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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/03/2024, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 489/2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 7 marzo 2024 ore 13:15, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi:
per l'avv. MILANA MAURIZIO Parte_1
per con l'avv. BROGI LAURA oggi sostituito dall'avv. NUVOLI Controparte_1
LAURA Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo riservando il deposito della motivazione in sessanta giorni.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 489/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato a Prato, viale della Repubblica 153 presso lo studio del difensore Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del direttore generale p.t. Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BROGI LAURA, elettivamente domiciliata presso l
[...]
a Prato – piazza dell' Ospedale 5 PRATO Organizzazione_1
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) Annulla il licenziamento intimato al ricorrente con provvedimento dell'11 aprile 2022;
2) condanna l'amministrazione resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 9.500 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a., c.p.a. se dovute;
4) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 7 marzo 2024 Il Giudice
Mariella Galano
1
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 7 marzo 2024 ore 13:15, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi:
per l'avv. MILANA MAURIZIO Parte_1
per con l'avv. BROGI LAURA oggi sostituito dall'avv. NUVOLI Controparte_1
LAURA Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo riservando il deposito della motivazione in sessanta giorni.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 489/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato a Prato, viale della Repubblica 153 presso lo studio del difensore Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del direttore generale p.t. Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BROGI LAURA, elettivamente domiciliata presso l
[...]
a Prato – piazza dell' Ospedale 5 PRATO Organizzazione_1
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) Annulla il licenziamento intimato al ricorrente con provvedimento dell'11 aprile 2022;
2) condanna l'amministrazione resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 9.500 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a., c.p.a. se dovute;
4) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 7 marzo 2024 Il Giudice
Mariella Galano
1