedotto che: a) con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 192/2011 reso dall' di Pace di Casoria, con il quale le era stato ingiunto il Controparte_4
pagamento, in favore della germana della somma di euro 3.000,0 Controparte_1
a titolo di quota pari ad 1/3 delle spese da quest'ultima sostenute per le onoranze funebri della compianta madre;
pertanto, conveniva in giudizio la germana al fine di ottenere la revoca del decreto e, conseguentemente, da un lato, la riduzione della quota di contribuzione alle spese, stante l'eccessiva onerosità di quelle sostenute senza sollecitare alcuna manifestazione di volontà da parte della opponente, e, dall'altro, disporne parziale compensazione con le somme prelevate da essa opposta all'atto del decesso della de cuius;
in seguito alla riunione della predetta opposizione con quella proposta dalla germana avverso altro Controparte_3
decreto ingiuntivo ottenuto da espletata l'attività istruttoria, il Controparte_1
procedimento veniva definito con sentenza n. 507/2014, con la quale, in parziale accoglimento delle due opposizioni, revocati i decreti ingiuntivi, ciascuna delle opponenti veniva condannata a pagare in favore dell'opposta la somma di 1.500,00,
da cui andavano detratti gli importi indicati in motivazione;
b) avverso la sentenza
2 del Giudice di Pace proponeva appello l'odierna convenuta, sicché il Tribunale di
Napoli Nord, con sentenza n. 1245 del 21 luglio 2016, accoglieva il gravame e, per l'effetto, rigettava le prefate opposizioni, condannando le appellate al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio;
c) avverso la sentenza resa dal Giudice di secondo grado, l'odierna attrice proponeva ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi;
medesimo ricorso non veniva proposto dalla germana
[...]
, rispetto alla quale la sentenza gravata, trattandosi di obbligazioni CP_3
divisibili, era passata in cosa giudicata nei rapporti con l'originaria parte opposta;
si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del ricorso;
con Controparte_1
ordinanza n. 17938/2020, la Suprema Corte statuiva che il secondo motivo di ricorso, con il quale era stato dedotto che “le spese vanno rimborsate all'utile gestore sole se non eccessivamente onerose”, ed il terzo motivo, con il quale era stata dedotta “l'illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto fosse onere delle appellate dimostrare che la scelta della ditta alla quale rivolgersi e delle modalità del servizio fosse avvenuta contro la loro volontà”, erano fondati,
donde cassava la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Pertanto, ha riassunto il giudizio ex art 392 c.p.c. innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale chiedendo al Giudice di appello, alla luce dei principi di diritto statuiti dalla Corte di Cassazione, essendo già con l'ordinanza rescindente stata confermata la correttezza della pronuncia resa dal Giudice di prime cure nella parte in cui aveva accertato che la spesa sostenuta dalla fosse Controparte_1
stata “ eccessivamente onerosa”, di dichiarare che l'appellante quale coerede anticipatario non poteva esperire l'azione di ripetizione nei confronti degli altri coeredi per l'intero esborso sostenuto, ritenendo, per l'effetto, immune da censure la sentenza resa dal Giudice di prime cure nella quale era stata ricondotta tale spesa a canoni di “ utilità” e contenuta nei limiti del “ necessario”.
In data 10.03.2021 si è costituita in giudizio la convenuta in riassunzione, CP_1
la quale, nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, ha
[...]
3 allegato che: a) la sentenza n. 507 del 24.02.2014 resa dal Giudice di Pace di
Casoria, aveva condannato le opponenti e al Parte_1 CP_3
pagamento in favore della sorella della somma di euro 1.500,00 Controparte_1
pro capite, dalla quale andava sottratta la detrazione del 19% che l'Agenzia delle
Entrate accorda sulle spese funerarie, nonché il rateo di pensione che CP_1
avrebbe indebitamente incassato dopo la morte della madre e, per la somma
[...]
