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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4346/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ARpia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4346/2024 V.G. promossa da:
LU FI (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a C.F._1
LI NO (RA), via Publio Ovidio Nasone n. 243, con il patrocinio dell'avv. SAVERIO
CARUCCIO ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in Ravenna, viale F. Brunelleschi n. 119
E
AN NO (C.F. ) nata a [...] il [...] C.F._2
e residente a [...], con il patrocinio dell'Avv.
SAVERIO CARUCCIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, viale F.
Brunelleschi n. 119
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 28.01.2025.
In data 22.11.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16.10.2024, IG FI e
CA NO adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a AR in data
22.07.1961 matrimonio concordatario, con opzione per il regime di comunione di beni, che veniva regolarmente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, all'atto n. 34, parte
2, serie B, dell'anno 1961, che dall'unione erano nati i figli NT in data 16.08.1964, IN in data 05.04.1962 e AR ZI in data 11.05.1966, e che, già da molto tempo, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, tanto che vivevano in parti separate dell'abitazione familiare.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di omologare la separazione alle seguenti condizioni: ““1) Sempre quale accordo in sede di separazione sanciti tra i coniugi a causa della separazione consensuale e conseguentemente in esecuzione degli accordi qui previsti a totale definizione delle condizioni economiche, il marito Sig. FI IG, intende cedere in piena proprietà alla moglie la sua quota di ½ dell'appartamento di proprietà cointestato ad entrambi i coniugi e così identificato:
2) - Villetta ad uso civile abitazione, sita in Ravenna, località LI NO,fra i viali Manzoni e Ovidio
n. 243,posta ai piani seminterrato;
il tutto con l'antistante e retrostante area in proprietà esclusiva.
Detta villetta è costruita su terreno distinto nel vigente Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione Ravenna, al Foglio 113 con mappale 450, Ente Urbano di mq.187 ed ha la proprietà piena del predetto mappale.
La villetta suddetta è allibrata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 113, con i mappali: 450 sub 1, Viale Ovidio n.243, p. S1- T-1, Z.C. 3, cat. A/3 classe 2, vani 6, Rendita Catastale
Euro 495,80; 450 sub 2, Viale Ovidio n. 243, p. S1, Z.C. 3, cat C/6, classe 2 mq.13, rendita catastale
43,64.
Detto immobile è pervenuto ai coniugi FI IG e NO CA per atto di compravendita dai sigg.ri IS AN e IS SA in data 24 febbraio 2005 con atto di compravendita a rogito Notaio Ernesto Zambianchi (Repertorio 589773) – (Matrice 20870).
La cessione in oggetto comprenderà ogni diritto, accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva di quanto in oggetto, quali risultano dalla legge, dai titoli di provenienza e dal possesso, anche dei danti causa.
L'atto di trasferimento in piena proprietà della sig.ra NO CA, dell'immobile sopra descritto, verrà formalizzato dinanzi al Notaio scelto di comune accordo da entrambi i ricorrenti”.
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49. c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto emesso in data 25.10.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 06.02.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 21.11.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 2 di 4 Nelle note scritte depositate telematicamente nella data del 28.01.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. FI e dalla sig.ra NO, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Con ordinanza emessa in data 24.03.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali, con particolare riferimento alla volontà manifestata dalle parti e alla separazione di fatto già in essere presso la casa familiare, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio prende atto degli accordi tra le parti riguardanti la regolamentazione dei loro rapporti economico-patrimoniali come confluiti nelle condizioni concordate.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Considerando che il procedimento deve proseguire per l'esame della domanda di divorzio, la regolazione delle spese di lite viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da IG FI e CA NO, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi IG FI, nato a [...] il
19.09.1942 e CA NO, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a
AR (FG) in data 22.07.1961, con atto trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di tale
Comune, all'atto n. 34, parte 2, serie B, dell'anno 1961;
- PRENDE ATTO degli accordi delle parti confluiti nelle condizioni di separazione riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (FG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- RIMETTE alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa ARpia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ARpia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4346/2024 V.G. promossa da:
LU FI (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a C.F._1
LI NO (RA), via Publio Ovidio Nasone n. 243, con il patrocinio dell'avv. SAVERIO
CARUCCIO ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in Ravenna, viale F. Brunelleschi n. 119
E
AN NO (C.F. ) nata a [...] il [...] C.F._2
e residente a [...], con il patrocinio dell'Avv.
SAVERIO CARUCCIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, viale F.
Brunelleschi n. 119
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 28.01.2025.
In data 22.11.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16.10.2024, IG FI e
CA NO adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a AR in data
22.07.1961 matrimonio concordatario, con opzione per il regime di comunione di beni, che veniva regolarmente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, all'atto n. 34, parte
2, serie B, dell'anno 1961, che dall'unione erano nati i figli NT in data 16.08.1964, IN in data 05.04.1962 e AR ZI in data 11.05.1966, e che, già da molto tempo, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, tanto che vivevano in parti separate dell'abitazione familiare.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di omologare la separazione alle seguenti condizioni: ““1) Sempre quale accordo in sede di separazione sanciti tra i coniugi a causa della separazione consensuale e conseguentemente in esecuzione degli accordi qui previsti a totale definizione delle condizioni economiche, il marito Sig. FI IG, intende cedere in piena proprietà alla moglie la sua quota di ½ dell'appartamento di proprietà cointestato ad entrambi i coniugi e così identificato:
2) - Villetta ad uso civile abitazione, sita in Ravenna, località LI NO,fra i viali Manzoni e Ovidio
n. 243,posta ai piani seminterrato;
il tutto con l'antistante e retrostante area in proprietà esclusiva.
Detta villetta è costruita su terreno distinto nel vigente Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione Ravenna, al Foglio 113 con mappale 450, Ente Urbano di mq.187 ed ha la proprietà piena del predetto mappale.
La villetta suddetta è allibrata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 113, con i mappali: 450 sub 1, Viale Ovidio n.243, p. S1- T-1, Z.C. 3, cat. A/3 classe 2, vani 6, Rendita Catastale
Euro 495,80; 450 sub 2, Viale Ovidio n. 243, p. S1, Z.C. 3, cat C/6, classe 2 mq.13, rendita catastale
43,64.
Detto immobile è pervenuto ai coniugi FI IG e NO CA per atto di compravendita dai sigg.ri IS AN e IS SA in data 24 febbraio 2005 con atto di compravendita a rogito Notaio Ernesto Zambianchi (Repertorio 589773) – (Matrice 20870).
La cessione in oggetto comprenderà ogni diritto, accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva di quanto in oggetto, quali risultano dalla legge, dai titoli di provenienza e dal possesso, anche dei danti causa.
L'atto di trasferimento in piena proprietà della sig.ra NO CA, dell'immobile sopra descritto, verrà formalizzato dinanzi al Notaio scelto di comune accordo da entrambi i ricorrenti”.
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49. c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto emesso in data 25.10.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 06.02.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 21.11.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 2 di 4 Nelle note scritte depositate telematicamente nella data del 28.01.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. FI e dalla sig.ra NO, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Con ordinanza emessa in data 24.03.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali, con particolare riferimento alla volontà manifestata dalle parti e alla separazione di fatto già in essere presso la casa familiare, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio prende atto degli accordi tra le parti riguardanti la regolamentazione dei loro rapporti economico-patrimoniali come confluiti nelle condizioni concordate.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Considerando che il procedimento deve proseguire per l'esame della domanda di divorzio, la regolazione delle spese di lite viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da IG FI e CA NO, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi IG FI, nato a [...] il
19.09.1942 e CA NO, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a
AR (FG) in data 22.07.1961, con atto trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di tale
Comune, all'atto n. 34, parte 2, serie B, dell'anno 1961;
- PRENDE ATTO degli accordi delle parti confluiti nelle condizioni di separazione riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (FG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- RIMETTE alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa ARpia Parisi
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