dovuta dalla sola la somma di euro 300,00 dovuta quale canone Parte_1
di locazione per un immobile del quale la stessa era nuda Parte_1
proprietaria, atteso che si trattava di una mensilità successiva alla morte della madre usufruttuaria del bene;
b) con sentenza n. 1425 del 21.07.2016, il Tribunale aveva accolto l'appello proposto avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Casoria
dall'odierna convenuta;
in particolare, le motivazioni rese dal giudice di secondo grado avevano riguardato l'assenza di prova relativa alla circostanza secondo cui la scelta dell'impresa da parte di e del relativo costo da sopportare Controparte_1
fosse avvenuta contro la volontà delle germane, le quali non si erano preoccupate dell'organizzazione del servizio funebre;
inoltre, circa la quantificazione delle somme dovute, il giudice dell'appello aveva dedotto che la detrazione operata dal
Giudice di Pace – relativa allo storno del 19% del totale – rappresentava una pronuncia ultra petitum e che il rateo di pensione prelevato dopo il decesso della de cuius, così come il canone di locazione percepito dalla convenuta, non rientravano nella massa ereditaria;
c) avverso la sentenza di secondo grado, aveva proposto ricorso per Cassazione la sola di talché la sentenza gravata era Parte_1
passata in cosa giudicata nei rapporti tra e;
Controparte_1 Controparte_3
la Suprema Corte aveva rigettato il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso ed aveva accolto il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ritenendo necessaria la verifica inerente alla congruità della somma dovuta a titolo di pagamento dei servizi di onoranze funebri e rinviando al Giudice di secondo grado per le determinazioni sul punto;
d) rispetto ai motivi non accolti del ricorso si è formato un giudicato interno, sicché il procedimento di rinvio non può essere definito da una sentenza di
4 totale rigetto dell'appello proposto dalla convenuta ed integrale reviviscenza del provvedimento reso dal Giudice di Pace di Casoria, essendo la sentenza appellata stata cassata dall'ordinanza della Suprema Corte con riferimento alla sola carente motivazione in ordine alla congruità della somma versata per il rito funebre e non potendo la decisione da assumere sul proposto gravame riguardare la parte riformata della sentenza del Giudice di Pace di Casoria che riconosceva erroneamente le detrazioni fiscali e gli scorpori di somme in favore della germana in quanto, per gli scorpori rappresentati dal rateo di pensione e/o Parte_1
indennità di accompagnamento e dal canone di locazione, la decisione assunta sul punto dal Giudice di appello con la sentenza cassata non era stata oggetto di impugnava in Cassazione e – quindi - non è più riformabile, nel mentre per le detrazioni fiscali la Corte Suprema ha rigettato i relativi motivi;
e) tenuto conto dell'autonomo atto di citazione ex art. 389 c.p.c. proposto dall'odierna attrice,
evidenziava l'esigenza di una trattazione unitaria delle due vicende processuali.
Per tutti questi motivi, la convenuta ha concluso chiedendo: “- in via preliminare si chiede all'Ecc.mo Giudice, per i motivi suesposti, di disporre la riunione di codesto
procedimento al procedimento n.r.g. 10269/2020 assegnato alle cure della dott.ssa
Antonella Paone con udienza fissata per il giorno 31/05/2021; - confermare i
decreti ingiuntivi nn. 186/2011 e 191/2011, anche in ordine alle spese di lite in essi
liquide, emessi dal Giudice di Pace di Casoria;
- accogliere l'appello proposto
dalla e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. Controparte_1
507/2014 emessa dal Giudice di Pace di Casoria e depositata in data 24/02/2014, rigettare l'opposizione ai decreti ingiuntivi n. 186/2011 e n. 191/2011 emessi dal
Giudice di Pace di Casoria;
- condannare al pagamento delle Parte_1
spese di lite del primo grado, del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità con
attribuzione ai procuratori anticipatari;
-condannare, in subordine, Parte_1
al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio anche nel caso in cui
[...]
il giudicante ritenesse congrua la spesa di euro 4.500,00 concretizzandosi – in ogni
caso – una sua soccombenza;
- munire la emananda sentenza della clausola di
5 provvisoria esecuzione come per legge.”.
All'esito della prima udienza tenutasi a trattazione scritta il Giudice, con provvedimento del 6.04.2021, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la riunione del presente giudizio a quello iscritto presso l'intestato Tribunale al R.g. n.
10269/2020 per i motivi indicati nell'ordinanza; inoltre, in assenza di richieste istruttorie e data l'incompatibilità con il rito d'appello della concessione dei richiesti termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dunque, con provvedimento del 27.10.2021, il Giudice, lette le conclusioni formulate dalle parti, ha riservato la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata rimessa due volte sul ruolo al fine, la prima volta, di acquisire il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio tenutosi innanzi al Giudice di Pace di
Casoria e, successivamente, per le ricerche del fascicolo cartaceo del giudizio di
Appello non rinvenuto agli atti del fascicolo e stante la non integrale visibilità in via telematica dello stesso.
Pertanto, acquisito il fascicolo richiesto, con provvedimento del 9.11.2024 la causa
è stata riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
e rituale deposito da parte delle stesse delle memorie conclusionali e di replica.
2. Tanto premesso, in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia in giudizio di la quale, sebbene ritualmente citata, non si è Controparte_3
costituita (cfr. notifica in atti).
3. Nel merito va osservato che, come noto, il giudizio di rinvio, quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. è un processo ad istruzione sostanzialmente
"chiusa", in cui è preclusa la proposizione di nuove domande od eccezioni e la richiesta di nuove prove, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, nei limiti dell'attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione, mantenendo il giudice di rinvio gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunziato la sentenza cassata.
6 L'indagine deve, quindi, partire dall'appello originariamente proposto dalle parti i cui motivi andranno esaminati alla luce del decisum della Suprema Corte.
4. L'appello proposto da ha avuto ad oggetto la sentenza n. Controparte_1
507/2014 con la quale il Giudice di Pace di Casoria, nella causa iscritta al n.
3181/2011 avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
[...]
e contro revocava i decreti ingiuntivi Parte_1 CP_3 Controparte_1
n. 186/2011 e n. 192/2011 ed accoglieva parzialmente l'opposizione condannando e a restituire alla germana Controparte_3 Parte_1 CP_1
la somma di euro 1500,00 ciascuna, con detrazione dalla stessa degli
[...]
importi determinati in motivazione, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al soddisfo, e con compensazione delle spese di lite.
Nello specifico in sede di appello, ha lamentato che erratamente Controparte_1
il Giudice di pace avesse evidenziato anomalie negli assegni, emessi dai propri figli,
a pagamento delle somma richiesta dalla ditta per il pagamento del servizio funebre reso in favore della defunta , avendo provato il proprio credito con la Persona_1
produzione in atti della fattura n. 117 del 7.10.22010 resa dall'impresa di Onoranze
Funebri CR ed a mezzo degli assegni emessi a pagamento della stessa da parte dei suoi figli, che risultavano regolarmente incassati, a nulla rilevando che tali assegni fossero stati emessi in favore del legale rapp.te dell'impresa anziché della ditta ed in data successiva a quella di emissione della fattura, essendo consentito dalla legge il pagamento in un termine successivo all'emissione della fattura stessa;
ha lamentato poi che il Giudice di prime cure avesse errato nel ridurre gli importi liquidati nei decreti ingiuntivi, ritenendo la somma corrisposta da Controparte_1
per l'espletamento del servizio funebre eccessivamente onerosa rispetto ai costi medi di mercato, stante il monopolio nella gestione dei servizi funebri in Casoria da parte della Onoranze Funebri CR, con prezzi doppi rispetto a quelli di mercato, e stante la circostanza che il prezzo del funerale in questione era stato determinato anche dal servizio di rimozione-trasporto del cadavere dal nosocomio di Frattamaggiore all'abitazione della defunta e da qui alla Chiesa e che, inoltre,
7 un'ulteriore cifra di euro 1500,00 era stata richiesta e corrisposta per il rilascio della fattura;
ancora, ha lamentato che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere provata l'assoluta estraneità delle opponenti alla fase di organizzazione ed esecuzione del rito funebre della madre essendo invece emerso che le stesse, benchè
avvisate, non avessero voluto partecipare all'organizzazione ed esecuzione del funerale sottraendosi volontariamente all'obbligo di legge e costringendo la sorella ad accollarsi l'impegno e l'intera spesa;
inoltre ha contestato la parte della CP_1
sentenza che ha scorporato, in quota, dalla somma dovuta la detrazione del 19%
prevista dall'Agenzia delle Entrate nonché il rateo della pensione ( e/o indennità di accompagnamento) della de cuius prelevato da il 4.10.2010 Controparte_1
nonché dalla quota di l'importo di euro 300,00 quale canone di Parte_1
locazione versato da ( conduttrice di un immobile di cui Controparte_5 [...]
era nuda proprietaria) e percepito da dopo il Parte_1 Controparte_1
decesso di , non essendo stati provati i presupposti della sollevata Persona_1
eccezione di compensazione. Pertanto, in sede di appello, ha Controparte_1
chiesto, in accoglimento dell'appello proposto: “
1. Conferma i decreti ingiuntivi
nn. 186 e 191/2011, anche in ordine alle spese di lite in essi liquidate, emessi dal
Giudice di Pace di Casoria;
2) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta
da e nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
condanna la prima, in proporzione alla sua quota di eredità a ripetere la somma di
euro 2.335,09, in favore dell'opposta, a titolo di pagamento di spese funerarie, e la
seconda, a restituire sempre alla medesima opposta, l'importo di euro 2.013,97,
oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza nonché spese
accessorie; 3) rigetta l'eccezione di compensazione sollevata dalle opponenti per
l'infondatezza della domanda;
4) Condanna le medesime e Parte_1
al pagamento delle spese e del compenso del doppio grado di giudizio, CP_3
oltre Iva e Cpa come per legge, ed oneri accessori con attribuzione”.
Entrambe le parti appellate si sono costituite in giudizio e nello specifico Parte_1
con la propria comparsa di costituzione, ha chiesto di rigettare in toto
[...]
8 l'appello ex adverso proposto e di confermare la sentenza impugnata, con condanna di parte opposta al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. oltre che al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio con attribuzione, sulla scorta della eccessiva onerosità della prestazione, dell'assoluta sua estraneità alla fase di trattative e conclusione del contratto inerente il servizio funebre e tantomeno di una ratifica di quanto pattuito nonché della mancata prova del pagamento e dell'omessa produzione in atti del contratto di esecuzione dei servizi funerari dedotti, della legittima decurtazione dal quantum dovuto quanto meno dell'indennità di accompagnamento prelevata il giorno della morte della de cuius che dei canoni di locazione, dell'esenzione dei servizi funebri dal pagamento dell'IVA, del mancato valore probatorio della sola fattura commerciale, della mancata contestazione di fatti giuridicamente rilevanti e della violazione del principio di correttezza e buona fede stante la parcellizzazione del credito.
Con la sentenza n. 1245/2016 dunque il Giudice di appello ha in primo luogo evidenziato l'irrilevanza del motivo di impugnazione in merito alle presunte anomalie degli assegni emessi dai figli di per il pagamento del Controparte_1
servizio funebre avendo il giudice di primo grado tratto da tale affermazione alcuna conseguenza negativa per l'appellante, in quanto, condannando le sorelle al rimborso di quelle spese, ha implicitamente accertato che tali spese sono state effettivamente sostenute seppure poi riducendone gli importi;
ha poi affermato la fondatezza del motivo principale di appello in quanto, pur dovendo convenire con il giudice di primo grado sul dato che le spese fossero eccessive, e Parte_1
non avevano provato che le stesse fossero avvenute contro la Controparte_3
loro espressa volontà; del pari ha evidenziato che l'appello risultava fondato anche rispetto alla censura mossa dall'appellante sulle somme da scorporare dal quantum
dovuto, essendo il giudice di prime cure andato ultra petitum sulla necessità di scorporare la detrazione del 19% prevista dall'ADE sulle spese funebri e non risultando le ulteriori somme indicate far parte della massa ereditaria e quindi dover concorrere al pagamento dei pesi ereditari quali le spese funebri;
pertanto, ha
9 accolto il gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure rigettato le opposizioni mosse avverso i decreti ingiuntivi in questione.
5. A fronte della proposizione del ricorso per cassazione sulla scorta di cinque motivi da parte di la Corte di Cassazione con ordinanza Parte_1
n.17938/2020 ha in via preliminare rilevato che, vertendosi peraltro in tema di obbligazioni divisibili, avendo avverso la sentenza di appello proposto ricorso solamente la sentenza gravata è invece passata in cosa giudicata Parte_1
nei rapporti tra l'originaria parte opposta e l'altra opponente, . Controparte_3
La Cassazione ha poi respinto il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso,
mentre ha accolto, entro i limiti della motivazione, il secondo e terzo motivo del ricorso cassando la sentenza di gravame in relazione agli stessi.
In particolare con il secondo motivi di ricorso ha denunciato la Parte_1
violazione degli artt. 752,754 e 2031 c.c. quanto al rimborso integrale in favore dell'opposta delle somme di cui alla fattura messa dall'impresa di pompe funebri,
deducendo il contrasto di tale soluzione con le norme indicate dalle quali deve invece trarsi il principio per cui le spese vanno rimborsate all'utile gestore ( quale deve ritenersi essere la sorella che ha anticipato le spese funerarie) solo se non eccessivamente onerose;
con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 752,754 e 2031 c.c. nonché dell'art. 2697 c.c., deducendo l'illegittimità
della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere delle appellate dimostrare altresì che la scelta della ditta alla quale rivolgersi e delle modalità del servizio fosse avvenuta contro la loro volontà.
Nell'esaminare congiuntamente, stante la loro connessione, i due motivi sopra indicati la Suprema Corte ha evidenziato che una volta correttamente ricondotta l'attività di colui che anticipa le spese funerarie nell'ambito delle gestione di affari altrui, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 11135/2012),
deve però escludersi che il mero disinteresse delle appellate consenta di far gravare su di loro spese che comunque la sentenza riconosce come eccessivamente onerose.
Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che “ Questa Corte ha, infatti,
10 precisato che ( Cass. N. 1994/2016) le spese per le onoranze funebri rientrano tra i
pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione,
costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli
eredi, ex art. 752 c.c., sicchè colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad
ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratto di spese
eccessive, sostenute contro la loro volontà ( conf. Cass. N. 28/2002; Cass. N.
3489/1977).
Il riferimento alla volontà contraria fatto da questa Corte incide sull'an del diritto
al rimborso, occorrendo sostenere che la manifestazione di una volontà contraria
da parte delle gestite precluda a monte il diritto al rimborso, ma non impedisce di
dovere sempre verificare se le somme spese dal gestore siano congrue e comunque
non eccessive, non potendosi invece ritenere che il dissenso espresso degli altri
coeredi debba essere manifestato anche in merito all'ammontare delle spese
sostenute o da sostenere.
Ne discende che, pur avendo il giudice di merito rilevato la mancata opposizione
delle opponenti alla conclusione del contratto per le onoranze funebri da parte
della sorella, il contestuale rilievo della eccessività delle spese non consentiva di
poter pervenire alla conferma della condanna emessa in sede monitoria, essendo
piuttosto necessario verificare quale fosse la somma ritenuta congrua alla luce
delle richieste economiche di altre agenzie funebri in grado di prestare lo stesso
servizio.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai motivi in esame..”
6. Sulla base di principi affermati dalla Suprema Corte deve ritenersi dunque coperto dal giudicato l'an del diritto al rimborso, rimanendo da esaminare, sulla scorta dei principi espressi dal giudice di legittimità, la quantificazione della somma ritenuta congrua per le prestazioni rese alla luce delle richieste economiche di altre agenzie funebri in grado di prestare lo stesso servizio.
Orbene, sul punto non può non condividersi quanto asserito dal giudice di primo grado che ha quantizzato in euro 4.500,00 la somma congrua per il rito funebre in
11 questione.
Va sul punto in primo luogo escluso che dalla complessiva istruttoria svolta sia emersa la prova dell'asserito monopolio, nel periodo in questione, delle onoranze funebri nel territorio di Casoria da parte dell'impresa “Onoranze Funebri CR
S.r.l.” .
Invero, affida la prova di quanto sopra indicato alla produzione in Controparte_1
giudizio di meri stralci di giornale, senza tuttavia nulla ritualmente provare né
chiedere di provare in merito. Va infatti evidenziato che la circostanza dell'arresto del legale rappresentante della suindicata impresa funebre, che ne ha impedito l'escussione in primo grado quale teste, appare irrilevante ai fini della prova della sussistenza di un regime monopolistico in carenza di elementi probatori positivi su tale dato.
Ciò chiarito, al fine di valutare la somma ritenuta congrua per il servizio funebre reso in favore della defunta , madre delle parti in causa, va rilevato in Persona_1
primo luogo che, per come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure,
dalla fattura rilasciata dall'impresa funebre che ha curato il servizio non si evincono le prestazioni rese ed il materiale fornito ma solamente l'importo complessivo dovuto, di euro 9001,81.
Orbene, in carenza di prova di particolari prestazioni rese, va dunque valutato il costo di un funerale di tipo medio da inumazione, che, sulla scorta della documentazione in atti relativa ai prezzi praticati da altre agenzie funebri - in particolare del tariffario inerente i servizi di trasporto ed onoranze funebri resi dalla con sede in Casoria, giusta delibera della Commissione Controparte_6
Straordinaria del Comune di Casoria n. 252 del 3.10.2007 - , deve ritenersi corrispondere all'importo di circa 3.000,00 euro. A tale somma deve poi aggiungersi quanto dovuto per il trasporto della salma dal Comune di
Frattamaggiore, luogo del decesso, al Comune di Casoria, ove si è svolto il rito funebre, che, tenendo conto del detto tariffario, si attesta su un ulteriore importo di euro 800,00.
12 Essendo poi emerso dall'escussione del teste il “passaggio” della Testimone_1
salma anche per la dimora della defunta, al netto di ogni valutazione che non compete a questo giudice in merito alla legittimità dell'operazione, deve aggiungersi un ulteriore costo per tale ulteriore trasporto che, alla luce del tariffario in atti, può ritenersi congruo stimare, conformemente a quanto effettuato dal
Giudice di prime cure, nella somma di ulteriori 700,00 euro.
Va dunque confermato quanto asserito dal Giudice di prime cure in merito al dato che il prezzo congruo per le prestazioni funerarie rese si attesta sul complessivo importo di euro 4500,00 e conseguentemente va confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 192/2011 emesso dal Giudice di Pace di Casoria nei confronti di
[...]
Par e la condanna di quest'ultima alla restituzione in favore di Parte_1
della somma di euro 1500,00, quale quota parte (di 1/3) sulla stessa CP_1
Par gravante delle spese anticipate dalla sorella per le onoranze CP_1
funebri della madre, Persona_1
7. Si rileva tuttavia che alcuna somma va scorporata dal quantum dovuto, essendo passata in giudicato la statuizione del Giudice di appello in merito all'infondatezza della domanda avanzata da di compensazione/scorporo delle Parte_1
somme inerenti la detrazione del 19% prevista dall'Agenzia delle Entrate sulle spese funebri, il rateo di pensione ( e/o indennità di accompagnamento) ed il canone di locazione riscossi da Controparte_1
8. L'esito complessivo del giudizio costituisce giusto motivo per dichiarare compensate tra e le spese processuali di tutti i Controparte_1 Parte_1
gradi di giudizio, inclusa la fase di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, decidendo quale Giudice di rinvio come da ordinanza della Suprema Corte n. 17938/2020 depositata in data 27.08.2020 sull'Appello
proposto da avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Controparte_1
Casoria n. 507/2014 del 24.02.2014, a definizione delle cause riunite iscritte al R.g.
nn. 3181/11 e 3182/11, aventi ad oggetto “opposizione ai decreti ingiuntivi”, in
13 merito al solo rapporto processuale instaurato da nei confronti di Controparte_1
così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, conferma la revoca il decreto ingiuntivo n. 192/2011 emesso dal Giudice di Pace di Casoria e condanna Parte_1
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Controparte_1
1.500,00, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti, e le Controparte_1 Parte_1
spese di tutti i gradi di giudizio, inclusa la fase di legittimità;
- Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa il 26.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
14